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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5321/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CRED. TER n. 29384202500007292/000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso.
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29384202500007292000, notificato in data 02/07/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, "AdER") ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 68.870,00, riferita a diverse cartelle di pagamento.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente eccepisce:
1- l'illegittimità dell'atto di pignoramento per assenza del titolo esecutivo in riferimento alla cartella n.
29320110058166139000, in quanto annullata con sentenza n. 6567/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, passata in giudicato.
2- Inesistenza giuridica del pignoramento per omessa notifica dell'atto stesso al debitore esecutato.
3- Nullità dell'atto di pignoramento per mancata e/o nulla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.
4- Decadenza dell'amministrazione dal diritto al recupero delle imposte per tardiva notifica delle cartelle.
5- Intervenuta prescrizione decennale del credito relativo alle cartelle nn. 29320120029877542000,
29320130018064808000 e 29320140005589645000.
6- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alle cartelle notificate fino al 02/09/2019.
7- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito per interessi e sanzioni.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso ad eccezione che per la parte concernente la cartella n. 29320110058166139000, oggetto di giudizio definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Per quel che concerne la parte dell'atto di pignoramento impugnato che riguarda la cartella di pagamento n. 29320110058166139000, deve dirsi che la stessa è stata oggetto di annullamento con sentenza n.
6567/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, passata in giudicato. La stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella propria comparsa di costituzione, ha riconosciuto la fondatezza di tale eccezione.
Pertanto il ricorso deve essere accolto su questo punto, con conseguente annullamento parziale dell'atto di pignoramento limitatamente alle somme iscritte a ruolo con la cartella n. 29320110058166139000.
I restanti motivi di ricorso sono invece infondati. La ricorrente lamenta anzitutto l'inesistenza giuridica del pignoramento per omessa notifica dell'atto al debitore. Tale doglianza è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall'AdER (Doc. 3 - "Notifica atto di pignoramento presso terzi"), dalla quale emerge la regolare notifica alla ricorrente dell'atto a mezzo
PEC in data 02/07/2025.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo alla eccepita nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. L'Agente della riscossione ha infatti depositato in atti le relate di notifica di tutte le cartelle di pagamento elencate nell'atto di pignoramento, dimostrando la loro rituale comunicazione alla contribuente.
Del pari infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione. L'esame della documentazione prodotta dall'AdER dimostra non solo la tempestiva notifica delle cartelle originarie, ma anche la notifica di successivi atti interruttivi che hanno ripetutamente interrotto il corso delle prescrizione e della decadenza. In particolare risultano notificati:
1. il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600042979000, notificato via PEC in data 02/12/2016;
2. l'intimazione di pagamento n. 29320229019972850000, notificata via PEC in data 12/12/2022 (Doc. 26), contenente le cartelle dal 2011 al 2020;
3. l'intimazione di pagamento n. 29320259021504463000, notificata via PEC in data 23/05/2025 (Doc. 28), anch'essa relativa ad atti dal 2011 al 2020.
Tali atti, ritualmente notificati, hanno avuto l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo periodo. La notifica dell'atto di pignoramento in data 02/07/2025 è pertanto intervenuta prima del compimento dei termini di prescrizione, anche con riferimento ai crediti più risalenti e alle relative sanzioni e interessi.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con specifico riguardo alla eccepita prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. Infatti, secondo la giurisprudenza tributaria maggioritaria, a cui questa Corte ritiene di aderire, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 concerne unicamente le sanzioni svincolate dall'accertamento tributario che siano precedute da un distinto atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs.472/1997, e non anche quelle irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo: le quali seguono, anche in punto di prescrizione, la sorte del tributo al quale si riferiscono (cfr. Comm. trib. reg. Lombardia sez. IV, 18/06/2020, n.1127).
In seno alle memorie depositate in data 31.12.2025, parte ricorrente ha infine eccepito la mancanza di procura alle liti in capo al difensore di controparte. Anche tale eccezione è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall'AdER, che ha affidato regolare incarico e procura al professionista che l'ha rappresentata in giudizio.
Il ricorso va pertanto rigettato nel resto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo anche tenendo conto del rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza degli atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320110058166139000. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 6800,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente CO Albo Il relatore CO TA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5321/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CRED. TER n. 29384202500007292/000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso.
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29384202500007292000, notificato in data 02/07/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, "AdER") ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 68.870,00, riferita a diverse cartelle di pagamento.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente eccepisce:
1- l'illegittimità dell'atto di pignoramento per assenza del titolo esecutivo in riferimento alla cartella n.
29320110058166139000, in quanto annullata con sentenza n. 6567/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, passata in giudicato.
2- Inesistenza giuridica del pignoramento per omessa notifica dell'atto stesso al debitore esecutato.
3- Nullità dell'atto di pignoramento per mancata e/o nulla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.
4- Decadenza dell'amministrazione dal diritto al recupero delle imposte per tardiva notifica delle cartelle.
5- Intervenuta prescrizione decennale del credito relativo alle cartelle nn. 29320120029877542000,
29320130018064808000 e 29320140005589645000.
6- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alle cartelle notificate fino al 02/09/2019.
7- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito per interessi e sanzioni.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso ad eccezione che per la parte concernente la cartella n. 29320110058166139000, oggetto di giudizio definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Per quel che concerne la parte dell'atto di pignoramento impugnato che riguarda la cartella di pagamento n. 29320110058166139000, deve dirsi che la stessa è stata oggetto di annullamento con sentenza n.
6567/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, passata in giudicato. La stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella propria comparsa di costituzione, ha riconosciuto la fondatezza di tale eccezione.
Pertanto il ricorso deve essere accolto su questo punto, con conseguente annullamento parziale dell'atto di pignoramento limitatamente alle somme iscritte a ruolo con la cartella n. 29320110058166139000.
I restanti motivi di ricorso sono invece infondati. La ricorrente lamenta anzitutto l'inesistenza giuridica del pignoramento per omessa notifica dell'atto al debitore. Tale doglianza è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall'AdER (Doc. 3 - "Notifica atto di pignoramento presso terzi"), dalla quale emerge la regolare notifica alla ricorrente dell'atto a mezzo
PEC in data 02/07/2025.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo alla eccepita nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. L'Agente della riscossione ha infatti depositato in atti le relate di notifica di tutte le cartelle di pagamento elencate nell'atto di pignoramento, dimostrando la loro rituale comunicazione alla contribuente.
Del pari infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione. L'esame della documentazione prodotta dall'AdER dimostra non solo la tempestiva notifica delle cartelle originarie, ma anche la notifica di successivi atti interruttivi che hanno ripetutamente interrotto il corso delle prescrizione e della decadenza. In particolare risultano notificati:
1. il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600042979000, notificato via PEC in data 02/12/2016;
2. l'intimazione di pagamento n. 29320229019972850000, notificata via PEC in data 12/12/2022 (Doc. 26), contenente le cartelle dal 2011 al 2020;
3. l'intimazione di pagamento n. 29320259021504463000, notificata via PEC in data 23/05/2025 (Doc. 28), anch'essa relativa ad atti dal 2011 al 2020.
Tali atti, ritualmente notificati, hanno avuto l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo periodo. La notifica dell'atto di pignoramento in data 02/07/2025 è pertanto intervenuta prima del compimento dei termini di prescrizione, anche con riferimento ai crediti più risalenti e alle relative sanzioni e interessi.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con specifico riguardo alla eccepita prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. Infatti, secondo la giurisprudenza tributaria maggioritaria, a cui questa Corte ritiene di aderire, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 concerne unicamente le sanzioni svincolate dall'accertamento tributario che siano precedute da un distinto atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs.472/1997, e non anche quelle irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo: le quali seguono, anche in punto di prescrizione, la sorte del tributo al quale si riferiscono (cfr. Comm. trib. reg. Lombardia sez. IV, 18/06/2020, n.1127).
In seno alle memorie depositate in data 31.12.2025, parte ricorrente ha infine eccepito la mancanza di procura alle liti in capo al difensore di controparte. Anche tale eccezione è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall'AdER, che ha affidato regolare incarico e procura al professionista che l'ha rappresentata in giudizio.
Il ricorso va pertanto rigettato nel resto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo anche tenendo conto del rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza degli atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320110058166139000. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 6800,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente CO Albo Il relatore CO TA