Articolo 29 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 28Articolo 30
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5 giugno 2003
Art. 29. 1. All' articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , le parole: "Nei primi sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei primi dieci anni successivi".
Nota all' art. 29:
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85, reca: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell' art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266 .». Si riporta l'art. 17, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 17 (Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione). - 1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'art. 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 , e successive modificazioni.
2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall' art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall' art. 1, comma 1, lettera c) , dall' art. 19, comma 1 , e dall' art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 .
3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285 , sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a) , e quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 5 del presente decreto.
5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
6. Le relazioni previste dal primo comma dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come introdotto dall'art. 7 del presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377 , abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:
a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 9 del presente decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere d'ambasciata;
b) primo comma, lettere b) e c), dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di Ministro plenipotenziario.
9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe.
10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13 del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell' art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di tante unita' quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione.
11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall' art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennita' di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334 , e' assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003