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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2000/2023 depositato il 28/08/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 201/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 16/02/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 RITENUTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 RITENUTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/08/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione presentava appello contro la società Resistente_2 S.P.A., avverso la sentenza n. 201/2023, depositata in data 16/02/2023 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado, sez. 10, nell'incardinato giudizio n.r.g. 2126/2022 con il quale veniva impugnata l'intimazione di pagamento n. 01420229009690585, notificata il giorno 15/06/2022, riguardante le cartelle esattoriali nn. 01420160019360075/501, 01420170011353364/501, 01420190018339549/501,
01420190034677528/501, 01420190046803920/501, 01420190050465284/501, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 15/09/2023 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni e contestuale appello incidentale con cui chiedeva l'accoglimento dell'appello principale sulla base dei motivi di appello formulati dall'Agente della Riscossione;
inoltre chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale formulato, con conseguente riforma della sentenza tesa ad ottenere la pronuncia di carenza di legittimità passiva dellì Agenzia, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 22/09/2023 la società appellata si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di respingere l'appello di AdER, confermando la sentenza di primo grado della C.G.T. di I grado di Bari, con condanna alla restituzione di quanto nelle more indebitamente percepito dall'Amministrazione, aggiornato agli interessi come per legge e rifusione di onorari, competenze e spese del giudizio.
In data 04/10/2023 l'appellata depositava memorie illustrative con le quali dichiarava di essersi avvalsa della definizione agevolata per le cartelle poste a presupposto dell'intimazione e non oggetto di
“rottamazione-quater”, e, per l'effetto, chiedeva l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, della L. 29 dicembre 2022, n.197.
Alla Pubblica Udienza del 18/11/2024 la Corte sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti rinviava l'udienza al 09/12/2024.
Alla Pubblica udienza del 9/12/2024 la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti disponeva la sospensione del procedimento ai sensi della rottamazione quater. All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellata ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente alle pretese di carattere tributario. Spese compensate.
Bari, 22 dicembre 2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2000/2023 depositato il 28/08/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 201/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 16/02/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 RITENUTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 RITENUTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229009690585 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/08/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione presentava appello contro la società Resistente_2 S.P.A., avverso la sentenza n. 201/2023, depositata in data 16/02/2023 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado, sez. 10, nell'incardinato giudizio n.r.g. 2126/2022 con il quale veniva impugnata l'intimazione di pagamento n. 01420229009690585, notificata il giorno 15/06/2022, riguardante le cartelle esattoriali nn. 01420160019360075/501, 01420170011353364/501, 01420190018339549/501,
01420190034677528/501, 01420190046803920/501, 01420190050465284/501, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 15/09/2023 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni e contestuale appello incidentale con cui chiedeva l'accoglimento dell'appello principale sulla base dei motivi di appello formulati dall'Agente della Riscossione;
inoltre chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale formulato, con conseguente riforma della sentenza tesa ad ottenere la pronuncia di carenza di legittimità passiva dellì Agenzia, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 22/09/2023 la società appellata si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di respingere l'appello di AdER, confermando la sentenza di primo grado della C.G.T. di I grado di Bari, con condanna alla restituzione di quanto nelle more indebitamente percepito dall'Amministrazione, aggiornato agli interessi come per legge e rifusione di onorari, competenze e spese del giudizio.
In data 04/10/2023 l'appellata depositava memorie illustrative con le quali dichiarava di essersi avvalsa della definizione agevolata per le cartelle poste a presupposto dell'intimazione e non oggetto di
“rottamazione-quater”, e, per l'effetto, chiedeva l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, della L. 29 dicembre 2022, n.197.
Alla Pubblica Udienza del 18/11/2024 la Corte sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti rinviava l'udienza al 09/12/2024.
Alla Pubblica udienza del 9/12/2024 la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti disponeva la sospensione del procedimento ai sensi della rottamazione quater. All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellata ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente alle pretese di carattere tributario. Spese compensate.
Bari, 22 dicembre 2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)