Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2025, proposto da Consorzio TR Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti GI PE e Marta Pirocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. IC ELLA, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede legale dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GNS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 207, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
“- del provvedimento del 24 luglio 2025, a firma del RUP Viviana Elia, con il quale il Consorzio TR è stato escluso dalla procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della giunta regionale della Campania;
- del decreto dirigenziale n. 815 del 1° settembre 2025 recante l’aggiudicazione della predetta gara in favore della società GSN S.r.l., con sede legale in Napoli, via De Gasperi n.55;
- di ogni altro atto collegato e connesso, nonché per il subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio.
e, conseguentemente
per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con ogni conseguente statuizione in ordine alla aggiudicazione della gara in favore del ricorrente e al subentro del medesimo nel contratto di appalto ovvero, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della GNS s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. (sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa LB TE e uditi per le parti i difensori, GI PE per la parte ricorrente, IC ELLA per la Regione e NE AN su delega degli avv. ti Ceceri e Nardone per GSN s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 25 settembre 2025, il Consorzio TR Soc. Coop. ha esposto in fatto:
- di aver partecipato e di essere risultato aggiudicatario della procedura aperta, indetta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per un servizio di facchinaggio a beneficio del Centro Raccolta Interregionale V.E.C.A. di Roma-Ostia;
- che, in ragione della rilevata incongruenza concernente il CCNL applicato, il Ministero dell’Interno aveva annullato l’aggiudicazione disposta in suo favore (con provvedimento prot. 5169 del 21 gennaio 2025) e disposto la sua esclusione dalla gara (con decreto prot. n. 28062 del 3 aprile 2025);
- che entrambi i provvedimenti erano stati impugnati dinanzi al TAR Lazio che, con la sentenza n. 12916 del 30 giugno 2025, aveva ritenuto da un lato legittimo il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione in riferimento all’informazione relativa al CCNL applicato e, dall’altro lato, aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara per grave illecito professionale;
- che, nelle more del suddetto giudizio, aveva partecipato alla procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria per cui è causa, indetta dalla della Giunta Regionale della Campania, finalizzata all’affidamento triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta stessa;
- che in sede di partecipazione a detta ultima gara, al fine di ottemperare agli obblighi dichiarativi che incombono sugli operatori economici in merito ai fatti rilevanti ai sensi degli art. 95 e 98 del d. lgs n. 36/2023, per la relativa valutazione da parte della stazione appaltante e nell’ottica del pieno rispetto dei principi di trasparenza, fiducia e correttezza, il Consorzio aveva innanzitutto dichiarato nel DGUE di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali e, con dichiarazioni integrativa, aveva edotto l’amministrazione campana del provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno aveva contestato ad TR l’incongruenza delle dichiarazioni rese in merito al CCNL applicato, e il conseguente grave illecito professionale, escludendolo per tale ragione dalla gara, sebbene tale provvedimento non fosse definitivo;
- di avere inoltre reso le “Dichiarazioni integrative” di cui al Modello 2 allegato al Disciplinare, nelle quali aveva affermato di non incorrere in cause di esclusione ex art. 94 del Codice, rinviando, quanto alle cause di esclusione di cui agli artt. 95 e 98, alla dichiarazione allegata;
- che all’esito della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la Commissione giudicatrice aveva approvato la graduatoria finale e proposto al RUP l’aggiudicazione della procedura in suo favore, in quanto primo in graduatoria.
- che, superata la verifica di congruità dei costi di manodopera dichiarati, la Commissione aveva proceduto all’apertura della busta amministrativa e, viste le dichiarazioni rese da esso Consorzio nel DGUE, nonché nelle Dichiarazioni integrative e nella Dichiarazione allegata al DGUE, con nota del 14 luglio 2025 gli aveva chiesto di relazionare dettagliatamente in ordine alle circostanze che avevano determinato la sua esclusione dalla suddetta procedura aperta indetta dal Ministero dell’Interno e circa l’esito del ricorso al TAR promosso avverso il citato decreto di esclusione;
- che aveva relazionato con nota del 21 luglio 2025, rappresentando quanto segue: “ Con sentenza n. 12916/2025 pubblicata il 30/06/2025, il TAR – premesso che “l’art. 98, al co. 2 e 8, richiede che la stazione appaltante, allorché escluda un operatore economico ai sensi dell’art. 95 co. 1 lett. e) D. Lgs. cit., motivi in relazione non solo alla sussistenza di un grave illecito professionale e sui mezzi di prova ma anche sull’idoneità di tale condotta ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore” – ha accolto il gravame proposto da TR ed annullato il provvedimento di esclusione perché “la Stazione Appaltante si è limitata a richiamare la circostanza anzidetta [e cioè la dichiarazione sull’applicazione del CCNL Multiservizi – ndr] e il combinato disposto degli artt. 95 co. 1 lett. e) e 98 co. 3 lett. b) D. Lgs. cit., senza alcuna specifica valutazione sull’aspetto della affidabilità ed integrità dell’operatore. Analisi tanto più necessaria nel caso in questione, se si considera che, con nota del 22.11.2024 (cfr. all. n. 10 al ricorso), l’amministrazione, in riscontro ad un’istanza presentata dalla Scala Enterprice srl, aveva, comunque, ritenuto che il costo orario della manodopera applicato dal Consorzio TR Soc. Coop. risultava superiore al costo orario medio ricavabile dal contratto collettivo applicato alla gara di appalto. Senza tralasciare, inoltre, che il CCNL “Multiservizi” rappresentava pur sempre quello che era stato utilizzato dalla ditta uscente, quindi, in astratto, idoneo per il tipo di servizio in oggetto”.
Si conferma, pertanto, che, a seguito della sentenza n. 12916/2025, l’Operatore non risulta aver mai commesso alcun grave illecito professionale, ai sensi dell’articolo 98 del Codice. ”;
- che con provvedimento prot. PG/2025/0352006 del24 luglio 2025 la Regione, richiamato il principio di fiducia di cui all’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, aveva tuttavia decretato l’esclusione dalla gara di esso Consorzio;
- che, successivamente, l’appalto era stato aggiudicato all’odierna controinteressata.
Il Consorzio TR Soc. Coop. ha quindi proposto il presente ricorso, e con esso ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento del 24 luglio 2025, a firma del RUP, con cui era stato escluso dalla procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania, e del decreto dirigenziale n. 815 del 1° settembre 2025, recante l’aggiudicazione della predetta gara in favore della società GSN s.r.l.; ha chiesto altresì il subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio e, conseguentemente, la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con ogni conseguente statuizione in ordine alla aggiudicazione della gara in suo favore e al subentro nel contratto di appalto, ovvero, in via subordinata, l’accertamento e la declaratoria del suo diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell’ipotesi in cui non fosse stato possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione dell’art. 2, comma 2, del codice dei contratti pubblici in relazione all’art. 10 dello stesso codice, eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.
Parte ricorrente in primo luogo ha rappresentato di avere ottemperato all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che avrebbero potuto costituire causa di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95, informandola, attraverso apposita indicazione inserita nel DGUE e nelle Dichiarazioni integrative di cui al Modello 2 allegato alla domanda, della vicenda professionale pregressa - culminata con la sentenza del TAR Lazio n. 12916 del 30 giugno 2025 - suscettibile di integrare un “grave illecito professionale”.
Da ciò la Regione resistente avrebbe tratto l’erroneo assunto secondo cui dalla suddetta sentenza, menzionata nella nota integrativa al DGUE e trasmessa il 21 luglio 2025, si sarebbe ricavato che essa avrebbe commesso un grave illecito professionale, con conseguente relativa illogicità del provvedimento impugnato. Né, ad avviso di parte ricorrente, si sarebbe potuta desumere la sussistenza di un grave illecito professionale dalla propria dichiarazione resa alla Regione Campania, avendo esso Consorzio agito in totale buona fede e nell’ottica della massima trasparenza verso la stazione appaltante, al solo fine di renderla edotta della situazione fattuale e giuridica venutasi a creare in occasione di una pregressa procedura di gara, e per scongiurare che situazioni similari potessero nuovamente verificarsi; e non di certo con l’intento di influenzare indebitamente le sue valutazioni sul punto. In particolare aveva prontamente riferito del provvedimento del Ministero dell’interno, dell’esistenza del giudizio in questione e, su richiesta della stessa Regione, del suo esito. Al riguardo ha sostenuto di avere portato a conoscenza della stazione appaltante i fatti rilevanti ai fini della propria valutazione, consentendole, peraltro, di informarsi per una completa valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico e, pertanto, non si potrebbe affermare che avesse agito in violazione del principio di buona fede, né che, rispetto alla vicenda pregressa, avesse tentato di influenzare le valutazioni della SA. Costituirebbe quasi un paradosso il voler imputare ad essa società ricorrente un intento malizioso, legato all’aver narrato fatti e circostanze realmente avvenuti.
Sul punto sarebbe evidente la violazione dell’art. 2 del codice degli appalti perché, dalla (errata) applicazione del principio di fiducia al caso concreto, la Regione Campania avrebbe fatto derivare, in sostanza, una nuova clausola di esclusione dalle gare di appalto, la cui nomenclatura, invece, dovrebbe ritenersi tassativa, come risulterebbe dall’art. 10 dello stesso codice (principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione).
Dei due princìpi (fiducia, da un lato, tassatività e massima partecipazione, dall’altro), peraltro, ad avviso di parte ricorrente, il secondo dovrebbe prevalere sul primo, in quanto il secondo sarebbe diretta derivazione del diritto europeo, come ricavabile dall’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, mentre il primo sarebbe il frutto di una scelta del nostro legislatore nazionale.
Secondo l’avviso di parte ricorrente, poiché la direttiva non menziona il principio di fiducia, dovrebbe ritenersi che la norma dell’art. 2 del codice dei contratti pubblici non possa essere interpretata nel senso di poter essa integrare cause di esclusione da un appalto pubblico, pena la non compatibilità dello stesso articolo con la direttiva in esame. In particolare, il vulnus , nel caso specifico, si ricaverebbe dalla interpretazione che il provvedimento impugnato reca dell’art. 2, comma 2, del Codice, laddove la Regione Campania, in applicazione del principio della fiducia, avrebbe inteso valorizzare “ l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato ”, allo scopo di riqualificare la fattispecie dell’errore professionale, che invece sarebbe stata esclusa dal giudice amministrativo (TAR Lazio), per farne discendere conseguenze ben precise: siccome la p.a. deve potersi fidare del contraente, essa può in sostanza procedere in totale libertà al fine di apprezzare l’errore professionale e comminare esclusioni.
Considerato che tale risultato ermeneutico non si ricaverebbe dalla Direttiva, parte ricorrente ha chiesto di valutare, sul punto, il disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE da parte del Collegio.
II. Sotto altro profilo, violazione dell’art. 2, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in relazione agli artt. 10 e 95 dello stesso codice, eccesso di potere per difetto di motivazione ed errore nei presupposti.
Parte ricorrente, premesso che il TAR Lazio, con la menzionata sentenza, aveva annullato il provvedimento di esclusione fondato sulla condotta stigmatizzata oggi dalla Regione, ha sostenuto che il fatto valutato dalla Regione Campania avrebbe dovuto essere qualificato in relazione al contratto oggetto di affidamento, così da poter declinare in termini effettivi e concreti la nozione di inaffidabilità e l’assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata; tuttavia nulla di tutto ciò si ricaverebbe dal provvedimento impugnato, che avrebbe recepito gli stralci del provvedimento di esclusione adottato in altra gara, per farne discendere, in questa gara, motivi di inaffidabilità della ricorrente.
Nel caso di specie esso Consorzio avrebbe reso dichiarazioni congruenti, relative al CCNL applicato, ed edotto la Stazione Appaltante di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali. Peraltro, se non avesse dichiarato nulla della precedente gara, non sarebbe nemmeno incorsa in alcuna violazione; al riguardo ha richiamato la giurisprudenza alla luce della quale “ in base a consolidato orientamento espresso in relazione alla precedente normativa e valevole anche con riferimento al D. Lgs. 36/2023 (...) non sussiste in capo al partecipante ad una gara l’obbligo di dichiarare una precedente esclusione ”. Pertanto, anche alla luce di tale giurisprudenza, non potrebbe ritenersi che la sua condotta avesse potuto minare la sua integrità ed affidabilità. Di conseguenza l’annullamento dell’aggiudicazione della precedente gara, ad avviso di parte ricorrente, non avrebbe integrato in alcun modo una delle fattispecie da cui desumere un grave illecito professionale.
La dichiarazione resa da essa società ricorrente non sarebbe servita per omettere o tacere circostanze idonee a dimostrare o determinare una inaffidabilità del concorrente: nel caso di specie difetterebbe innanzitutto il requisito della rilevanza soggettiva del falso. Tale dichiarazione non avrebbe concretamente inteso influire, né in effetti avrebbe influito, sul processo decisionale dell’amministrazione in ordine all’attribuzione del punteggio o, più in generale, all’individuazione dell’aggiudicatario, per cui non potrebbe essere ricompresa tra le ipotesi tipizzate nell’art. 98, comma 3, lett. b), d. lgs 36/2023.
III. Sotto altro profilo, illegittimità del provvedimento di esclusione del Consorzio TR per violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del d. lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorio.
Parte ricorrente ha rilevato, sotto altro e connesso profilo, che l’impianto dell’art. 98 d. lgs 36/2023 valorizzerebbe l’obbligo motivazionale da parte della Stazione Appaltante che, invece, avrebbe decretato la sua esclusione senza alcun contraddittorio in merito alla causa escludente e senza alcuna valutazione in merito alla capacità decettiva dell’informazione resa, ovvero alla concreta incidenza in senso negativo della dichiarazione sulla integrità o affidabilità di esso Consorzio TR.
Nel caso di specie, la Stazione appaltante si sarebbe limitata a richiamare il procedimento amministrativo di un’altra gara, senza alcun contradditorio e senza alcuna valutazione: (i) in merito alla attitudine “fuorviante” delle informazioni (intesa quale suscettibilità di influenzare concretamente le decisioni della Stazione Appaltante); (ii) in merito all’effettiva idoneità del comportamento da essa tenuto di incidere in senso negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Se la Stazione appaltante avesse instaurato un contraddittorio con il Consorzio, se avesse valutato compiutamente la sussistenza di tutte e tre le condizioni previste, ai fini dell’esclusione, dall’art. 98, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, avrebbe dato atto dell’incapacità della tenuta condotta di incidere sulla scelta del contraente.
IV. Illegittimità del provvedimento di esclusione del Consorzio TR per violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 13, e 98, comma 3, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, in relazione agli effetti recati dall’art. 45 del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011), eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta illogicità.
Parte ricorrente ha premesso di essere sottoposto a misura di confisca definitiva ex art. 45 del d. lgs. n. 159/2011 (cfr. estratto Camera di commercio) che prevede: “ A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi ”.
Ha rappresentato che l’amministrazione dell’impresa è attualmente affidata all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che opera per il tramite dei Coadiutori nominati. Nel caso della società ricorrente, l’Agenzia ha ritenuto di proseguire l’attività economica in ragione della comprovata solidità aziendale e dell’assenza di compromissioni strutturali riconducibili alle condotte illecite contestate. Tale determinazione risponde all’esigenza prioritaria di salvaguardare i livelli occupazionali e assicurare la continuità aziendale, in ossequio ai principi di tutela del tessuto produttivo e sociale sanciti dalla normativa vigente in materia di gestione dei beni confiscati.
Gli effetti della confisca, quanto al settore degli appalti pubblici, sono indicati all’art. 96, comma 13: “ Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento ”.
Tra le cause di esclusione sopra indicate, l’art. 95 menziona al comma 1 lettera e) l’ipotesi “ che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ”. L’art. 98, appunto, include al comma 3, lettera b), l’ipotesi oggi contestata al ricorrente, cioè la “ condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ”.
Sul punto, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione delle norme sopra indicate, oltre che viziato nella motivazione. Il provvedimento sarebbe anche manifestamente illogico in quanto tutti i proventi dell’attività del Consorzio sono devoluti ex lege allo Stato, ragione per cui non si comprenderebbe per quale motivo la gestione aziendale potrebbe essere stata improntata a malizia o, peggio, accusata di dichiarazioni fuorvianti verso la stazione appaltante.
Istanza di subentro nel contratto medio tempore stipulato con l’attuale aggiudicataria.
Ad avviso di parte ricorrente l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione dovrà comportare l’inefficacia del contratto nelle more stipulato, e il proprio subentro, in quanto risultato primo nella graduatoria finale della procedura di gara, sussistendone tutte le condizioni previste ex lege e dalla giurisprudenza amministrativa in tema.
In subordine: Istanza di risarcimento del danno.
Parte ricorrente, nelle ipotesi in cui non sia disposta la caducazione del contratto medio tempore sottoscritto, ha chiesto fin d’ora che, accertata l’illegittimità degli atti impugnati e dunque l’inefficacia degli stessi, si proceda alla condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’attività illegittima svolta dall’Amministrazione, nella misura di legge del 10% dell’importo offerto dall’esponente, e quindi pari a € 84.954,16 a titolo di perdita di chance, ovvero in misura riparametrata e meglio quantificata in corso di causa, o comunque in via equitativa; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla luce del fatto che il ricorrente è risultato primo nella graduatoria finale e, dunque, in ragione della sussistenza in concreto, di tutti i presupposti e delle condizioni per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illegittima, della quale il danno risarcibile si configurerebbe come conseguenza immediata e diretta. Ha chiesto, altresì, la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno all’immagine nella misura pari ad €100.000,00, in ragione della diffusione dell’offesa e della sua rilevanza nell’ambito delle procedure di gara cui esso Consorzio ricorrente ha, nelle more, partecipato e rispetto alle quali è stato costretto a dichiarare di aver commesso un grave illecito professionale.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. In particolare ha sostenuto, in sintesi, che il TAR Lazio non avrebbe affatto disconosciuto la sussistenza di un grave illecito professionale a carico del Consorzio; al contrario, lo avrebbe affermato, tanto da ritenere che, in presenza di esso, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare le sue ricadute sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico. Ha richiamato l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in ordine al giudizio di integrità dell’operatore economico. Ha sostenuto che parte ricorrente avrebbe descritto in modo del tutto incompleto l’esito della pregressa vicenda processuale, ed ha specificato che ciò che dal punto di vista dell’amministrazione regionale aveva “minato” la fiducia nei confronti dell’aggiudicatario, non sarebbe stato il grado di gravità dell’illecito professionale allo stesso contentato nella precedente procedura ministeriale, ma, piuttosto, l’incompletezza e la distorta narrazione dei fatti fornita dallo stesso in sede di partecipazione all’attuale gara, le quali avrebbero compromesso l'integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale, legittimando la scelta della sua esclusione dalla procedura, scelta compiuta solo dopo l’effettivo confronto con l’operatore economico. In riferimento alla dedotta mancata applicazione della disposizione di cui all’art 96, comma 13, del codice dei contratti ha sostenuto che la deroga – id.est . la non applicabilità delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice contratti - opererebbe solo per i fatti antecedenti all’affidamento dell’azienda al custode/amministratore. Ciò implicherebbe che fatti successivi a tale affidamento non godrebbero di protezione e potrebbero essere oggetto di esclusione. In tal senso, la portata letterale dell’ultimo alinea della descritta norma - “ limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento ” - non darebbe adito a dubbi.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata GNS s.r.l. con mero atto di stile. Ha poi depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata (effettiva) impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, ed in quanto volto a censurare - senza dimostrare macroscopici profili di irragionevolezza o illogicità - una valutazione (quella di inaffidabilità dell’operatore economico) che costituirebbe espressione di una prerogativa discrezionale della stazione appaltante e che, in quanto tale, sarebbe sottratta al sindacato del giudice amministrativo. Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso, sostenendo in particolare che la Regione non avrebbe invocato l’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 (principio di fiducia) per riqualificare il comportamento già oggetto di scrutinio del Tar Lazio, Roma, ma il principio di fiducia sarebbe stato giustamente richiamato dalla Regione ai fini della valutazione della incidenza della condotta sull’affidabilità del Consorzio, quale criterio ispiratore del rapporto tra amministrazione e operatore economico, rapporto inevitabilmente compromesso dal tentativo di orientare la valutazione della stazione appaltante mediante informazioni reticenti e fuorvianti. L’Ente avrebbe valutato la condotta autonoma e successiva alla precedente vicenda ministeriale e cioè quella tenuta dal Consorzio ricorrente nella procedura per cui è causa allorché - a seguito di una richiesta di chiarimenti espressamente finalizzata alla verifica dell’affidabilità - avrebbe fornito una rappresentazione parziale e selettiva dell’esito della vicenda e della sentenza del Tar Lazio, Roma, omettendo elementi decisivi. Quanto all’applicazione al caso di specie della previsione di cui all’art. 96, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, parte controinteressata ha sostenuto che l’esclusione non riguarderebbe vicende antecedenti alla confisca/affidamento, bensì una condotta posteriore, posta in essere nella presente procedura regionale e, comunque, temporalmente successiva alla gestione affidata, sicché l’art. 96, comma 13, non sarebbe applicabile.
Parte ricorrente e parte controinteressata hanno prodotto memorie e memoria di replica, insistendo nelle rispettive posizioni. Parte ricorrente nella memoria di replica depositata in data 7 marzo 2026 ha replicato in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso per mancata effettiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione da parte della controinteressata GNS s.r.l., rappresentando che l’aggiudicazione era stata impugnata in via derivata ed in particolare nell’istanza di subentro nel contratto aveva espressamente detto che dall’accoglimento del ricorso deriva “il conseguente annullamento dell’aggiudicazione”. Ha altresì replicato in relazione al quarto motivo di ricorso sostenendo che la deroga contenuta nell’art. 96, comma 13, d. lgs 36/2023 che esclude l’applicabilità delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 alle aziende e alle società sottoposte a sequestro o confisca, affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, sarebbe di diretta derivazione europea: la Direttiva 2014/24/UE prevede all’art. 57, comma 3, che “ Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente ”. Ad avviso di parte ricorrente il nostro legislatore avrebbe ritenuto di recepire la deroga in questione non solo per le esclusioni obbligatorie (art. 94 d. lgs. 36/2023) ma anche per le ipotesi di esclusione facoltativa (art. 95, d. lgs. 36/2023) per le quali, in effetti, a maggior ragione la deroga dovrebbe operare.
Perciò, se la ratio è di preservare esigenze imperative connesse ad un interesse generale, ove l’eccezione alla regola dell’esclusione venisse limitata alle sole ipotesi in cui la condotta sia riferibile ad un periodo antecedente all’affidamento in custodia, verrebbe altresì introdotta una sorta di “eccezione all’eccezione” prevista in ambito europeo. La delimitazione temporale ed eccezionale della deroga disegnata dal legislatore interno non si ricaverebbe dalla direttiva e sarebbe del tutto contraria allo spirito dell’eccezione stessa. Pertanto, in via subordinata, ha chiesto il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte Giustizia UE ex art. 267 del TFUE, al fine di verificare se sia conforme al diritto europeo e, in particolare, all’art. 57, comma 3 della Direttiva 24/2014/UE, la disposizione prevista dall’art. 96, comma 13, d. lgs 36/2023, nella parte in cui limita la deroga all’esclusione dalla gara ai soli fatti antecedenti all’affidamento dell’azienda al custode/amministratore e non anche a quelli successivi.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
Il Collegio deve in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata GNS s.r.l..
Innanzitutto deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata (effettiva) impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto, ad avviso della controinteressata, il Consorzio ricorrente non avrebbe in alcun modo censurato l’aggiudicazione disposta in suo favore. L’atto in particolare sarebbe sì menzionato in epigrafe, nell’elenco degli atti impugnati, e richiamato nell’istanza di subentro, ma tale indicazione resterebbe meramente formale, poiché nei motivi di ricorso non sarebbe stata articolata alcuna censura rivolta all’aggiudicazione, neppure in termini di illegittimità derivata.
Come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente nella memoria di replica del 7 marzo 2026, invece il provvedimento di aggiudicazione è stato specificatamente indicato tra gli atti impugnati e dal contenuto del ricorso risulta in modo chiaro che l’aggiudicazione è stata impugnata in via derivata e che i vizi dedotti avverso gli atti presupposti la travolgerebbero. In particolare, nella parte del ricorso concernente l’istanza di subentro, parte ricorrente ha espressamente rappresentato che l’accoglimento del ricorso determina il conseguente annullamento dell’aggiudicazione (e l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato). Ed invero il provvedimento di esclusione di parte ricorrente dalla gara per cui è causa è stato espressamente richiamato nel provvedimento di aggiudicazione della gara adottata nei confronti della controinteressata, e ne costituisce l’atto presupposto, in quanto la medesima parte ricorrente era risultata prima nella originaria graduatoria.
Parte controinteressata ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a censurare - senza dimostrare macroscopici profili di irragionevolezza o illogicità - una valutazione (quella di inaffidabilità dell’operatore economico) che costituirebbe espressione di una prerogativa discrezionale della stazione appaltante e che, in quanto tale, sarebbe sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
L’eccezione è infondata per la risolutiva circostanza che la questione posta da parte ricorrente non concerne un profilo di inammissibilità del ricorso, ma investe il profilo della legittimità del provvedimento impugnato, che, seppure adottato nell’esercizio di un potere discrezionale da parte della Regione Campania, deve ritenersi sindacabile da questo adito giudice amministrativo. Inoltre, contrariamente da quanto affermato dalla controinteressata, nel primo motivo di ricorso parte ricorrente ha espressamente dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità del provvedimento impugnato.
Il ricorso oltre che ammissibile, alla luce di quanto sopra esposto, deve altresì ritenersi fondato e, in quanto tale, va accolto.
Colgono infatti nel segno le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato, risultando sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere per illogicità ed errore nei presupposti.
Occorre premettere che, con il provvedimento impugnato, la Regione Campania ha in particolare “ RILEVATO ……. - che la lettura degli atti di causa smentisce radicalmente la ricostruzione dei fatti di cui alla nota di risposta dell'operatore, in quanto dalla decisione del TAR non può in alcun modo ricavarsi la conclusione che “l'Operatore non risulta aver mai commesso alcun grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 98 del Codice”; - che tutte le circostanze narrate evidenziano il comportamento reticente e mistificatorio tenuto dal Consorzio TR - STF che, non solo artatamente valorizza l'unico aspetto a sé favorevole della decisione del giudice amministrativo ma, tacendone ampia parte dei contenuti, omette di fornire a questa SA il dato essenziale del consolidarsi dell'annullamento dell'aggiudicazione per l'accertata violazione del principio di parità di trattamento e per aver indotto in errore la SA; ” ed ha dunque “ RITENUTO - che, alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 95, 1° co., lett. e) D.Lgs 36/23, in quanto l'offerente ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati"; - che, il contegno dell'operatore è riconducibile alla fattispecie normativa di cui all'art. 98, 3° co., lett. b), D.Lgs 36/23, avendo fornito "informazioni fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", mediante la sciente manipolazione del decisimi del TAR allo scopo di indurre in errore la SA circa il consolidarsi dell'annullamento dell'aggiudicazione della gara precedente; …………………………..
- che l'illecito pregresso, frutto di un'ambigua e strumentale lettura degli atti di gara e cristallizzato nella decisione del TAR del Lazio, unitamente al contegno reticente e fuorviante serbato nell'ambito della presente procedura giustificano il giudizio prognostico sfavorevole in ordine all'affidabilità dell'operatore, per la reiterazione di pratiche che contraddicono il principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, codificato dall'art. 2, 1° co. , D.Lgs 36/2023;
- che, alla stregua dell'art. 98, 6° co., lett. b), D.Lgs 36/23, i documenti raccolti a seguito dell'istaurazione del contraddittorio con l'operatore e dell'istruttoria di cui ai precedenti punti 1 e 2, si configurano quali "indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente"; ”.
Come rappresentato da parte resistente nelle memorie difensive, il provvedimento di esclusione si basa sulla circostanza che parte ricorrente avrebbe descritto in modo del tutto incompleto l’esito della pregressa vicenda processuale, ed ha specificato che ciò che dal punto di vista dell’amministrazione regionale aveva “minato” la fiducia nei confronti dell’aggiudicatario non sarebbe stato il grado di gravità dell’illecito professionale allo stesso contestato nella precedente procedura ministeriale, bensì, piuttosto, l’incompletezza e la distorta narrazione dei fatti fornita dallo stesso in sede di partecipazione all’attuale gara, le quali avrebbero compromesso l'integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale, legittimando la scelta della sua esclusione dalla procedura.
Il Collegio deve innanzitutto evidenziare che la sentenza del TAR Lazio n. 12916 del 30 giugno 2025, peraltro espressamente richiamata in parte qua dalla Regione nel medesimo provvedimento impugnato, al punto 8.4 ha così statuito: “ 8.4 Ergo, tenuto conto di quanto affermato dall’A.P. n. 16/2020 e data la rilevanza dell’informazione (questo in ragione del fatto che l’ammontare dell’appalto è costituito, per la quasi totalità, dai costi della manodopera), in astratto il Consorzio ricorrente si potrebbe essere reso autore di un grave illecito professionale, poiché l’informazione ha inciso sull’aggiudicazione, stante che, ove fosse stato sin dall’inizio dichiarato il CCNL “Multiservizi”, si sarebbe prima dovuto procedere con il giudizio di equivalenza e, solo qualora lo stesso fosse stato positivo, questo avrebbe potuto condurre all’aggiudicazione.
8.5 Malgrado ciò, tenuto conto dell’indispensabilità anche della motivazione sull’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, deve osservarsi che nel caso di specie la S.A. si è limitata a richiamare la circostanza anzidetta e il combinato disposto degli artt. 95 co. 1 lett. e) e 98 co. 3 lett. b) D. Lgs. cit., senza alcuna specifica valutazione sull’aspetto della affidabilità ed integrità dell’operatore.
8.6 In sintesi, assorbite le ulteriori censure mosse al provvedimento di esclusione, la determinazione ultima è illegittima per difetto di motivazione con riferimento ad uno degli elementi richiesti dall’art. 98 co. 2 cit. per l’estromissione dalla gara. ”
Ebbene, alla luce del riportato contenuto della richiamata sentenza, deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato dalla Regione Campania, il TAR Lazio non ha affatto accertato che il Consorzio TR Soc. Coop. ricorrente si fosse reso autore di un grave illecito professionale, ma ha solo affermato che, in astratto, si sarebbe potuta verificare tale evenienza, e che, non essendoci stata “ alcuna specifica valutazione sull’aspetto della affidabilità ed integrità dell’operatore ” da parte dell’amministrazione, doveva ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione.
Pertanto la dichiarazione di parte ricorrente “ Si conferma, pertanto, che, a seguito della sentenza n. 12916/2025, l’Operatore non risulta aver mai commesso alcun grave illecito professionale, ai sensi dell’articolo 98 del Codice .” contenuta nella nota, pure menzionata nel provvedimento impugnato e depositata in giudizio, di replica alla richiesta di chiarimenti di parte resistente all’esito del ricorso al TAR, deve qualificarsi come veritiera (non essendo stata accertata dalla sentenza del TAR Lazio la sussistenza effettiva e concreta di un illecito professionale) e non frutto di una pretestuosa ricostruzione di fatti, volta a indurre l’amministrazione in errore.
Peraltro la stessa circostanza che parte ricorrente avesse indicato gli estremi della più volte citata sentenza del TAR Lazio, pubblicata e quindi facilmente reperibile mediante accesso al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa da parte dell’amministrazione resistente, come peraltro effettivamente avvenuto e dichiarato nel medesimo provvedimento impugnato, dimostra, per converso, come parte ricorrente non intendesse nascondere nulla della pregressa vicenda processuale.
Né, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente e da parte controinteressata, può ritenersi che si potesse esigere di più da parte ricorrente, avendo quest’ultima dichiarato quanto effettivamente necessario al fine di chiarire la propria posizione.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento del 24 luglio 2025, a firma del RUP, di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per cui è causa, nonché del conseguente decreto dirigenziale n. 815 del 1° settembre 2025, recante l’aggiudicazione della predetta gara in favore della società GSN s.r.l., per illegittimità derivata.
Considerato inoltre che non è stata data prova in giudizio della stipula del contratto, devono ritenersi inammissibili la richiesta di subentro di parte ricorrente nel contratto stesso medio tempore stipulato con l’attuale aggiudicataria, nonché la domanda di risarcimento del danno, formulata soltanto in via subordinata.
Quanto alle spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della Regione Campania, nell’importo liquidato nel dispositivo; sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione nei confronti della controinteressata GNS s.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili la richiesta di subentro di parte ricorrente nel contratto e la domanda di risarcimento del danno, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna la Regione Campania al pagamento di complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore del Consorzio TR Soc. Coop., oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Spese compensate nei confronti della GNS s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LB TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB TE | LO IA LI |
IL SEGRETARIO