Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550/2019 del R.G., vertente in questo grado tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ORLANDO VINCENZO
Appellante nei confronti di:
Parte_2
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. GRECO GIOVAN BATTISTA
Appellata - appellante incidentale
Oggetto: Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 256/2019 del 5/3/2019, il Tribunale di Trapani ha statuito sull'opposizione a decreto ingiuntivo - per € 121.274,36, a titolo di rimborso del finanziamento di € 71.494,77, nonché a titolo di pagamento di utili maturati, pari ad €
49.779,59 - proposta da Parte_2
nei confronti di , revocando il decreto e
[...] Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 22/7/2019,
contestando la statuizione nella parte in cui il giudice di Parte_1
prime cure ha dichiarato “non raggiunta la prova della natura di mutuo del versamento effettuato”, pari ad € 71.494,77.
Costituendosi, ha Parte_2
contestato l'appello proposto da , chiedendone il rigetto, e ha Parte_1
proposto appello incidentale, contestando la propria condanna.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso:
appellante: “insiste per l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale siccome infondato, chiedendo che la causa sia posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 352
e 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi ivi previsti.”;
appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello - rigettare
l'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 256/2019 del Parte_1
Tribunale di Trapani ed adottare le conseguenti statuizioni a riguardo delle spese;
- accogliere l'appello incidentale proposto dalla concludente
[...]
avverso la suddetta sentenza n. Parte_2
256/2019 del Tribunale di Trapani e riformare, quindi, parzialmente detta sentenza con esclusivo riguardo ai soli capi impugnati dalla predetta;
- statuire a riguardo delle spese di entrambi i gradi del giudizio ponendole integralmente a carico dell'appellante principale sig. . In ragione dell'applicazione Parte_1
ratione temporis alla presente causa dei previgenti artt. 352 e 190 c.p.c. si chiede che
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia assegnare alle due parti i termini di legge per
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche nel caso in cui Essa dovesse decidere di porre la presente causa in decisione.”.
Indi, con ordinanza del 4/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, con il primo ed unico motivo di gravame,
l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
“non raggiunta la prova della natura di mutuo del versamento effettuato”, pari ad €
71.494,77 (cfr. p. 3, atto di appello), e ha così disatteso la propria domanda di restituzione. Argomenta che il giudice di prime cure ha errato nella interpretazione dell'art. 46 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), secondo il quale “le somme versate alle società (…) dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo”, e che lo stesso ha rilevanza meramente fiscale.
La censura non può trovare accoglimento. Sul punto, il Supremo Collegio ha affermato che “in tema di imposte sui redditi, i finanziamenti dei soci in favore della società non formalmente deliberati in conto capitale si presumono onerosi, salva la prova contraria gravante sul contribuente” (Cassazione civile, sez. V, sentenza
20/11/2001 n. 14573); ancora, in sede di legittimità è stato poi chiarito, in tema di società in accomandita semplice, che “L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva «in conto capitale» (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant(…).La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (Cassazione civile, sez. I, sentenza 20/04/2020 n. 7919).
Pertanto, “è onere della parte, che reclami anzitempo la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i detti versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione (Cass., Sez. I, 19/03/1996, n. 2314). Eppur vero che in ciò può essere d'ausilio l'appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio (...). Ma la denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sé sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per attribuire all'apporto una natura piuttosto che un'altra (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7980), stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
19/02/2020 n. 4261).
Nel caso di specie, non trattandosi di materia relativa alle imposte sui redditi, non è invocabile l'art. 46 TUIR, che introduce solo una presunzione legale di onerosità del mutuo;
e, ai fini della qualificazione del versamento come mutuo, non è sufficiente che lo stesso risulti dal bilancio della società quale “finanziamento” senza altra specificazione (ad esempio sulla gratuità di esso). Al contrario, occorre considerare in concreto quali siano gli interessi sottesi al versamento effettuato. Dall'esame della documentazione in atti emerge che la società aveva subito perdite economiche e che i soci avevano effettuato dei versamenti di eguale importo nello stesso periodo di tempo
(cfr. pag. 4, lettera di trasmissione bilancio;
p. 4, bilancio 2010 Scicarta). Alla luce di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 quanto esposto e trattandosi di attività prettamente a connotazione familiare, come evidenziato dal Tribunale e incontroverso tra le parti, è ragionevole ritenere che i soci abbiano effettuato i versamenti a titolo di apporto al patrimonio della società per portare avanti l'attività intrapresa.
Quanto appena evidenziato trova conferma nelle dichiarazioni rese da Parte_1
in sede di interrogatorio formale, il quale ha riferito che “è stato detto che
[...]
dovevamo vendere l'immobile di via Villa Rosina ed i soldi metterli nella società, io non ero d'accordo ma l'ho fatto” (cfr. verbale di udienza del 27.9.2016). L'assenza di convinzione dell'appellante nel versare l'importo non si spiega qualificando il versamento come mutuo, rimborsabile dalla società, ma assimilandolo al capitale di rischio. Né l'appellante fornisce altri elementi, ulteriori rispetto all'annotazione nel bilancio della società, idonei a provare l'obbligo restitutorio proprio della natura del mutuo rispetto alla prospettazione di un finanziamento, coerente con la situazione patrimoniale e finanziaria della compagine societaria. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, non ha quindi raggiunto la prova in ordine Parte_1
alla natura di mutuo del versamento effettuato e, pertanto, la domanda di restituzione della somma deve essere disattesa.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, deve innanzitutto rilevarsi che con l'unico motivo la società censura la sentenza nella parte in cui “il Tribunale, ritenendo giuridicamente nulla la clausola contenuta nell'art. 10 dello Statuto della che Pt_2
regolamentava in misura paritaria tra i soci accomandanti ed accomandatari la loro partecipazione rispetto agli utili e/o alle perdite sociali, non ha ricavato che detta nullità refluiva necessariamente sulla nullità dell'intero contratto societario in applicazione del principio contenuto nell'art. 1419 cod. civ.” (v. p. 4, comparsa di costituzione e risposta con contestuale atto di appello incidentale).
Detta censura non merita accoglimento: invero, l'art. 1419 c.c. prevede che “la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 colpita dalla nullità” (comma1), e che “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative” (comma 2).
Sul punto, ancora il Supremo Collegio ha affermato che “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare
d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04/07/2023 n. 18794). Con ordinanza n. 14843 del 28 maggio 2024, sempre la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa ovvero costituisca un corpo unico ed inscindibile col resto dell'accordo. Occorre altresì che il suo contenuto abbia anche carattere determinante (…), nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa”.
Nella fattispecie in esame, si è limitata a sostenere che il Tribunale non Pt_2
avrebbe tenuto in debito conto che quel contratto “i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, richiamando l'art. 1419 c.c., aggiungendo soltanto che essa “aveva avuto rilievo centrale nell'accordo che le parti avevano trasfuso nello statuto della loro società, per cui non si poteva isolare detta clausola dal regolamento complessivo.”. Quale fosse quel particolare assetto voluto dalle parti tali da trasformare l'assetto societario tipico della società in accomandita semplice è rimasto senza specifica e comprovata allegazione;
soprattutto è indimostrato che le parti non avrebbero concluso il contratto di società senza la clausola relativa all'equa ripartizione degli utili e delle perdite tra
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 soci accomandanti e soci accomandatari, snaturando la differenza tra le due forme di partecipazione. Né si spiega perché, pur tenendo conto della struttura familiare della società, si sia scelta una forma societaria in cui comunque, quanto alle incombenze, restavano distinte le figure di accomandanti e accomandatari.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, tanto il gravame principale quanto quello incidentale devono essere disattesi, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite, ferma la statuizione di primo grado (con compensazione non investita di specifiche ragioni di gravame), quelle del presente grado vanno del pari compensate, stante il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione del 24/7/2019 Parte_1
avverso la sentenza n. 256/2019 resa dal Tribunale di Trapani il 5/3/2019, e rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
.
[...]
Compensa le spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 13 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7