Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/01/2026, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8996 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rnb4culture S.r.l., Acuson S.r.l., Blueit S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B3142E36E0, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino, Valeria Falconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;
contro
AN d’IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Baldassarre, Francescopaolo Chirico, Stefano Rosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OD IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli, IO Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. IO Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17;
Ett S.P.A, Netgroup S.P.A, non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento in parte qua, previa sospensione,
e/o emanazione di adeguate misure cautelari:
- del Provvedimento di Aggiudicazione, Prot. n. 1310881/25 del 27/6/2025 della “Procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma tecnologica per l'Esposizione IA del Museo della moneta e della finanza della AN d'IT (24I62 - G006/24)” (CIG B3142E36E0) al RT tra le imprese OD IT S.p.A. - ETT S.p.A. - Netgroup S.p.A. trasmesso dalla AN d'IT in data 27 giugno 2025;
- dei verbali del Seggio di gara ed in particolare dei Verbali n. 3, 5 e 6;
- del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico se e qualora interpretati nel senso di ritenere legittima la richiesta di chiarimenti verso il RT OD IT S.p.A. - ETT S.p.A. - Netgroup S.p.A., come da Verbale n. 3 del Seggio di gara, e di ritenere ammissibili i chiarimenti resi del RT aggiudicatario nonché qualora inteso nel senso di ritenere ammissibile il mantenimento di un punteggio relativo ad un criterio di valutazione pur avendo l'offerta in corso di procedura perso tale requisito;
- dell'Allegato 5 “Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte”, allegato al Disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “Considerato il livello di dettaglio dei sub-criteri nei quali è articolato il criterio di valutazione n. 3, le valutazioni della Commissione saranno espresse esclusivamente attraverso punteggi numerici”, nei termini di cui al V Motivo in diritto del presente ricorso;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand'anche sconosciuto;
nonché per la declaratoria del diritto del RT RnB4Culture S.r.l. - Acuson S.r.l. e Blueit S.p.A.,
secondo in graduatoria, a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica e - se del caso - per equivalente, e per la caducazione del contratto eventualmente stipulato con il RT aggiudicatario, con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse stipulato nelle more del gravame.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OD IT S.p.a. il 2/10/2025, per l’annullamento:
- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1310881/25 del 27.07.2025 della “Procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma tecnologica per l’Esposizione IA del Museo della moneta e della finanza (24I62 - G006/24)” (CIG B3142E36E0) nella parte in cui ammette alla gara e colloca in seconda posizione il RT RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A anziché escluderlo;
- di tutti i verbali di gara nelle parti in cui ammettono al prosieguo il RT RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A e attribuiscono un punteggio che non è dovuto e, in particolare:
- del verbale n. 6 del 17.03.2025, nella parte in cui AN d’IT ha collocato il RT RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A in seconda posizione nella graduatoria provvisoria anziché escluderlo;
- del verbale n. 5 del 7.03.2025 e del relativo allegato “G006_24 – Valutazione requisiti migliorativi”, nella parte in cui AN d’IT ha valutato l’offerta del RT RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A attribuendole il punteggio tecnico anziché escluderlo;
- del verbale n. 4 del 24.02.2025, nella parte in cui AN d’IT ha ritenuto accettabili e soddisfacenti i chiarimenti forniti dal RT RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A anziché escluderlo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale quand’anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rnb4culture S.r.l. il 7/10/2025 nel ricorso promosso per l’annullamento in parte qua , previa sospensione, e/o emanazione di adeguate misure cautelari:
- del Provvedimento di Aggiudicazione, Prot. n. 1310881/25 del 27/6/2025 della “Procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma tecnologica per l'Esposizione IA del Museo della moneta e della finanza della AN d'IT (24I62 - G006/24)” (CIG B3142E36E0) al RT tra le imprese OD IT S.p.A. – ETT S.p.A. – Netgroup S.p.A. trasmesso dalla AN d’IT in data 27 giugno 2025 (Doc. 1 in atti);
- dei verbali del Seggio di gara ed in particolare dei Verbali n. 3, 5 (Doc. 7 in atti) e 6 (Doc. 8 in atti);
- del Disciplinare di gara (Doc. 2 in atti) e del Capitolato Tecnico (Doc. 3 in atti) se e qualora interpretati nel senso di ritenere legittima la richiesta di chiarimenti verso il RT OD IT S.p.A. – ETT S.p.A. – Netgroup S.p.A., come da Verbale n. 3 del Seggio di gara (Doc. 4 in atti), e di ritenere ammissibili i chiarimenti resi del RT aggiudicatario nonché qualora inteso nel senso di ritenere ammissibile il mantenimento di un punteggio relativo ad un criterio di valutazione pur avendo l’offerta in corso di procedura perso tale requisito;
- dell’Allegato 5 “Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte” (Doc. 5 in atti), allegato al Disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “Considerato il livello di dettaglio dei sub-criteri nei quali è articolato il criterio di valutazione n. 3, le valutazioni della Commissione saranno espresse esclusivamente attraverso punteggi numerici”, nei termini di cui al V Motivo in diritto del ricorso;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della AN d’IT e di OD IT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La AN d’IT ha bandito una procedura aperta per acquisire la piattaforma tecnologica destinata all’esposizione multimediale del Museo della moneta e della finanza, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 90 punti attribuibili all’offerta tecnica e 10 punti all’offerta economica (art. 7 del disciplinare di gara, doc. 2 prodotto dalla ricorrente, pag. 16).
2. Dalla lettura congiunta del disciplinare di gara (doc. 2 prod. ric., par. 2.5, pag. 10), del capitolato tecnico (doc. 3 prod. ric., par. 5, pag. 33) e delle “ Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte ” (doc. 5 prod. ric., par. 2, pag. 3) con riguardo all’offerta tecnica si evince che:
- vengono distinti requisiti obbligatori, migliorativi di pregio tecnico (valutazione quantitativa) e migliorativi qualitativi (valutazione qualitativa discrezionale);
- in caso di imprecisioni formali ovvero di indicazioni contraddittorie la stazione appaltante provvede a chiedere chiarimenti (par. 2.5 del disciplinare);
- la mancata dichiarazione ovvero il mancato possesso dei requisiti obbligatori comporta l’esclusione dalla gara.
Ai fini della presente controversia rileva la valutazione dei requisiti migliorativi “ REQ-ALL-106 ” “ Certificazione dei servizi di integrazione audio-video-controllo ” (quantitativo), “ REQ-ALL-107 ” “ Know-how aziendale ” (discrezionale), “ REQ-HOS-29 ” “ Certificazione avanzata del provider del servizio di hosting ” (quantitativo).
Il criterio “ REQ-ALL-106 ” attiene al pregio tecnico, è di tipo on/off con valore 1 (requisito soddisfatto) ovvero zero (requisito non soddisfatto) (“ Il Contraente dispone della certificazione UNI 11799:2020. Il possesso della certificazione sarà verificato sia in sede di presentazione dell’offerta sia al momento dell’inizio dei lavori. In caso di partecipazione alla gara in forma aggregata, la suddetta certificazione dovrà essere posseduta da almeno una delle imprese (raggruppate o raggruppande, riunite o riunende in GEIE, consorziate o consorziande) che eseguiranno le prestazioni di cui al par. 4, lett. d )” (doc. 3 prod. ric., pag. 71; doc. 5 prod. ric., pag. 4 di 10).
Il criterio “ REQ-ALL-107 ” è di miglioramento qualitativo (“ Il Contraente ha maturato esperienza su allestimenti multimediali analoghi a quelli descritti da questo Capitolato per organizzazione, tecnologie impiegate, numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali ”) (doc. 3 prod. ric., pag. 71 di 142). Nell’assegnazione dei 10 punti previsti “ Sarà valutata l’idoneità delle esperienze pregresse ” in relazione a quattro sub-criteri (doc. 5 prod. ric., pag. 6 di 10 del file .pdf). Sempre per quanto di interesse ai fini della presente controversia, sono previsti 2 punti con riguardo alla “ numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali ” (sub-criterio 3) e un punto con riferimento alla “ numerosità degli exhibit museali allestiti con tecnologie multimediali ” (sub-criterio 4) (doc. 5 prod. ric., ibidem ).
Il criterio “ REQ-HOS-29 ” è di tipo on/off con valore 2 (requisito soddisfatto) ovvero zero (requisito non soddisfatto) (“ Il Contraente si avvale di un servizio di hosting erogato da un provider di servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS e/o PaaS) iscritto nell’apposito Catalogo dei servizi Cloud qualificati per la PA tenuto da ACN in conformità con la determina n. 307 del 18 gennaio 2022 ”) (doc. 3 prod. ric., pag. 82 di 142; doc. 5 prod. ric., pag. 5 di 10).
3. La stazione appaltante ha stabilito nel disciplinare di gara l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (doc. 2 prod. ric., art. 8, pag. 18), per cui la commissione giudicatrice ha proceduto nella prima seduta all’apertura delle buste tecniche (verbale n. 1, doc. 10 prod. OD).
4. La commissione, dopo aver ritenuto che “ le offerte presentate da tutti i concorrenti soddisfa (cessero) tutti i requisiti obbligatori del Capitolato tecnico ”, ha deciso di “ richiedere chiarimenti su alcuni requisiti migliorativi ai fini dell’attribuzione del punteggio ” (doc. 4 prod. ric., verbale n. 3).
5. Con riguardo agli exhibit (l’ exhibit è definito nel capitolato come l’“ area all’interno della mostra nella quale si prevede di offrire al visitatore un particolare elemento del contenuto divulgativo ”; doc. 3 prod. ric., pag. 7 di 142) sono stati richiesti chiarimenti alla controinteressata (doc. 13 prod. ric.) in merito al requisito migliorativo “ REQ-ALL-107 - Know-how aziendale ” e, più precisamente, al sub-criterio 3 (“ Indicare, per ciascuno dei progetti citati in offerta, il numero degli exhibit complessivamente allestiti con tecnologie multimediali ”) e al sub-criterio 4 (“ indicare … il numero degli exhibit museali allestiti con tecnologie multimediali ”).
6. Nel dare riscontro alla richiesta di chiarimenti la controinteressata ha precisato, con riguardo al sub-criterio 3, la numerosità degli exhibit - 1606 (1143 exhibit multimediali + 463 exhibit museali multimediali) - e la numerosità degli allestimenti 52 (14 multimediali + 38 museali multimediali) e, con riguardo al sub-criterio 4, la numerosità degli exhibit museali (463) e la numerosità degli allestimenti (38), riportando poi un elenco con “ il dettaglio per ogni progetto descritto all’interno del documento tecnico ”.
7. Anche alla ricorrente sono stati richiesti chiarimenti (doc. 12A prod. OD) con riferimento al sub-criterio 1 del requisito “ REQ-ALL-107 - Know-how aziendale ” (“ Indicare, tra i progetti citati in offerta, quale debba essere preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione ”).
8. I giudizi qualitativi discrezionali sono stati espressi dalla Commissione sulla base della tabella predeterminata nelle “ Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte ” e riparametrati secondo il metodo aggregativo compensatore (doc. 5 prod. ric., pag. 8).
9. La ricorrente ha riportato con riguardo al requisito migliorativo “ REQ-ALL-106 ” 1 punto; ai sub-criteri n. 3 e n. 4 del requisito migliorativo “ REQ-ALL-107 ” rispettivamente 1,6 e 0,5 punti; al “ REQ-HOS-29 ” 2 punti (doc. 14A prod. OD), i quali concorrono a formare gli 84,4000 punti complessivamente assegnati all’offerta tecnica (doc. 7 prod. ric., verbale n. 5); la controinteressata ha riportato con riguardo al requisito migliorativo “ REQ-ALL-106 ” 1 punto; ai sub-criteri n. 3 e n. 4 del requisito migliorativo “ REQ-ALL-107 ” rispettivamente 2 e 1 punti; al “ REQ-HOS-29 ” 2 punti (doc. 14A prod. OD), che rientrano nei complessivi 87,5000 attribuiti all’offerta tecnica (doc. 7 prod. ric., verbale n. 5).
10. A seguito dell’assegnazione dei punteggi economici ai ribassi offerti, nella graduatoria provvisoria sono risultate prima classificata la controinteressata con 91,3873 punti (87,5000 tecnici + 3,8873 economici) e seconda classificata la ricorrente con 90,1397 (84,4000 tecnici + 5,7397 economici) (doc. 8 prod. ric., verbale n. 6).
11. Tale risultato è contestato con il ricorso introduttivo, affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria. violazione dei principi di par condicio e di trasparenza.
Il RT aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per essersi reso colpevole del grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, avendo presentato documentazione e dichiarazioni inveritiere al fine di ottenere un maggior punteggio con riguardo all'offerta tecnica. La certificazione prodotta dal RT OD (e posseduta dalla mandante Netgroup S.p.A.) non sarebbe conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara, poiché farebbe riferimento alla norma internazionale ISO 11799:2024 (“ Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials ”) adottata dall’International Organization for Standardization (ISO), la quale non sarebbe stata recepita a livello nazionale e riguarderebbe un ambito estraneo a quello della norma UNI 11799:2020 (“ Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo (AVC) - Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica del sistema integrato ”) contemplata dalla documentazione di gara. La non conformità non potrebbe essere ricondotta ad una mera svista dell'ente certificatore poiché, da un lato, non esisterebbe la norma UNI-ISO 11799/2024 ma vi sarebbero unicamente la norma ISO 11799/2024 e la differente norma UNI 11799/2020 e, dall’altro, in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte la mandante Netgroup ha acquisito la dichiarazione dell’ente certificatore volta ad estendere la validità della certificazione “UNI ISO 11799:2024” alla certificazione “UNI 11799:2020” richiesta dalla documentazione di gara.
II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara e del criterio di valutazione “req-all-106 - certificazione dei servizi di integrazione audio-video-controllo possesso della certificazione uni 11799:2020”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria.
Il RT aggiudicatario non sarebbe in possesso della certificazione richiesta dalla documentazione di gara (UNI 11799:2020) e, pertanto, non avrebbe diritto al punteggio previsto dal criterio “ REQ-ALL-106 - certificazione dei servizi di integrazione audio-video-controllo ” (un punto). Da ciò deriverebbe la riduzione del punteggio tecnico complessivo del RT aggiudicatario da 91,3873 a 90,3873 punti.
III. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara e del criterio di valutazione “req-all-107 – know how aziendale – maturata esperienza su allestimenti multimediali analoghi a quelli descritti da questo capitolato per organizzazione, tecnologie impiegate, numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 36/23. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.
Sarebbe errata l'assegnazione del punteggio in relazione al criterio di valutazione “ REQ-ALL-107 Know-how aziendale ” - concernente l'esperienza maturata “ su allestimenti multimediali analoghi (...) per organizzazione, tecnologie impiegate, numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali ” – a causa della non corretta valutazione della numerosità degli exhibit complessivi e della numerosità degli exhibit museali di cui ai sub-criteri 3) e 4). Nelle offerte tecniche il RT OD ha dichiarato 52 realizzazioni (di cui 38 in ambito museale e 14 in ambiti diversi) mentre l’odierna ricorrente 186, di cui 56 museali, per cui quest'ultima avrebbe dovuto ottenere il massimo punteggio (3 punti, ottenuti quale somma dei punteggi attribuiti ai sub-criteri n. 3 e n. 4).
A tal proposito viene criticata l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del RT OD, fatto che avrebbe consentito di integrare ovvero modificare illegittimamente l'offerta tecnica attraverso l'aumento del numero degli exhibit , precisati in 1606 (1143 + 463 museali). Considerato che al punteggio di 91,3873 riportato dal RT controinteressato dovrebbe essere già sottratto un punto relativo al criterio “ REQ-ALL-106 ” e, inoltre, assegnando al criterio in questione (“ REQ-ALL-107 ”) il punteggio di 2,1 (anziché 3), esso riporterebbe il punteggio complessivo di 89,4873, derivandone l'aggiudicazione a favore del RT ricorrente (con il punteggio di 90,1397 ovvero con il maggior punteggio assegnato in relazione al medesimo criterio).
IV. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara e del criterio di valutazione “REQ-HOS-29 - certificazione avanzata del provider del servizio di hosting”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. carenza di istruttoria.
Sarebbe illegittima l'assegnazione di due punti al RT OD in relazione al criterio “ REQ-HOS-29 ”, volto a premiare l'utilizzo di un servizio di hosting erogato da un provider iscritto al Catalogo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), poiché la soluzione indicata in offerta dal RT OD ( 3D CLOUD di WITT ) non risulta più iscritta a decorrere dal 13.03.2025 e, quindi, la qualificazione del servizio presentata in gara non sarebbe stata più valida momento dell’aggiudicazione.
V. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento alla valutazione dei criteri qualitativi. Difetto assoluto di motivazione (art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i.).
In via gradata e condizionata viene criticata l'assenza di motivazione con riguardo ai punteggi attribuiti in relazione ai criteri di giudizio di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5, recante “ Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte ”.
Il ricorso introduttivo si conclude con la richiesta di tutela cautelare e con le domande, in via principale, di annullamento degli atti impugnati, di condanna all’aggiudicazione anche quale risarcimento in forma specifica, di declaratoria di inefficacia del contratto ovvero di condanna al risarcimento per equivalente e, in via subordinata, di annullamento degli atti con riedizione della gara.
12. Si sono costituite in giudizio la controinteressata OD IT S.p.a. e l’amministrazione resistente.
13. OD IT S.p.a. ha depositato ricorso incidentale articolato nei seguenti motivi:
I. Violazione della lex specialis di gara, in particolare dei paragrafi 2.5 del Disciplinare di gara, del requisito “REQ-ALL-107” di cui al Capitolato tecnico e del relativo criterio di valutazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e auto-vincolo.
L’offerta del RT ricorrente andrebbe esclusa a causa delle informazioni non veritiere e fuorvianti fornite in relazione al criterio migliorativo “ REQ-ALL-107–Know how aziendale ”, per aver indicato come proprie esperienze pregresse allestimenti che non avrebbe realizzato e un progetto “ in corso di realizzazione ”. Inoltre, la risposta del RT ricorrente alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante costituirebbe una modifica dell'offerta tecnica in quanto, anziché specificare quale dei progetti indicati in offerta dovesse essere preso in considerazione ai fini della valutazione di cui al sub-criterio n. 1), ha comunicato un progetto non riportato nell'offerta in relazione al predetto sub-criterio. Ne deriverebbe la riduzione del punteggio con riguardo al criterio “ REQ-ALL-107 ” e, più precisamente, ai sub-criteri n. 1 (concernente la complessità organizzativa di un progetto analogo realizzato in precedenza) e n. 4 (“ numerosità degli exhibit museali allestiti con tecnologie multimediali ”), dovendo quindi ottenere, in luogo degli 8,3 punti assegnati, il punteggio zero ovvero quello di 6,6 punti.
II. Violazione della lex specialis di gara, in particolare dei paragrafi 2.4 e 5 del Disciplinare di gara e del criterio di valutazione “REQ-ALL-106”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e auto-vincolo.
Il RT ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio relativo al criterio “ REQ-ALL-106 - Certificazione dei servizi di integrazione audio-video-controllo ” (un punto) avendo prodotto un contratto di avvalimento nullo, nel quale mancherebbero la specificazione delle risorse messe a disposizione da una società esterna (VRM IT S.r.l.) alla mandante del RT (Acuson S.r.l.) e la pattuizione di un corrispettivo ovvero l'indicazione dell'interesse giustificativo del carattere gratuito dell'accordo.
III. Violazione della lex specialis di gara, in particolare del criterio di valutazione “REQ-NET-19”. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto. Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.
Viene criticato il fatto che la commissione giudicatrice ha assegnato al RT ricorrente il medesimo punteggio (massimo) attribuito al RT controinteressato con riguardo al criterio “ REQ-NET-19 - Soluzione architetturale per i servizi di connettività ”, essendo stata proposta dal primo una soluzione di pregio tecnico inferiore in termini di fault tolerance e di connettività fuori banda. In particolare, con riguardo al sub-criterio 3) [“ livello di fault tolerance della soluzione (ad es.: assenza di single-point-of-failure), anche con riferimento al collegamento pubblico verso il sito di hosting ”] la soluzione architetturale di monitoraggio e gestione fuori banda proposta dal RT RnB4Culture non sarebbe resiliente al guasto, poiché basata su un accesso a internet in tecnologia FWA 5G unico e non ridondato. Tale criticità si manifesterebbe anche in relazione al sub-criterio 4) [“ efficacia della soluzione di connettività fuori banda per il monitoraggio e la gestione remota degli apparati di rete, anche con riferimento agli scenari di indisponibilità della rete in banda e alle caratteristiche della connessione fuoribanda tra il Centro Servizi e la rete del Museo (in termini di larghezza di banda, presidi di sicurezza, etc.) ]” poiché l'indisponibilità del collegamento FWA-5G ovvero il malfunzionamento del router impedirebbero l'attività di monitoraggio e di gestione fuori banda. La soluzione del RT OD sarebbe invece priva di single-point-of-failure , prevedendo non un singolo router ma un collegamento di management per ciascun rack della AN d’IT con relativo router di terminazione dedicato. Ne deriverebbe che, a fronte del punteggio massimo attribuito al RT OD, l'offerta tecnica del RT RNB4Culture avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a zero con riguardo sia al sub-criterio n. 3) (anziché 3 punti) sia al sub-criterio n. 4) (anziché 2 punti).
Il ricorso incidentale si conclude con le domande finalizzate, in via principale, a dichiarare l’illegittimità dell’ammissione alla gara di RT RnB4Culture con conseguente esclusione della stessa dalla procedura e, in via subordinata, a disporre la riduzione del punteggio della ricorrente nei termini indicati.
14. A seguito dell’ostensione degli atti di gara richiesti, la società ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, così articolato:
I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara e del criterio di valutazione “req-all-106 - certificazione dei servizi di integrazione audio-video-controllo possesso della certificazione uni 11799:2020”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. carenza di istruttoria.
Il punteggio migliorativo concernente il criterio “ REQ-ALL-106 ”, collegato al possesso della certificazione UNI 11799:2020, non avrebbe potuto essere assegnato al RT OD, poiché quest’ultimo ha presentato la certificazione solo per Netgroup Spa, non designata come esecutore dei “ servizi di impianto della piattaforma ” [nella ripartizione interna del RT dichiarata nel modello di partecipazione figura unicamente la mandataria OD IT S.p.A. (100%)].
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di par condicio e di trasparenza.
Il RT controinteressato avrebbe violato l'art. 98, comma 3), lett. b, del D.Lgs. 36/2023 nel limitarsi a dichiarare con riguardo al REQ-ALL-106 in sede di offerta l’acclusione del documento “ che attesta il possesso della certificazione da parte del RT ”.
Il ricorso per motivi aggiunti si conclude con la richiesta di tutela cautelare e con la reiterazione delle domande già proposte con il ricorso introduttivo e volte, in via principale, all’annullamento degli atti impugnati, alla condanna all’aggiudicazione anche quale risarcimento in forma specifica, alla declaratoria di inefficacia del contratto ovvero al risarcimento per equivalente e, in via subordinata, all’annullamento degli atti con riedizione della gara.
15. Le parti hanno prodotto memorie in vista della camera di consiglio del 15 ottobre 2025, fissata per l'esame dell'istanza di tutela cautelare. In particolare, la ricorrente insiste per l'esclusione ovvero l'attribuzione di nessun punteggio al RT controinteressato in relazione al criterio “ REQ-ALL-106 ” e ciò a causa dell'inefficacia della dichiarazione resa dall’ente certificatore rispetto alla certificazione acclusa all'offerta e della riferibilità di tale certificazione a società non designata per l'esecuzione dei servizi di impianto (la mandante Netgroup S.p.A.). Inoltre, con riguardo al ricorso incidentale del RT OD afferma la correttezza delle proprie dichiarazioni rese in sede di offerta (e dei successivi chiarimenti) in merito all'indicazione dei progetti, la validità del contratto di avvalimento (del quale tuttavia l'Amministrazione si è limitata a verificare la presenza a causa dell'inversione procedimentale prevista dal bando) e la corrispondenza del punteggio relativo al criterio “ REQ-19 ” alla soluzione di connettività proposta.
OD sostiene che la ricorrente strumentalizzerebbe un errore formale in sede di compilazione dell'attestato da parte dell’ente certificatore, poi corretto in conformità al rapporto di audit e alla relazione tecnica a supporto della certificazione. Inoltre, il riscontro alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante non avrebbe determinato alcuna integrazione ovvero modifica dell'offerta, già contenente l’elenco dei progetti multimediali allestiti. La ripartizione delle prestazioni indicata in sede di offerta rispetterebbe le previsioni del capitolato tecnico [la certificazione è “ posseduta da almeno una delle imprese (...) che eseguiranno le prestazioni ”] (p. 71, capitolato tecnico, doc. 3) e non precluderebbe una diversa distribuzione in sede di esecuzione, poiché la certificazione UNI 11799:2020 comprende le attività di implementazione dei dispositivi tecnologici AVC e la relativa manutenzione periodica, di cui Netgroup S.p.A. svolgerebbe una quota parte. Sarebbe poi errata la critica rivolta dalla ricorrente alla valutazione degli exhibit del RT OD, poiché basata sul presupposto che il metodo indicato nella documentazione di gara avrebbe natura quantitativa anziché tecnico discrezionale. Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti il RT OD si sarebbe limitato a specificare per ogni progetto indicato in offerta il numero degli exhibit .
L'assenza temporanea del servizio nel catalogo dell'ACN sarebbe dovuta al tempo impiegato dall'Agenzia in parola ai fini dell'esame della domanda di rinnovo dell'iscrizione, presentata dalla WIIT prima del 13 marzo 2025 unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti tecnici.
La AN d'IT evidenzia l'assenza di periculum , non essendo stato prospettato dalla ricorrente alcun danno grave e irreparabile derivante dalla stipula del contratto, il carattere discrezionale del giudizio della commissione con riferimento alla valutazione degli exhibit . Quanto all'iscrizione della soluzione di cloud al catalogo dell'ACN, ne eccepisce la conferma in data antecedente all'aggiudicazione e ne precisa la natura di elemento migliorativo, del quale non sarebbe richiesta la continuità formale nel corso della procedura (come per i requisiti di partecipazione) ma la disponibilità all'avvio dell'esecuzione. Poi richiama l'orientamento giurisprudenziale che afferma l'idoneità del punteggio numerico a costituire sufficiente motivazione in caso di adeguata predeterminazione nella disciplina di gara.
Con riguardo al ricorso incidentale afferma il carattere discrezionale della valutazione degli exhibit ed eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo, poiché riferito a poteri non ancora esercitati, e del terzo motivo, attesa l'insindacabilità dei giudizi tecnici espressi dalla commissione.
16. Nella predetta camera di consiglio il Collegio ha preso atto della rinuncia alla tutela cautelare dichiarata dalla parte ricorrente e ha rinviato la trattazione dell’impugnativa all'udienza pubblica del 9 gennaio 2026.
17. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
18. Ha fatto seguito lo scambio di repliche tra la ricorrente e la controinteressata. La ricorrente ha prefigurato la possibilità di disporre una verificazione ovvero una consulenza tecnica per la verifica della veridicità delle certificazioni prodotte dal RT OD.
19. La controinteressata ha depositato istanza di autorizzazione al deposito tardivo di documenti, producendo contestualmente i “ Chiarimenti dell’Ente certificatore Audit Service & Certification in relazione all’emissione del certificato UNI 11799:2020 di Netgroup S.p.A. ”, la “ Lista degli schemi di accreditamento/schemi di valutazione della conformità attualmente attivi di Accredia ”, gli “ Accreditamenti dell’Ente certificatore Certiquality S.r.l. ”, l’“ Estratto visura camerale ordinaria di Netgroup S.p.A. ”.
20. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente ha rappresentato di non aver effettuato depositi di ulteriori documenti, essendo già versate nel fascicolo quali produzioni di parte l’attestazione di conformità e il rapporto di audit . A tal proposito parte ricorrente non ha avuto nulla da obiettare. All’esito della discussione la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In adesione alla recente giurisprudenza concernente il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di appalti, si esamina prioritariamente il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti, in quanto dal suo eventuale respingimento deriverebbe l’improcedibilità del ricorso incidentale, mentre dall’eventuale fondatezza di quest’ultimo non potrebbe in ogni caso conseguire l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 7226/2025; sez. IV, n. 6151/2020, n. 4431/2020; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16064/2024; sez. III-quater, n. 11602/2021).
Nello svolgimento delle gare d’appalto rilevano interessi legittimi “eterogenei”, essendo meritevoli di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare una nuova procedura di affidamento (CGUE, sez. X, sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18, punti 23, 27 e 28).
L’accoglimento del ricorso incidentale non può determinare l’improcedibilità del ricorso principale, permanendo in capo alla ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. Ne consegue che “ il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1536/2022).
Tale indirizzo, ispirato a ragioni di economia processuale, è coerente con il principio di ordine logico secondo cui il “ rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all'accoglimento di quello principale ” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
2. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sollevate dall’Amministrazione resistente in ragione dell’asserito mancato superamento della prova di resistenza (memoria depositata in data 20 dicembre 2025).
Secondo consolidata giurisprudenza “ la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa va condotto lungo il versante della sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità: di conseguenza, qualora, in materia di appalti pubblici, il ricorso non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria, ma sia argomentato (…) sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, esso deve essere sorretto dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 6504/2024).
Orbene, nel caso in esame oltre ad essere richieste l’esclusione della controinteressata e, in subordine, la ripetizione del procedimento di gara, viene anche dettagliata la riduzione dei punteggi della controinteressata concernenti i requisiti migliorativi in contestazione (“ REQ-ALL-106 ”, “ REQ-ALL-107 ” e “ REQ-HOS-29 ”) alla luce delle censure prospettate (punto 78 del ricorso introduttivo, pagg. 24-25).
Si osserva che il divario tra i punteggi complessivi (tecnico ed economico) dell’aggiudicataria e della controinteressata è pari a 1,2476 punti, per cui la prova di resistenza si raggiunge prendendo in considerazione il sub-criterio 3) del criterio “ REQ-ALL-107 ” (-2 punti) di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo ovvero il criterio “ REQ-HOS-29 ” (-2 punti) di cui al quarto motivo del ricorso introduttivo, non essendo invece sufficienti di per sé il criterio “ REQ-ALL-106 ” (-1 punto) ovvero il sub-criterio 4) del criterio “ REQ-ALL-107 ” (-1 punto), salvo il caso in cui vengano sommati tra loro (come somma negativa, -2).
3. Ciò premesso, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e, per continuità di argomentazione, vengono trattati congiuntamente.
3.1. Il primo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo aggiunto sono volti in sostanza all’esclusione della controinteressata dalla gara a causa del grave illecito professionale, in tesi consistente nell’aver reso dichiarazioni fuorvianti alla stazione appaltante in merito al possesso della certificazione di qualità prevista dal criterio “ REQ-ALL-106 ” al fine di ottenere il relativo punteggio (1 punto).
La conformità della certificazione, prodotta dal RT OD e posseduta dalla mandante Netgroup S.p.A., alla norma UNI 11799:2020 [“ Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo (AVC) - Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica del sistema integrato ”] è stata chiarita dall’ente certificatore, il quale ha precisato che “ L’oggetto delle valutazioni effettuate attraverso l’audit di cui si fa cenno al punto precedente è riferito ai requisiti della norma UNI 11799:2020 ” e che “ Tutte le valutazioni, dunque, hanno accertato la conformità dei processi condotti dalla vs. organizzazione ai requisiti della norma UNI 11799, anno 2020 ”, essendo quindi il riferimento alla norma ISO 11799:2024 imputabile a un “ errore di mera digitazione ” nella redazione dell’attestato (doc. 30 prod. OD, pag. 1, 2).
La giurisprudenza ha affermato la possibilità che l'ente certificatore “ fornisca chiarimenti ex post sull’attività di verifica compiuta, incombendo semmai in capo alla ricorrente l’onere di provare la non veridicità di quanto affermato ” e ciò anche quando il possesso della certificazione sia compreso tra i “ requisiti minimi del servizio ” e ne sia richiesta la dimostrazione al momento della presentazione dell'offerta, con la conseguenza che “ l’attestazione ben avrebbe potuto essere rilasciata dall’organismo di accreditamento in corso di causa, a mo’ di conferma della certificazione già prodotta dal concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2022, n. 10470) ” (Cons. Stato, sez. III, n. 259/2025).
Tale principio giurisprudenziale, enunciato con riferimento a un requisito minimo del servizio vale a fortiori con riguardo a un requisito migliorativo e ben si attaglia al caso specifico, rendendo priva di pregio la censura volta a contestare l’acquisizione dei chiarimenti dall’ente certificatore in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La dimostrazione del requisito migliorativo viene assolta dall’operatore economico attraverso la produzione del certificato richiesto dalla lex specialis di gara, per cui non è tacciabile di irragionevolezza ovvero di arbitrarietà il comportamento della stazione appaltante che non ha ritenuto violato l'art. 98, comma 3), lett. b, del D.Lgs. 36/2023 dalla dichiarazione resa dal RT OD in sede di offerta, consistente nel richiamare la certificazione acclusa all’offerta tecnica (doc. 11 prod. ric., pag. 53 di 115). Peraltro, il modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante nel campo relativo al requisito migliorativo “ REQ-ALL-106 ” invita espressamente a “ Riportare la documentazione che attesta il possesso della certificazione richiesta ” (doc. 7 prod. AN d’IT, pag 27 di 31 del file .pdf).
La giurisprudenza ha chiarito che le attestazioni di qualificazione, seppur rilasciate dagli organismi privati, integrano una funzione pubblica di certificazione e sono pertanto equiparabili ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso attestati (Cons. Stato, sez. V, n. 532/2023; n. 4622/2021; n. 5030/2020). Da tale inquadramento deriva che la certificazione “ - ove esistente e formalmente corretta - è dunque vincolante per l'amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene. In quanto equiparabile ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, delle attestazioni ivi riportate, la correttezza e/o veridicità della certificazione su cui si controverte non può essere dedotta - in via principale o anche solo incidentale - innanzi al giudice amministrativo, bensì solamente avanti a quello civile con la formale proposizione di una querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall'art. 77 c.p.c. ” (CGARS, sez. giur., n. 314/2023).
I principi enunciati sono valevoli anche per le certificazioni di qualità relative agli appalti di servizi (CGARS, sez. giur., n. 883/2020; n. 90/2020; TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 800/2024; TAR Marche, n. 354/2021), in relazione alle quali l’Amministrazione ( rectius , la commissione giudicatrice quale organo straordinario dell’Amministrazione) verifica l’esistenza del certificato e la rispondenza dello stesso a quanto previsto nella legge di gara e, in caso di dubbi, può chiedere chiarimenti all’ente che lo ha rilasciato.
Nel caso in esame non è stata presentata dalla ricorrente querela di falso con riguardo alla documentazione relativa al certificato di qualità e, trattandosi di istituto non surrogabile per effetto di una verificazione ovvero di una consulenza tecnica d’ufficio (prefigurate nella memoria di replica della ricorrente e ritenute inammissibili), il Collegio non può prescindere dalla documentazione in argomento ai fini del decidere e ritiene che la commissione giudicatrice abbia correttamente considerato la certificazione valida e valutabile a seguito dell’esame del documento prodotto in sede di offerta in una con i chiarimenti acquisiti dall’ente certificatore.
I motivi sono infondati.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto si sostiene l’illegittima attribuzione di 1 punto in relazione al criterio quantitativo (on/off) “ REQ-ALL-106 ” a causa del mancato possesso della certificazione UNI 11799:2020 e, comunque, del fatto che tale certificazione risulta in capo alla mandante Netgroup S.p.a., non designata come esecutore dei “ servizi di impianto della piattaforma ” nella ripartizione interna del RT dichiarata nel modello di partecipazione, in relazione ai quali figura al 100% unicamente la mandataria OD IT S.p.A..
Richiamate le considerazioni svolte in sede di trattazione del primo motivo del ricorso introduttivo e del secondo motivo aggiunto in ordine al valore della certificazione prodotta, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che il raggruppamento temporaneo di imprese deve essere considerato unitariamente ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo collegato al possesso di una certificazione di qualità da parte di una delle imprese aderenti. Ciò in quanto “ il possesso della certificazione di qualità non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solo elemento integrativo e di valorizzazione dell’offerta, ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; sicché, se il possesso non è richiesto dalla legge di gara, a pena di inammissibilità, in capo ad ogni operatore economico, le certificazioni sono da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso. Tanto che si è ritenuto superato l’assunto, sostenuto da un indirizzo della giurisprudenza, che vi sia un principio generale ricavabile dalla disciplina in materia, secondo cui il requisito in parola è valutabile per l’attribuzione del punteggio premiale nei confronti dei raggruppamenti solo quando sia posseduto da tutti i membri del raggruppamento, a meno che la legge di gara (ma tale evenienza nella fattispecie non ricorre) non contenga una esplicita deroga in tal senso, ovvero, all’opposto, solo quando la legge di gara lo richieda espressamente a pena di inammissibilità in capo ad ogni ditta (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5190) ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1898/2023, n. 1881/2020).
In base al capitolato il requisito migliorativo “ REQ-ALL-106 ” attiene al pregio tecnico ed è di carattere quantitativo, di tipo on/off con il riconoscimento di 1 punto in caso di possesso della certificazione UNI 11799:2020. In particolare “ Il possesso della certificazione sarà verificato sia in sede di presentazione dell’offerta sia al momento dell’inizio dei lavori. In caso di partecipazione alla gara in forma aggregata, la suddetta certificazione dovrà essere posseduta da almeno una delle imprese (raggruppate o raggruppande, riunite o riunende in GEIE, consorziate o consorziande) che eseguiranno le prestazioni di cui al par. 4, lett. d) ” (doc. 3 prod. ric., pag. 71).
Il paragrafo 4, lettera d) del capitolato fa riferimento ai “ servizi di impianto della Piattaforma (cfr. par. 4.4 - Servizio di impianto della soluzione) ” (doc. 3 prod. ric., pag. 18).
Il paragrafo 4.4 “ Servizio di impianto della soluzione ” ricomprende nei servizi di impianto un insieme variegato di attività progettuali e realizzative (doc. 3 prod. ric., pagg. 27-28) che afferiscono in sostanza allo stesso ambito di quelle stabilite nei paragrafi 4.2 (“ Soluzione in hosting per i sistemi di back-end ”) e 4.3 (“ Soluzione di connettività del Museo ”), in quanto presentano profili di obiettiva sovrapposizione, ricavabile dal tenore letterale del testo (par. 4.4.: “ sono ricomprese nel servizio di impianto … tutte le attività progettuali e realizzative necessarie a rendere disponibile la soluzione in hosting dei sistemi di back-end dell’Esposizione IA … la soluzione di connettività di rete del Museo ”). Orbene, nelle attività di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 del capitolato, in virtù del rinvio operato dalle lettere b) e c) del paragrafo 4, figura all’interno della dichiarazione di ripartizione delle quote di esecuzione anche la mandante Netgroup, rispettivamente, all’8,16% e all’8,62%.
Ulteriore conferma di quanto osservato si trova nel successivo paragrafo 6.4 (“ Attività di primo impianto ”), dedicato alla “ realizzazione dell’impianto e configurazione della Piattaforma ”.
In particolare, l’afferenza allo stesso ambito di attività si ricava dai paragrafi 6.4.4 (“ Predisposizione della soluzione di connettività del Museo ”), 6.4.5 (“ Integrazione delle componenti applicative ”) e 6.4.6 (“ Posa in opera dei dispositivi tecnologici nelle sale del Museo ”). Tali paragrafi - che, si sottolinea, disciplinano globalmente le concrete modalità di installazione della piattaforma da parte dell’operatore economico individuato come esecutore del servizio (“ primo impianto ”) - non contengono alcun riferimento al paragrafo 4.4 ma (unicamente) ai paragrafi 4.2. e 4.3 del capitolato.
Ne consegue che, aderendo alla tesi proposta dalla parte ricorrente - basata sulla lettura isolata del richiamo del par. 4, lett. b) del capitolato al successivo par. 4.4 - si giungerebbe al paradosso di richiedere ai fini del riconoscimento del punteggio stabilito per il requisito migliorativo una certificazione di qualità in relazione ad una prestazione che sarebbe prevista dal capitolato solo in astratto (par. 4.4.) ma che poi in concreto non sarebbe oggetto di realizzazione da parte dell’esecutore (par. 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6.).
Svolte tali considerazioni sulla formulazione del capitolato, è possibile esaminare la clausola descrittiva del criterio “ REQ-ALL-106 ”, dal cui tenore letterale si ricava che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito migliorativo non deve essere posseduto da ciascuna impresa destinata a costituirlo, essendo altresì sufficiente che sia detenuto da una di esse.
Non si pone in contrasto con l’ordinamento la lex specialis di gara che non obblighi tutti i componenti del raggruppamento a detenere i requisiti per il riconoscimento del punteggio premiale, poiché tutte le imprese raggruppate partecipano alla gara ed eseguono il contratto anche se “ in diversa misura e secondo i requisiti posseduti ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 2704/2024).
Alla luce di tali principi devono essere lette, da un lato, la dichiarazione resa - su modello predisposto dalla stazione appaltante e destinato a una pluralità di fattispecie (fra cui anche i consorzi) - in ordine alla ripartizione delle prestazioni all’interno del RT (doc. 17 prod. ric., pag. 5) e, dall’altro, l’offerta tecnica della controinteressata, resa anch’essa secondo il fac-simile messo a disposizione ai fini della partecipazione alla gara (doc. 11 prod. ric., pag. 49, 53 di 115). Più precisamente, il modello di offerta tecnica prevede unicamente l’indicazione da parte dell’operatore economico se il requisito sia o meno soddisfatto (doc. 6 prod. ric., pag. 26 di 31 del file .pdf) e, come già illustrato, di “ Riportare la documentazione che attesta il possesso della certificazione richiesta ” ( ibidem , pag. 27 di 31 del file .pdf).
D’altronde la direttiva 2014/24, di cui il D.Lgs. 36/2023 costituisce attuazione, è volta a “ limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche ” (CGUE, sez. IV, 28 aprile 2022, Caruter, C-642/20, punto 42).
L’attendibilità dell’offerta è comunque assicurata dalla responsabilità solidale sancita dall’art. 68, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 a carico delle imprese che compongono il raggruppamento.
Il successivo comma 11 dell’art. 68 al secondo periodo richiama “ le disposizioni contenute nell'allegato II.12 ” del D.Lgs. 36/2023, da applicarsi “ in quanto compatibili ”.
Ai fini della presente controversia rileva l’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12, secondo cui “ I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate ”.
In base alla declaratoria del requisito migliorativo “ Il possesso della certificazione sarà verificato sia in sede di presentazione dell’offerta sia al momento dell’inizio dei lavori ” (doc. 3 prod. ric., pag. 71 di 142).
L’applicazione in termini di compatibilità del sopra richiamato art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12 agli appalti di servizi - ai fini della possibilità di riorganizzazione interna del raggruppamento - deve tenere conto dell’inoperatività in tale ambito del principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo e quote di esecuzione del contratto, cui consegue che “ una modesta rettifica delle quote di esecuzione rispetto a quelle dichiarate di partecipazione al raggruppamento non può incidere solo sull'affidabilità del raggruppamento, ma ancor più non può modificare il regime della responsabilità del raggruppamento soprattutto nei casi di sostanziale associazione temporanea di tipo orizzontale, trattandosi nel caso di specie di una differente quota di esecuzione dello stesso servizio nel quale la mandataria aveva già dichiarato una quota di esecuzione superiore a quella della mandante e senza che la correzione effettuata in corso d'opera abbia comportato un mancato rispetto della classifica di appartenenza, tra l'altro all'interno della categoria comune ad ambedue le imprese associate, mandataria e mandante (Cons. Stato, V, 6 marzo 2017 n. 1041; id., IV, 12 marzo 2015 n.1293) ” (Cons. Stato, sez. V, n. 2321/2017).
I motivi sono infondati.
3.3. Con il terzo motivo si contesta l’attribuzione al RT controinteressato del punteggio, a seguito di soccorso istruttorio, in relazione al sub-criterio 3) (“ numerosità degli exhibit complessivi ”, 2 punti) e al sub-criterio 4) (“ numerosità degli exhibit museali ”, 1 punti) del criterio di valutazione “ REQ-ALL-107 Know-how aziendale ”, che riguarda l’esperienza maturata dall’operatore economico “ su allestimenti multimediali analoghi ... per organizzazione, tecnologie impiegate, numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali ”.
In primo luogo, l’attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione rientra nelle ipotesi contemplate dalla documentazione di gara, “ in cui nell’Offerta tecnica il soddisfacimento di singoli requisiti obbligatori e/o migliorativi, pur nel complesso riscontrati e/o descritti, risulti da chiarire in relazione ad aspetti specifici a causa di imprecisioni formali e/o indicazioni contraddittorie ” (doc. 5 prod. ric., pag. 3 di 10).
La giurisprudenza unionale ha chiarito che “ in forza del principio di trasparenza, tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione devono essere formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo ” (CGUE, sez. IV, 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C-387/19, punto 35).
Secondo la costante giurisprudenza nazionale in materia, recepita in sede di elaborazione del nuovo codice dei contratti pubblici dall’art. 101, comma 3, del D.lgs. 36/2023, “ Nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta ” (Cons. Stato, sez. V, n. 8786/2025, n. 2789/2025, n. 4984/2024).
Inoltre, il soccorso istruttorio sull’offerta tecnica è tanto più ammissibile a fronte di imprecisioni degli atti di gara, potendo la richiesta di chiarimenti ovviare alla mancanza di un'informazione o di un documento richiesto dalle disposizioni di gara qualora sia indispensabile ad appurare il contenuto dell’offerta ovvero a rettificare un errore manifesto di essa e sempre che non comporti modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 334/2024; n. 324/2023; CGUE, VIII, 10 maggio 2017, Archus, C-131/16).
Non a caso, come riportato nella parte in fatto (punto 7), anche alla ricorrente è stata formulata una richiesta di chiarimenti con riguardo al criterio in questione.
Nel caso specifico la definizione di exhibit - descritto nel capitolato come l’“ area all’interno della mostra nella quale si prevede di offrire al visitatore un particolare elemento del contenuto divulgativo ” (doc. 3 prod. ric., pag. 7 di 142) - presenta obiettivi profili di imprecisione alla luce del carattere digitale dell’esposizione, non specificando se per area dovesse intendersi il progetto allestito ovvero la presentazione di contenuti multimediali relativa a ciascun progetto.
Ne consegue che i chiarimenti resi dalla controinteressata non possono essere considerati quale integrazione ovvero modifica dell’offerta tecnica, in quanto consistono nella specificazione della numerosità dei contenuti multimediali realizzati con riguardo ai singoli progetti indicati nell’offerta tecnica.
In secondo luogo le censure sollevate dalla ricorrente muovono dall’errato presupposto che il criterio “ REQ-ALL-107 ” e, in particolare, i sub-criteri 3) e 4) avrebbero natura quantitativa e consentirebbero di effettuare un confronto con i punteggi attribuiti alla propria offerta sulla base di un’obiettiva misurabilità.
In realtà le “ Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte ” rivelano che il criterio in questione ha natura qualitativa (doc. 5 prod. ric., pag. 2, 5 di 9) e che la “ numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali ” di cui al sub-criterio 3) e la “ numerosità degli exhibit museali allestiti con tecnologie multimediali ” di cui al sub-criterio 4) sono funzionali alla valutazione della “ idoneità delle esperienze pregresse ”.
Non si tratta pertanto di una valutazione di tipo meramente quantitativo e meccanicistico ma di un giudizio qualitativo che impinge nella discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e che, nel caso specifico, non appare macroscopicamente erroneo alla luce della scala di giudizio predeterminata dalla lex specialis di gara (doc. 5 prod. ric., pag. 8 di 9).
La ricorrente ha censurato i punteggi attribuiti in ordine a due parametri qualitativi che richiedono la formulazione di giudizi discrezionali e che, pertanto, sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo qualora si ravvisi un’abnormità della scelta tecnica, “ che comunque deve essere compiutamente dedotta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto ” (Cons. Stato, sez. V, n. 10203/2023).
Secondo costante giurisprudenza “ l’attribuzione dei punteggi è espressione della discrezionalità tecnica della commissione sindacabile entro i consueti limiti della irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 11465/2022), che nel caso in esame non sono stati in concreto travalicati.
Alla luce della natura discrezionale del giudizio da attribuire ai sub-criteri n. 3 e n. 4 relativi al requisito migliorativo “ REQ-ALL-107 ” e, in particolare, del fatto che la “ numerosità ” degli exhibit deve essere valutata sotto la lente dell’“ idoneità delle esperienze pregresse ”, scolorano le censure rivolte all’indicazione e all’esame del progetto “ Prada digital signage ” (pagg. 18-19 del ricorso introduttivo; pagg. 17-18 della memoria di replica della ricorrente).
Ne deriva che non possono essere accolte le prospettazioni della parte ricorrente relative all’attribuzione dei punteggi, rientrando tale attività nell’ambito della discrezionalità tecnica riservato alla funzione amministrativa e non sindacabile dal giudice amministrativo attraverso la sostituzione della propria valutazione opinabile con quella, parimenti opinabile, della stazione appaltante, pena la violazione del principio di separazione dei poteri. Inoltre, nel caso di specie il raffronto tra le due offerte tecniche è reso ulteriormente complesso in ragione della loro eterogeneità, il cui esame è rimesso all’organo tecnico della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. IV, n. 4019/2023).
Il motivo è infondato.
3.4. Del pari infondato è il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si contesta l’attribuzione di due punti relativi al requisito migliorativo “ REQ-HOS-29 ”, poiché la soluzione indicata in offerta dal RT OD ( 3D CLOUD di WITT ) non sarebbe stata validamente qualificata nel catalogo dell’ACN al momento dell’aggiudicazione.
La clausola che descrive il requisito migliorativo “ REQ-HOS-29 ”, concernente la “ Certificazione avanzata del provider del servizio di hosting ”, stabilisce che “ Il Contraente si avvale di un servizio di hosting erogato da un provider di servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS e/o PaaS) iscritto nell’apposito Catalogo dei servizi Cloud qualificati per la PA tenuto da ACN in conformità con la determina n. 307 del 18 gennaio 2022 ”.
In altri termini, il riconoscimento del punteggio migliorativo è ricollegato alla scelta dell’operatore economico di implementare la piattaforma utilizzando un servizio di hosting presente nel catalogo dei servizi accreditati dall’ACN.
La tesi della parte ricorrente, volta a sostenere il possesso della certificazione sin dal momento dell’aggiudicazione, non trova riscontro nel tenore letterale della documentazione di gara (“ Il Contraente si avvale di un servizio ”) e, inoltre, si pone in contrasto con il principio del favor partecipationis , in base al quale i criteri di selezione degli operatori economici devono essere proporzionati e calibrati all’oggetto dell’affidamento.
Ne consegue che la scelta dell’operatore economico di utilizzare un servizio di hosting offerto da un provider in possesso della certificazione ACN non ha natura di un requisito di partecipazione ma di requisito di esecuzione e, pertanto, è sufficiente ad integrarlo la dichiarazione di impegno dell’offerente, come avvenuto nel caso di specie (doc. 11 prod. ric., pag. 61 di 115).
La nozione di “requisiti di esecuzione” è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di indicare i mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione proposta alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta - ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”- , ma al momento della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza (Cons. Stato, sez. V, n. 8159/2020, n. 5740/2020; n. 5734/2020; n. 1071/2020).
A salvaguardia dell'attendibilità delle offerte, in caso di incertezza interpretativa sul contenuto della documentazione di gara va preferita l’interpretazione della clausola in base alla quale i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante (Cons. Stato, sez. V, n. 1617/2022; n. 2090/2020; n. 5806/2019) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà e modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell'obbligazione futura (Cons. Stato, sez. V, n. 8159/2020; n. 2090/2020; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16064/2024).
La disciplina di gara non prevede che la qualificazione ACN sia un requisito di partecipazione che debba essere posseduto dai concorrenti già all’atto della formulazione dell’offerta e si pone in linea con la giurisprudenza che ammette che un criterio valutativo dell’offerta, attributivo di un punteggio premiante, non interferente quindi con i requisiti di ammissione, possa essere basato sulla dichiarata disponibilità del concorrente di eseguire le prestazioni contrattuali con determinate attrezzature o secondo determinate modalità, sempreché l’impegno venga assunto con i requisiti di serietà e verificabilità richiesti dalla documentazione di gara (Cons. Stato, sez. V, n. 1617/2022; n. 776/2021; n. 1868/2020).
Il requisito migliorativo che l’operatore economico si è impegnato a rendere disponibile in fase esecutiva può essere acquisito anche in un momento successivo alla valutazione della qualità dell’offerta tecnica, dovendo essere posseduto solo al momento della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. III, n. 8046/2024). A tal proposito “ la giurisprudenza, in casi perfettamente sovrapponibili a quello di cui si controverte, ha statuito che, in assenza di un'esplicita previsione contraria della lex specialis, la qualificazione ACN è un mero requisito di esecuzione e che, pertanto, può essere acquisita dopo l'aggiudicazione ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1978/2025).
3.5. Infondato è anche il quinto motivo con cui, in via gradata e condizionata, parte ricorrente si duole dell’assenza di motivazione dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri di giudizio di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5, contenente le “ Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte ” (doc. 5 prod. ric.).
Per giurisprudenza consolidata, “ Nelle gare pubbliche, e per quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde, solo in difetto di questa condizione, si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici in forma discorsiva ” (Cons. Stato, sez. V, n. 10267/2024; n. 6696/2022).
Tali condizioni sono soddisfatte nel caso in esame, poiché l’allegato 5 al disciplinare di gara in relazione ai criteri qualitativi contiene il riferimento al capitolato tecnico (ove è descritto il requisito migliorativo nel suo complesso) ed enuncia i sub-criteri di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, cui corrispondono i sub-pesi numerici (doc. 5 prod. ric., pagg. 6-8 di 10). In particolare, con riguardo al criterio qualitativo oggetto di controversia - il requisito migliorativo “ REQ-ALL-107 ” - sono previsti ai fini della valutazione della “ idoneità delle esperienze pregresse ” quattro sub-criteri discrezionali di attribuzione dei punteggi, il cui coefficiente è cioè assegnato in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice: 1) “ complessità organizzativa del lavoro sotto il profilo della necessità di interagire con altri team e con un team esterno incaricato della progettazione e/o del coordinamento ” (cui è attribuibile un massimo di 2 punti); 2) “ numerosità delle tecnologie analoghe a quelle della commessa (videoproiettori, sistemi di messa in onda contenuti video con media server e gestione warping e blending, ledwall, sistemi audio-over-ip, consolle e sistemi di controllo luci); Sarà attribuito punteggio premiante solo se in almeno una delle esperienze descritte il numero di tecnologie messe in campo contemporaneamente non è inferiore a 3. Sarà attribuito punteggio premiante solo se, avuto riguardo al complesso delle esperienze descritte, il concorrente (anche inteso come raggruppamento di imprese, rete di imprese e simili) è in grado di dimostrare che ha maturato esperienza su almeno 4 tecnologie diverse ” (per un massimo di 5 punti); 3) “ numerosità degli exhibit allestiti con tecnologie multimediali ” (per un massimo di 2 punti); 4) “ numerosità degli exhibit museali allestiti con tecnologie multimediali ” (per un massimo di 1 punto).
Quindi, i sub-criteri relativi alla “ numerosità degli exhibit ” non servono a restituire un dato meramente quantitativo ma sono funzionali alla complessiva valutazione della “ idoneità delle esperienze pregresse ” dell’operatore economico attraverso la scala di giudizi predeterminata.
Ne deriva che il punteggio attribuito alle offerte tecniche presentate dai concorrenti risulta comprensibile.
4. Quanto ai ricorsi incidentali proposti dall’aggiudicataria, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida gli stessi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., “ essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione) ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3094/2021). In particolare, “ ove sia respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9468/2025; sez. V, n. 334/2024).
5. In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile, stante l’insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla decisione circa le domande ivi formulate, e ciò in quanto il RT di cui la controinteressata è mandataria ha conservato la propria posizione di aggiudicatario della procedura.
6. Al mancato accoglimento della domanda di annullamento consegue il rigetto delle domande di condanna all’aggiudicazione e di declaratoria di inefficacia del contratto nonché di quella di risarcimento per equivalente, in quanto la legittimità degli atti impugnati esclude l’antigiuridicità del fatto e, quindi, la configurabilità dell’illecito di cui all’art. 2043 cod. civ.
7. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, mentre non v’è luogo a provvedere con riguardo alle parti rimaste intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
- dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA CC, Presidente FF
IO UC, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | RA CC |
IL SEGRETARIO