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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Caterina Condò Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 24.12.2025;
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARA GRECO
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace, convenuto
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “nel merito, in totale riforma del provvedimento del prot.
425/23 emesso il 27.12.2023 e notificato il 18.06.2024, accertare il diritto del signor
[...] al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, disponendo per l'effetto la Pt_1 trasmissione degli atti al Questore della provincia di affinchè provveda in conformità”. CP_1
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 17.7.2024 avverso il decreto n. 425/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data 27.12.2023 e notificato in data
18.06.2024 (doc. n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di risiedere sul territorio nazionale, ospite di un connazionale a MP MI (RE) (doc. n. 4), ove lavorava fin dal 2019, inizialmente con contratto a tempo indeterminato presso la (doc. n. 2), occupazione dalla Parte_2 quale si era dimesso in data 30.06.2020; successivamente il richiedente è stato assunto il
21.01.2023 presso la “RI AS Ayasofia Service Point” (doc. n. 3); in data 17 gennaio 2023 il ricorrente ha avanzato al Questore di Firenze domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.lgs. 286/98.
La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data 27.12.2023, CP_1 interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di in data 14.11.2023; CP_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 giurisprudenziale che consente la comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, il ricorrente ha concluso come sopra indicato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
24.7.2024, secondo cui “non si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19 Dlgs 286/1998, applicabile ratione temporis, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. Infatti, nulla è stato documentato da parte del ricorrente dal punto di vista lavorativo dopo la scadenza del secondo rapporto part time come commesso in data 31.3.2023 (cfr. documentazione in atti), senza che risulti alcun impiego attuale né le fonti di sostentamento del ricorrente
pagina 2 di 6 (che non ha una condizione alloggiativa autonoma, vivendo ospite di un connazionale), né risulta che il ricorrente abbia stabilito in Italia un proprio nucleo autonomo di affetti stabili”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 29.7.2024; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 aveva modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trovava comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
pagina 3 di 6 a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 aveva soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il pagina 4 di 6 riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia dal 2019, e come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva: “nulla è stato documentato da parte del ricorrente dal punto di vista lavorativo dopo la scadenza del secondo rapporto part time come commesso in data 31.3.2023 (cfr. documentazione in atti), senza che risulti alcun impiego attuale né le fonti di sostentamento del ricorrente (che non ha una condizione alloggiativa autonoma, vivendo ospite di un connazionale), né risulta che il ricorrente abbia stabilito in Italia un proprio nucleo autonomo di affetti stabili”;
pagina 5 di 6 a corredo delle note di trattazione scritta del 12.12.2025 il richiedente non ha allegato documentazione riferibile ad attività svolte all'attualità, esponendo di lavorare, ma non in regola, ed allegando CU 2024 riferita all'attività lavorativa svolta presso la RI AS
Ayasofia Service Point dal 21.01.2023 al 31.03.2023 ed estratto INPS dal quale risultano solo attività lavorative sovra citate, in ogni caso terminate il 31.03.2023; al riguardo, si rileva come il ricorrente non abbia dimostrato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa regolare a partire dal 2023, né lo svolgimento di corsi di lingua o professionalizzanti, né di aver instaurato legami affettivi stabili in Italia, mentre in Pakistan risiede la sua famiglia di origine;
dal casellario giudiziale allegato dalla Procura della Repubblica, inoltre, risulta l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, nel giudizio pendente per il reato di lesione personale in concorso, con la quale è stata disposta la “sospensione del processo nei confronti degli irreperibili”; in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente non è emersa come duratura e stabile;
tenuto conto della mancata costituzione della parte convenuta, non si procede alla regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Il Presidente estensore
Dott. ssa Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Caterina Condò Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 24.12.2025;
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARA GRECO
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace, convenuto
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “nel merito, in totale riforma del provvedimento del prot.
425/23 emesso il 27.12.2023 e notificato il 18.06.2024, accertare il diritto del signor
[...] al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, disponendo per l'effetto la Pt_1 trasmissione degli atti al Questore della provincia di affinchè provveda in conformità”. CP_1
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 17.7.2024 avverso il decreto n. 425/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data 27.12.2023 e notificato in data
18.06.2024 (doc. n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di risiedere sul territorio nazionale, ospite di un connazionale a MP MI (RE) (doc. n. 4), ove lavorava fin dal 2019, inizialmente con contratto a tempo indeterminato presso la (doc. n. 2), occupazione dalla Parte_2 quale si era dimesso in data 30.06.2020; successivamente il richiedente è stato assunto il
21.01.2023 presso la “RI AS Ayasofia Service Point” (doc. n. 3); in data 17 gennaio 2023 il ricorrente ha avanzato al Questore di Firenze domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.lgs. 286/98.
La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data 27.12.2023, CP_1 interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di in data 14.11.2023; CP_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 giurisprudenziale che consente la comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, il ricorrente ha concluso come sopra indicato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
24.7.2024, secondo cui “non si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19 Dlgs 286/1998, applicabile ratione temporis, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. Infatti, nulla è stato documentato da parte del ricorrente dal punto di vista lavorativo dopo la scadenza del secondo rapporto part time come commesso in data 31.3.2023 (cfr. documentazione in atti), senza che risulti alcun impiego attuale né le fonti di sostentamento del ricorrente
pagina 2 di 6 (che non ha una condizione alloggiativa autonoma, vivendo ospite di un connazionale), né risulta che il ricorrente abbia stabilito in Italia un proprio nucleo autonomo di affetti stabili”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 29.7.2024; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 aveva modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trovava comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
pagina 3 di 6 a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 aveva soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il pagina 4 di 6 riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia dal 2019, e come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva: “nulla è stato documentato da parte del ricorrente dal punto di vista lavorativo dopo la scadenza del secondo rapporto part time come commesso in data 31.3.2023 (cfr. documentazione in atti), senza che risulti alcun impiego attuale né le fonti di sostentamento del ricorrente (che non ha una condizione alloggiativa autonoma, vivendo ospite di un connazionale), né risulta che il ricorrente abbia stabilito in Italia un proprio nucleo autonomo di affetti stabili”;
pagina 5 di 6 a corredo delle note di trattazione scritta del 12.12.2025 il richiedente non ha allegato documentazione riferibile ad attività svolte all'attualità, esponendo di lavorare, ma non in regola, ed allegando CU 2024 riferita all'attività lavorativa svolta presso la RI AS
Ayasofia Service Point dal 21.01.2023 al 31.03.2023 ed estratto INPS dal quale risultano solo attività lavorative sovra citate, in ogni caso terminate il 31.03.2023; al riguardo, si rileva come il ricorrente non abbia dimostrato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa regolare a partire dal 2023, né lo svolgimento di corsi di lingua o professionalizzanti, né di aver instaurato legami affettivi stabili in Italia, mentre in Pakistan risiede la sua famiglia di origine;
dal casellario giudiziale allegato dalla Procura della Repubblica, inoltre, risulta l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, nel giudizio pendente per il reato di lesione personale in concorso, con la quale è stata disposta la “sospensione del processo nei confronti degli irreperibili”; in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente non è emersa come duratura e stabile;
tenuto conto della mancata costituzione della parte convenuta, non si procede alla regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Il Presidente estensore
Dott. ssa Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 6 di 6