Decreto cautelare 18 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/03/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5511 del 2024, proposto da
LI LA, RO NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IM OL, RE NI SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Manupelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Castel Gandolfo, viale Aldo Moro, 42, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Re.Ma.Co. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonfrancesco Venturini, Emanuele Baldan, Andrea Grecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Dirigente del settore IV tecnico del Comune di Albano Laziale, firmata in data 18.03.2024, di cui le parti sono venute a conoscenza in data 21.03.2024 in sede di udienza dinanzi al Tribunale civile di Velletri per il giudizio avente RG n. 4739/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albano Laziale e di Regione Lazio e di Re.Ma.Co. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. PI BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la controversia introdotta col ricorso in epigrafe origina da un programma di edilizia residenziale agevolata alla cui realizzazione, nel comune di Albano Laziale, veniva ammessa - usufruendo dei benefici di cui all’art 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 (convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493)- l’odierna controinteressata RE.MA.CO. Restauri Manutenzioni Costruzioni S.r.l., (di seguito, anche, RE.MA.CO) cui, giusta Convenzione ai sensi dell’art 35 della legge 22.10.1971 n. 865 registrata presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 30 aprile 2008 al n. 17717, il comune di Albano Laziale concedeva il diritto di superficie per la durata di novantanove anni sull’area compresa nel Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare denominato “Cecchina 2”, in variante al P.R.G, localizzato in Cecchina, località Colle Nasone, tra via Colle Nasone, via Nettunense ed una via di PRG da realizzarsi contemporaneamente al Piano di Zona citato;
Considerato che la RE.MA.CO nell’esercizio del diritto di superficie concessole con la citata Convenzione realizzava, in base al permesso di costruire rilasciato dal comune di Albano Laziale in data 28/04/2008 n. prot. 595/08, n. 14 alloggi sul Comparto del suddetto Piano di Zona: alloggi che, ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n. 493 dovevano essere concessi in locazione, a canone annuo agevolato, per un periodo non inferiore ad otto anni, secondo le disposizioni dei commi 3-8 dell’art. 8 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, con facoltà di cedere le singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori trascorso il termine degli otto anni per un corrispettivo pari o inferiore a quello massimo di cessione determinato ed aggiornato - in conformità, come nel caso che qui ci occupa, dei parametri stabiliti dalla Convenzione - dal Comune di Albano Laziale;
Considerato che, negli anni 2012/2013, gli odierni ricorrenti stipulavano con la RE.MA.CO:
-un contratto preliminare di compravendita “con obbligo di locazione agevolata a termine da stipularsi ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 493/93 e contestuale esercizio del diritto di prelazione” e con la specificazione che il prezzo della vendita nella misura quantificata in ogni preliminare, era da intendersi come meramente indicativo, espressamente convenendosi tra le parti che l’effettivo prezzo della compravendita non è ad oggi determinato ma solo determinabile, in relazione ai prezzi massimi di cessione che risulteranno approvati dal Comune di Albano Laziale. A titolo di caparra e acconti per la vendita venivano versati da ciascuno dei ricorrenti gli importi specificati nella documentazione sub all.n.5 del gravame;
-un contratto di locazione per la durata di otto anni – con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione - alla scadenza del quale le parti avrebbero, quindi, dovuto stipulare il contratto definitivo di compravendita;
Considerato che alla fine del periodo di locazione non aveva luogo la vendita degli immobili locati in quanto ritenuti dai ricorrenti privi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sprovvisti del certificato di agibilità e dell’allaccio all’impianto fognario: criticità che davano luogo a vari contenziosi innanzi all’A.g.o. competente ove i ricorrenti agivano peraltro in via monitoria per l’ottenimento del doppio della caparra corrisposta, nonché per la restituzione di tutte le somme versate in forza dei su detti contratti;
Considerato che, come riferiscono in gravame i ricorrenti, nel corso dei giudizi civili citati, sarebbero emerse anche violazioni finanche in merito alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili in commento, la cui richiesta di revisione (da parte dei ricorrenti) è stata disattesa dal Comune resistente che con determinazione dirigenziale del 18.3.2024 statuiva che “ il prezzo di massima cessione degli alloggi intestati alla RE.MA.CO. Srl, individuato con Determinazione n. 273/2013, possa essere confermato alla data di sottoscrizione della stessa”: determinazione gravata col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio in quanto inficiata dai vizi dedotti e lesiva degli interessi dei ricorrenti “che oggi nonostante gli ingenti versamenti effettuati in favore della RE.MA.CO s.r.l., si trovano nell’impossibilità di acquistare l’immobile prenotato, previa fissazione del prezzo massimo di cessione nel rispetto della normativa di settore”;
Considerato che, come dedotto e documentato dalla RE.MA.CO controinteressata, tutti i ricorrenti, decorso il termine di otto anni previsto dai rispettivi contratti di locazione e finito dunque il periodo di locazione, hanno:
- esercitato il recesso dai relativi contratti preliminari di compravendita, agendo (come sopra ricordato) peraltro in via monitoria per l’ottenimento del doppio della caparra corrisposta, nonché per la restituzione di tutte le somme versate in forza dei su detti contratti;
- continuato ad occupare gli immobili senza corrispondere alcunché né a titolo di canoni e/o indennità di occupazione né a titolo di rimborso per oneri accessori: circostanza questa che ha indotto la RE.MA.CO ( che si è opposta ai decreti ingiuntivi rilasciati a favore dei ricorrenti, ottenendo, in un primo momento, in alcuni casi, la sospensione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e, in altri casi, che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto) ad intraprendere azioni esecutive di rilascio cui sono sopraggiunte le ordinanze esecutive emesse dal Tribunale di Velletri (esibite dalla RE.MA.CO. negli allegati docc. 20/20.a/20.b/20.c) in tutti i giudizi civili in cui erano coinvolti proprio gli odierni ricorrenti;
Considerato che i ricorrenti, sia in sede introduttiva che nella memoria depositata il 14.6.2024, hanno rappresentato di aver avanzato delle proposte transattive per l’acquisto degli immobili loro (già) locati e la definizione dei giudizi pendenti;
Considerato che, in data 10.10.2024 il ricorrente S.OL ha reso edotto il Collegio del raggiungimento di un raccordo stragiudiziale con la controinteressata e, per l’effetto, ha chiesto “ l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”; identica richiesta è stata depositata il 15.10.2024 dalla ricorrente M.A. SI; analoga richiesta è stata depositata il 28.11.2024 da parte del ricorrente NI;
Considerato che la richiesta dei citati ricorrenti non appare condivisibile non essendo stato ritirato, revocato e/o modificato il provvedimento da essi avversato; nondimeno una tal richiesta può essere apprezzata quale espressiva della loro sopravvenuta carenza di interesse alla persistente coltivazione del gravame, a tanto potendo accedere una declaratoria in conformità;
Considerato che, anche per quanto riguarda invece la posizione della ricorrente M. LA, deve pervenirsi ad analoga declaratoria pur se per differenti ragioni; e difatti:
- È incontestato che la stessa ha receduto dal contratto preliminare di compravendita;
- È incontestata l’intervenuta scadenza del contratto di locazione dell’immobile che la ricorrente ha pur continuato ad occupare senza corrispondere alcun canone e/o indennità al riguardo;
- È documentato in atti ((cfr. doc. 20.c esibito dalla controinteressata) che nei confronti della ricorrente è stata eseguita l’ordinanza esecutiva di rilascio emessa dal Tribunale di Velletri ed eseguito, pertanto, in data 22/07/2024, il relativo sfratto dall’immobile fino alla predetta data occupato dalla stessa.
Segue a tanto che la sig.a LA (che peraltro anche negli scritti difensivi da ultimo depositati non si sofferma sulle precedette circostanze limitandosi a ribadire le doglianze svolte in sede introduttiva) non vanta oggi alcun titolo idoneo per l’acquisto di un immobile che peraltro ha dovuto rilasciare in esecuzione di Ordinanza dell’A.g.o. ; e dunque alcuna utilità essa potrebbe trarre dall’ipotetico accoglimento della domanda proposta la quale deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa definizione nel merito;
Considerato che le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per s.c.i.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI BI, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI BI |
IL SEGRETARIO