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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 146/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudic forma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega, e, per l'avv. CP_1
Orione. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 146/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
e, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2025, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di attualmente in liquidazione giudiziale1, dal Controparte_2
24.07.2023 al 15.03.2024 con mansioni di operaio e adibizione esclusiva alle attività attinenti all'esecuzione dell'appalto fra la datrice di lavoro e ha CP_1 convenuto in giudizio quest'ultima – quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro
1.237,64, dovuta a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nei termini indicati in ricorso ed espressi all'interno dei prospetti compilati dalla datrice di lavoro, e segnatamente dal capo-cantiere, in base agli orari di ingresso ed uscita dal cantiere e trasmessi periodicamente alla stessa committente.
2. si è costituita in giudizio dando atto della costante adibizione del CP_1 lavoratore all'appalto con giusta l'accertamento contenuto in altra CP_1 pronuncia ottenuta dal ricorrente e passata in giudicato. Ha tuttavia opinato che mancherebbe la prova dello svolgimento di lavoro straordinario, sicché ha chiesto la reiezione del ricorso.
3. Istruita mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata infine discussa dai difensori delle parti, che hanno insistito come da rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è pacifica e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua adibizione esclusiva ad attività inerenti all'appalto concluso tra quest'ultima e
CP_1
4.1. Chiarito quest'aspetto, è da rilevare che il ricorrente ha accuratamente indicato il proprio orario di lavoro, segnalando le eccedenze rispetto all'orario ordinario, mediante l'ostensione di prospetti che ha segnalato essere stati elaborati dalla stessa datrice di lavoro in base agli orari di avvio e conclusione delle attività giornaliere [cfr. doc. 3]. Sulla base di questi prospetti, ha quindi calcolato il credito azionato.
4.2. A fronte di queste allegazioni, l'istruttoria2 s'è dunque concentrata sulla verifica se presso ricorresse effettivamente l'abitudine di redigere questi prospetti e quali fossero i presupposti della loro redazione. Il teste capo-cantiere che li avrebbe elaborati, dopo aver Testimone_1 confermato di conoscere il ricorrente come dipendente di ha spiegato che, in veste di capo-cantiere, «compilavo un foglio presenze che, con cadenza settimanale o mensile, giravo all'Ufficio amministrativo di foglio veniva poi girato al Pt_2 commercialista che si occupava di redigere i prospetti paga». In merito alle modalità con cui i lavoratori segnalavano il loro orario di lavoro, ha riferito che «non avevamo una timbratrice elettronica. I ragazzi firmavano un foglio presenze sia in entrata che in uscita. Il foglio firme era ubicato nel container magazzino, concesso da e del quale avevamo CP_1 le chiavi io, il magazziniere e il responsabile di bordo. I ragazzi dovevano aspettare noi per entrare e firmare e durante la giornata il container restava aperto con il presidio di una persona, generalmente il magazziniere, a controllarla. È escluso che le firme e gli orari indicati non riflettessero l'effettiva presenza dei lavoratori in . CP_1
presa visione dei prospetti allegati al ricorso, li ha riconosciuti «come Tes_1 quelli che ho descritto in precedenza. Li ho compilato io personalmente. Li compilavo ogni mattina sulla base del foglio presenze della giornata anteriore. Era un documento a formazione progressiva, che veniva girato con le cadenze che ho descritto, tendenzialmente comunque a fine mese, all'ufficio amministrativo». Risulta confermata la provenienza dal datore di lavoro di questi documenti e una loro tecnica redazione che, in modo più che rassicurante, consente di riflettere l'orario di lavoro effettivamente osservato dai lavoratori, in generale, e dal ricorrente, in particolare. Del resto, il collega del ricorrente ha confermato che, «presso Parte_3
all'arrivo al mattino e in uscita alla sera, firmavamo dei fogli presenza. Firmavamo prima di iniziare e appena finita la prestazione e indicavamo anche l'ora di inizio e di conclusione dell'attività».
4.3. A fronte di queste risultanze, lo svolgimento del lavoro straordinario è da ritenersi provato. Ribadito che non è in discussione l'adibizione esclusiva del lavoratore all'appalto avente come committente ricorrono tutti i presupposti per CP_1 applicare l'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.
Considerato che
la quantificazione dei crediti non è stata contestata, CP_1 va quindi condannata a pagare al ricorrente la somma rivendicata in ricorso.
* 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in CP_1 favore di parte ricorrente la somma di euro 1.237,64, oltre ivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.000,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Trib. Velletri, n. 53/2024 [cfr. doc. 6 ricorrente]. 2 Cfr. verbale d'udienza del 21.05.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudic forma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega, e, per l'avv. CP_1
Orione. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 146/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
e, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2025, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di attualmente in liquidazione giudiziale1, dal Controparte_2
24.07.2023 al 15.03.2024 con mansioni di operaio e adibizione esclusiva alle attività attinenti all'esecuzione dell'appalto fra la datrice di lavoro e ha CP_1 convenuto in giudizio quest'ultima – quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro
1.237,64, dovuta a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nei termini indicati in ricorso ed espressi all'interno dei prospetti compilati dalla datrice di lavoro, e segnatamente dal capo-cantiere, in base agli orari di ingresso ed uscita dal cantiere e trasmessi periodicamente alla stessa committente.
2. si è costituita in giudizio dando atto della costante adibizione del CP_1 lavoratore all'appalto con giusta l'accertamento contenuto in altra CP_1 pronuncia ottenuta dal ricorrente e passata in giudicato. Ha tuttavia opinato che mancherebbe la prova dello svolgimento di lavoro straordinario, sicché ha chiesto la reiezione del ricorso.
3. Istruita mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata infine discussa dai difensori delle parti, che hanno insistito come da rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è pacifica e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua adibizione esclusiva ad attività inerenti all'appalto concluso tra quest'ultima e
CP_1
4.1. Chiarito quest'aspetto, è da rilevare che il ricorrente ha accuratamente indicato il proprio orario di lavoro, segnalando le eccedenze rispetto all'orario ordinario, mediante l'ostensione di prospetti che ha segnalato essere stati elaborati dalla stessa datrice di lavoro in base agli orari di avvio e conclusione delle attività giornaliere [cfr. doc. 3]. Sulla base di questi prospetti, ha quindi calcolato il credito azionato.
4.2. A fronte di queste allegazioni, l'istruttoria2 s'è dunque concentrata sulla verifica se presso ricorresse effettivamente l'abitudine di redigere questi prospetti e quali fossero i presupposti della loro redazione. Il teste capo-cantiere che li avrebbe elaborati, dopo aver Testimone_1 confermato di conoscere il ricorrente come dipendente di ha spiegato che, in veste di capo-cantiere, «compilavo un foglio presenze che, con cadenza settimanale o mensile, giravo all'Ufficio amministrativo di foglio veniva poi girato al Pt_2 commercialista che si occupava di redigere i prospetti paga». In merito alle modalità con cui i lavoratori segnalavano il loro orario di lavoro, ha riferito che «non avevamo una timbratrice elettronica. I ragazzi firmavano un foglio presenze sia in entrata che in uscita. Il foglio firme era ubicato nel container magazzino, concesso da e del quale avevamo CP_1 le chiavi io, il magazziniere e il responsabile di bordo. I ragazzi dovevano aspettare noi per entrare e firmare e durante la giornata il container restava aperto con il presidio di una persona, generalmente il magazziniere, a controllarla. È escluso che le firme e gli orari indicati non riflettessero l'effettiva presenza dei lavoratori in . CP_1
presa visione dei prospetti allegati al ricorso, li ha riconosciuti «come Tes_1 quelli che ho descritto in precedenza. Li ho compilato io personalmente. Li compilavo ogni mattina sulla base del foglio presenze della giornata anteriore. Era un documento a formazione progressiva, che veniva girato con le cadenze che ho descritto, tendenzialmente comunque a fine mese, all'ufficio amministrativo». Risulta confermata la provenienza dal datore di lavoro di questi documenti e una loro tecnica redazione che, in modo più che rassicurante, consente di riflettere l'orario di lavoro effettivamente osservato dai lavoratori, in generale, e dal ricorrente, in particolare. Del resto, il collega del ricorrente ha confermato che, «presso Parte_3
all'arrivo al mattino e in uscita alla sera, firmavamo dei fogli presenza. Firmavamo prima di iniziare e appena finita la prestazione e indicavamo anche l'ora di inizio e di conclusione dell'attività».
4.3. A fronte di queste risultanze, lo svolgimento del lavoro straordinario è da ritenersi provato. Ribadito che non è in discussione l'adibizione esclusiva del lavoratore all'appalto avente come committente ricorrono tutti i presupposti per CP_1 applicare l'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.
Considerato che
la quantificazione dei crediti non è stata contestata, CP_1 va quindi condannata a pagare al ricorrente la somma rivendicata in ricorso.
* 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in CP_1 favore di parte ricorrente la somma di euro 1.237,64, oltre ivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.000,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Trib. Velletri, n. 53/2024 [cfr. doc. 6 ricorrente]. 2 Cfr. verbale d'udienza del 21.05.2025.