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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario deIGnato, dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6172 / 2016 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. e (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Caterina Alagna, elett.te dom.ti C.F._5 come in atti, (ATTORI)
contro
sito in S. Egidio del Monte Albino alla via Controparte_1
Primo Luglio 1946 n.12, p.iva in persona dell'amministratore legale P.IVA_1 rapp.te p.t. Avv. , rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Infante, Controparte_2 elett.te dom.to come in atti, (CONVENUTO)
e
con sede in Nocera Superiore alla via Kennedy n.2, p.iva CP_3
, in persona del legale rapp.te p.t. IG. rapp.ta e difesa P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. Maria Lamberti, elett.te dom.ta come in atti, (CONVENUTA)
e
Ing. (c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._6
ConIGlia Nizzardelli, elett.te dom.to come in atti, (CONVENUTO)
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 1 Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 cpc stabilisce, a seguito della legge 469 del 2009, che la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2016 i IGg. , Parte_1
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio il la società Controparte_1 nonché l'ing. esponendo: di essere proprietari di CP_3 Controparte_5 appartamenti facenti parte del suddetto Condomino, fatta eccezione per la IG.ra
, che precisava di aver venduto il proprio immobile Parte_1 nell'ottobre dell'anno 2015, ovvero prima dell'istaurazione della lite;
che il convenuto con regolari delibere assembleari aveva deciso di eseguire CP_1 lavori straordinari eseguiti dalla impresa sotto la direzione tecnica CP_3 dell'ing. che nel corso delle opere avevano riscontrato dei vizi di Controparte_5 esecuzione e, inoltre, erano state contabilizzate lavorazioni mai eseguire o non previste nei contratti intercorsi con la ditta esecutrice;
che in relazione a dette problematiche il Condominio deliberava di sospendere i pagamenti all'impresa mentre quest'ultima abbandonava il cantiere;
che successivamente interveniva una transazione tra il Condominio e l'impresa contenente – secondo CP_3 la prospettazione di parte attrice – clausole vessatorie in quanto limitanti le azioni ed i diritti di essi attori;
che a dire degli attori vi erano esecuzioni non eseguite a regola d'arte, contabilizzazioni errate, lavorazioni mai eseguite e applicazione di prezzi non concordati;
che potevano addebitarsi responsabilità al direttore dei lavori Ing. del pari, ritenevano responsabile lo stesso Controparte_5
per aver stipulato la transazione sopra riferita nonostante il voto CP_1 contrario espresso da essi attori. Su tali premesse chiedevano “ in via principale 1) accertare l'inadempimento della nonchè del Direttore dei lavori Controparte_6 ivi responsabile e dichiarare la risoluzione dei contratti di appalto e di conferimento incarico professionale, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati agli appartamenti degli attori ed alle parti comuni;
2) Accertare e dichiarare altresì, la responsabilità del per: A) non aver provveduto CP_1 all'eliminazione delle cause stesse del danno;
B) per aver violato le norme statuenti il dovere di custodia delle cose in affidamento: C) per non aver tenuto indenne gli attori dai danni subiti dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
D) per il forte danno conseguente allo stress subito dagli attori, per via dell'inagibilità dei propri appartamenti;
3) Per l'effetto dell'accertamento e delle dichiarazioni di responsabilità condannare i convenuti, in solido o alternativamente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali per i vizi, le difformità e il perimento delle opere nella misura di euro 25.000,00 e dei danni futuri, non ancora quantificati, scaturenti dalla difformità dell'opera rispetto al progetto ed al contratto d'appalto, da
Pagina 2 determinarsi comunque all'esito di CTU tecnica;
4) accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 7, 8 e 9 contenute nell'atto di transazione stipulato tra il
e e comunque collegate alla richiesta di Controparte_1 CP_1 CP_3 risarcimento danni per cui e causa, essendo le stesse gravemente vessatorie perché causano un evidente squilibrio tra le posizioni delle parti, i loro diritti e doveri, oltre che limitanti il diritto dei condomini ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie pretese sostanziali;
in subordine 5) accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione di quanto indebitamente pagato a favore della società appaltatrice, considerato che dalla contabilità preventiva dei lavori emerge un'eccedenza sul costo dei lavori pari ad euro 121.688,10 e, per l'effetto, condannare all'indennizzo ex art. 2041 cc della somma corrisposta CP_3 dai condomini, così specificata e ripartita: - euro 3.407,27 in favore del Sig.
- euro 5.841,02 in favore del Sig. ; - euro Parte_3 Parte_2
3.163,88 in favore della IG.ra ; - euro 2.798,82 in favore del Parte_1
Sig. ; - euro 3.528,95 in favore del Sig. ; nella Parte_4 Parte_5 misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU. 6) Accertare e dichiarare, sempre per quanto emergente dalla sopra indicata eccedenza del prezzo dei lavori, il diritto degli attori alla ripetizione di quanto indebitamente versato, condannando, in solido od alternativamente il
(la cui Amm. ha percepito il 5% sui lavori) e l'Ing Controparte_1
(che ha percepito il 9% sui lavori) all'indennizzo ex art 2041 cc Controparte_5 così specificato e ripartito: - euro 292,05 ed euro 525,69 in favore del Sig.
; - euro 176,44 ed euro 317,60 in favore del Sig. Parte_2 Parte_3
- euro 176,44 ed euro 317,60 in favore del Sig;
- euro
[...] Parte_5
139,94 ed euro 251,89 in favore del Sig. ; - euro 158,19 ed euro Parte_4
284,75 in favore della IG.ra , nella misura maggiore o Parte_1 minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU. Il tutto con la condanna solidale della ditta dell'ing. e il CP_3 Controparte_5
al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2017 il Controparte_1
si costituiva in giudizio, impugnava l'atto di citazione ed i
[...] documenti prodotti, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande così come proposte dai IGg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per i seguenti motivi: 1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
[...] Parte_5
ATTIVA - CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DELLA SIG.RA . 2) Parte_1 ACQUIESCENZA ALLE DELIBERE CONDOMINIALI – MANCATA IMPUGNAZIONE –
DECADENZA. 3) INFONDATEZZA. 4) TEMERARIETA'. Su tali motivi, il CP_1 convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della IG.ra Parte_1
Pagina 3 , in accoglimento delle eccezioni sul punto sollevate. 2) Rigettare le Parte_1 domande così come proposte dai IGg. , , Parte_1 Parte_2
e nei Confronti del Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché CP_1 infondate in fatto ed in diritto per i tutti i motivi sopra esposti. 3) Condannare gli attori al pagamento delle spese di lite, anche in considerazione della temerarietà dell'azione con condanna degli stessi al risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell'art 96 cpc terzo comma.
Provvedevano a costituirsi in giudizio anche la società in persona CP_3 del legale rappresentante p.t. IG. nonché con l'Ing. CP_4 [...]
i quali contestavano le domande così come proposte dagli attori CP_5 chiedendone il rigetto.
Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., poi depositate da tutte le parti costituite.
Con ordinanza del 22.05.2018 il precedente istruttore riteneva inammissibile e irrilevante la prova per testi articolata dalla difesa di parte attrice, nel mentre riteneva ammissibile il deferito interrogatorio formale di Parte_3 [...]
e sui capi articolati dal concludente e Pt_5 Parte_2 CP_1 rinviava per l'esame delle parti alla udienza del 13.02.2019. In tale udienza venivano escussi i IGg. , e . Parte_5 Parte_3 Parte_2
La causa veniva rinviata al 21.03.2019, poi differita al 4.04.2019. In tale ultima udienza il precedente istruttore si riservava sulla richiesta di nomina di CTU.
Con ordinanza del 4.04.2019 veniva nominato quale CTU l'Ing. e Persona_1 fissata l'udienza del 13.11.2019 per il giuramento. In data 7.10.2021 il CTU, rinunciava all'incarico a seguito di osservazioni ritenute ingiuste provenienti dagli attori.
All'udienza del 21.04.2022 veniva nominato quale nuovo CTU, l'Ing. Per_2
e la causa veniva rinviata al 16.11.2022 per il giuramento. All'udienza del
[...]
18.05.2023 veniva conferito l'incarico al nuovo CTU con i seguenti quesiti: premessa una sintetica spiegazione sul contenuto della materia del contendere, alle doglianze e richieste di parte allo scopo precipuo che hanno reso indispensabile il ricorso all'operato di un tecnico specializzato e qualificato come il nominato CTU, quest'ultimo:
1. Dica il CTU se sussistano i vizi come indicati da parte attrice nei propri atti, comprese le CTP;
2. Verifichi se vi siano lavorazioni mai eseguite, eseguite solo parzialmente o non presenti nella contabilità preventiva, e pertanto quantifichi la eventuale contabilità in eccedenza rispetto a quanto effettivo;
3. Quantifichi gli eventuali danni alle proprietà in conseguenza degli accertati vizi ed i costi necessari al ripristino. Seguivano richieste di proroga
Pagina 4 da parte del nuovo CTU ed in data 13.06.2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal nuovo giudice deIGnato, dott. Silvio La Rana, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Al giudice piace ricordare alle parti che uno dei suoi principali doveri attiene ad una decisione che deve nascere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Nella fattispecie in esame, deve ricordarsi alle parti costituite il disposto di cui all'art. 2697 cc.
Il principio sancito nell'articolo richiamato è operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice può formare un proprio convincimento in base ad elementi probatori.
E' notorio in dottrina e in giurisprudenza che il convenuto non si deve limitare a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma deve contrapporre una difesa positiva, invocando a suo favore fatti o titoli diversi, in altre parole, deve proporre un'eccezione in senso sostanziale di cui deve fornire la prova, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta (reus in excipiendo fit actor).
Il principio dell'onere della prova deve intendersi come regola di giudizio cui il giudice deve uniformarsi per ottemperare al dovere di pronunciare sul merito.
La Cassazione ha stabilito che chi agisce in giudizio deve provare tutti gli elementi costitutivi del diritto che intende far valere.
Orbene, tenuto conto che il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata, ritiene questo giudice che la documentazione offerta sia in contrasto con quanto provato e pertanto ritiene la domanda non fondata.
Conseguentemente, in difetto di prove costituende, la causa deve essere decisa alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e dalle risultanze della CTU espletata.
Tale essendo il materiale probatorio posto a base dell'azione, ritiene questo giudice che non sussistano elementi idonei a ritenere provata la domanda.
La domanda dunque è infondata e non provata e pertanto deve essere rigettata.
Pagina 5 Passando al merito della domanda, ad avviso di questo giudice non risulta raggiunta la prova in ordine a quanto richiesto ed in particolare non sono emerse quelle colpevoli omissioni tali da giustificare la richiesta di risarcimento del danno.
Infatti, come riportato nella CTU espletata, che questo giudice ritiene di far propria in quanto logica ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità, il perito, in risposta ai quesiti posti dal giudice, ha escluso qualsiasi responsabilità dei convenuti, accertando che: i lavori manutentivi oggetto di tale verificazione non erano volti a migliorare l'efficienza energica dell'edificio. Si esclude una responsabilità dei tecnici ed all'esecuzione dei lavori perché constano
“…esclusivamente nella finitura dell'intonaco esterno senza rimozione delle soglie e delle ornie…” (vedi pag. 12 della Ctu in risposta al vizio n.1); il fenomeno di degrado è dovuto alla vetusta ed alla mancata esecuzione di tutte le opere appaltate perché trattasi di appalto non completato ultimato (vedi pag. 13 della
CTU in risposta al vizio n.2); in merito al vizio n. 3 “durante gli accessi peritali non ha rinvenuto né distacchi dai frontalini dei balconi né pietre sul terrazzo … (vrdi pag. 13 della CTU in risposta al vizio n.3) ecc …; il CTU ha accertato che le lagnanze genericamente lamentate nell'atto introduttivo non sono state effettuate specificamente ed analiticamente e talvolta sconfessate dalle stesse riproduzioni fotografiche riportate dal tecnico di parte attrice; ciò ha impedito al CTU in alcuni casi una verifica della lamentata pretesa (vedi pag. 18 della relazione di CTU), invece negli altri casi il CTU ha fatto constatare che alcun indebito arricchimento dell'impresa e/o danno del si è verificato, in altri casi, ancora, che CP_1 molte lavorazioni che il D.L. non ha contabilizzato afferivano a lavori di completamento non in corso di esecuzione.
L'ausiliario del Giudice ha poi accertato che “alcun vizio è stato rilevato alle proprietà attoree e pertanto alcun danno potrà essere quantificato” (vedi CTU a pag. 20).
In definitiva il CTU ha concluso i lavori peritali affermando l'inesistenza dei vizi lamentati dagli attori e accertando il mancato completamento delle opere appaltate
a causa della sospensione dei lavori causata dall'inadempimento degli attori
(morosità), con la conseguenza che alcuna responsabilità può essere attribuita sia all'impresa appaltatrice che al direttore dei lavori in quanto i lavori previsti non sono stati ultimati e quelli eseguiti sono stati eseguiti a regola d'arte.
In conclusione, non avendo gli attori assolto al proprio onere probatorio, la domanda va rigettata.
Siffatte argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione del rigetto delle ragioni di parte attrice.
Pagina 6 Anche in ordine alla responsabilità dei singoli convenuti, parte attrice nulla ha provato in tal senso.
Allo stesso modo vanno disattese le eccezioni dei convenuti del tutto sfornite di prova.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali, ritiene sul punto questo giudice che, stante la natura della controversia non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche per essere carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, tenuto altresì conto del mancato accoglimento delle rispettive domande, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle stesse tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda in quanto infondata e non provata.
b) Compensa le spese, anche della CTU come liquidata in atti, tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di conIGlio dell'intestato Tribunale, in data 07/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario deIGnato, dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6172 / 2016 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. e (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Caterina Alagna, elett.te dom.ti C.F._5 come in atti, (ATTORI)
contro
sito in S. Egidio del Monte Albino alla via Controparte_1
Primo Luglio 1946 n.12, p.iva in persona dell'amministratore legale P.IVA_1 rapp.te p.t. Avv. , rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Infante, Controparte_2 elett.te dom.to come in atti, (CONVENUTO)
e
con sede in Nocera Superiore alla via Kennedy n.2, p.iva CP_3
, in persona del legale rapp.te p.t. IG. rapp.ta e difesa P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. Maria Lamberti, elett.te dom.ta come in atti, (CONVENUTA)
e
Ing. (c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._6
ConIGlia Nizzardelli, elett.te dom.to come in atti, (CONVENUTO)
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 1 Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 cpc stabilisce, a seguito della legge 469 del 2009, che la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2016 i IGg. , Parte_1
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio il la società Controparte_1 nonché l'ing. esponendo: di essere proprietari di CP_3 Controparte_5 appartamenti facenti parte del suddetto Condomino, fatta eccezione per la IG.ra
, che precisava di aver venduto il proprio immobile Parte_1 nell'ottobre dell'anno 2015, ovvero prima dell'istaurazione della lite;
che il convenuto con regolari delibere assembleari aveva deciso di eseguire CP_1 lavori straordinari eseguiti dalla impresa sotto la direzione tecnica CP_3 dell'ing. che nel corso delle opere avevano riscontrato dei vizi di Controparte_5 esecuzione e, inoltre, erano state contabilizzate lavorazioni mai eseguire o non previste nei contratti intercorsi con la ditta esecutrice;
che in relazione a dette problematiche il Condominio deliberava di sospendere i pagamenti all'impresa mentre quest'ultima abbandonava il cantiere;
che successivamente interveniva una transazione tra il Condominio e l'impresa contenente – secondo CP_3 la prospettazione di parte attrice – clausole vessatorie in quanto limitanti le azioni ed i diritti di essi attori;
che a dire degli attori vi erano esecuzioni non eseguite a regola d'arte, contabilizzazioni errate, lavorazioni mai eseguite e applicazione di prezzi non concordati;
che potevano addebitarsi responsabilità al direttore dei lavori Ing. del pari, ritenevano responsabile lo stesso Controparte_5
per aver stipulato la transazione sopra riferita nonostante il voto CP_1 contrario espresso da essi attori. Su tali premesse chiedevano “ in via principale 1) accertare l'inadempimento della nonchè del Direttore dei lavori Controparte_6 ivi responsabile e dichiarare la risoluzione dei contratti di appalto e di conferimento incarico professionale, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati agli appartamenti degli attori ed alle parti comuni;
2) Accertare e dichiarare altresì, la responsabilità del per: A) non aver provveduto CP_1 all'eliminazione delle cause stesse del danno;
B) per aver violato le norme statuenti il dovere di custodia delle cose in affidamento: C) per non aver tenuto indenne gli attori dai danni subiti dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
D) per il forte danno conseguente allo stress subito dagli attori, per via dell'inagibilità dei propri appartamenti;
3) Per l'effetto dell'accertamento e delle dichiarazioni di responsabilità condannare i convenuti, in solido o alternativamente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali per i vizi, le difformità e il perimento delle opere nella misura di euro 25.000,00 e dei danni futuri, non ancora quantificati, scaturenti dalla difformità dell'opera rispetto al progetto ed al contratto d'appalto, da
Pagina 2 determinarsi comunque all'esito di CTU tecnica;
4) accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 7, 8 e 9 contenute nell'atto di transazione stipulato tra il
e e comunque collegate alla richiesta di Controparte_1 CP_1 CP_3 risarcimento danni per cui e causa, essendo le stesse gravemente vessatorie perché causano un evidente squilibrio tra le posizioni delle parti, i loro diritti e doveri, oltre che limitanti il diritto dei condomini ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie pretese sostanziali;
in subordine 5) accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione di quanto indebitamente pagato a favore della società appaltatrice, considerato che dalla contabilità preventiva dei lavori emerge un'eccedenza sul costo dei lavori pari ad euro 121.688,10 e, per l'effetto, condannare all'indennizzo ex art. 2041 cc della somma corrisposta CP_3 dai condomini, così specificata e ripartita: - euro 3.407,27 in favore del Sig.
- euro 5.841,02 in favore del Sig. ; - euro Parte_3 Parte_2
3.163,88 in favore della IG.ra ; - euro 2.798,82 in favore del Parte_1
Sig. ; - euro 3.528,95 in favore del Sig. ; nella Parte_4 Parte_5 misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU. 6) Accertare e dichiarare, sempre per quanto emergente dalla sopra indicata eccedenza del prezzo dei lavori, il diritto degli attori alla ripetizione di quanto indebitamente versato, condannando, in solido od alternativamente il
(la cui Amm. ha percepito il 5% sui lavori) e l'Ing Controparte_1
(che ha percepito il 9% sui lavori) all'indennizzo ex art 2041 cc Controparte_5 così specificato e ripartito: - euro 292,05 ed euro 525,69 in favore del Sig.
; - euro 176,44 ed euro 317,60 in favore del Sig. Parte_2 Parte_3
- euro 176,44 ed euro 317,60 in favore del Sig;
- euro
[...] Parte_5
139,94 ed euro 251,89 in favore del Sig. ; - euro 158,19 ed euro Parte_4
284,75 in favore della IG.ra , nella misura maggiore o Parte_1 minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU. Il tutto con la condanna solidale della ditta dell'ing. e il CP_3 Controparte_5
al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2017 il Controparte_1
si costituiva in giudizio, impugnava l'atto di citazione ed i
[...] documenti prodotti, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande così come proposte dai IGg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per i seguenti motivi: 1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
[...] Parte_5
ATTIVA - CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DELLA SIG.RA . 2) Parte_1 ACQUIESCENZA ALLE DELIBERE CONDOMINIALI – MANCATA IMPUGNAZIONE –
DECADENZA. 3) INFONDATEZZA. 4) TEMERARIETA'. Su tali motivi, il CP_1 convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della IG.ra Parte_1
Pagina 3 , in accoglimento delle eccezioni sul punto sollevate. 2) Rigettare le Parte_1 domande così come proposte dai IGg. , , Parte_1 Parte_2
e nei Confronti del Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché CP_1 infondate in fatto ed in diritto per i tutti i motivi sopra esposti. 3) Condannare gli attori al pagamento delle spese di lite, anche in considerazione della temerarietà dell'azione con condanna degli stessi al risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell'art 96 cpc terzo comma.
Provvedevano a costituirsi in giudizio anche la società in persona CP_3 del legale rappresentante p.t. IG. nonché con l'Ing. CP_4 [...]
i quali contestavano le domande così come proposte dagli attori CP_5 chiedendone il rigetto.
Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., poi depositate da tutte le parti costituite.
Con ordinanza del 22.05.2018 il precedente istruttore riteneva inammissibile e irrilevante la prova per testi articolata dalla difesa di parte attrice, nel mentre riteneva ammissibile il deferito interrogatorio formale di Parte_3 [...]
e sui capi articolati dal concludente e Pt_5 Parte_2 CP_1 rinviava per l'esame delle parti alla udienza del 13.02.2019. In tale udienza venivano escussi i IGg. , e . Parte_5 Parte_3 Parte_2
La causa veniva rinviata al 21.03.2019, poi differita al 4.04.2019. In tale ultima udienza il precedente istruttore si riservava sulla richiesta di nomina di CTU.
Con ordinanza del 4.04.2019 veniva nominato quale CTU l'Ing. e Persona_1 fissata l'udienza del 13.11.2019 per il giuramento. In data 7.10.2021 il CTU, rinunciava all'incarico a seguito di osservazioni ritenute ingiuste provenienti dagli attori.
All'udienza del 21.04.2022 veniva nominato quale nuovo CTU, l'Ing. Per_2
e la causa veniva rinviata al 16.11.2022 per il giuramento. All'udienza del
[...]
18.05.2023 veniva conferito l'incarico al nuovo CTU con i seguenti quesiti: premessa una sintetica spiegazione sul contenuto della materia del contendere, alle doglianze e richieste di parte allo scopo precipuo che hanno reso indispensabile il ricorso all'operato di un tecnico specializzato e qualificato come il nominato CTU, quest'ultimo:
1. Dica il CTU se sussistano i vizi come indicati da parte attrice nei propri atti, comprese le CTP;
2. Verifichi se vi siano lavorazioni mai eseguite, eseguite solo parzialmente o non presenti nella contabilità preventiva, e pertanto quantifichi la eventuale contabilità in eccedenza rispetto a quanto effettivo;
3. Quantifichi gli eventuali danni alle proprietà in conseguenza degli accertati vizi ed i costi necessari al ripristino. Seguivano richieste di proroga
Pagina 4 da parte del nuovo CTU ed in data 13.06.2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal nuovo giudice deIGnato, dott. Silvio La Rana, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Al giudice piace ricordare alle parti che uno dei suoi principali doveri attiene ad una decisione che deve nascere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Nella fattispecie in esame, deve ricordarsi alle parti costituite il disposto di cui all'art. 2697 cc.
Il principio sancito nell'articolo richiamato è operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice può formare un proprio convincimento in base ad elementi probatori.
E' notorio in dottrina e in giurisprudenza che il convenuto non si deve limitare a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma deve contrapporre una difesa positiva, invocando a suo favore fatti o titoli diversi, in altre parole, deve proporre un'eccezione in senso sostanziale di cui deve fornire la prova, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta (reus in excipiendo fit actor).
Il principio dell'onere della prova deve intendersi come regola di giudizio cui il giudice deve uniformarsi per ottemperare al dovere di pronunciare sul merito.
La Cassazione ha stabilito che chi agisce in giudizio deve provare tutti gli elementi costitutivi del diritto che intende far valere.
Orbene, tenuto conto che il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata, ritiene questo giudice che la documentazione offerta sia in contrasto con quanto provato e pertanto ritiene la domanda non fondata.
Conseguentemente, in difetto di prove costituende, la causa deve essere decisa alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e dalle risultanze della CTU espletata.
Tale essendo il materiale probatorio posto a base dell'azione, ritiene questo giudice che non sussistano elementi idonei a ritenere provata la domanda.
La domanda dunque è infondata e non provata e pertanto deve essere rigettata.
Pagina 5 Passando al merito della domanda, ad avviso di questo giudice non risulta raggiunta la prova in ordine a quanto richiesto ed in particolare non sono emerse quelle colpevoli omissioni tali da giustificare la richiesta di risarcimento del danno.
Infatti, come riportato nella CTU espletata, che questo giudice ritiene di far propria in quanto logica ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità, il perito, in risposta ai quesiti posti dal giudice, ha escluso qualsiasi responsabilità dei convenuti, accertando che: i lavori manutentivi oggetto di tale verificazione non erano volti a migliorare l'efficienza energica dell'edificio. Si esclude una responsabilità dei tecnici ed all'esecuzione dei lavori perché constano
“…esclusivamente nella finitura dell'intonaco esterno senza rimozione delle soglie e delle ornie…” (vedi pag. 12 della Ctu in risposta al vizio n.1); il fenomeno di degrado è dovuto alla vetusta ed alla mancata esecuzione di tutte le opere appaltate perché trattasi di appalto non completato ultimato (vedi pag. 13 della
CTU in risposta al vizio n.2); in merito al vizio n. 3 “durante gli accessi peritali non ha rinvenuto né distacchi dai frontalini dei balconi né pietre sul terrazzo … (vrdi pag. 13 della CTU in risposta al vizio n.3) ecc …; il CTU ha accertato che le lagnanze genericamente lamentate nell'atto introduttivo non sono state effettuate specificamente ed analiticamente e talvolta sconfessate dalle stesse riproduzioni fotografiche riportate dal tecnico di parte attrice; ciò ha impedito al CTU in alcuni casi una verifica della lamentata pretesa (vedi pag. 18 della relazione di CTU), invece negli altri casi il CTU ha fatto constatare che alcun indebito arricchimento dell'impresa e/o danno del si è verificato, in altri casi, ancora, che CP_1 molte lavorazioni che il D.L. non ha contabilizzato afferivano a lavori di completamento non in corso di esecuzione.
L'ausiliario del Giudice ha poi accertato che “alcun vizio è stato rilevato alle proprietà attoree e pertanto alcun danno potrà essere quantificato” (vedi CTU a pag. 20).
In definitiva il CTU ha concluso i lavori peritali affermando l'inesistenza dei vizi lamentati dagli attori e accertando il mancato completamento delle opere appaltate
a causa della sospensione dei lavori causata dall'inadempimento degli attori
(morosità), con la conseguenza che alcuna responsabilità può essere attribuita sia all'impresa appaltatrice che al direttore dei lavori in quanto i lavori previsti non sono stati ultimati e quelli eseguiti sono stati eseguiti a regola d'arte.
In conclusione, non avendo gli attori assolto al proprio onere probatorio, la domanda va rigettata.
Siffatte argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione del rigetto delle ragioni di parte attrice.
Pagina 6 Anche in ordine alla responsabilità dei singoli convenuti, parte attrice nulla ha provato in tal senso.
Allo stesso modo vanno disattese le eccezioni dei convenuti del tutto sfornite di prova.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali, ritiene sul punto questo giudice che, stante la natura della controversia non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche per essere carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, tenuto altresì conto del mancato accoglimento delle rispettive domande, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle stesse tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda in quanto infondata e non provata.
b) Compensa le spese, anche della CTU come liquidata in atti, tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di conIGlio dell'intestato Tribunale, in data 07/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
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