TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 2 giugno 2025 promossa da:
, Nata a NAPOLI (NA) il 02/05/1988, cittadina italiana;
Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. MANDARADONI FRANCESCO, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Nato a CASTELLANZA (VA) il 24/01/1974, cittadina italiana;
Cod. Controparte_1
Fisc. ; C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 11 DICEMBRE 2025
pagina 1 di 11 **************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 giugno 2025, (cittadina italiana), premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Lainate in data 29 agosto 2018 (iscritto nel registro di Stato civile del medesimo Comune al n. 28; anno 2018, Parte I, Serie), in regime di comunione dei beni, con
[...]
, dalla cui unione coniugale sono nati i figli (nata in data [...]) e Controparte_1 Per_1 Persona_2
( nato in data [...]), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, tempi come indicati in ricorso, con un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 per ciascun figlio
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 11 dicembre 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: ” Io e mio marito siamo stati insieme fino a luglio 2024, quando abbiamo perso la casa coniugale in IA. Era una casa di mia proprietà su cui gravava un mutuo che poi io non sono riuscita a pagare e quindi è stata pignorata dalla banca. Durante la convivenza mio marito lavorava ma i soldi non bastavano mai. Mio marito faceva l'autista: prima come taxista con partita iva e poi assunto presso una ditta. Mio marito contribuiva poco al ménage familiare. I figli li seguivo solo io, in quanto io non lavoravo. Fino ad un certo punto è stato un buon padre. Io solo dopo l'interruzione della convivenza ho saputo che lui è stato arrestato il 24 febbraio 2025 per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ho saputo che lui passando la dogana ha portato un carico di eroina con la macchina.
Lui mi aveva parlato di 1 kg, ma non so bene. È stato arrestato in Germania ed è rimasto in carcere 6 mesi. Noi eravamo già separati. Io non sono mai andata a trovarlo. I rapporti erano già stati interrotti, la mia decisione di separazione è stata precedente ed è stata dovuta a varie cose. La circostanza che lui non avesse soldi mi aveva insospettito, dato che prendeva un buon stipendio. Poi ho scoperto che lui faceva uso di sostanze stupefacenti
(cocaina). L'ho scoperto lasciando un registratore in macchina acceso. Ho potuto constatare che lui anche alle
5 del mattino lui faceva uso. Ho sentito chiaramente dal registratore dei rumori strani, si sentiva lui che tirava su col naso. E così l'ho scoperto. L'ho scoperto nel luglio 2023, un anno prima che decidessi di separarmi. Io lo vedevo in effetti alterato. a volte diventava aggressivo, sia psicologicamente che fisicamente, ma nel senso che stava comunque attento a non oltrepassare dei limiti. Anzi, mi picchiava con spintoni, mi stringeva il collo con la mano. L'avrà fatto due o tre volte, anche all'inizio dell'anno e anche davanti ai bambini. Mi dava spintoni o pagina 2 di 11 mi metteva le mani al collo. Io in effetti ho presentato una denuncia un mese fa, perché lui un giorno era venuto davanti a casa mia un mese fa minacciandomi. Lui mi minacciava anche durante la convivenza. Mi insultava.
Ho preferito all'epoca non presentare una denuncia, ma poi a luglio 2024, avendo perso la casa, abbiamo dormito un po' in giro trovando ospitalità e poi abbiamo trovato una sistemazione temporanea in un residence a
Lainate. Ma non si poteva andare più avanti. Lui ha preso una casa per sé altrove. E dato che a Lainate la signora che ci aveva dato la casa in locazione non me l'ha rinnovato sono dovuta andare da lui in Viale Fulvio
Testi. Stiamo parlando circa del 27 dicembre 2024. Io sono stata da lui per un po' e poi c'è stata una lite importante in cui lui mi ha buttato del vino sugli occhi davanti ai bambini, mi ha preso per il collo e io ho tentato di calmarlo, ho messo i bambini nella stanza. Lui era molto agitato. A dicembre 2024 io ho cercato subito una sistemazione per i bambini e l'ho trovata in IA dove sto adesso. Sono stata in viale Fulvio testi fino a marzo, e sono andata a IA da aprile 2025. Nel frattempo, poi ho saputo che lui era in carcere. Non sono mai andata a trovarlo. Io mi ero trovata sola con 2 figli e non sapevo cosa fare. Ho chiesto a mio marito spiegazioni sulla situazione in cui si era messo, lui ha cercato di minimizzare. In realtà erano in 2, lui e un altro. Dopo ho interrotto i rapporti, mi ero sistemata coi bambini e avevo trovato lavoro come cameriera in un bistrot. Lui telefonava dal carcere una volta ogni tanto. Forse era addirittura in isolamento, quindi le chiamate sono state poche, non ha mai versato denaro. È uscito ad agosto 2025. Non ho capito bene se sia stato condannato o meno, ma mi pare di no. ha fatto comunque 6 mesi di carcere. Ora è libero. Mi risultava vivesse con la madre a Legnano. Ora so che lui ha preso casa in Legnano dove vive da solo, ma non so assolutamente dove. Da quando lui è tornato in Italia io sono sempre stata disponibile a fargli vedere i bambini.
Li teneva qualche ora. Forse solo una volta a dormire. fa la prima media, scuola pubblica, e Per_1 Persona_2 ha fatto l'asilo nido. Sono molto sereni. il piccolo ogni tanto chiedeva del padre, ma ora meno. no. Per_1 non sta bene col padre perché lui ha sempre un'aria minacciosa e le faceva domande su me e il mio Per_1 nuovo compagno. Io ho un compagno che non vive con noi che frequento regolarmente. Mio marito in tutto mi ha dato 50 euro. Ora mi risulta che abbia ripreso a lavorare come autista Uber, gli danno la macchina. Un mese fa lui si è presentato sotto casa mia perché gli avevo chiesto di prendere i bambini per portarli a scuola. lui è arrivato la mattina presto e voleva parlarmi, non so di cosa, ma io non volevo. Anzi voleva che gli offrissi il caffè. L'ho denunciato perché è sceso prepotentemente dalla macchina, venendo sulla soglia di casa, mi ha insultato. Mi ha detto “tu scopi col tuo fidanzato, me l'ha detto il bambino”. Ha cercato di darmi uno schiaffo alzando la mano, io l'ho invitato a calmarsi. Mi ha detto “ti faccio a pezzi e ti metto in un sacco nero”. Lui non accetta la separazione per orgoglio. Lui non vuole parlarmi. Io non voglio più vederlo. Finora gli ho fatto vedere i bambini, magari facendogli andare a prendere il piccolo a scuola. anche perché io non ho l'auto. Lui li teneva un paio d'ore. Li portava al parchetto. Mi sono resa conto che può essere pericoloso, non gli farò più vedere i figli liberamente. Credo sia necessario l'intervento dei servizi sociali per regolamentare eventuali pagina 3 di 11 visite, ove il padre lo volesse chiedere. Ove dovesse ripresentarsi o di nuovo minacciarmi, presenterò nuova denuncia, riservandola anche di chiedere misure di protezione in mia tutela e a favore dei figli. Solo ora mi sono resa conto di quanto sia pericoloso. Sono già in contatto coi servizi sociali di IA, cui mi sono rivolta quando ho avuto bisogno per la casa. Io vivo in una casa in locazione dove pago 450 euro. Prima lavoravo e guadagnavo 1500 euro al mese. Ho perso il lavoro ad agosto, quando è stata venduta l'attività e non mi hanno assunta. Da 2 mesi prendo l'ADI di 1007 euro e potrò prenderla per 12 mesi con una pausa. Mi sto attivando per avere un altro lavoro come cameriera. Ricevo l'assegno unico di euro 400. Mi aiuta il mio compagno attuale, che vive da un'altra parte. La nonna paterna non è un punto di riferimento e non ho rapporti. Ritengo impossibile un affido condiviso a questo punto, d'altronde non comunico più con mio marito, le decisioni le prendo solo io. Lui conosce le attività dei figli, ma non contribuisce ormai da tempo. Conosce bene le mie difficoltà economiche. Ho difficoltà di prendere le decisioni, quindi ritengo sia necessario un affido superesclusivo. Quanto ai tempi di frequentazione del padre coi figli, ritengo necessario l'intervento dei servizi sociali con incontri in spazio neutro. Assolutamente non farò mai più vedere i figli al madre. Quanto ai soldi, come mantenimento chiedo 400 euro in tutto (200 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, con assegno unico a me. Mi riservo di rivolgermi ai servizi sociali in caso di necessità. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore, alla luce delle dichiarazioni della signora, chiedeva disporsi l'affido superesclusivo dei due figli alla madre non essendo possibile l'affido condiviso, visite solo in spazio neutro con l'intervento dei sevizi sociali, ove il padre lo dovesse richiedere, con assegno di mantenimento rideterminato anche alla luce delle dichiarazioni della signora in € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di
Milano. Assegno unico percepito per intero dalla madre. Dava atto che non aveva articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva dando lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore;
Rilevato che il convenuto non si è costituito né si è presentato
Esaminati gli atti e i documenti,
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazioni della parte attrice che le parti hanno interrotto la convivenza nel luglio 2024 quando hanno perso la casa ex coniugale. Dopo un breve periodo in cui hanno ripreso a convivere in una casa provvisoria, a seguito di una pesante lite nel dicembre 2024, in cui il marito l'ha presa per il collo, dopo averle gettato del vino sugli occhi, la moglie si è definitivamente allontanata dal marito, reperendo poi la casa dove attualmente vive, avendo anche nel frattempo saputo che il marito era stato arrestato in Germania, essendo stato trovato alla dogana in macchina, con un'altra persona, in possesso di un quantitativo rilevante di eroina ed essendo stato poi ristretto per 6 mesi nelle carceri tedesche. Rimesso in pagina 4 di 11 libertà, è rientrato in Italia, ha mantenuto rapporti solo saltuari con i figli, andandoli a prendere o a riportarli ogni tanto a scuola, senza mai versare somme di denaro, ad eccezione di euro 50 e non partecipando ormai da tempo in modo concreto alle decisioni e scelte di vita dei figli, delegando da anni ormai ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisioni rilevanti per i figli, omettendo ogni versamento di denaro. La signora ha peraltro ammesso che in altre occasioni il marito avrebbe attuato agiti aggressivi, picchiandola a volte con spintoni e stringendole il collo con la mano;
avendo avuto sospetti, ha poi scoperto che il marito faceva uso di cocaina. Da ultimo, un mese fa, si è presentato in casa per portare i figli a scuola, cercando di colpirla e minacciandola pesantemente, dicendole davanti ai figli “Ti faccio a pezzi e ti metto in un sacco nero”, fatti per cui la stessa ha presentato immediatamente una denuncia penale, rendendosi definitivamente conto della pericolosità potenziale del marito e impegnandosi a non fargli vedere più
i figli liberamente, se non con i servizi sociali, di cui ha chiesto l'intervento, rimodulando in udienza le domande in punto di responsabilità genitoriale.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei gravi agiti aggressivi posti in essere sia durante la convivenza che anche di recente dal convenuto, il quale peraltro risulta essere stato arrestato e detenuto in Germania per gravi reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di cui invero nulla di preciso è dato sapere, tenuto altresì conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti dei figli, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive, deve rilevarsi allo stato un'incapacità dello stesso a potersi occupare dei figli e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre, come riformulata in udienza, non essendo in alcun modo praticabile né possibile l'affido condiviso, attesa l'interruzione da tempo di ogni comunicazione e collaborazione e tenuto conto degli agiti fortemente aggressivi del marito, possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura dei figli con continuità e responsabilità offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato e attuando comportamenti di tutela degli stessi.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità stante l'assenza di comunicazione e di ogni collaborazione del padre.
Osservato, altresì, come, tenuto conto della condotta agita dal padre e stante l'interruzione da tempo di rapporti stabili e regolari tra il padre e i figli, peraltro non essendo note le attività in concreto svolte dal marito, deve essere conferito specifico incarico ai Servizi Sociali del Comune di IA per la regolamentazione degli pagina 5 di 11 incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, come da richiesta di parte attrice, con attività di monitoraggio e vigilanza, essendo i servizi già intervenuti su richiesta della signora.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice svolgeva attività lavorativa come cameriera con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno – 40 ore settimanali a Milano presso l'esercizio
Pasta e Amore Bistrot s.r.l. di via Calabria, 2 con uno salario mensile di euro 1.500,00, non essendole stato però confermato il contratto per cambio di gestione;
attualmente riceve l'ADI di 1007 euro per circa 12 mesi, nonché assegno unico per euro 400; risiede unitamente ai figli minori in un appartamento in locazione sito in
IA (MI) via San Michele, 26 per il quale corrisponde un canone mensile di circa Euro 450,00 euro oltre a euro 200,00 mensili per le utenze dell'energia elettrica e riscaldamento;
nel ha dichiarato di aver Parte_2 guadagnato nel 2024 € 4725; nel 2023 € 4730; quanto al convenuto parte attrice ha riferito che lo stesso in precedenza lavorava come autista di taxi e poi per una ditta e attualmente dovrebbe svolgere sempre attività di autista per Uber.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto dei figli, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede i figli la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come rideterminata di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dal giugno
2025 (ricorso iscritto il 03.06.2025) e con assegno unico interamente percepito dalla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida i figli (nata in data [...]) e ( nato in data [...]) in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di IA , via San
Michele n. 26. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative (relative a tutte le questioni
/comprensive anche del rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
pagina 6 di 11 3) Dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di IA (in relazione all'attuale residenza dei minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse dei medesimi, proceda ad avviare e regolamentare i rapporti tra il padre e i figli stesso in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2025 (ricorso iscritto il 03.06.2025) dei figli mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
5) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
6) Prende che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, con l'assunzione, peraltro, da parte dello stesso di comportamenti e agiti aggressivi e violenti e con un completo disinteresse e omesso mantenimento della prole minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto delle minori, peraltro di cui uno ancora molto piccolo, in quanto ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto pagina 7 di 11 verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti le figlie.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Lainate in data 29 agosto 2018 (iscritto nel registro di Stato civile del medesimo
Comune al n. 28; anno 2018, Parte I, Serie). Dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nata in [...]_1
23.08.2013) e (nato in data [...]). Persona_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'irreversibile frattura del rapporto coniugale tanto da aver reso intollerabile la loro convivenza, l'allontanamento dalla casa familiare e l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesta dalla parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 11 dicembre 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
pagina 8 di 11 Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il marito assunto nel corso della convivenza degli agiti aggressivi in danno della moglie, anche alla presenza dei figli, avendo le parti trovato ad un certo punto delle soluzioni temporanee abitative avendo perso la casa nel luglio 2024 e dopo una discussione nel dicembre 2024 nella quale il marito prendeva per il collo la moglie, la stessa decideva di allontanarsi con i figli trovando una sistemazione autonoma, avendo anche in seguito scoperto che il marito era stata arrestato in Germania per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti essendo rimasto in carcere per 6 mesi, vedendo solo saltuariamente i figli, fino a circa 1 mese prima quando il marito si presentava sotto casa e la minacciava pesantemente, fatti per cui presentava denuncia.
Il signor ha manifestato da tempo il suo disinteresse nei confronti dei figli, non partecipando da tempo CP_1 in modo concreto alle decisioni e alle scelte di vita dei medesimi, delegando l'intera gestione alla madre, come peraltro già aveva fatto durante la convivenza, omettendo il versamento di somme di denaro per il loro mantenimento ad eccezione di una somma minima di € 50.
Con tali comportamenti, ormai risalenti da tempo, il signor ha impedito ogni tipo di comunicazione CP_1 strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse dei minori.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, come riformulata in udienza, anche alla luce dell'ultimo episodio occorso, essere disposto l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto ai minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per i figli, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione serena e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per i figli.
Quanto alle visite padre-figlia, considerati gli atti e agiti violenti posti in essere dal padre, anche da ultimo, reputa il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di IA per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Contributo al mantenimento dei figli minori. pagina 9 di 11 Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 11 dicembre 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire ai minori condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e peraltro dovrebbe lavorare come autista Uber, dovendo contribuire al mantenimento dei figli, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura dei figli minori.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto dell'assenza di istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Lainate in data 29 agosto 2018 (iscritto nel registro di Stato civile del medesimo Comune al n. 28; anno 2018, Parte I, Serie);
2) AFFIDA i figli minori (nata in data [...]) e (nato in data [...]), in via Per_1 Persona_2 esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di IA via S. Michele 26. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di IA (in relazione all'attuale residenza dei minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse dei medesimi, proceda ad avviare e regolamentare i rapporti tra il padre e i figli stesso in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo;
pagina 10 di 11 4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2025 (ricorso iscritto il 03.06.2025) mediante versamento a
[...]
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
5) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) MANDA la Cancelleria per la trasmissione al Comune di IA-Servizi Sociali.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 2 giugno 2025 promossa da:
, Nata a NAPOLI (NA) il 02/05/1988, cittadina italiana;
Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. MANDARADONI FRANCESCO, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Nato a CASTELLANZA (VA) il 24/01/1974, cittadina italiana;
Cod. Controparte_1
Fisc. ; C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 11 DICEMBRE 2025
pagina 1 di 11 **************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 giugno 2025, (cittadina italiana), premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Lainate in data 29 agosto 2018 (iscritto nel registro di Stato civile del medesimo Comune al n. 28; anno 2018, Parte I, Serie), in regime di comunione dei beni, con
[...]
, dalla cui unione coniugale sono nati i figli (nata in data [...]) e Controparte_1 Per_1 Persona_2
( nato in data [...]), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, tempi come indicati in ricorso, con un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 per ciascun figlio
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 11 dicembre 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: ” Io e mio marito siamo stati insieme fino a luglio 2024, quando abbiamo perso la casa coniugale in IA. Era una casa di mia proprietà su cui gravava un mutuo che poi io non sono riuscita a pagare e quindi è stata pignorata dalla banca. Durante la convivenza mio marito lavorava ma i soldi non bastavano mai. Mio marito faceva l'autista: prima come taxista con partita iva e poi assunto presso una ditta. Mio marito contribuiva poco al ménage familiare. I figli li seguivo solo io, in quanto io non lavoravo. Fino ad un certo punto è stato un buon padre. Io solo dopo l'interruzione della convivenza ho saputo che lui è stato arrestato il 24 febbraio 2025 per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ho saputo che lui passando la dogana ha portato un carico di eroina con la macchina.
Lui mi aveva parlato di 1 kg, ma non so bene. È stato arrestato in Germania ed è rimasto in carcere 6 mesi. Noi eravamo già separati. Io non sono mai andata a trovarlo. I rapporti erano già stati interrotti, la mia decisione di separazione è stata precedente ed è stata dovuta a varie cose. La circostanza che lui non avesse soldi mi aveva insospettito, dato che prendeva un buon stipendio. Poi ho scoperto che lui faceva uso di sostanze stupefacenti
(cocaina). L'ho scoperto lasciando un registratore in macchina acceso. Ho potuto constatare che lui anche alle
5 del mattino lui faceva uso. Ho sentito chiaramente dal registratore dei rumori strani, si sentiva lui che tirava su col naso. E così l'ho scoperto. L'ho scoperto nel luglio 2023, un anno prima che decidessi di separarmi. Io lo vedevo in effetti alterato. a volte diventava aggressivo, sia psicologicamente che fisicamente, ma nel senso che stava comunque attento a non oltrepassare dei limiti. Anzi, mi picchiava con spintoni, mi stringeva il collo con la mano. L'avrà fatto due o tre volte, anche all'inizio dell'anno e anche davanti ai bambini. Mi dava spintoni o pagina 2 di 11 mi metteva le mani al collo. Io in effetti ho presentato una denuncia un mese fa, perché lui un giorno era venuto davanti a casa mia un mese fa minacciandomi. Lui mi minacciava anche durante la convivenza. Mi insultava.
Ho preferito all'epoca non presentare una denuncia, ma poi a luglio 2024, avendo perso la casa, abbiamo dormito un po' in giro trovando ospitalità e poi abbiamo trovato una sistemazione temporanea in un residence a
Lainate. Ma non si poteva andare più avanti. Lui ha preso una casa per sé altrove. E dato che a Lainate la signora che ci aveva dato la casa in locazione non me l'ha rinnovato sono dovuta andare da lui in Viale Fulvio
Testi. Stiamo parlando circa del 27 dicembre 2024. Io sono stata da lui per un po' e poi c'è stata una lite importante in cui lui mi ha buttato del vino sugli occhi davanti ai bambini, mi ha preso per il collo e io ho tentato di calmarlo, ho messo i bambini nella stanza. Lui era molto agitato. A dicembre 2024 io ho cercato subito una sistemazione per i bambini e l'ho trovata in IA dove sto adesso. Sono stata in viale Fulvio testi fino a marzo, e sono andata a IA da aprile 2025. Nel frattempo, poi ho saputo che lui era in carcere. Non sono mai andata a trovarlo. Io mi ero trovata sola con 2 figli e non sapevo cosa fare. Ho chiesto a mio marito spiegazioni sulla situazione in cui si era messo, lui ha cercato di minimizzare. In realtà erano in 2, lui e un altro. Dopo ho interrotto i rapporti, mi ero sistemata coi bambini e avevo trovato lavoro come cameriera in un bistrot. Lui telefonava dal carcere una volta ogni tanto. Forse era addirittura in isolamento, quindi le chiamate sono state poche, non ha mai versato denaro. È uscito ad agosto 2025. Non ho capito bene se sia stato condannato o meno, ma mi pare di no. ha fatto comunque 6 mesi di carcere. Ora è libero. Mi risultava vivesse con la madre a Legnano. Ora so che lui ha preso casa in Legnano dove vive da solo, ma non so assolutamente dove. Da quando lui è tornato in Italia io sono sempre stata disponibile a fargli vedere i bambini.
Li teneva qualche ora. Forse solo una volta a dormire. fa la prima media, scuola pubblica, e Per_1 Persona_2 ha fatto l'asilo nido. Sono molto sereni. il piccolo ogni tanto chiedeva del padre, ma ora meno. no. Per_1 non sta bene col padre perché lui ha sempre un'aria minacciosa e le faceva domande su me e il mio Per_1 nuovo compagno. Io ho un compagno che non vive con noi che frequento regolarmente. Mio marito in tutto mi ha dato 50 euro. Ora mi risulta che abbia ripreso a lavorare come autista Uber, gli danno la macchina. Un mese fa lui si è presentato sotto casa mia perché gli avevo chiesto di prendere i bambini per portarli a scuola. lui è arrivato la mattina presto e voleva parlarmi, non so di cosa, ma io non volevo. Anzi voleva che gli offrissi il caffè. L'ho denunciato perché è sceso prepotentemente dalla macchina, venendo sulla soglia di casa, mi ha insultato. Mi ha detto “tu scopi col tuo fidanzato, me l'ha detto il bambino”. Ha cercato di darmi uno schiaffo alzando la mano, io l'ho invitato a calmarsi. Mi ha detto “ti faccio a pezzi e ti metto in un sacco nero”. Lui non accetta la separazione per orgoglio. Lui non vuole parlarmi. Io non voglio più vederlo. Finora gli ho fatto vedere i bambini, magari facendogli andare a prendere il piccolo a scuola. anche perché io non ho l'auto. Lui li teneva un paio d'ore. Li portava al parchetto. Mi sono resa conto che può essere pericoloso, non gli farò più vedere i figli liberamente. Credo sia necessario l'intervento dei servizi sociali per regolamentare eventuali pagina 3 di 11 visite, ove il padre lo volesse chiedere. Ove dovesse ripresentarsi o di nuovo minacciarmi, presenterò nuova denuncia, riservandola anche di chiedere misure di protezione in mia tutela e a favore dei figli. Solo ora mi sono resa conto di quanto sia pericoloso. Sono già in contatto coi servizi sociali di IA, cui mi sono rivolta quando ho avuto bisogno per la casa. Io vivo in una casa in locazione dove pago 450 euro. Prima lavoravo e guadagnavo 1500 euro al mese. Ho perso il lavoro ad agosto, quando è stata venduta l'attività e non mi hanno assunta. Da 2 mesi prendo l'ADI di 1007 euro e potrò prenderla per 12 mesi con una pausa. Mi sto attivando per avere un altro lavoro come cameriera. Ricevo l'assegno unico di euro 400. Mi aiuta il mio compagno attuale, che vive da un'altra parte. La nonna paterna non è un punto di riferimento e non ho rapporti. Ritengo impossibile un affido condiviso a questo punto, d'altronde non comunico più con mio marito, le decisioni le prendo solo io. Lui conosce le attività dei figli, ma non contribuisce ormai da tempo. Conosce bene le mie difficoltà economiche. Ho difficoltà di prendere le decisioni, quindi ritengo sia necessario un affido superesclusivo. Quanto ai tempi di frequentazione del padre coi figli, ritengo necessario l'intervento dei servizi sociali con incontri in spazio neutro. Assolutamente non farò mai più vedere i figli al madre. Quanto ai soldi, come mantenimento chiedo 400 euro in tutto (200 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, con assegno unico a me. Mi riservo di rivolgermi ai servizi sociali in caso di necessità. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore, alla luce delle dichiarazioni della signora, chiedeva disporsi l'affido superesclusivo dei due figli alla madre non essendo possibile l'affido condiviso, visite solo in spazio neutro con l'intervento dei sevizi sociali, ove il padre lo dovesse richiedere, con assegno di mantenimento rideterminato anche alla luce delle dichiarazioni della signora in € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di
Milano. Assegno unico percepito per intero dalla madre. Dava atto che non aveva articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva dando lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore;
Rilevato che il convenuto non si è costituito né si è presentato
Esaminati gli atti e i documenti,
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazioni della parte attrice che le parti hanno interrotto la convivenza nel luglio 2024 quando hanno perso la casa ex coniugale. Dopo un breve periodo in cui hanno ripreso a convivere in una casa provvisoria, a seguito di una pesante lite nel dicembre 2024, in cui il marito l'ha presa per il collo, dopo averle gettato del vino sugli occhi, la moglie si è definitivamente allontanata dal marito, reperendo poi la casa dove attualmente vive, avendo anche nel frattempo saputo che il marito era stato arrestato in Germania, essendo stato trovato alla dogana in macchina, con un'altra persona, in possesso di un quantitativo rilevante di eroina ed essendo stato poi ristretto per 6 mesi nelle carceri tedesche. Rimesso in pagina 4 di 11 libertà, è rientrato in Italia, ha mantenuto rapporti solo saltuari con i figli, andandoli a prendere o a riportarli ogni tanto a scuola, senza mai versare somme di denaro, ad eccezione di euro 50 e non partecipando ormai da tempo in modo concreto alle decisioni e scelte di vita dei figli, delegando da anni ormai ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisioni rilevanti per i figli, omettendo ogni versamento di denaro. La signora ha peraltro ammesso che in altre occasioni il marito avrebbe attuato agiti aggressivi, picchiandola a volte con spintoni e stringendole il collo con la mano;
avendo avuto sospetti, ha poi scoperto che il marito faceva uso di cocaina. Da ultimo, un mese fa, si è presentato in casa per portare i figli a scuola, cercando di colpirla e minacciandola pesantemente, dicendole davanti ai figli “Ti faccio a pezzi e ti metto in un sacco nero”, fatti per cui la stessa ha presentato immediatamente una denuncia penale, rendendosi definitivamente conto della pericolosità potenziale del marito e impegnandosi a non fargli vedere più
i figli liberamente, se non con i servizi sociali, di cui ha chiesto l'intervento, rimodulando in udienza le domande in punto di responsabilità genitoriale.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei gravi agiti aggressivi posti in essere sia durante la convivenza che anche di recente dal convenuto, il quale peraltro risulta essere stato arrestato e detenuto in Germania per gravi reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di cui invero nulla di preciso è dato sapere, tenuto altresì conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti dei figli, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive, deve rilevarsi allo stato un'incapacità dello stesso a potersi occupare dei figli e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre, come riformulata in udienza, non essendo in alcun modo praticabile né possibile l'affido condiviso, attesa l'interruzione da tempo di ogni comunicazione e collaborazione e tenuto conto degli agiti fortemente aggressivi del marito, possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura dei figli con continuità e responsabilità offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato e attuando comportamenti di tutela degli stessi.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità stante l'assenza di comunicazione e di ogni collaborazione del padre.
Osservato, altresì, come, tenuto conto della condotta agita dal padre e stante l'interruzione da tempo di rapporti stabili e regolari tra il padre e i figli, peraltro non essendo note le attività in concreto svolte dal marito, deve essere conferito specifico incarico ai Servizi Sociali del Comune di IA per la regolamentazione degli pagina 5 di 11 incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, come da richiesta di parte attrice, con attività di monitoraggio e vigilanza, essendo i servizi già intervenuti su richiesta della signora.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice svolgeva attività lavorativa come cameriera con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno – 40 ore settimanali a Milano presso l'esercizio
Pasta e Amore Bistrot s.r.l. di via Calabria, 2 con uno salario mensile di euro 1.500,00, non essendole stato però confermato il contratto per cambio di gestione;
attualmente riceve l'ADI di 1007 euro per circa 12 mesi, nonché assegno unico per euro 400; risiede unitamente ai figli minori in un appartamento in locazione sito in
IA (MI) via San Michele, 26 per il quale corrisponde un canone mensile di circa Euro 450,00 euro oltre a euro 200,00 mensili per le utenze dell'energia elettrica e riscaldamento;
nel ha dichiarato di aver Parte_2 guadagnato nel 2024 € 4725; nel 2023 € 4730; quanto al convenuto parte attrice ha riferito che lo stesso in precedenza lavorava come autista di taxi e poi per una ditta e attualmente dovrebbe svolgere sempre attività di autista per Uber.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto dei figli, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede i figli la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come rideterminata di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dal giugno
2025 (ricorso iscritto il 03.06.2025) e con assegno unico interamente percepito dalla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida i figli (nata in data [...]) e ( nato in data [...]) in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di IA , via San
Michele n. 26. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative (relative a tutte le questioni
/comprensive anche del rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
pagina 6 di 11 3) Dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di IA (in relazione all'attuale residenza dei minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse dei medesimi, proceda ad avviare e regolamentare i rapporti tra il padre e i figli stesso in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2025 (ricorso iscritto il 03.06.2025) dei figli mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
5) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
6) Prende che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, con l'assunzione, peraltro, da parte dello stesso di comportamenti e agiti aggressivi e violenti e con un completo disinteresse e omesso mantenimento della prole minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto delle minori, peraltro di cui uno ancora molto piccolo, in quanto ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto pagina 7 di 11 verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti le figlie.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Lainate in data 29 agosto 2018 (iscritto nel registro di Stato civile del medesimo
Comune al n. 28; anno 2018, Parte I, Serie). Dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nata in [...]_1
23.08.2013) e (nato in data [...]). Persona_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'irreversibile frattura del rapporto coniugale tanto da aver reso intollerabile la loro convivenza, l'allontanamento dalla casa familiare e l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesta dalla parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 11 dicembre 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
pagina 8 di 11 Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il marito assunto nel corso della convivenza degli agiti aggressivi in danno della moglie, anche alla presenza dei figli, avendo le parti trovato ad un certo punto delle soluzioni temporanee abitative avendo perso la casa nel luglio 2024 e dopo una discussione nel dicembre 2024 nella quale il marito prendeva per il collo la moglie, la stessa decideva di allontanarsi con i figli trovando una sistemazione autonoma, avendo anche in seguito scoperto che il marito era stata arrestato in Germania per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti essendo rimasto in carcere per 6 mesi, vedendo solo saltuariamente i figli, fino a circa 1 mese prima quando il marito si presentava sotto casa e la minacciava pesantemente, fatti per cui presentava denuncia.
Il signor ha manifestato da tempo il suo disinteresse nei confronti dei figli, non partecipando da tempo CP_1 in modo concreto alle decisioni e alle scelte di vita dei medesimi, delegando l'intera gestione alla madre, come peraltro già aveva fatto durante la convivenza, omettendo il versamento di somme di denaro per il loro mantenimento ad eccezione di una somma minima di € 50.
Con tali comportamenti, ormai risalenti da tempo, il signor ha impedito ogni tipo di comunicazione CP_1 strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse dei minori.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, come riformulata in udienza, anche alla luce dell'ultimo episodio occorso, essere disposto l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto ai minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per i figli, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione serena e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per i figli.
Quanto alle visite padre-figlia, considerati gli atti e agiti violenti posti in essere dal padre, anche da ultimo, reputa il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di IA per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Contributo al mantenimento dei figli minori. pagina 9 di 11 Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 11 dicembre 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire ai minori condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e peraltro dovrebbe lavorare come autista Uber, dovendo contribuire al mantenimento dei figli, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura dei figli minori.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto dell'assenza di istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Lainate in data 29 agosto 2018 (iscritto nel registro di Stato civile del medesimo Comune al n. 28; anno 2018, Parte I, Serie);
2) AFFIDA i figli minori (nata in data [...]) e (nato in data [...]), in via Per_1 Persona_2 esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di IA via S. Michele 26. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di IA (in relazione all'attuale residenza dei minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse dei medesimi, proceda ad avviare e regolamentare i rapporti tra il padre e i figli stesso in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo;
pagina 10 di 11 4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2025 (ricorso iscritto il 03.06.2025) mediante versamento a
[...]
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
5) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) MANDA la Cancelleria per la trasmissione al Comune di IA-Servizi Sociali.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11