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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9932/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. STOPPA AMEDEO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'emissione Controparte_1 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima della Parte_1 somma di € 2.500,00 per gli 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre Parte_2 interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in tal misura in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stoppa Amedeo, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 28.06.2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di essere stata assunta, con la qualifica di educatrice, a tempo indeterminato, l'1.09.2019, e di svolgere il servizio alle dipendenze del nel profilo professionale del personale educativo, con sede di Controparte_1 servizio presso il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo;
lamentava di non aver mai goduto della cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona
Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015) attese le mansioni di educatrice e non di docente;
deduceva l'illegittimità di tale diniego e chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui in relazione agli anni 2019/2020,
2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e condannasse il convenuto al relativo pagamento, CP_1 nonché al pagamento delle spese di lite.
Il , benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1 pertanto se ne dichiara la contumacia.
***
La domanda è fondata e il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esplicate.
L'istituto della “Carta Docente” è disciplinato dalla L. n. 107/2015 che prevede all'art. 1, co. 121, che
«al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» e che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr. Cass.
Ord. Sez. L. N. 9895/ 2024). Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a €
5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 18/09/2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9932/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. STOPPA AMEDEO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'emissione Controparte_1 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima della Parte_1 somma di € 2.500,00 per gli 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre Parte_2 interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in tal misura in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stoppa Amedeo, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 28.06.2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di essere stata assunta, con la qualifica di educatrice, a tempo indeterminato, l'1.09.2019, e di svolgere il servizio alle dipendenze del nel profilo professionale del personale educativo, con sede di Controparte_1 servizio presso il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo;
lamentava di non aver mai goduto della cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona
Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015) attese le mansioni di educatrice e non di docente;
deduceva l'illegittimità di tale diniego e chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui in relazione agli anni 2019/2020,
2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e condannasse il convenuto al relativo pagamento, CP_1 nonché al pagamento delle spese di lite.
Il , benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1 pertanto se ne dichiara la contumacia.
***
La domanda è fondata e il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esplicate.
L'istituto della “Carta Docente” è disciplinato dalla L. n. 107/2015 che prevede all'art. 1, co. 121, che
«al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» e che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr. Cass.
Ord. Sez. L. N. 9895/ 2024). Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a €
5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 18/09/2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno