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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3944/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3944/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Pepe, presso il cui studio in Carvigno al corso Vittorio Emanuele, 7 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e NTroparte_1 difesa dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele
De Carlo in Brindisi alla piazzetta Giustino Durano, 4 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 23.01.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di responsabilità contrattuale proposta da
[...] nei confronti di con atto di citazione notificato in Parte_1 NTroparte_1 data 19.09.2019, e la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per complessivi € 38.828,98, di cui € 13.828,98 a titolo di danno differenziale ed €
25.000,00 a titolo di danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha rappresentato che, a seguito di un lungo
“corteggiamento”, la presso cui è stata correntista l'ha persuasa a NTroparte_2 effettuare una serie di operazioni di investimento e, in particolare, l'acquisto di azioni e NT obbligazioni della stessa per un controvalore di € 13.828,98, sottoponendole la modulistica
Pag. 1 a 9 da firmare in violazione, tuttavia, della normativa di settore in tema di intermediazione finanziaria.
In particolare, ha dedotto la violazione degli obblighi informativi e valutativi di cui al d.lgs. 58/98
TUF, tenuto conto anche del fatto che l'attrice svolge la professione di insegnante di scuola NT media primaria, e ha censurato le carenze procedurali e le irregolarità comportamentali della ,
a tal fine richiamando anche i provvedimenti sanzionatori della indirizzati proprio alla P_
NT
, nonché le modalità di gestione degli ordini e di formazione del prezzo delle azioni il cui valore attuale è prossimo allo zero.
1.1 Per l'attrice si è poi costituito, con comparsa del 03.12.2019, il nuovo difensore facendo proprie le difese già spiegate nell'atto introduttivo.
2. si è costituita in giudizio il 24.12.2019, eccependo, anzitutto, il NTroparte_1 difetto della condizione di procedibilità della domanda e l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dall'attrice.
Al riguardo, sul presupposto che l'azione risarcitoria fatta valere sia un'azione di responsabilità precontrattuale sottoposta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., la banca convenuta ha indicato come prescritte tutte le competenze relative agli investimenti anteriori al 19.09.2009, ossia a dieci anni prima dalla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice deducendo la propria correttezza professionale nella vicenda di specie.
In primo luogo, ha precisato che, a far fronte dal contratto-quadro siglato nel mese di giugno
2003, ha acquistato, nell'arco temporale dal 2003 al 2014, n. 2113 Parte_1 azioni, di cui n. 129 a titolo gratuito e le restanti a titolo oneroso per l'importo totale di €
12.157,24, come da prospetto inserito nella comparsa di costituzione (pagg. 4 e 5), e ha ricevuto NT dalla € 1.183,53 a titolo di dividendi ed € 3.376,10 a titolo di cedole.
In secondo luogo, ha chiarito che i provvedimenti sanzionatori invocati dall'attrice P_ sono irrilevanti, in quanto non pertinenti al caso di specie visto che gli stessi sono riferiti agli anni
2014-2015 mentre, nel caso di specie, si discute di operazioni di finanziamento anche antecedenti al 2014.
In terzo luogo, ha puntualizzato di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi, sia ottenendo dall'attrice le indicazioni di rischio “medio-alto” a mezzo della compilazione dei questionari di profilatura del rischio sia informando la stessa del profilo di rischio di illiquidità legato all'acquisto di titoli non quotati in borsa e dell'esistenza del conflitto di interessi.
Pag. 2 a 9 NT In subordine, ha chiesto il contenimento del risarcimento del danno indicato dall'attrice in ragione sia del principio di autoresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. sia della compensazione con le somme ottenute dall'attrice a tiolo di cedole e dividendi.
Infine, ha evidenziato che la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è apodittica e priva di riscontro alcuno.
3. Alla prima udienza, il Tribunale, rilevato il difetto della condizione di procedibilità, ha fissato il termine per la presentazione dell'istanza di mediazione.
Fallita la mediazione, le parti hanno chiesto i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 18.03.2021, il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice;
tuttavia, a seguito di eccezione della banca convenuta, con ordinanza del 17.12.2021, ha dichiarato parte attrice decaduta dalla prova testimoniale ammessa, ha autorizzato la banca convenuta al deposito della documentazione sopravvenuta richiesta e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 15.05.2024, il Tribunale ha poi rimesso in termini la convenuta CP_1 per il deposito dell'ulteriore documentazione indicata in quanto successiva alla scadenza dei termini delle preclusioni istruttorie e ha rinviato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato, quindi, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi, così la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Negli scritti difensivi finali, parte attrice ha reiterato le proprie conclusioni, argomentando ulteriormente le proprie difese.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, ha rilevato che trattandosi di responsabilità contrattuale la prescrizione è quella decennale e non quella quinquennale e che questa decorra dal giorno 8.10.2018, ossia dalla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 o, in subordine, dal 29.04.2016, allorquando, a seguito di P_ assemblea, il valore dell'azione è sceso a € 7,50 ad azione ovvero, in via ancor più gradata, dal
31.12.2015, quando è stato indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al NT 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità.
In merito al contratto-quadro depositato dalla banca, ha rilevato la nullità dello stesso per assenza di sottoscrizione da parte dell' ai sensi dell'art. 23 TUF, con conseguente nullità Parte_2 derivata delle singole operazioni di investimento.
Ha ribadito, poi, le carenze addebitate alla banca convenuta in punto di informazione e di corretta valutazione del rischio dell'investitrice.
Pag. 3 a 9 Ha sottolineato, quindi, che l'inadempimento dedotto è un inadempimento grave legittimante la risoluzione negoziale ex art. 1453 c.c. e il risarcimento del danno richiesto.
4.1 Anche parte convenuta ha ribadito le proprie conclusioni, insistendo nell'eccezione di prescrizione della domanda attrice per le operazioni di acquisto anteriori al 19.09.2014 ovvero, in subordine, per quelle anteriori al 19.09.2009.
Nel merito, ha ripetuto di essersi comportata correttamente, informando l'attrice e valutando adeguatamente il rischio di investimento. Al riguardo, ha invocato il valore della confessione stragiudiziale atteso che l'attrice ha sottoscritto di aver ricevuto consegna dei prospetti informativi, anche per “presa visione” dei fattori di rischio ivi indicati.
Ha messo in evidenza, poi, che l'attrice non ha dimostrato l'effettivo esborso asseritamente NT sostenuto per l'acquisto delle azioni ed obbligazioni per cui è causa, chiedendo invero una somma di € 1.700 circa rispetto a quella investita;
che anzi non ha neppure identificato esattamente le operazioni di investimento oggetto di censura;
che non ha detratto i frutti civili percepiti. Al riguardo, ha puntualizzato che l'attrice ha ottenuto, € 867,51 a titolo di cedole NT maturate sulle obbligazioni “ 30/12/21 6.5%SUB” ed € 1.183,53 a titolo di dividendi NT maturati sulle azioni .
***
5. Prima di esaminare la fondatezza o meno della domanda attrice, è bene precisare che le questioni di nullità e di risoluzione contenute nella comparsa conclusionale depositata per
[...] sono state introdotte dalla difesa in via di eccezione e non di domanda e che, Parte_1 in ogni caso, una domanda di nullità e/o di risoluzione negoziale proposta negli scritti finali di cui all'art. 190 c.p.c. appaiono tardive, ferma restando comunque l'ammissibilità della sola domanda di nullità, trattandosi di vizio d'invalidità negoziale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
6. Ciò premesso, la domanda attrice è una domanda di responsabilità contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale, da inadempimento degli obblighi posti “a valle” del contratto-quadro e “a monte” delle singole operazioni di finanziamento sì da porsi della fase esecutiva del contratto-quadro d'investimento concluso tra le parti il 04.06.2003.
Tale contratto è stato prodotto dalla banca convenuta (v. allegato sub doc. n. 3) e risulta essere sottoscritto da con la conseguenza che non risulta alcuna nullità Parte_1 contrattuale per omessa sottoscrizione da parte dell'investitrice, rilevabile anche ex actis d'ufficio, contrariamente a quanto dedotto nella comparsa conclusionale di parte attrice.
6.1 Si tratta, nella specie, di una mera domanda di risarcimento del danno contrattuale, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall'asserito inadempimento degli obblighi
Pag. 4 a 9 NT convenzionali e legali gravanti su in forza del contratto-quadro e delle disposizioni del TUF,
a titolo di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.
7. La domanda attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. NT
7.1 È emerso che non ha adempiuto, con la correttezza e diligenza professionale richiestele, agli obblighi di informazione, di profilazione e di valutazione gravanti sull'intermediario finanziario.
Una volta concluso il contratto-quadro d'investimento, l'intermediario è tenuto, infatti, per obbligo di fonte contrattuale e legale, a fornire e a raccogliere una serie di informazioni rilevanti per dare corretta esecuzione al rapporto di intermediazione finanziaria. Si tratta, in breve, del c.d. obbligo di informazione attiva e passiva dettagliato dal d.lgs. 50/1998 contenente il TUF, dal regolamento attuativo n. 11522/1998 e dal successivo regolamento Consob n. P_
16190/2007 e n. 9019104 del 02.03.2009.
Nel caso di specie, è vero che parte attrice non ha indicato puntualmente, nell'atto di citazione, le operazioni di investimento censurate, precisandone specie, data e numero, e le ha indicate in maniera complessiva puntualizzandone il controvalore, ma è pur vero che ha dedotto in modo specifico le omissioni informative e valutative addebitate alla banca convenuta.
E, a fronte delle specifiche deduzioni inerenti alle omissioni informative dedotte da parte attrice, la si è limitata a richiamare la documentazione fornita alla cliente o dalla stessa sottoscritta CP_1 senza fornire la prova di aver specificamente ed effettivamente reso le informazioni oggetto di contestazione con la diligenza qualificata richiestagli.
In ossequio al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali, in generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, ai sensi dell'art. 23, comma 6,
TUF, deve osservarsi che, mentre l'attore-investitore ha dimostrato i fatti costituitivi della domanda proposta, il convenuto-intermediario finanziario non ha fornito né la prova contraria né la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta all'operatore del settore.
In materia finanziaria, infatti, come chiarito da Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, n.11578, “a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese”.
Ai fini della dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi di informazione e di adeguata valutazione gravanti sull'intermediario deve, quindi, dirsi non idonea la mera produzione di documenti, contenenti i prospetti informativi e le schede di adesione.
Pag. 5 a 9 Si tratta, invero, di meri documenti che non comprovano il fatto che l'intermediario abbia effettivamente reso edotto l'investitore degli elementi ivi indicati, raccogliendo le informazioni rilevanti per la valutazione del prodotto finanziario più confacente da offrirgli e rappresentandogli costi e benefici dell'operazione, oltre che situazioni di conflitto d'interesse.
All'intermediario è richiesto, infatti, di adempiere a tali obblighi in modo sostanziale e non formale mentre la documentazione versata in atti può rilevare, al più, come adempimento di natura formale. NT
Peraltro, dall'analisi della documentazione in atti emerge che ha svolto la profilazione della cliente solo in data 15.09.2011 (doc. n. 5) senza alcuna valutazione del profilo di rischio dell'investitrice con riferimento ai precedenti acquisti di azioni svolti nel 2003, 2007 e
2009 e senza alcuna attualità della profilazione di rischio dell'investitrice con riferimento ai successivi acquisti di azioni svolti nel 2014.
Insomma, la profilazione del 15.09.2011 appare avulsa dal contesto delle relazioni finanziarie NT sussistenti tra e . Parte_1
Di più, è evidente l'incoerenza di alcune risposte fornite al questionario rispetto allo status professionale dell'attrice che, insegnante presso una scuola media primaria, appare sprovvista delle conoscenze e competenze professionali proprie dell'ambito finanziario (v. domanda 15).
Del pari, risulta incongrua l'offerta finanziaria proposta a di acquisto di Parte_1
NT titoli e obbligazioni tutti di senza alcuna diversificazione del rischio, rispetto agli obiettivi di risparmio dalla stessa dichiarati, ossia di “crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” (v. domanda n. 1).
Inoltre, l'ultima pagina della scheda di adesione del 10.02.2009 contenente la dichiarazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'operazione di vendita di azioni proprie da NT parte di , ossia in conflitto d'interessi, non risulta affatto sottoscritta dall'investitrice.
7.2 Deve dirsi, quindi, dedotto e provato l'inadempimento contrattuale della banca convenuta con conseguente insorgenza, ex art. 1218 c.c., del diritto dell'investitrice attrice a ottenere il risarcimento del danno contrattuale patito.
8. In merito alla natura e all'ammontare del danno invocato devono svolgersi alcune osservazioni.
9. In primo luogo, non v'è dubbio che l'inadempimento del contratto produce un danno patrimoniale per il valore dell'inadempimento stesso e che, nel caso di specie, tale misura coincide con il valore del capitale investito pari a € 12.157,24, come da prospetto inserito nella comparsa di costituzione (pagg. 4 e 5) e non specificamente contestato dall'attrice.
Pag. 6 a 9 Quale importo specifico sia dovuto, nel caso di specie, può dirsi solo all'esito della valutazione dell'eccezioni di prescrizione e di compensazione sollevata dalla banca convenuta.
10. In merito all'eccezione di prescrizione, va precisato, anzitutto, che viene in rilievo la prescrizione decennale e non già quella quinquennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, come detto, e che il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno a partire dal quale il diritto di credito risarcitorio può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
In particolare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario al fine del perfezionamento di tale diritto non solo il danno-evento, ossia l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale subito. In questa prospettiva rileva, dunque, il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo percepibile e riconoscibile come tale sì da legittimare l'avvio del termine di prescrizione.
È questo, invero, un principio ribadito dalla recente Cassazione n. 2066 del 24/01/2023, in tema di bond argentini, affermandosi che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta”.
Ed è un principio pacificamente applicato dalla giurisprudenza di merito anche al caso delle
NT azioni (Tribunale di Bergamo, 6 maggio 2022, sent. n. 1096; Tribunale di Cosenza, con sentenza del 25/11/2023; Tribunale di Bari, con sentenza n. 2146 del 9/5/2024).
NT Nell'ipotesi delle azioni il momento a partire dal quale l'investitore ha potuto avere contezza del danno patito coincide con l'08.07.2015 o comunque può individuarsi nella seconda metà del
NT 2015, quando si è reso palese il rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità e
NT la difficoltà di scambiare le azioni sul mercato mobiliare.
10.1 Applicando tali coordinate al caso di specie deve dirsi che il diritto al risarcimento del danno contrattuale non si è prescritto atteso che, alla data del 19.09.2019 di notifica dell'atto di citazione, non si era ancora compiuto il termine decennale decorrente da metà 2015.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta va, quindi, rigettata.
11. In merito all'eccezione di compensazione, va osservato che gli importi indicati dalla banca convenuta e ottenuti dall'attrice a titolo di cedole si riferiscono, invero, a prodotti finanziari diversi da quelli oggetto del presente giudizio, atteso che riguardano titoli obbligazionari estranei al presente giudizio (v. all. 14 e 16).
Pag. 7 a 9 Viceversa, l'importo di € 1.183,53 indicato dalla banca convenuta e ottenuto dall'attrice a titolo di NT dividendi va considerato in quanto frutti civili delle azioni oggetto del presente giudizio.
Del relativo accredito la banca convenuta ha dato prova tramite le lettere di accredito allegate sub doc. 14 e, del resto, parte attrice non ha contestato specificamente di aver ottenuto tale importo a titolo di dividendi. NT Ne consegue che dal valore complessivo dell'investimento nelle azioni pari a € 12.157,24 va detratta la somma di € 1.183,53 percepita dall'attrice a titolo di dividendi.
12. In secondo luogo, non v'è dubbio che l'inadempimento del contratto possa produrre anche un danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 1218 e 2059 c.c.; tuttavia, tale danno, non può dirsi in re ipsa ma deve essere specificamente provato dall'attore.
Nel caso di specie, non ha provato alcun danno, limitandosi a invocare Parte_1 apoditticamente il risarcimento del danno morale di € 25.000,00. NT
13. Alla luce di tali considerazioni, si deve condannare al risarcimento del danno patrimoniale patito da nella misura di € 10.973,71 (€ 12.157,24 - di € Parte_1
1.183,53), a titolo di responsabilità contrattuale.
14. A tale somma si aggiungono gli interessi legali al saggio legale di cui all'art. 1284 a far data dalla proposizione della domanda giudiziale.
Deve darsi atto, inoltre, del cumulo, con gli interessi, della rivalutazione monetaria, in ragione della diversa funzione che i due istituti svolgono e della definitiva natura di liquidazione forfettaria del lucro cessante assunta dalla seconda nelle obbligazioni pecuniarie (v. Tribunale Bari sez. IV, 22/07/2024 n. 3476).
15. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno ripartite secondo il principio della soccombenza, ex artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione dell'esito della lite che ha visto l'accoglimento delle domande di responsabilità contrattuale e di risarcimento del danno patrimoniale, ridimensionato nel suo ammontare in forza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla banca convenuta, e il rigetto di quella di risarcimento del danno non patrimoniale. NT Si ritiene, quindi, di compensare le spese di lite per 1/5, ponendo a carico della convenuta il residuo 4/5.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€
10.973,71), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
Pag. 8 a 9 In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 5.314,00, di cui € 5.077,00 per compensi e € 237,00 per spese borsuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara responsabile dell'inadempimento contrattuale degli NTroparte_1 obblighi convenzionali e legali discendenti dal contratto-quadro stipulato inter partes il
04.06.2003;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante NTroparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
10.973,71, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali al saggio legale dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3. condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 tempore, al pagamento in favore di dei 4/5 delle spese di lite, Parte_1 liquidate, complessivamente e per l'intero in € 5.314,00, di cui € 5.077,00 per compensi e € 237,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/5 delle dette somme.
Brindisi, 05.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3944/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Pepe, presso il cui studio in Carvigno al corso Vittorio Emanuele, 7 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e NTroparte_1 difesa dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele
De Carlo in Brindisi alla piazzetta Giustino Durano, 4 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 23.01.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di responsabilità contrattuale proposta da
[...] nei confronti di con atto di citazione notificato in Parte_1 NTroparte_1 data 19.09.2019, e la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per complessivi € 38.828,98, di cui € 13.828,98 a titolo di danno differenziale ed €
25.000,00 a titolo di danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha rappresentato che, a seguito di un lungo
“corteggiamento”, la presso cui è stata correntista l'ha persuasa a NTroparte_2 effettuare una serie di operazioni di investimento e, in particolare, l'acquisto di azioni e NT obbligazioni della stessa per un controvalore di € 13.828,98, sottoponendole la modulistica
Pag. 1 a 9 da firmare in violazione, tuttavia, della normativa di settore in tema di intermediazione finanziaria.
In particolare, ha dedotto la violazione degli obblighi informativi e valutativi di cui al d.lgs. 58/98
TUF, tenuto conto anche del fatto che l'attrice svolge la professione di insegnante di scuola NT media primaria, e ha censurato le carenze procedurali e le irregolarità comportamentali della ,
a tal fine richiamando anche i provvedimenti sanzionatori della indirizzati proprio alla P_
NT
, nonché le modalità di gestione degli ordini e di formazione del prezzo delle azioni il cui valore attuale è prossimo allo zero.
1.1 Per l'attrice si è poi costituito, con comparsa del 03.12.2019, il nuovo difensore facendo proprie le difese già spiegate nell'atto introduttivo.
2. si è costituita in giudizio il 24.12.2019, eccependo, anzitutto, il NTroparte_1 difetto della condizione di procedibilità della domanda e l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dall'attrice.
Al riguardo, sul presupposto che l'azione risarcitoria fatta valere sia un'azione di responsabilità precontrattuale sottoposta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., la banca convenuta ha indicato come prescritte tutte le competenze relative agli investimenti anteriori al 19.09.2009, ossia a dieci anni prima dalla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice deducendo la propria correttezza professionale nella vicenda di specie.
In primo luogo, ha precisato che, a far fronte dal contratto-quadro siglato nel mese di giugno
2003, ha acquistato, nell'arco temporale dal 2003 al 2014, n. 2113 Parte_1 azioni, di cui n. 129 a titolo gratuito e le restanti a titolo oneroso per l'importo totale di €
12.157,24, come da prospetto inserito nella comparsa di costituzione (pagg. 4 e 5), e ha ricevuto NT dalla € 1.183,53 a titolo di dividendi ed € 3.376,10 a titolo di cedole.
In secondo luogo, ha chiarito che i provvedimenti sanzionatori invocati dall'attrice P_ sono irrilevanti, in quanto non pertinenti al caso di specie visto che gli stessi sono riferiti agli anni
2014-2015 mentre, nel caso di specie, si discute di operazioni di finanziamento anche antecedenti al 2014.
In terzo luogo, ha puntualizzato di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi, sia ottenendo dall'attrice le indicazioni di rischio “medio-alto” a mezzo della compilazione dei questionari di profilatura del rischio sia informando la stessa del profilo di rischio di illiquidità legato all'acquisto di titoli non quotati in borsa e dell'esistenza del conflitto di interessi.
Pag. 2 a 9 NT In subordine, ha chiesto il contenimento del risarcimento del danno indicato dall'attrice in ragione sia del principio di autoresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. sia della compensazione con le somme ottenute dall'attrice a tiolo di cedole e dividendi.
Infine, ha evidenziato che la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è apodittica e priva di riscontro alcuno.
3. Alla prima udienza, il Tribunale, rilevato il difetto della condizione di procedibilità, ha fissato il termine per la presentazione dell'istanza di mediazione.
Fallita la mediazione, le parti hanno chiesto i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 18.03.2021, il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice;
tuttavia, a seguito di eccezione della banca convenuta, con ordinanza del 17.12.2021, ha dichiarato parte attrice decaduta dalla prova testimoniale ammessa, ha autorizzato la banca convenuta al deposito della documentazione sopravvenuta richiesta e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 15.05.2024, il Tribunale ha poi rimesso in termini la convenuta CP_1 per il deposito dell'ulteriore documentazione indicata in quanto successiva alla scadenza dei termini delle preclusioni istruttorie e ha rinviato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato, quindi, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi, così la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Negli scritti difensivi finali, parte attrice ha reiterato le proprie conclusioni, argomentando ulteriormente le proprie difese.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, ha rilevato che trattandosi di responsabilità contrattuale la prescrizione è quella decennale e non quella quinquennale e che questa decorra dal giorno 8.10.2018, ossia dalla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 o, in subordine, dal 29.04.2016, allorquando, a seguito di P_ assemblea, il valore dell'azione è sceso a € 7,50 ad azione ovvero, in via ancor più gradata, dal
31.12.2015, quando è stato indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al NT 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità.
In merito al contratto-quadro depositato dalla banca, ha rilevato la nullità dello stesso per assenza di sottoscrizione da parte dell' ai sensi dell'art. 23 TUF, con conseguente nullità Parte_2 derivata delle singole operazioni di investimento.
Ha ribadito, poi, le carenze addebitate alla banca convenuta in punto di informazione e di corretta valutazione del rischio dell'investitrice.
Pag. 3 a 9 Ha sottolineato, quindi, che l'inadempimento dedotto è un inadempimento grave legittimante la risoluzione negoziale ex art. 1453 c.c. e il risarcimento del danno richiesto.
4.1 Anche parte convenuta ha ribadito le proprie conclusioni, insistendo nell'eccezione di prescrizione della domanda attrice per le operazioni di acquisto anteriori al 19.09.2014 ovvero, in subordine, per quelle anteriori al 19.09.2009.
Nel merito, ha ripetuto di essersi comportata correttamente, informando l'attrice e valutando adeguatamente il rischio di investimento. Al riguardo, ha invocato il valore della confessione stragiudiziale atteso che l'attrice ha sottoscritto di aver ricevuto consegna dei prospetti informativi, anche per “presa visione” dei fattori di rischio ivi indicati.
Ha messo in evidenza, poi, che l'attrice non ha dimostrato l'effettivo esborso asseritamente NT sostenuto per l'acquisto delle azioni ed obbligazioni per cui è causa, chiedendo invero una somma di € 1.700 circa rispetto a quella investita;
che anzi non ha neppure identificato esattamente le operazioni di investimento oggetto di censura;
che non ha detratto i frutti civili percepiti. Al riguardo, ha puntualizzato che l'attrice ha ottenuto, € 867,51 a titolo di cedole NT maturate sulle obbligazioni “ 30/12/21 6.5%SUB” ed € 1.183,53 a titolo di dividendi NT maturati sulle azioni .
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5. Prima di esaminare la fondatezza o meno della domanda attrice, è bene precisare che le questioni di nullità e di risoluzione contenute nella comparsa conclusionale depositata per
[...] sono state introdotte dalla difesa in via di eccezione e non di domanda e che, Parte_1 in ogni caso, una domanda di nullità e/o di risoluzione negoziale proposta negli scritti finali di cui all'art. 190 c.p.c. appaiono tardive, ferma restando comunque l'ammissibilità della sola domanda di nullità, trattandosi di vizio d'invalidità negoziale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
6. Ciò premesso, la domanda attrice è una domanda di responsabilità contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale, da inadempimento degli obblighi posti “a valle” del contratto-quadro e “a monte” delle singole operazioni di finanziamento sì da porsi della fase esecutiva del contratto-quadro d'investimento concluso tra le parti il 04.06.2003.
Tale contratto è stato prodotto dalla banca convenuta (v. allegato sub doc. n. 3) e risulta essere sottoscritto da con la conseguenza che non risulta alcuna nullità Parte_1 contrattuale per omessa sottoscrizione da parte dell'investitrice, rilevabile anche ex actis d'ufficio, contrariamente a quanto dedotto nella comparsa conclusionale di parte attrice.
6.1 Si tratta, nella specie, di una mera domanda di risarcimento del danno contrattuale, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall'asserito inadempimento degli obblighi
Pag. 4 a 9 NT convenzionali e legali gravanti su in forza del contratto-quadro e delle disposizioni del TUF,
a titolo di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.
7. La domanda attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. NT
7.1 È emerso che non ha adempiuto, con la correttezza e diligenza professionale richiestele, agli obblighi di informazione, di profilazione e di valutazione gravanti sull'intermediario finanziario.
Una volta concluso il contratto-quadro d'investimento, l'intermediario è tenuto, infatti, per obbligo di fonte contrattuale e legale, a fornire e a raccogliere una serie di informazioni rilevanti per dare corretta esecuzione al rapporto di intermediazione finanziaria. Si tratta, in breve, del c.d. obbligo di informazione attiva e passiva dettagliato dal d.lgs. 50/1998 contenente il TUF, dal regolamento attuativo n. 11522/1998 e dal successivo regolamento Consob n. P_
16190/2007 e n. 9019104 del 02.03.2009.
Nel caso di specie, è vero che parte attrice non ha indicato puntualmente, nell'atto di citazione, le operazioni di investimento censurate, precisandone specie, data e numero, e le ha indicate in maniera complessiva puntualizzandone il controvalore, ma è pur vero che ha dedotto in modo specifico le omissioni informative e valutative addebitate alla banca convenuta.
E, a fronte delle specifiche deduzioni inerenti alle omissioni informative dedotte da parte attrice, la si è limitata a richiamare la documentazione fornita alla cliente o dalla stessa sottoscritta CP_1 senza fornire la prova di aver specificamente ed effettivamente reso le informazioni oggetto di contestazione con la diligenza qualificata richiestagli.
In ossequio al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali, in generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, ai sensi dell'art. 23, comma 6,
TUF, deve osservarsi che, mentre l'attore-investitore ha dimostrato i fatti costituitivi della domanda proposta, il convenuto-intermediario finanziario non ha fornito né la prova contraria né la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta all'operatore del settore.
In materia finanziaria, infatti, come chiarito da Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, n.11578, “a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese”.
Ai fini della dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi di informazione e di adeguata valutazione gravanti sull'intermediario deve, quindi, dirsi non idonea la mera produzione di documenti, contenenti i prospetti informativi e le schede di adesione.
Pag. 5 a 9 Si tratta, invero, di meri documenti che non comprovano il fatto che l'intermediario abbia effettivamente reso edotto l'investitore degli elementi ivi indicati, raccogliendo le informazioni rilevanti per la valutazione del prodotto finanziario più confacente da offrirgli e rappresentandogli costi e benefici dell'operazione, oltre che situazioni di conflitto d'interesse.
All'intermediario è richiesto, infatti, di adempiere a tali obblighi in modo sostanziale e non formale mentre la documentazione versata in atti può rilevare, al più, come adempimento di natura formale. NT
Peraltro, dall'analisi della documentazione in atti emerge che ha svolto la profilazione della cliente solo in data 15.09.2011 (doc. n. 5) senza alcuna valutazione del profilo di rischio dell'investitrice con riferimento ai precedenti acquisti di azioni svolti nel 2003, 2007 e
2009 e senza alcuna attualità della profilazione di rischio dell'investitrice con riferimento ai successivi acquisti di azioni svolti nel 2014.
Insomma, la profilazione del 15.09.2011 appare avulsa dal contesto delle relazioni finanziarie NT sussistenti tra e . Parte_1
Di più, è evidente l'incoerenza di alcune risposte fornite al questionario rispetto allo status professionale dell'attrice che, insegnante presso una scuola media primaria, appare sprovvista delle conoscenze e competenze professionali proprie dell'ambito finanziario (v. domanda 15).
Del pari, risulta incongrua l'offerta finanziaria proposta a di acquisto di Parte_1
NT titoli e obbligazioni tutti di senza alcuna diversificazione del rischio, rispetto agli obiettivi di risparmio dalla stessa dichiarati, ossia di “crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” (v. domanda n. 1).
Inoltre, l'ultima pagina della scheda di adesione del 10.02.2009 contenente la dichiarazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'operazione di vendita di azioni proprie da NT parte di , ossia in conflitto d'interessi, non risulta affatto sottoscritta dall'investitrice.
7.2 Deve dirsi, quindi, dedotto e provato l'inadempimento contrattuale della banca convenuta con conseguente insorgenza, ex art. 1218 c.c., del diritto dell'investitrice attrice a ottenere il risarcimento del danno contrattuale patito.
8. In merito alla natura e all'ammontare del danno invocato devono svolgersi alcune osservazioni.
9. In primo luogo, non v'è dubbio che l'inadempimento del contratto produce un danno patrimoniale per il valore dell'inadempimento stesso e che, nel caso di specie, tale misura coincide con il valore del capitale investito pari a € 12.157,24, come da prospetto inserito nella comparsa di costituzione (pagg. 4 e 5) e non specificamente contestato dall'attrice.
Pag. 6 a 9 Quale importo specifico sia dovuto, nel caso di specie, può dirsi solo all'esito della valutazione dell'eccezioni di prescrizione e di compensazione sollevata dalla banca convenuta.
10. In merito all'eccezione di prescrizione, va precisato, anzitutto, che viene in rilievo la prescrizione decennale e non già quella quinquennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, come detto, e che il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno a partire dal quale il diritto di credito risarcitorio può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
In particolare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario al fine del perfezionamento di tale diritto non solo il danno-evento, ossia l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale subito. In questa prospettiva rileva, dunque, il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo percepibile e riconoscibile come tale sì da legittimare l'avvio del termine di prescrizione.
È questo, invero, un principio ribadito dalla recente Cassazione n. 2066 del 24/01/2023, in tema di bond argentini, affermandosi che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta”.
Ed è un principio pacificamente applicato dalla giurisprudenza di merito anche al caso delle
NT azioni (Tribunale di Bergamo, 6 maggio 2022, sent. n. 1096; Tribunale di Cosenza, con sentenza del 25/11/2023; Tribunale di Bari, con sentenza n. 2146 del 9/5/2024).
NT Nell'ipotesi delle azioni il momento a partire dal quale l'investitore ha potuto avere contezza del danno patito coincide con l'08.07.2015 o comunque può individuarsi nella seconda metà del
NT 2015, quando si è reso palese il rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità e
NT la difficoltà di scambiare le azioni sul mercato mobiliare.
10.1 Applicando tali coordinate al caso di specie deve dirsi che il diritto al risarcimento del danno contrattuale non si è prescritto atteso che, alla data del 19.09.2019 di notifica dell'atto di citazione, non si era ancora compiuto il termine decennale decorrente da metà 2015.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta va, quindi, rigettata.
11. In merito all'eccezione di compensazione, va osservato che gli importi indicati dalla banca convenuta e ottenuti dall'attrice a titolo di cedole si riferiscono, invero, a prodotti finanziari diversi da quelli oggetto del presente giudizio, atteso che riguardano titoli obbligazionari estranei al presente giudizio (v. all. 14 e 16).
Pag. 7 a 9 Viceversa, l'importo di € 1.183,53 indicato dalla banca convenuta e ottenuto dall'attrice a titolo di NT dividendi va considerato in quanto frutti civili delle azioni oggetto del presente giudizio.
Del relativo accredito la banca convenuta ha dato prova tramite le lettere di accredito allegate sub doc. 14 e, del resto, parte attrice non ha contestato specificamente di aver ottenuto tale importo a titolo di dividendi. NT Ne consegue che dal valore complessivo dell'investimento nelle azioni pari a € 12.157,24 va detratta la somma di € 1.183,53 percepita dall'attrice a titolo di dividendi.
12. In secondo luogo, non v'è dubbio che l'inadempimento del contratto possa produrre anche un danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 1218 e 2059 c.c.; tuttavia, tale danno, non può dirsi in re ipsa ma deve essere specificamente provato dall'attore.
Nel caso di specie, non ha provato alcun danno, limitandosi a invocare Parte_1 apoditticamente il risarcimento del danno morale di € 25.000,00. NT
13. Alla luce di tali considerazioni, si deve condannare al risarcimento del danno patrimoniale patito da nella misura di € 10.973,71 (€ 12.157,24 - di € Parte_1
1.183,53), a titolo di responsabilità contrattuale.
14. A tale somma si aggiungono gli interessi legali al saggio legale di cui all'art. 1284 a far data dalla proposizione della domanda giudiziale.
Deve darsi atto, inoltre, del cumulo, con gli interessi, della rivalutazione monetaria, in ragione della diversa funzione che i due istituti svolgono e della definitiva natura di liquidazione forfettaria del lucro cessante assunta dalla seconda nelle obbligazioni pecuniarie (v. Tribunale Bari sez. IV, 22/07/2024 n. 3476).
15. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno ripartite secondo il principio della soccombenza, ex artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione dell'esito della lite che ha visto l'accoglimento delle domande di responsabilità contrattuale e di risarcimento del danno patrimoniale, ridimensionato nel suo ammontare in forza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla banca convenuta, e il rigetto di quella di risarcimento del danno non patrimoniale. NT Si ritiene, quindi, di compensare le spese di lite per 1/5, ponendo a carico della convenuta il residuo 4/5.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€
10.973,71), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
Pag. 8 a 9 In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 5.314,00, di cui € 5.077,00 per compensi e € 237,00 per spese borsuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara responsabile dell'inadempimento contrattuale degli NTroparte_1 obblighi convenzionali e legali discendenti dal contratto-quadro stipulato inter partes il
04.06.2003;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante NTroparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
10.973,71, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali al saggio legale dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3. condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 tempore, al pagamento in favore di dei 4/5 delle spese di lite, Parte_1 liquidate, complessivamente e per l'intero in € 5.314,00, di cui € 5.077,00 per compensi e € 237,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/5 delle dette somme.
Brindisi, 05.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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