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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4803/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa di opposizione iscritta al n. r.g. 4803/2024, promossa, ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da:
Avv. (C.F. , nato a Cagliari il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 e quale procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Cagliari nella Via S. Sonnino n. 169,
OPPONENTE contro
, in persona del ministro in carica, Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
IL PRESIDENTE DELEGATO
dott.ssa Maria Grazia Cabitza ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024, l'Avv. ha proposto, ai sensi dell'art. 170 del Parte_1
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 15 Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, opposizione avverso il decreto del 19 luglio 2023, notificato in data 27 giugno 2024, con il quale il Tribunale di Cagliari
aveva liquidato il compenso a lui spettante per l'attività professionale dispiegata quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 19/2016, nella complessiva somma di euro CP_2
820,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché delle spese affrontate per il tentativo di recupero del credito, nella complessiva somma di euro 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
A fondamento della proposta opposizione, l'Avv. ha dedotto che il Tribunale aveva operato la Pt_1
liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento penale pagina 1 di 6 applicando ingiustificatamente i minimi tabellari previsti della normativa, senza addurre adeguata motivazione per lo scostamento rispetto ai valori medi, non tenendo conto della difficoltà del procedimento e dell'attività difensiva concretamente espletata in favore del proprio assistito.
Secondo l'opponente, infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare un importo di euro 1.800,00
o quanto meno in linea con quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale ed il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari (euro 850,00).
L'opponente ha inoltre dedotto che il Tribunale aveva altrettanto erroneamente liquidato solo parzialmente le spese relative all'attività civile per il recupero del credito, liquidando la somma di euro 200,00 in luogo di quella di euro 980,00 (come da nota spese dell'Avv. ), e omesso integralmente la liquidazione delle Pt_1
spese vive sostenute, pari a euro 16,43.
Tutto ciò premesso, l'Avv. ha sollecitato la revoca del decreto opposto e la rideterminazione Pt_1
dell'importo totale nella somma di euro 2.796,80 - comprensiva sia delle competenze relative al procedimento penale che delle spese per l'attività civile di riconoscimento e recupero del credito, oltre che spese documentate e accessori di legge - o, in subordine, nella misura ritenuta congrua dal giudicante.
Il , nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito in Controparte_1
giudizio e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
****
L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione che segue.
L'Avv. ha dedotto e provato di aver prestato la propria opera professionale, quale Parte_1
difensore d'ufficio, in favore di , imputato nel procedimento penale iscritto al R.N.R. n. CP_2
19/2016, definito con sentenza del 15 marzo 2019.
L'opponente ha inoltre dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, avendo promosso dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari il procedimento per l'accertamento del credito, definito con sentenza del 21 maggio 2021, notificato al debitore titolo e atto di precetto e allegato all'istanza di liquidazione verbale di pignoramento infruttuoso, visura immobiliare nazionale negativa e visura P.R.A. negativa. pagina 2 di 6 Deve dunque ritenersi che l'Avv. abbia, da un lato, svolto la prestazione professionale in favore del Pt_1
e, dall'altro, pienamente dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del CP_2
credito professionale, così come richiesto dall'art. 116 del D.P.R. 115/2002, il quale dispone che
“l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le
modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore
dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Ciò chiarito, per quanto concerne la liquidazione degli onorari, deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo il quale sussiste un onere motivazionale in capo al giudice che dispone la liquidazione soltanto laddove il compenso liquidato sia inferiore ai minimi o superiore ai massimi tabellari individuati dalla normativa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai
sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il
massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano
lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 14198/2022, che ha confermato il principio già espresso da
Cass. 12537/2019).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha liquidato, per l'attività professionale dispiegata dall'opponente quale difensore d'ufficio nel procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 19/2016, la complessiva somma di euro 820,00, già ridotta di un terzo secondo quanto disposto dall'art. 106-bis del
D.P.R. 115/2002, la quale risulta esattamente corrispondente a quella ottenibile applicando i valori tariffari minimi previsti dalla normativa.
Pertanto, in forza dei princìpi sopra richiamati, non essendo stata superata la soglia invalicabile dei minimi tariffari e considerata l'effettiva attività professionale espletata in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale di cui sopra, si deve ritenere l'importo liquidato del tutto corrispondente ai criteri e ai parametri di cui al D.M. 55/2014. pagina 3 di 6 Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese relative all'attività civile espletata per l'accertamento ed il tentativo di recupero del credito, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002 non debba applicarsi in riferimento a tale attività eventualmente compiuta.
La Suprema Corte ha, infatti, recentemente ribadito che tale riduzione “risulta dettata evidentemente per i
soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato (o perché ammesso ab
origine al patrocinio a spese dello Stato, ovvero perché trattasi di soggetto difeso d'ufficio e resosi
irreperibile) nel processo penale, di modo che risulta evidente come la decurtazione non possa estendersi
alla diversa attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per potersi avvalere della
liquidazione del compenso ex art. 116 citato. Depone in tal senso la circostanza che si tratta in questo caso
di attività difensiva che non si esplica nel processo penale (il che rende già evidente l'inconferenza del
richiamo all'art. 106 bis) e che soprattutto è rivolta non già a vantaggio dell'assistito ma contro questi, al
fine di rendere manifesto come sia maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso nei
confronti del cliente. In tal caso, la prestazione professionale poi non è necessariamente svolta da parte del
soggetto che richiede la liquidazione, ma si configura come una spesa da affrontare necessariamente per
poter richiedere la liquidazione allo Stato. Inoltre, l'attività di recupero non deve essere per forza svolta
dallo stesso difensore che chiede la liquidazione del compenso, ma ben potrebbe essere affidata ad un
diverso professionista, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso,
agendo su incarico e nell'interesse del collega a tutela dei diritti di credito vantati da quest'ultimo nei
confronti del soggetto difeso d'ufficio” (Cass. 3606/2024).
In forza dei summenzionati princìpi, deve osservarsi come il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato la riduzione di cui all'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002 anche all'importo liquidato in relazione all'attività per l'accertamento e il recupero del credito, liquidando la somma complessiva di euro 200,00,
inferiore al limite invalicabile ottenibile applicando i valori tabellari minimi previsti dal D.M. 55/2014.
pagina 4 di 6 In ragione di ciò, l'importo spettante all'Avv. deve essere liquidato nella somma di euro 821,43 (di Pt_1
cui euro 320,00 per il procedimento di accertamento del credito, euro 135,00 per l'attività relativa alla redazione dell'atto di precetto, euro 350,00 per la fase esecutiva del pignoramento mobiliare presso il debitore ed euro 16,43 per spese documentate), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione e, in riforma del provvedimento opposto, che deve essere revocato, deve disporsi la liquidazione in favore dell'Avv. del compenso Pt_1
professionale a lui spettante per le prestazioni rese, quale difensore d'ufficio, in favore di , e CP_2
delle spese affrontate in sede civile per l'accertamento e il tentativo di recupero del proprio credito, nella
misura complessiva di euro 1.641,43, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A.
Non può invece riconoscersi il più alto importo di complessivi euro 2.796,80, oltre accessori di legge,
richiesto dall'opponente; tale somma, infatti, oltre che apparire sovradimensionata rispetto all'attività
compiuta sia in sede penale che civile, risulta superiore al limite invalicabile, previsto dall'art. 82 del D.P.R.
115/2002, ottenibile applicando i valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto dei limiti di accoglimento dell'opposizione, per dichiarare compensate per metà tra le parti le spese del giudizio, mentre la metà residua deve essere posta a carico del
, rimasto maggiormente soccombente. Controparte_1
Tale metà residua viene liquidata nell'importo complessivo di euro 488,50, avuto riguardo al compenso professionale spettante al difensore in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per le cause dal valore compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio (con riduzione al 50
per cento dei rispettivi valori medi, tenuto conto della natura particolarmente semplice della questione affrontata, peraltro definita nella contumacia del soggetto opposto), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione
pagina 5 di 6 proposta in data 24 luglio 2024 dall'Avv. avverso il decreto del Tribunale di Cagliari Parte_1
del 19 luglio 2023 e in riforma del decreto opposto,
liquida
in favore dell'opponente, a titolo di compenso professionale a lui spettante per le prestazioni rese, quale difensore d'ufficio, in favore di nel procedimento penale, e per le prestazioni rese in sede CP_2
civile per l'accertamento e il tentativo di recupero del proprio credito, la somma complessiva di euro
1.641,43, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna il al rimborso in Controparte_1
favore dell'opponente della metà residua, che liquida nell'importo complessivo di euro 488,50, oltre
rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Cagliari, 15 ottobre 2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa di opposizione iscritta al n. r.g. 4803/2024, promossa, ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da:
Avv. (C.F. , nato a Cagliari il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 e quale procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Cagliari nella Via S. Sonnino n. 169,
OPPONENTE contro
, in persona del ministro in carica, Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
IL PRESIDENTE DELEGATO
dott.ssa Maria Grazia Cabitza ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024, l'Avv. ha proposto, ai sensi dell'art. 170 del Parte_1
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 15 Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, opposizione avverso il decreto del 19 luglio 2023, notificato in data 27 giugno 2024, con il quale il Tribunale di Cagliari
aveva liquidato il compenso a lui spettante per l'attività professionale dispiegata quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 19/2016, nella complessiva somma di euro CP_2
820,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché delle spese affrontate per il tentativo di recupero del credito, nella complessiva somma di euro 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
A fondamento della proposta opposizione, l'Avv. ha dedotto che il Tribunale aveva operato la Pt_1
liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento penale pagina 1 di 6 applicando ingiustificatamente i minimi tabellari previsti della normativa, senza addurre adeguata motivazione per lo scostamento rispetto ai valori medi, non tenendo conto della difficoltà del procedimento e dell'attività difensiva concretamente espletata in favore del proprio assistito.
Secondo l'opponente, infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare un importo di euro 1.800,00
o quanto meno in linea con quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale ed il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari (euro 850,00).
L'opponente ha inoltre dedotto che il Tribunale aveva altrettanto erroneamente liquidato solo parzialmente le spese relative all'attività civile per il recupero del credito, liquidando la somma di euro 200,00 in luogo di quella di euro 980,00 (come da nota spese dell'Avv. ), e omesso integralmente la liquidazione delle Pt_1
spese vive sostenute, pari a euro 16,43.
Tutto ciò premesso, l'Avv. ha sollecitato la revoca del decreto opposto e la rideterminazione Pt_1
dell'importo totale nella somma di euro 2.796,80 - comprensiva sia delle competenze relative al procedimento penale che delle spese per l'attività civile di riconoscimento e recupero del credito, oltre che spese documentate e accessori di legge - o, in subordine, nella misura ritenuta congrua dal giudicante.
Il , nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito in Controparte_1
giudizio e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
****
L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione che segue.
L'Avv. ha dedotto e provato di aver prestato la propria opera professionale, quale Parte_1
difensore d'ufficio, in favore di , imputato nel procedimento penale iscritto al R.N.R. n. CP_2
19/2016, definito con sentenza del 15 marzo 2019.
L'opponente ha inoltre dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, avendo promosso dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari il procedimento per l'accertamento del credito, definito con sentenza del 21 maggio 2021, notificato al debitore titolo e atto di precetto e allegato all'istanza di liquidazione verbale di pignoramento infruttuoso, visura immobiliare nazionale negativa e visura P.R.A. negativa. pagina 2 di 6 Deve dunque ritenersi che l'Avv. abbia, da un lato, svolto la prestazione professionale in favore del Pt_1
e, dall'altro, pienamente dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del CP_2
credito professionale, così come richiesto dall'art. 116 del D.P.R. 115/2002, il quale dispone che
“l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le
modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore
dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Ciò chiarito, per quanto concerne la liquidazione degli onorari, deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo il quale sussiste un onere motivazionale in capo al giudice che dispone la liquidazione soltanto laddove il compenso liquidato sia inferiore ai minimi o superiore ai massimi tabellari individuati dalla normativa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai
sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il
massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano
lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 14198/2022, che ha confermato il principio già espresso da
Cass. 12537/2019).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha liquidato, per l'attività professionale dispiegata dall'opponente quale difensore d'ufficio nel procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 19/2016, la complessiva somma di euro 820,00, già ridotta di un terzo secondo quanto disposto dall'art. 106-bis del
D.P.R. 115/2002, la quale risulta esattamente corrispondente a quella ottenibile applicando i valori tariffari minimi previsti dalla normativa.
Pertanto, in forza dei princìpi sopra richiamati, non essendo stata superata la soglia invalicabile dei minimi tariffari e considerata l'effettiva attività professionale espletata in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale di cui sopra, si deve ritenere l'importo liquidato del tutto corrispondente ai criteri e ai parametri di cui al D.M. 55/2014. pagina 3 di 6 Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese relative all'attività civile espletata per l'accertamento ed il tentativo di recupero del credito, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002 non debba applicarsi in riferimento a tale attività eventualmente compiuta.
La Suprema Corte ha, infatti, recentemente ribadito che tale riduzione “risulta dettata evidentemente per i
soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato (o perché ammesso ab
origine al patrocinio a spese dello Stato, ovvero perché trattasi di soggetto difeso d'ufficio e resosi
irreperibile) nel processo penale, di modo che risulta evidente come la decurtazione non possa estendersi
alla diversa attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per potersi avvalere della
liquidazione del compenso ex art. 116 citato. Depone in tal senso la circostanza che si tratta in questo caso
di attività difensiva che non si esplica nel processo penale (il che rende già evidente l'inconferenza del
richiamo all'art. 106 bis) e che soprattutto è rivolta non già a vantaggio dell'assistito ma contro questi, al
fine di rendere manifesto come sia maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso nei
confronti del cliente. In tal caso, la prestazione professionale poi non è necessariamente svolta da parte del
soggetto che richiede la liquidazione, ma si configura come una spesa da affrontare necessariamente per
poter richiedere la liquidazione allo Stato. Inoltre, l'attività di recupero non deve essere per forza svolta
dallo stesso difensore che chiede la liquidazione del compenso, ma ben potrebbe essere affidata ad un
diverso professionista, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso,
agendo su incarico e nell'interesse del collega a tutela dei diritti di credito vantati da quest'ultimo nei
confronti del soggetto difeso d'ufficio” (Cass. 3606/2024).
In forza dei summenzionati princìpi, deve osservarsi come il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato la riduzione di cui all'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002 anche all'importo liquidato in relazione all'attività per l'accertamento e il recupero del credito, liquidando la somma complessiva di euro 200,00,
inferiore al limite invalicabile ottenibile applicando i valori tabellari minimi previsti dal D.M. 55/2014.
pagina 4 di 6 In ragione di ciò, l'importo spettante all'Avv. deve essere liquidato nella somma di euro 821,43 (di Pt_1
cui euro 320,00 per il procedimento di accertamento del credito, euro 135,00 per l'attività relativa alla redazione dell'atto di precetto, euro 350,00 per la fase esecutiva del pignoramento mobiliare presso il debitore ed euro 16,43 per spese documentate), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione e, in riforma del provvedimento opposto, che deve essere revocato, deve disporsi la liquidazione in favore dell'Avv. del compenso Pt_1
professionale a lui spettante per le prestazioni rese, quale difensore d'ufficio, in favore di , e CP_2
delle spese affrontate in sede civile per l'accertamento e il tentativo di recupero del proprio credito, nella
misura complessiva di euro 1.641,43, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A.
Non può invece riconoscersi il più alto importo di complessivi euro 2.796,80, oltre accessori di legge,
richiesto dall'opponente; tale somma, infatti, oltre che apparire sovradimensionata rispetto all'attività
compiuta sia in sede penale che civile, risulta superiore al limite invalicabile, previsto dall'art. 82 del D.P.R.
115/2002, ottenibile applicando i valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto dei limiti di accoglimento dell'opposizione, per dichiarare compensate per metà tra le parti le spese del giudizio, mentre la metà residua deve essere posta a carico del
, rimasto maggiormente soccombente. Controparte_1
Tale metà residua viene liquidata nell'importo complessivo di euro 488,50, avuto riguardo al compenso professionale spettante al difensore in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per le cause dal valore compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio (con riduzione al 50
per cento dei rispettivi valori medi, tenuto conto della natura particolarmente semplice della questione affrontata, peraltro definita nella contumacia del soggetto opposto), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione
pagina 5 di 6 proposta in data 24 luglio 2024 dall'Avv. avverso il decreto del Tribunale di Cagliari Parte_1
del 19 luglio 2023 e in riforma del decreto opposto,
liquida
in favore dell'opponente, a titolo di compenso professionale a lui spettante per le prestazioni rese, quale difensore d'ufficio, in favore di nel procedimento penale, e per le prestazioni rese in sede CP_2
civile per l'accertamento e il tentativo di recupero del proprio credito, la somma complessiva di euro
1.641,43, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna il al rimborso in Controparte_1
favore dell'opponente della metà residua, che liquida nell'importo complessivo di euro 488,50, oltre
rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Cagliari, 15 ottobre 2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
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