Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 23252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23252 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7211 del 2025, proposto da
FR VI, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Nitti e Niccolò Alessandro Dello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
nei confronti
Ministero della Salute, Ministero Istruzione e Merito, Ministero Università e Ricerca, Ministero Economia e Finanze, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 9483/2021 del Tribunale di Roma, Sezione II civile, resa nell’ambito del giudizio r.g.n. 52604/2014 e pubblicata in data 31.5.2021, confermata dalla sentenza n. 180/2024 della Corte d’Appello di Roma, Sezione I, resa nell’ambito del giudizio rubricato sub R.G. n. 7115/2021, pubblicata in data 11.1.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Prof. FR VI ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi in forza delle sentenze indicate in epigrafe, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi.
2. – Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute in forza delle predette sentenze.
3. – Con memoria del 24 novembre 2025, il ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento di quanto dovuto e, per l’effetto, ha dichiarato che “ Alla luce di tanto non si può che dichiarare la cessata materia del contendere e quindi, si ritiene, che il Collegio dovrà dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso ”, insistendo per la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione.
4. – La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
5. – A fronte dell’integrale pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle somme indicate nelle sentenze citate, il Collegio rileva che il giudicato è stato eseguito e che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto l’adempimento del giudicato è avvenuto solamente dopo l’introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
BE UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UG | ER PO |
IL SEGRETARIO