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12 maggio 2001
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1 gennaio 2015
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Art. 14. (Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile ((attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita' svolte all'estero)) ; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile ((attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita' svolte all'estero)) ; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2021, n. 152Provvedimento: […] Statuto), così come il patrimonio sottoposto alla vigilanza ministeriale, “sebbene l'articolazione e la distribuzione dei valori ai vari livelli autonomi sia disciplinata dallo schema di bilancio analitico di competenza” di cui all'art. 14, lettera a), della legge n. 152/2001. Si tratta di norme regolamentari autorizzate e riconosciute dal competente Org_1 ed evidentemente idonee al rispetto degli obblighi imposti per le funzioni di controllo dagli artt. 14 e 15 della legge ult. cit.Leggi di più...
- art. 3 legge n. 152/2001·
- verbale di conciliazione·
- autonomia patrimoniale·
- iscrizione registro prefettizio·
- crediti retributivi·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- personalità giuridica·
- legittimazione passiva·
- solidarietà responsabilità·
- appello