TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/01/2026, n. 1495
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di par condicio e di trasparenza.

    La conformità della certificazione è stata chiarita dall'ente certificatore, che ha imputato il riferimento a norma errata a un mero errore di digitazione. La giurisprudenza ammette chiarimenti ex post e la certificazione fa fede fino a querela di falso, non presentata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento al criterio di valutazione “REQ-ALL-106”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria.

    Il possesso della certificazione da parte di una delle imprese del raggruppamento è sufficiente, come previsto dalla lex specialis. Le prestazioni di impianto includono quelle per cui Netgroup S.p.A. ha la certificazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento al criterio di valutazione “REQ-ALL-107”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/23. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

    L'attivazione del soccorso istruttorio è legittima per chiarire imprecisioni. Il criterio ha natura qualitativa e non quantitativa, rientrando nella discrezionalità tecnica della commissione la valutazione dell'esperienza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento al criterio di valutazione “REQ-HOS-29”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria.

    Il requisito di iscrizione al catalogo ACN è un requisito di esecuzione, non di partecipazione, e può essere acquisito al momento della stipula del contratto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento alla valutazione dei criteri qualitativi. Difetto assoluto di motivazione.

    Il punteggio numerico è sufficiente motivazione quando i criteri sono chiari, analitici e predeterminati, come nel caso di specie.

  • Rigettato
    Richiesta di aggiudicazione

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto la domanda di aggiudicazione non può essere accolta.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento

    Il mancato accoglimento della domanda di annullamento esclude l'antigiuridicità del fatto e la configurabilità dell'illecito.

  • Rigettato
    Richiesta di caducazione del contratto

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto la domanda di caducazione del contratto non può essere accolta.

  • Improcedibile
    Violazione della lex specialis di gara, in particolare del requisito “REQ-ALL-107”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e auto-vincolo.

    Il ricorso principale è stato respinto, rendendo il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione della lex specialis di gara, in particolare del criterio di valutazione “REQ-ALL-106”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e auto-vincolo.

    Il ricorso principale è stato respinto, rendendo il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione della lex specialis di gara, in particolare del criterio di valutazione “REQ-NET-19”. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto. Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.

    Il ricorso principale è stato respinto, rendendo il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/01/2026, n. 1495
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1495
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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