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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg26963 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26963 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, da sé stesso presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_2
del ricorso, dall'avv. PETRAROLO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Dei
Sanniti – P.co Acanto n. 4,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
1 Napoli il 17/07/1996 e che dalla loro unione nascevano due figlie: Per_1
nata il [...] ed nata il [...], riferendo che tra le parti, Per_2
in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 10.02.2015, era intervenuta separazione in forza di omologa n.
1550/2015 del 24.02.2015 resa nel procedimento RG n.28830/2014 e successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.8866/2016 del 17.06.2016, resa nel procedimento RG
2944/2016 e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile di €.2.002,00,
(€1.001,00 per ciascuna figlia), chiedeva - per il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia - : Per_1
“2) dichiarare che la loro figlia è diventata economicamente indipendente e che i Per_1
genitori non sono più tenuti al suo mantenimento ed al versamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie a far data dal giorno di decorrenza del contratto di formazione specialistica (1.11.2024), dal deposito del presente ricorso o da quella che
l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia;
3) dichiarare che il padre l'Avv. non è più tenuto a versare Parte_1
l'assegno per il mantenimento della figlia pari ad Euro 1.001,00 in favore Per_1
della madre Dott.ssa a far data dal giorno di decorrenza del contratto Parte_2
di formazione specialistica (1.11.2024), dal deposito del presente ricorso o da quella che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione, la quale aderiva alle richieste di parte ricorrente e concludeva chiedendo:
“all'Onorevole Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in premessa, di voler dichiarare la sopravvenuta indipendenza economica della loro figlia e pertanto, Per_1
voler dichiarare che i genitori non sono più tenuti al mantenimento della stessa ed al versamento delle spese ordinarie e straordinarie in suo favore, a fare data dal deposito
2 dell'atto introduttivo del presente giudizio, oppure dalla data di stipula del contratto di formazione specialistica, o dalla data che si riterrà equa e di giustizia.”
All'udienza del 29.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare che la loro figlia è diventata economicamente indipendente e che i Per_1
genitori non sono più tenuti al suo mantenimento ed al versamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie a far data dal deposito del ricorso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26963 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, da sé stesso presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_2
del ricorso, dall'avv. PETRAROLO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Dei
Sanniti – P.co Acanto n. 4,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
1 Napoli il 17/07/1996 e che dalla loro unione nascevano due figlie: Per_1
nata il [...] ed nata il [...], riferendo che tra le parti, Per_2
in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 10.02.2015, era intervenuta separazione in forza di omologa n.
1550/2015 del 24.02.2015 resa nel procedimento RG n.28830/2014 e successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.8866/2016 del 17.06.2016, resa nel procedimento RG
2944/2016 e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile di €.2.002,00,
(€1.001,00 per ciascuna figlia), chiedeva - per il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia - : Per_1
“2) dichiarare che la loro figlia è diventata economicamente indipendente e che i Per_1
genitori non sono più tenuti al suo mantenimento ed al versamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie a far data dal giorno di decorrenza del contratto di formazione specialistica (1.11.2024), dal deposito del presente ricorso o da quella che
l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia;
3) dichiarare che il padre l'Avv. non è più tenuto a versare Parte_1
l'assegno per il mantenimento della figlia pari ad Euro 1.001,00 in favore Per_1
della madre Dott.ssa a far data dal giorno di decorrenza del contratto Parte_2
di formazione specialistica (1.11.2024), dal deposito del presente ricorso o da quella che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione, la quale aderiva alle richieste di parte ricorrente e concludeva chiedendo:
“all'Onorevole Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in premessa, di voler dichiarare la sopravvenuta indipendenza economica della loro figlia e pertanto, Per_1
voler dichiarare che i genitori non sono più tenuti al mantenimento della stessa ed al versamento delle spese ordinarie e straordinarie in suo favore, a fare data dal deposito
2 dell'atto introduttivo del presente giudizio, oppure dalla data di stipula del contratto di formazione specialistica, o dalla data che si riterrà equa e di giustizia.”
All'udienza del 29.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare che la loro figlia è diventata economicamente indipendente e che i Per_1
genitori non sono più tenuti al suo mantenimento ed al versamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie a far data dal deposito del ricorso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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