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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola N 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUJM000423 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2091/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come inatti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, avverso l'Avviso di accertamento in epigrafe, per IRPEF annualità 2018, di complessivi € 4.171,77 notificato il 29/04/2025. Precisa che con l'Avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate contesta alla sig.ra Ricorrente_1 l'omesso versamento IRPEF per l'annualità 2018 di canoni di locazione di un immobile sito in Seregno (MB)
Indirizzo_1, di cui al contratto registrato il 4/12/2017, Serie 3T, n. 8553 per € 5.502,40 per abitazione e € 1.096.90 per il garage pertinenziale. La sig.ra Ricorrente_1 evidenzia che non ha percepito tutti i canoni di locazione tassati dall'Agenzia, essendosi gli inquilini resi morosi sin da agosto 2018. Ciò è provato dall'intimazione e convalida di sfratto per morosità ottenuta dal Tribunale di Monza l'8/10/2018, con convalida del Giudice ottenuta il 20/11/2018 (all. 5).
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1) omesso contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis L. n. 212/2000;
2) nullità dell'atto per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa;
3) mancato assolvimento dell'onere della prova;
4) illegittimità della pretesa per omessa percezione dei canoni di locazione;
5) omessa allegazione degli atti endoprocedimentali;
6) decadenza / prescrizione di sanzioni ed interessi;
7) nullità dell'Avviso di accertamento per carenza e difetto di sottoscrizione;
8) sanzioni - errata applicazione ed interpretazione del principio di colpevolezza e degli artt. 2, 5 del d.lgs.
472/97 e art. 7 CEDU.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato e condannare l'Ufficio alle spese, ai diritti ed agli onorari, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non hanno percepito i compensi.
Costituendosi l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce ha eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo in conformità con rifusione delle spese.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione riguarda la qualificazione degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla disciplina degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi dell'art.
6-bis, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto dei diritti del contribuente).
L'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 prevede che, con decreto del MEF, siano individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che non devono essere obbligatoriamente preceduti dal contraddittorio preventivo. Il D.M. 24 aprile 2024, adottato in attuazione di tale previsione, ha fornito l'elenco dettagliato di tali atti.
In particolare, l'art. 2 del D.M. 24 aprile 2024 stabilisce che sono considerati automatizzati e sostanzialmente automatizzati gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. Tra questi, sono espressamente inclusi: gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. 600/73 e 54, quinto comma, del D.P.R. 633/72 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 600/73, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati.
Pertanto, l'accertamento parziale ex art. 41-bis rientra tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati solo se predisposto esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati contenuti nelle banche dati dell'amministrazione finanziaria. In tali casi, l'atto non è soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di attivare altre forme di interlocuzione previste dall'ordinamento.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato in quanto L'art. 26 del TUIR, così recita: "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sig.ra Ricorrente_1 ha provato di non avere percepito i canoni di locazione da agosto 2018 essendosi gli inquilini resi morosi da tale periodo. Ciò è provato dal contenuto della intimazione e convalida di sfratto per morosità ottenuta dal Tribunale di Monza l'8/10/2018, con convalida del Giudice ottenuta il 20/11/2018.
In ragione di quanto emerso in giudizio e sulla base della documentazione prodotta, si rileva che, relativamente all'annualità 2018, la signora Ricorrente_1 risulta tenuta al versamento dell'imposta IRPEF esclusivamente sui canoni di locazione effettivamente maturati e percepiti nei primi sette mesi dell'anno, corrispondenti alle mensilità da gennaio a luglio 2018. Tale determinazione deriva dal fatto che, a partire dal mese di agosto 2018, gli inquilini sono risultati morosi, circostanza comprovata dalle relative intimazioni e dalla convalida di sfratto per morosità ottenuta in sede giudiziale. Pertanto, i canoni successivi a tale periodo non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi della normativa vigente.
Per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, essi non sono dovuti. Infatti, l'atto di accertamento oggetto di impugnazione è stato notificato in data 29/04/2025. Tuttavia, alla data del 31/12/2024 era già maturata la prescrizione quinquennale sia per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997, sia per gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del codice civile. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non può più legittimamente pretendere il pagamento di tali accessori nei confronti della contribuente.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso viene accolto parzialmente. La Corte dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Spese compensate.
Lecce 24/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola N 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUJM000423 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2091/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come inatti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, avverso l'Avviso di accertamento in epigrafe, per IRPEF annualità 2018, di complessivi € 4.171,77 notificato il 29/04/2025. Precisa che con l'Avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate contesta alla sig.ra Ricorrente_1 l'omesso versamento IRPEF per l'annualità 2018 di canoni di locazione di un immobile sito in Seregno (MB)
Indirizzo_1, di cui al contratto registrato il 4/12/2017, Serie 3T, n. 8553 per € 5.502,40 per abitazione e € 1.096.90 per il garage pertinenziale. La sig.ra Ricorrente_1 evidenzia che non ha percepito tutti i canoni di locazione tassati dall'Agenzia, essendosi gli inquilini resi morosi sin da agosto 2018. Ciò è provato dall'intimazione e convalida di sfratto per morosità ottenuta dal Tribunale di Monza l'8/10/2018, con convalida del Giudice ottenuta il 20/11/2018 (all. 5).
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1) omesso contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis L. n. 212/2000;
2) nullità dell'atto per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa;
3) mancato assolvimento dell'onere della prova;
4) illegittimità della pretesa per omessa percezione dei canoni di locazione;
5) omessa allegazione degli atti endoprocedimentali;
6) decadenza / prescrizione di sanzioni ed interessi;
7) nullità dell'Avviso di accertamento per carenza e difetto di sottoscrizione;
8) sanzioni - errata applicazione ed interpretazione del principio di colpevolezza e degli artt. 2, 5 del d.lgs.
472/97 e art. 7 CEDU.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato e condannare l'Ufficio alle spese, ai diritti ed agli onorari, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non hanno percepito i compensi.
Costituendosi l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce ha eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo in conformità con rifusione delle spese.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione riguarda la qualificazione degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla disciplina degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi dell'art.
6-bis, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto dei diritti del contribuente).
L'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 prevede che, con decreto del MEF, siano individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che non devono essere obbligatoriamente preceduti dal contraddittorio preventivo. Il D.M. 24 aprile 2024, adottato in attuazione di tale previsione, ha fornito l'elenco dettagliato di tali atti.
In particolare, l'art. 2 del D.M. 24 aprile 2024 stabilisce che sono considerati automatizzati e sostanzialmente automatizzati gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. Tra questi, sono espressamente inclusi: gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. 600/73 e 54, quinto comma, del D.P.R. 633/72 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 600/73, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati.
Pertanto, l'accertamento parziale ex art. 41-bis rientra tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati solo se predisposto esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati contenuti nelle banche dati dell'amministrazione finanziaria. In tali casi, l'atto non è soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di attivare altre forme di interlocuzione previste dall'ordinamento.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato in quanto L'art. 26 del TUIR, così recita: "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sig.ra Ricorrente_1 ha provato di non avere percepito i canoni di locazione da agosto 2018 essendosi gli inquilini resi morosi da tale periodo. Ciò è provato dal contenuto della intimazione e convalida di sfratto per morosità ottenuta dal Tribunale di Monza l'8/10/2018, con convalida del Giudice ottenuta il 20/11/2018.
In ragione di quanto emerso in giudizio e sulla base della documentazione prodotta, si rileva che, relativamente all'annualità 2018, la signora Ricorrente_1 risulta tenuta al versamento dell'imposta IRPEF esclusivamente sui canoni di locazione effettivamente maturati e percepiti nei primi sette mesi dell'anno, corrispondenti alle mensilità da gennaio a luglio 2018. Tale determinazione deriva dal fatto che, a partire dal mese di agosto 2018, gli inquilini sono risultati morosi, circostanza comprovata dalle relative intimazioni e dalla convalida di sfratto per morosità ottenuta in sede giudiziale. Pertanto, i canoni successivi a tale periodo non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi della normativa vigente.
Per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, essi non sono dovuti. Infatti, l'atto di accertamento oggetto di impugnazione è stato notificato in data 29/04/2025. Tuttavia, alla data del 31/12/2024 era già maturata la prescrizione quinquennale sia per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997, sia per gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del codice civile. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non può più legittimamente pretendere il pagamento di tali accessori nei confronti della contribuente.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso viene accolto parzialmente. La Corte dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Spese compensate.
Lecce 24/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis