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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 135/23 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato allegato al Parte_1
fascicolo telematico, dagli avv.ti Marinella Baldi e Denis
Dorandini, presso lo studio del quale ultimo, in Genova Via Fieschi
1/15, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in Notaio di Persona_1
Roma del 23.1.2023, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso,
Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli, dell'Ufficio Legale Distrettuale
dell' di Genova;
- resistente – CP_1
Conclusioni per il ricorrente: “Si associa alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e chiede il ristoro delle spese di lite”
1 Conclusioni per il resistente: “Chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e si oppone all'istanza di controparte di ristoro delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2023, ha chiesto la Parte_1
fissazione dell'udienza per la riassunzione del giudizio di opposizione all'avviso di addebito indicato - già sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal giudice preventivamente adito per la pendenza del giudizio tributario – a seguito della definizione amministrativa dello stesso, in sede tributaria, ai sensi della l.
1987/2022, mediante la c.d. “definizione agevolata”.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso, si è
costituita in giudizio l' che ha chiesto la sospensione del CP_1
giudizio ai sensi dell'art. 265 c.p.c. per non essersi ancora concluso il giudizio tributario, all'epoca pendente avanti alla
Commissione tributaria d'appello.
Il giudizio si è protratto per i reiterati tentativi di conciliazione tra le parti che hanno portato, infine, alla definizione della vertenza mediante il pagamento, da parte del ricorrente della somma determinata da , con proprio provvedimento di sgravio del CP_1
21.2.2025, prodotto in giudizio.
All'odierna udienza, quindi, le parti hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese, istanza quest'ultima avversata da , in ragione delle vicende del giudizio e del fatto CP_1
2 che la sua definizione non è dovuta all'insussistenza del debito del ricorrente nei confronti di , ma, invece, alla modalità di CP_1
estinzione dello stesso, mediante rateizzazione.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per la regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
L' ha rideterminato le somme dovute dal ricorrente a titolo di CP_1
sanzioni ed interessi su quanto risultante ancora dovuto dal ricorrente a seguito della definizione del giudizio fiscale, e quale conseguenza di tale sola definizione estranea al presente giudizio.
Le pretese di , quindi, sono mutate solo in considerazione della CP_1
definizione agevolata in ambito tributario, ma non sono venute meno per loro eventuale infondatezza. La riduzione del credito di CP_1
(nelle more pagato dal ricorrente) non è, in sostanza, stata determinata da una pretesa infondata dell'Ente, ma dall'accesso del ricorrente ad una definizione agevolata, normativamente prevista per i crediti di natura tributaria, che, per la loro natura, non sono di competenza di . CP_1
Ne consegue che non può dirsi che vi sia stata, neppure in termini
“virtuali”, una soccombenza dell' il cui credito nei confronti CP_1
del ricorrente, è stato rideterminato solo a seguito della agevolazione tributaria alla quale è stato ammesso il debitore.
Ricorrono, quindi, giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
135/2023 promossa da contro ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Genova, 16 luglio 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 135/23 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato allegato al Parte_1
fascicolo telematico, dagli avv.ti Marinella Baldi e Denis
Dorandini, presso lo studio del quale ultimo, in Genova Via Fieschi
1/15, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in Notaio di Persona_1
Roma del 23.1.2023, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso,
Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli, dell'Ufficio Legale Distrettuale
dell' di Genova;
- resistente – CP_1
Conclusioni per il ricorrente: “Si associa alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e chiede il ristoro delle spese di lite”
1 Conclusioni per il resistente: “Chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e si oppone all'istanza di controparte di ristoro delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2023, ha chiesto la Parte_1
fissazione dell'udienza per la riassunzione del giudizio di opposizione all'avviso di addebito indicato - già sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal giudice preventivamente adito per la pendenza del giudizio tributario – a seguito della definizione amministrativa dello stesso, in sede tributaria, ai sensi della l.
1987/2022, mediante la c.d. “definizione agevolata”.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso, si è
costituita in giudizio l' che ha chiesto la sospensione del CP_1
giudizio ai sensi dell'art. 265 c.p.c. per non essersi ancora concluso il giudizio tributario, all'epoca pendente avanti alla
Commissione tributaria d'appello.
Il giudizio si è protratto per i reiterati tentativi di conciliazione tra le parti che hanno portato, infine, alla definizione della vertenza mediante il pagamento, da parte del ricorrente della somma determinata da , con proprio provvedimento di sgravio del CP_1
21.2.2025, prodotto in giudizio.
All'odierna udienza, quindi, le parti hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese, istanza quest'ultima avversata da , in ragione delle vicende del giudizio e del fatto CP_1
2 che la sua definizione non è dovuta all'insussistenza del debito del ricorrente nei confronti di , ma, invece, alla modalità di CP_1
estinzione dello stesso, mediante rateizzazione.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per la regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
L' ha rideterminato le somme dovute dal ricorrente a titolo di CP_1
sanzioni ed interessi su quanto risultante ancora dovuto dal ricorrente a seguito della definizione del giudizio fiscale, e quale conseguenza di tale sola definizione estranea al presente giudizio.
Le pretese di , quindi, sono mutate solo in considerazione della CP_1
definizione agevolata in ambito tributario, ma non sono venute meno per loro eventuale infondatezza. La riduzione del credito di CP_1
(nelle more pagato dal ricorrente) non è, in sostanza, stata determinata da una pretesa infondata dell'Ente, ma dall'accesso del ricorrente ad una definizione agevolata, normativamente prevista per i crediti di natura tributaria, che, per la loro natura, non sono di competenza di . CP_1
Ne consegue che non può dirsi che vi sia stata, neppure in termini
“virtuali”, una soccombenza dell' il cui credito nei confronti CP_1
del ricorrente, è stato rideterminato solo a seguito della agevolazione tributaria alla quale è stato ammesso il debitore.
Ricorrono, quindi, giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
135/2023 promossa da contro ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Genova, 16 luglio 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
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