TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2089
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 2, comma 2, e art. 10 del Codice dei contratti pubblici; eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione

    Il TAR Lazio ha ritenuto che la sentenza del TAR Lazio non accertasse un grave illecito professionale, ma solo la sua astratta configurabilità, e che la stazione appaltante avesse omesso la necessaria valutazione sull'affidabilità e integrità dell'operatore. Pertanto, la dichiarazione del Consorzio era veritiera e non volta a indurre in errore.

  • Accolto
    Violazione art. 2, comma 2, e artt. 10 e 95 del Codice dei contratti pubblici; eccesso di potere per difetto di motivazione ed errore nei presupposti

    Il TAR Lazio ha ritenuto che la dichiarazione del Consorzio fosse veritiera e non pretestuosa, dato che la sentenza del TAR Lazio non aveva accertato un grave illecito professionale e la stazione appaltante aveva avuto accesso alla sentenza stessa. Inoltre, la stazione appaltante non aveva dimostrato l'idoneità della condotta a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorio

    Il TAR Lazio ha ritenuto che la stazione appaltante non avesse adeguatamente motivato l'esclusione, mancando una specifica valutazione sull'affidabilità e integrità dell'operatore, e che la dichiarazione del Consorzio fosse veritiera.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 13, e 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta illogicità

    Il TAR Lazio ha accolto il ricorso basandosi sui vizi di illogicità ed errore nei presupposti legati alla valutazione dell'illecito professionale e alla condotta del Consorzio, ritenendo la sua dichiarazione veritiera e non pretestuosa.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione

    L'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente comporta, per illegittimità derivata, l'annullamento del conseguente decreto di aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2089
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2089
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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