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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello in materia riconoscimento benefici amianto, iscritta al numero 307 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Braga e Umberto Braga Parte_1
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Controparte_1 francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13/08/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 409/21, con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda dal medesimo proposta dichiarando il suo diritto al riconoscimento dei benefici della rivalutazione delle settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 257 del 1992 nei limiti della disciplina prevista dall'art. 47 DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, per i CP_ periodi lavorativi riportati nella sentenza impugnata, ordinando all' di provvedere al conseguente riconoscimento mediante applicazione del coefficiente di legge, con condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto con il moltiplicatore di 1,5 come previsto dalla L. 257/92, bensì quello ridotto di 1,25 introdotto dal dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003, deducendo di avere maturato il diritto alla pensione in data 04.11.1998 – data di versamento dell'ultimo contributo – considerando la rivalutazione contributiva per il beneficio amianto.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata: “dichiarare che il ricorrente, per effetto della accertata esposizione all'amianto nel complessivo periodo dal 15.05.1972 al
04.11.1009 , ha diritto al benefici di legge con applicazione del coefficiente di incremento contributivo di 1,5, ai sensi dell'art.13, comma 8 della L. 257/1992 e dal comma 6 bis dell'art. 47 del D.L.30.09.2003 n. 269, convertito in L. 24.11.2003 n. 326, con esclusione dell'applicazione dell'effetto riduttivo previsto dallo stesso art. 47 del D.L: 30.09.2003 n. 269 convertito in L. 24.11.2003 n. 326”, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Parte appellante, nel ricorso introduttivo di primo grado, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione amianto in forza della previsione dell'art. 13, comma 8, L.
257/1992 e in via subordinata, in forza delle previsioni dell'art. 47 DL 269/2003, convertito nella L.
326/2003.
In particolare, ha dedotto di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 59, comma
6 della legge n. 449 del 1997 (v. pag. 6 del ricorso di primo grado), esplicitando nel ricorso in appello i conteggi in ordine alla maturazione del requisito contributivo ovvero, nello specifico, con rivalutazione contributiva amianto pari a complessivi n. 1974 contributi pari a 38 anni, superiori ai limiti previsti per legge per il conseguimento all'epoca del diritto a pensione di anzianità (v. pag. 9 del ricorso in appello).
2.2. Orbene, ai fini dell'inquadramento della questione controversa, è utile richiamare il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale “in materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la salvaguardia del regime più favorevole, in forza dell'art. 3, comma 132, della l. n.
350 del 2003, opera anche nei confronti di chi avesse maturato il diritto a pensione per effetto dei medesimi contributi, come si evince dalla lettera dell'art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269 del 2003 (aggiunto in sede di conversione dalla l. n. 326 del 2003), che ne ha fatto espressamente salva l'applicazione per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l., avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico sulla base dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 08/03/2017, n.5866).
La più favorevole disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 viene quindi conservata non solo CP_ per chi ha ottenuto sentenze favorevoli o ha effettuato domanda di pensionamento all prima del
2.10.2003, ma anche nei confronti di chi ha effettuato domanda all'Inail, e, a fortiori, nei confronti di ha ottenuto una certificazione dall'INAIL, operando altresì nei confronti di chi, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, avesse maturato il trattamento pensionistico prima della stessa data
(Cass cit. 5866/2017).
Tuttavia, deve evidenziarsi che non è sufficiente aver subito un'esposizione ultradecennale entro il
2.10.2003 per maturare il diritto all'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'art.13, cornma 8 1.257/1992, poiché la legge richiede che il lavoratore abbia invece maturato anche il trattamento pensionistico ovvero i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla legge per accedere al pensionamento
(Cass. cit. 5866/2017; Cassazione civile sez. lav. - 06/05/2024, n. 12190).
2.3. Nel caso di specie, pacificamente parte appellante alla data del 02.10.2003 non aveva il requisito anagrafico richiesto dalla normativa dell'epoca ovvero almeno 57 anni.
Parte appellante, tuttavia, in relazione ai conteggi contenuti nel ricorso in appello – stante la deduzione effettuata già in primo grado in ordine alla sussistenza del requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico anche per effetto della rivalutazione contributiva amianto – ha dedotto la maturazione di 38 anni di contribuzione tenuto conto della rivalutazione amianto.
In specie, sulla base dell'estratto conto assicurativo ha maturato n. 1316 contributi che, rivalutati per beneficio amianto, ammonterebbero a complessivi n. 1974 (1316+658 per rivalutazione amianto=1974) corrispondenti a 38 anni di contribuzione.
CP_ E' stata prodotta all'uopo circolare n. 2 del 5.1.1998 – il cui contenuto non è stato specificatamente CP_ contestato dall' ed utilizzabile ai sensi dell'art. 421 cpc rilevando ai fini del decidere – da cui si evince per l'anno 2003 la sussistenza del requisito anagrafico di 57 anni e 35 anni di contributi ovvero 37 anni di contributi prescindendo dal requisito anagrafico (v. al riguardo art 59, comma 6 e 8 L. 449/1997 e tabella C allegata).
CP_
2.4. A fronte di tali allegazioni l' ha effettuato una contestazione del tutto generica limitandosi a dedurre la mancanza di prova della maturazione del diritto a pensione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici.
Nel caso di specie, a fronte della precisa deduzione effettuata dall'appellante già in primo grado – come, CP_ peraltro, specificata nell'atto di appello – l' avendo a disposizione i dati contributivi dell'istante, avrebbe dovuto procedere ad una contestazione specifica in ordine alla mancanza del requisito contributivo dettagliatamente ricostruito in atti.
Ed invero, è utile rimarcare che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversa” (Cassazione civile sez. II, 03/04/2025, n.8900)
3. Pertanto, In accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento del beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 nella misura del 1,5 in relazione ai periodi CP_ lavorativi riportati nella citata sentenza, con ordine all' di provvedere al relativo riconoscimento.
CP_
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della concreta attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento del beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 nella misura del 1,5 in relazione ai periodi lavorativi CP_ riportati nella citata sentenza, con ordine all' di provvedere al relativo riconoscimento;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessive € 2000,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Taranto, lì 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello in materia riconoscimento benefici amianto, iscritta al numero 307 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Braga e Umberto Braga Parte_1
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Controparte_1 francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13/08/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 409/21, con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda dal medesimo proposta dichiarando il suo diritto al riconoscimento dei benefici della rivalutazione delle settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 257 del 1992 nei limiti della disciplina prevista dall'art. 47 DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, per i CP_ periodi lavorativi riportati nella sentenza impugnata, ordinando all' di provvedere al conseguente riconoscimento mediante applicazione del coefficiente di legge, con condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto con il moltiplicatore di 1,5 come previsto dalla L. 257/92, bensì quello ridotto di 1,25 introdotto dal dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003, deducendo di avere maturato il diritto alla pensione in data 04.11.1998 – data di versamento dell'ultimo contributo – considerando la rivalutazione contributiva per il beneficio amianto.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata: “dichiarare che il ricorrente, per effetto della accertata esposizione all'amianto nel complessivo periodo dal 15.05.1972 al
04.11.1009 , ha diritto al benefici di legge con applicazione del coefficiente di incremento contributivo di 1,5, ai sensi dell'art.13, comma 8 della L. 257/1992 e dal comma 6 bis dell'art. 47 del D.L.30.09.2003 n. 269, convertito in L. 24.11.2003 n. 326, con esclusione dell'applicazione dell'effetto riduttivo previsto dallo stesso art. 47 del D.L: 30.09.2003 n. 269 convertito in L. 24.11.2003 n. 326”, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Parte appellante, nel ricorso introduttivo di primo grado, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione amianto in forza della previsione dell'art. 13, comma 8, L.
257/1992 e in via subordinata, in forza delle previsioni dell'art. 47 DL 269/2003, convertito nella L.
326/2003.
In particolare, ha dedotto di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 59, comma
6 della legge n. 449 del 1997 (v. pag. 6 del ricorso di primo grado), esplicitando nel ricorso in appello i conteggi in ordine alla maturazione del requisito contributivo ovvero, nello specifico, con rivalutazione contributiva amianto pari a complessivi n. 1974 contributi pari a 38 anni, superiori ai limiti previsti per legge per il conseguimento all'epoca del diritto a pensione di anzianità (v. pag. 9 del ricorso in appello).
2.2. Orbene, ai fini dell'inquadramento della questione controversa, è utile richiamare il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale “in materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la salvaguardia del regime più favorevole, in forza dell'art. 3, comma 132, della l. n.
350 del 2003, opera anche nei confronti di chi avesse maturato il diritto a pensione per effetto dei medesimi contributi, come si evince dalla lettera dell'art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269 del 2003 (aggiunto in sede di conversione dalla l. n. 326 del 2003), che ne ha fatto espressamente salva l'applicazione per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l., avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico sulla base dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 08/03/2017, n.5866).
La più favorevole disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 viene quindi conservata non solo CP_ per chi ha ottenuto sentenze favorevoli o ha effettuato domanda di pensionamento all prima del
2.10.2003, ma anche nei confronti di chi ha effettuato domanda all'Inail, e, a fortiori, nei confronti di ha ottenuto una certificazione dall'INAIL, operando altresì nei confronti di chi, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, avesse maturato il trattamento pensionistico prima della stessa data
(Cass cit. 5866/2017).
Tuttavia, deve evidenziarsi che non è sufficiente aver subito un'esposizione ultradecennale entro il
2.10.2003 per maturare il diritto all'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'art.13, cornma 8 1.257/1992, poiché la legge richiede che il lavoratore abbia invece maturato anche il trattamento pensionistico ovvero i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla legge per accedere al pensionamento
(Cass. cit. 5866/2017; Cassazione civile sez. lav. - 06/05/2024, n. 12190).
2.3. Nel caso di specie, pacificamente parte appellante alla data del 02.10.2003 non aveva il requisito anagrafico richiesto dalla normativa dell'epoca ovvero almeno 57 anni.
Parte appellante, tuttavia, in relazione ai conteggi contenuti nel ricorso in appello – stante la deduzione effettuata già in primo grado in ordine alla sussistenza del requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico anche per effetto della rivalutazione contributiva amianto – ha dedotto la maturazione di 38 anni di contribuzione tenuto conto della rivalutazione amianto.
In specie, sulla base dell'estratto conto assicurativo ha maturato n. 1316 contributi che, rivalutati per beneficio amianto, ammonterebbero a complessivi n. 1974 (1316+658 per rivalutazione amianto=1974) corrispondenti a 38 anni di contribuzione.
CP_ E' stata prodotta all'uopo circolare n. 2 del 5.1.1998 – il cui contenuto non è stato specificatamente CP_ contestato dall' ed utilizzabile ai sensi dell'art. 421 cpc rilevando ai fini del decidere – da cui si evince per l'anno 2003 la sussistenza del requisito anagrafico di 57 anni e 35 anni di contributi ovvero 37 anni di contributi prescindendo dal requisito anagrafico (v. al riguardo art 59, comma 6 e 8 L. 449/1997 e tabella C allegata).
CP_
2.4. A fronte di tali allegazioni l' ha effettuato una contestazione del tutto generica limitandosi a dedurre la mancanza di prova della maturazione del diritto a pensione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici.
Nel caso di specie, a fronte della precisa deduzione effettuata dall'appellante già in primo grado – come, CP_ peraltro, specificata nell'atto di appello – l' avendo a disposizione i dati contributivi dell'istante, avrebbe dovuto procedere ad una contestazione specifica in ordine alla mancanza del requisito contributivo dettagliatamente ricostruito in atti.
Ed invero, è utile rimarcare che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversa” (Cassazione civile sez. II, 03/04/2025, n.8900)
3. Pertanto, In accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento del beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 nella misura del 1,5 in relazione ai periodi CP_ lavorativi riportati nella citata sentenza, con ordine all' di provvedere al relativo riconoscimento.
CP_
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della concreta attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento del beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 nella misura del 1,5 in relazione ai periodi lavorativi CP_ riportati nella citata sentenza, con ordine all' di provvedere al relativo riconoscimento;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessive € 2000,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Taranto, lì 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio