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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1805/2021 depositato il 21/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1610/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 21/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180026768087000 REGISTRO 1991
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180026768087000 INVIM 1991
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^, con sentenza n.1610/2020, resa il 4.11.2020 e depositata il 21.12.2020, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n….68087000 notificatagli il 26.06.19, concernente imposta di registro e invim riferite all'anno
1984 ed emessa in seguito a sentenza della Commissione Tributaria Regionale pubblicata il 10.10.2008 divenuta definitiva.
Venivano compensate le spese di giudizio.
Assumeva il decorso del termine lungo di un anno e quarantasei giorni per la definitività della sentenza e quindi non dava credito all'affermazione del contribuente di avere ricevuto notificata la sentenza entro dicembre da cui sarebbe derivato il termine breve di tre mesi per l'impugnazione e la definitività, da cui poi la decadenza per il trascorrere del decennio
Considerava il ruolo un atto interno, peraltro regolarmente emesso, e avvalorava il calcolo degli interessi in cartella, di cui il contribuente aveva gli elementi per contestarne in dettaglio la quantificazione.
Presentava appello il contribuente insistendo:
1. sul fatto del ricevimento della sentenza a ridosso di natale 2008, fatto non contestato dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione che aveva invocato il difetto di legittimazione senza avvertire l'Agenzia delle Entrate.
Sottolineava che non era stata contestata la data di notifica della sentenza, come da lui affermata avvenuta entro il 2008;
2. sulle eccezioni alla validità del ruolo già poste in primo grado;
3. sulla non indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e affermando che soltanto l'Agenzia delle Entrate poteva replicare alle eccezioni dell'appello in quanto il
Concessionario era responsabile soltanto dell'attività successiva al ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto disposto dai primi giudici non può essere confermato.
Si premette che nel processo tributario vi è un termine d'impugnazione breve di sessanta giorni, che decorre dalla notifica della sentenza (ex art.51,co.1 Dlgs 546/1992) e un termine di impugnativa lungo di un anno e
46 giorni, che decorre dalla sua pubblicazione (coincidente con il deposito nella segreteria), indipendentemente dalla notificazione (ex art.327 co.1 cpc).
L'errore dei primi giudici è stato quello di non tenere in considerazione la mancata obiezione dell'Ufficio al dichiarato ricevimento della sentenza da parte del contribuente, da cui deriva il periodo breve per l'impugnazione.
L'eccezione in appello al punto 1) è assorbente è fondata e non si può non rilevare che l'affermazione di avere ricevuto notificata la sentenza di primo grado – pur non dimostrata – è rimasta non opposta e, pertanto, ex art.115 del c.p.c. si tratta di un fatto da cui non si prò prescindere. Se è pur vero che soltanto in base alla nuova normativa sul contenzioso (D.Lgs 220/2023) l'onere della chiamata in causa dell'ufficio impositore (agenzia delle entrate) ricade sul concessionario della riscossione e non sul contribuente, nel caso in esame il contribuente aveva dichiarato un fatto che controparte aveva il diritto/dovere di smentire chiamando in causa l'Ente impositore, a meno di volerne sopportare le conseguenze.
Pertanto, dalla notifica della sentenza deriva il periodo breve per impugnare e la decadenza decennale parte dalla fine di febbraio 2009: la cartella notificata nel giugno 2019 è irrimediabilmente tardiva. L'appello è fondato.
Quanto alle altre due eccezioni, rimangono assorbite dalla prima questione chiarita a favore del contribuente e ciò in base al principio della ragione più liquida.
Le spese vengono compensate in ragione del possibile equivoco dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel ritenersi incompetente a contrastare le argomentazioni e le osservazioni del contribuente e per l'inerzia nel chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto dichiara tardivamente notificata la cartella opposta.
Spese compensate.
il Presidente relatore
AU GI CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1805/2021 depositato il 21/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1610/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 21/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180026768087000 REGISTRO 1991
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180026768087000 INVIM 1991
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^, con sentenza n.1610/2020, resa il 4.11.2020 e depositata il 21.12.2020, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n….68087000 notificatagli il 26.06.19, concernente imposta di registro e invim riferite all'anno
1984 ed emessa in seguito a sentenza della Commissione Tributaria Regionale pubblicata il 10.10.2008 divenuta definitiva.
Venivano compensate le spese di giudizio.
Assumeva il decorso del termine lungo di un anno e quarantasei giorni per la definitività della sentenza e quindi non dava credito all'affermazione del contribuente di avere ricevuto notificata la sentenza entro dicembre da cui sarebbe derivato il termine breve di tre mesi per l'impugnazione e la definitività, da cui poi la decadenza per il trascorrere del decennio
Considerava il ruolo un atto interno, peraltro regolarmente emesso, e avvalorava il calcolo degli interessi in cartella, di cui il contribuente aveva gli elementi per contestarne in dettaglio la quantificazione.
Presentava appello il contribuente insistendo:
1. sul fatto del ricevimento della sentenza a ridosso di natale 2008, fatto non contestato dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione che aveva invocato il difetto di legittimazione senza avvertire l'Agenzia delle Entrate.
Sottolineava che non era stata contestata la data di notifica della sentenza, come da lui affermata avvenuta entro il 2008;
2. sulle eccezioni alla validità del ruolo già poste in primo grado;
3. sulla non indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e affermando che soltanto l'Agenzia delle Entrate poteva replicare alle eccezioni dell'appello in quanto il
Concessionario era responsabile soltanto dell'attività successiva al ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto disposto dai primi giudici non può essere confermato.
Si premette che nel processo tributario vi è un termine d'impugnazione breve di sessanta giorni, che decorre dalla notifica della sentenza (ex art.51,co.1 Dlgs 546/1992) e un termine di impugnativa lungo di un anno e
46 giorni, che decorre dalla sua pubblicazione (coincidente con il deposito nella segreteria), indipendentemente dalla notificazione (ex art.327 co.1 cpc).
L'errore dei primi giudici è stato quello di non tenere in considerazione la mancata obiezione dell'Ufficio al dichiarato ricevimento della sentenza da parte del contribuente, da cui deriva il periodo breve per l'impugnazione.
L'eccezione in appello al punto 1) è assorbente è fondata e non si può non rilevare che l'affermazione di avere ricevuto notificata la sentenza di primo grado – pur non dimostrata – è rimasta non opposta e, pertanto, ex art.115 del c.p.c. si tratta di un fatto da cui non si prò prescindere. Se è pur vero che soltanto in base alla nuova normativa sul contenzioso (D.Lgs 220/2023) l'onere della chiamata in causa dell'ufficio impositore (agenzia delle entrate) ricade sul concessionario della riscossione e non sul contribuente, nel caso in esame il contribuente aveva dichiarato un fatto che controparte aveva il diritto/dovere di smentire chiamando in causa l'Ente impositore, a meno di volerne sopportare le conseguenze.
Pertanto, dalla notifica della sentenza deriva il periodo breve per impugnare e la decadenza decennale parte dalla fine di febbraio 2009: la cartella notificata nel giugno 2019 è irrimediabilmente tardiva. L'appello è fondato.
Quanto alle altre due eccezioni, rimangono assorbite dalla prima questione chiarita a favore del contribuente e ciò in base al principio della ragione più liquida.
Le spese vengono compensate in ragione del possibile equivoco dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel ritenersi incompetente a contrastare le argomentazioni e le osservazioni del contribuente e per l'inerzia nel chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto dichiara tardivamente notificata la cartella opposta.
Spese compensate.
il Presidente relatore
AU GI CI