Articolo 14 della Legge 30 marzo 2001, n. 152
Articolo 13Articolo 15
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12 maggio 2001
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1 gennaio 2015
Art. 14. (Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile ((attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita' svolte all'estero)) ; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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