Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della pretesa per omessa percezione dei canoni di locazione

    La Corte ha ritenuto provato che la contribuente non ha percepito i canoni di locazione a partire da agosto 2018, data in cui gli inquilini sono diventati morosi, come comprovato dalla procedura di sfratto per morosità. Pertanto, i canoni successivi a tale periodo non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

  • Accolto
    Prescrizione di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che alla data del 31/12/2024 fosse già maturata la prescrizione quinquennale sia per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997, sia per gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del codice civile. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può più pretendere il pagamento di tali accessori.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    La Corte ha precisato che l'accertamento parziale ex art. 41-bis rientra tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati solo se predisposto esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati contenuti nelle banche dati dell'amministrazione finanziaria. In tali casi, l'atto non è soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 7
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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