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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/12/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1949/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
NT IG n. 48 - C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico CodiceFiscale_1
RO e AN CA, presso il cui studio in Varese, Via Orrigoni n. 15 è elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in Salisbury House (Gran Bretagna), High Street Potters Bar n. 81, e P.IVA_1
sede secondaria in Cuneo, Via Bra n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dell'Aversana, presso il cui studio in Cuneo, Via Savigliano n. 5, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 12 Per l'attore opponente, (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1
depositato il 2.10.25:
“Voglia l'On.le Tribunale di Como, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
NEL MERITO.
- in principalità, accertare la illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
503/2024 (RG 1201/2024) emesso dal Tribunale di Como in data 15.04.2024, pubblicato in data
16.04.2024 e notificato al Sig. in data 29 aprile 2024, e/o comunque revocarsi il Parte_1
medesimo per i motivi di cui agli atti di causa, mandandosi comunque e in ogni caso assolto l'attore opponente da ogni avversaria domanda e/o pretesa per tutte le ragioni esposte in atti, in quanto nulla è dovuto dal medesimo;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta opposta delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con il Sig. e/o Parte_1
comunque la responsabilità della convenuta opposta ex artt.1453 e 1455 e/o 1667 e/o 1668 e/o 1669 cod. civ. per i vizi e difetti che affliggono l'immobile di proprietà dell'esponente e per l'effetto:
- risolvere il contratto di appalto stipulato con l'opposta per fatto e colpa di quest'ultima;
- condannare l'opposta alla restituzione del corrispettivo incassato, pari ad Euro 16.500,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale,
- condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. Parte_1
che si quantificano in Euro 66.500,00 oltre IVA di cui alla relazione peritale del Geom. Per_1
nominato CTU nel procedimento per ATP ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. R.G. 1226/2024
[...]
Tribunale di Como (di cui si è chiesta l'acquisizione del relativo fascicolo nel presente procedimento), oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale, disponendo ogni ulteriore consequenziale pagina 2 di 12 restituzione in favore del Sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo Parte_1
effettivo, oltre alle spese stragiudiziali (cfr. Cass. 21975/2019; Cass. S.U. 16990/2017) di cui al procedimento ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. di cui sopra ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in seguito all'esperenda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'esponente anche in termini di minore godimento dell'immobile, quantificati dal CTU in Euro 5.625,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale;
E così complessivamente Euro 88.625,00 oltre IVA sul minor importo di Euro 66.500,00.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali forfetarie, IVA e c.p.a. come per legge del presente procedimento e del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. R.G. 1226/2024.”
In via istruttoria: qualora la Cancelleria non abbia ancora provveduto all'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo del procedimento per ATP ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. R.G. 1226/2024
Tribunale di Como Dr.ssa Paola Parlati, già disposta con provvedimento del 27.11.2024 e del quale si
è anticipata la produzione sub doc. 82), disporne nuovamente l'acquisizione.
Qualora il Giudicante ritenga che la circostanza non possa ritenersi pacifica tra le parti e comunque non provata nonostante il contenuto della relazione del CTU, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che in data 26 gennaio 2024 presso l'abitazione del Sig. sita in Turate (CO), via Parte_1
NT IG n. 48, si presentava autotrasportatore che eseguiva operazioni di carico per il trasporto in discarica autorizzata di alcuni dei bag sigillati contenenti amianto”; a testi: Arch. Tes_1
con studio in Saronno (VA), via Don d. Bellavita n. 5/C; Sig. residente in
[...] Testimone_2
Turate (CO);
pagina 3 di 12 2) “vero che detto trasportatore lasciava presso la proprietà n. 6 sacchi contenenti amianto Parte_1
in quanto li dichiarava non conformi per il trasporto”; a testi: Arch. con studio in Testimone_1
Saronno (VA), via Don d. Bellavita n. 5/C; Sig. residente in [...]; Testimone_2
3) “vero che detti sacchi alla data del sopralluogo del CTU (15.05.2024) giacevano presso la proprietà del Sig. in Turate (CO), via NT IG n. 48 e, segnatamente, nel giardino Parte_1
della villetta di proprietà del medesimo”; a testi: Arch. con studio in Saronno (VA), via Testimone_1
Don d. Bellavita n. 5/C; Sig. residente in [...]. Testimone_2
Il tutto: Con vittoria di spese e compensi di lite con l'aumento di cui all'art.4, comma 1 bis, per
l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, oltre spese generali forfetarie, IVA e c.p.a. come per legge del presente procedimento e - nell'ipotesi in cui il Giudicante non ritenga di aderire all'orientamento di cui a Cass. 21975/2019; Cass. S.U. 16990/2017 – oltre alle spese del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c.”.
Per la convenuta opposta, (come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato il 6.10.25):
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Como in via preliminare
dichiarare tardiva la denuncia dei vizi sull'immobile di cui alla missiva datata 06/02/2024 di controparte e, per l'effetto, rigettare la domanda di cui all'art. 1667-1669 c.c., per i motivi meglio svolti in narrativa.
1.Nel merito In via principale confermare il provvedimento monitorio opposto (decreto ingiuntivo n.
503/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 15/04/2024 e pubblicato in data 16/04/2024, R.G. n.
1201/2024), e per l'effetto condannare parte ricorrente in opposizione a pagare all'allora ricorrente, odierna resistente opposta, la somma capitale di Euro 16.500,00, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002 & s.m.i. dal dovuto sino all'effettivo saldo, oltre alle spese per la procedura di ingiunzione liquidate in complessivi Euro 1.180,00, di cui Euro 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
pagina 4 di 12 15%, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
In via subordinata
- accertare l'inadempimento del sig. all'obbligazione di pagamento della somma Controparte_2
supra riportata e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di appalto, condannando il sig. CP_2
condannando il sig. al pagamento della somma di Euro 16.500,00 in
[...] Controparte_2
favore dell'odierna opposta, o in quella maggior somma da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In via ulteriormente subordinata
- accertare l'inadempimento del sig. e per l'effetto dichiarare risolto il contratto Controparte_2
di appalto, condannando il sig. al pagamento dell'importo accertando in corso di Controparte_2
causa tenuto conto di quanto effettivamente realizzato dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
In via di ultimo subordine
- accertare che in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1
effettuato i lavori di cui al contratto di appalto e per l'effetto condannare il sig. Controparte_2
al pagamento della somma di Euro 16.500,00, in favore di in persona Controparte_1
del legale
rappresentante pro tempore ovvero della diversa somma accertando in corso di causa.
3. In via istruttoria:
Previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria rubricata al n. 1201/2024 – Tribunale di Como, si insta sin d'ora affinché venga rinnovata udienza di CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
In ogni caso
pagina 5 di 12 Con il favore delle spese di lite e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.06.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024, emesso dal Tribunale di Como in data
15.04.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.500,00, oltre interessi e spese, da parte della , a titolo di saldo del corrispettivo per le opere edili Controparte_1
di rifacimento del manto di copertura del proprio immobile sito in Turate (CO), Via NT IG n.
48.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva il grave inadempimento della società
appaltatrice alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto in data 29.09.2023 (doc. 3
fascicolo opponente). In particolare lamentava che le opere, già iniziate con notevole ritardo, non erano state ultimate e che quelle parzialmente eseguite presentavano gravissimi vizi, difetti e difformità. Tali
vizi, consistenti principalmente in infiltrazioni d'acqua, errata posa del manto di copertura e dei suoi elementi accessori, e mancato completamento dello smaltimento dell'eternit rimosso, rendevano l'opera del tutto inidonea alla sua funzione. L'opponente dava altresì atto di aver promosso, in data 11.04.2024,
un procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 1226/2024, Trib. Como) al fine di far constatare giudizialmente lo stato dei luoghi e la natura dei vizi.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna alla restituzione dell'acconto versato di Euro 16.500,00 e al risarcimento di tutti i danni,
pagina 6 di 12 quantificati in via provvisoria in Euro 73.000,00 o nella diversa somma che fosse risultata dovuta a seguito dell'istruttoria esperita e dalla espletanda CTU nel procedimento per ATP.
La convenuta opposta, , veniva dichiarata contumace in sede di Controparte_1
verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. non essendosi tempestivamente costituita in giudizio.
Con provvedimento del 27.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e del fascicolo dell'ATP RG 1226/2024 di cui disponeva l'acquisizione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.
Successivamente, in data 20.01.2025, si costituiva tardivamente in giudizio la
[...]
, contestando le pretese avversarie, eccependo la decadenza dalla garanzia per CP_1
tardiva denuncia dei vizi ex art. 1667 comma 2 c.c. e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Precisate le rispettive conclusioni, le parti depositavano quindi i propri scritti conclusionali e le memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05.12.2025, previa revoca della declaratoria di contumacia della convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare la tardività della costituzione in giudizio della società convenuta, avvenuta in data 20.01.2025, ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. Tale tardività comporta l'applicazione delle decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c., con la conseguente inammissibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, delle domande riconvenzionali e della chiamata di terzi. In particolare, risulta inammissibile l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., sollevata dalla convenuta, in quanto eccezione in senso stretto che doveva essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata cfr. sul punto Cass., sez. 2, ord. n. 14569 del 24.5.2024). Le allegazioni fattuali e le contestazioni della convenuta, pertanto, potranno essere esaminate solo nei limiti in cui contrastino le risultanze probatorie già ritualmente acquisite al processo.
pagina 7 di 12 Nel merito, l'opposizione proposta dal Sig. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
La pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla , relativa al Controparte_1 saldo del corrispettivo pattuito per i lavori di rifacimento del tetto, si rivela infondata alla luce dell'inadempimento dell'appaltatrice, ampiamente provato in corso di causa.
È incontestato che le parti stipulavano il 29/09/2023 un contratto di appalto avente ad oggetto le seguenti opere da eseguirsi nell'immobile dell'opponente sito in Turate, via D. IG n.48:
“rimozione eternit, rinforzo travi di legno, copertura circa 250 mq con lamiera coibentata finto coppo, pluviale, ripristino gronde sostituzione pluviali, lavoro chiavi in mano, compresi camini”.
L'istruttoria, basata principalmente sulla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per ATP R.G. 1226/2024, il cui fascicolo è stato acquisito al presente giudizio, ha fatto emergere un quadro di grave negligenza nell'esecuzione delle opere. Il CTU, Geom. le cui Persona_1 conclusioni, motivate e scevre da vizi logici si ritiene che debbano essere conseguentemente e integralmente recepite in questa sede, ha accertato che “... il nuovo manto di copertura risulta viziato da errato concepimento per assenza di progettazione, l'esecuzione è incompleta oltre che approssimata con grossolani errori di realizzazione che all'attualità risultano viziati da fenomeni
d'infiltrazione di acque meteoriche ...” (pag. 5 CTU). L'elaborato peritale ha rilevato: “l'incoerenza e l'errato fissaggio degli elementi di colmo, la mancata sostituzione e l'errato posizionamento dei canali di gronda, la non corretta impermeabilizzazione dei comignoli, la presenza di infiltrazioni nel sottotetto e nei locali abitativi sottostanti”. Inoltre, il CTU ha rilevato la presenza in cantiere di sacchi contenenti amianto non correttamente smaltiti.
La conclusione del CTU è indubitabile: “Il nuovo manto di copertura risulta inidoneo, non è un sistema tetto funzionante in quanto incompleto nelle sue parti, non è stato effettuato il rinforzo dell'orditura in legno ed è stata ripresa la tipologia a padiglione originaria, ma con materiale diverso, con elementi non correttamente assemblati, che a causa della modesta pendenza risultano inadatti ad evitare infiltrazioni da acque meteoriche...” (pag. 8 CTU), tanto da rendersi necessaria “la completa rimozione di quanto posato dalla resistente ed al completo rifacimento del manto di copertura” (pag.
8-9 CTU).
A fronte di un'opera del tutto inidonea a svolgere la sua funzione essenziale di copertura e protezione dalle intemperie, e che necessita di una totale demolizione e ricostruzione, non può pagina 8 di 12 riconoscersi in capo all'appaltatrice alcun diritto al saldo del corrispettivo. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente (exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.) è pertanto pienamente fondata e paralizza la pretesa creditoria avversaria. Il decreto ingiuntivo n. 503/2024 deve, di conseguenza, essere revocato.
Anche la domanda riconvenzionale dell'opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno è fondata e deve essere accolta.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di opere non ultimate, la tutela del committente non si esaurisce nelle speciali garanzie per i vizi (artt. 1667-1668 c.c.), ma si estende ai rimedi generali in materia di inadempimento contrattuale, tra cui l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. in ossequio al disposto dell'art. 1668 II co. c.c. (cfr. anche Cass., sez. II, ord. 25.07.2025, n. 21374).
Ai fini della pronuncia di risoluzione si richiede che l'inadempimento di una delle parti non sia di "scarsa importanza", avuto riguardo all'interesse dell'altra e, nella fattispecie di cui trattasi, che i vizi e le difformità dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. Tale valutazione deve essere condotta alla stregua di un duplice criterio, oggettivo e soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, alterando il sinallagma contrattuale. Sotto il profilo soggettivo, si deve accertare se e in che misura l'inadempimento abbia leso l'interesse del creditore alla prestazione.
Nel caso di specie, l'inadempimento della presenta i caratteri Controparte_1 della massima gravità sotto entrambi i profili. Oggettivamente, l'opera realizzata è stata giudicata dal
CTU "inidonea" e "non funzionante"; ha inoltre accertato che “il nuovo manto di copertura risulta viziato da errato concepimento per assenza di progettazione l'esecuzione è incompleta oltre che approssimata con grossolani errori di realizzazione” (pag. 5 CTU). Si tratta di vizi radicali che minano la funzione essenziale stessa della prestazione pattuita: la realizzazione di una copertura atta a proteggere l'immobile dagli agenti atmosferici. L'obbligazione principale dell'appaltatrice è stata, di fatto, interamente disattesa. La necessità, accertata dal CTU, di procedere alla "completa rimozione di quanto posato" e al "completo rifacimento del manto di copertura" è la prova che la prestazione eseguita è priva di qualsiasi utilità per il committente, alterando in modo irrimediabile l'equilibrio tra le prestazioni.
pagina 9 di 12 Anche sotto il profilo soggettivo, l'interesse del Sig. è stato irrimediabilmente Parte_1 frustrato. Egli ha ricevuto un'opera imperfetta e incompleta. Infatti, il CTU ha accertato altresì che “i comignoli non sono stati rifatti e nemmeno è stata ripristinata l'impermeabilizzazione al piede degli stessi con nuovo materiale” (pag. 6 CTU). L'inadempimento, quindi, non solo non ha soddisfatto il suo interesse a ottenere una copertura funzionale, ma gli ha cagionato un danno diretto e significativo, concretizzatosi nel mancato godimento di una porzione del proprio immobile sin dal mese di dicembre
2023.
A ciò si aggiunge il mancato completamento di un'obbligazione accessoria ma fondamentale per la sicurezza e la salute, quale lo smaltimento dell'eternit rimosso che il CTU ha accertato essere ancora presente in loco alla data del sopralluogo, accertando che le maestranze della Controparte_1
“hanno effettuato lavori di rimozione e bonifica di quanto rimaneva a tetto della copertura in
[...] lastre ondulate di cemento amianto, e raccoglievano i pezzi rotti di materiale di risulta derivante dalla caduta a terra delle lastre in fibrocemento senza alcun trattamento, ricoverandoli in sacchi di plastica intessuta, senza alcun trattamento, ed è per questa ragione che detto materiale è rimasto in loco” (pag.
7 CTU).
L'inadempimento di è di tale gravità da superare la soglia della Controparte_1
"non scarsa importanza" richiesta dall'art. 1455 c.c. L'aver realizzato una copertura che non solo non protegge dalle infiltrazioni, ma che deve essere integralmente rimossa e ricostruita, costituisce un inadempimento totale e definitivo rispetto alla principale obbligazione assunta. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 29.09.2023 per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta.
Dalla risoluzione del contratto discendono, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo restitutorio e, ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'obbligo risarcitorio.
Quanto all'obbligo restitutorio, la convenuta è tenuta a restituire all'attore l'acconto di Euro
16.500,00, pacificamente versato in data 05.10.2023.
Quanto al risarcimento del danno, questo deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante. Il danno emergente è costituito dai costi che l'opponente dovrà sostenere per eliminare i vizi e completare l'opera a regola d'arte. Il CTU ha quantificato tali costi in Euro 61.500,00, oltre IVA, per il completo rifacimento della copertura, e in Euro 5.000,00 per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto pagina 10 di 12 residuo. Tali importi, analiticamente giustificati, appaiono congrui e vengono posti a carico della convenuta, per un totale di Euro 66.500,00 oltre IVA.
Deve essere riconosciuto anche il danno da mancato godimento dell'immobile. Il CTU ha accertato che, a causa delle infiltrazioni, l'attore “non è in grado di utilizzare l'abitazione del piano primo dal mese di dicembre 2023” e ha stimato in via equitativa un indennizzo per tale pregiudizio in
Euro 5.625,00. Anche tale quantificazione, basata su un criterio logico e proporzionato, merita di essere condivisa.
In conclusione, la convenuta opposta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 88.625,00, data da € 16.500,00 per restituzione di quanto versato all'appaltatrice, € 66.500,00, per danno emergente, ed € 5.625,00 per danno da mancato godimento dell'immobile, oltre IVA come per legge sull'importo di € 66.500,00.
L'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore. Di conseguenza, a tale obbligazione non si applica il principio nominalistico, che vige per i debiti di valuta.
Con la pubblicazione della presente sentenza, il debito di valore si converte in un debito di valuta, cosicché l'importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio (capitale rivalutato sommato agli interessi compensativi calcolati fino a questa data) diviene liquido ed esigibile.
Su tale somma, così come sull'importo dovuto a titolo restitutorio con i relativi interessi, decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo saldo, gli interessi moratori al saggio legale, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.
In conclusione, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a titolo restitutorio la somma di Euro 16.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (05.10.2023) al saldo;
a titolo risarcitorio la somma di € 72.125,00, oltre IVA come per legge solo sull'importo di Euro 66.500,00. Tale importo deve intendersi individuato dal CTU al valore attuale e, quindi, deve essere annualmente rivalutato, dalla data della CTU alla presente pronuncia. Sul totale così ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla presente decisione al saldo (cfr.
Cass., sez. III, ord. 17.4.2024, n. 10376).
pagina 11 di 12 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tali spese comprendono sia quelle del presente giudizio di opposizione, sia quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 1226/2024), ivi comprese quelle di CTU liquidate in quest'ultimo giudizio, pari a € 1.457, 29, oltre accessori di legge. Le spese vengono liquidate in ossequio a quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua non particolare complessità e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
RG n. 1949/2024 promossa da contro , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 503/2024 (R.G.
1201/2024) emesso dal Tribunale di Como in data 15.04.2024;
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, DICHIARA RISOLTO per grave inadempimento della convenuta opposta il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29.09.2023;
3. ND la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a pagare a la somma complessiva di Euro 88.625,00, di cui Euro Parte_1
16.500,00 a titolo di restituzione degli importi versati, maggiorati di interessi legali dalla data di pagamento al saldo, ed Euro 72.125,00 a titolo di risarcimento danni, oltre IVA come per legge solo sull'importo di Euro 66.500,00, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto specificato in motivazione da intendersi qui trascritto per quanto di interesse;
4. ND la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
7052,00 per compensi professionali e di quello per ATP R.G. 1226/2024, che si liquidano in Euro
1914,00 per compensi professionali, oltre € 1.479,29, per spese di CTU, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Barbara Cao pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1949/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
NT IG n. 48 - C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico CodiceFiscale_1
RO e AN CA, presso il cui studio in Varese, Via Orrigoni n. 15 è elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in Salisbury House (Gran Bretagna), High Street Potters Bar n. 81, e P.IVA_1
sede secondaria in Cuneo, Via Bra n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dell'Aversana, presso il cui studio in Cuneo, Via Savigliano n. 5, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 12 Per l'attore opponente, (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1
depositato il 2.10.25:
“Voglia l'On.le Tribunale di Como, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
NEL MERITO.
- in principalità, accertare la illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
503/2024 (RG 1201/2024) emesso dal Tribunale di Como in data 15.04.2024, pubblicato in data
16.04.2024 e notificato al Sig. in data 29 aprile 2024, e/o comunque revocarsi il Parte_1
medesimo per i motivi di cui agli atti di causa, mandandosi comunque e in ogni caso assolto l'attore opponente da ogni avversaria domanda e/o pretesa per tutte le ragioni esposte in atti, in quanto nulla è dovuto dal medesimo;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta opposta delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con il Sig. e/o Parte_1
comunque la responsabilità della convenuta opposta ex artt.1453 e 1455 e/o 1667 e/o 1668 e/o 1669 cod. civ. per i vizi e difetti che affliggono l'immobile di proprietà dell'esponente e per l'effetto:
- risolvere il contratto di appalto stipulato con l'opposta per fatto e colpa di quest'ultima;
- condannare l'opposta alla restituzione del corrispettivo incassato, pari ad Euro 16.500,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale,
- condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. Parte_1
che si quantificano in Euro 66.500,00 oltre IVA di cui alla relazione peritale del Geom. Per_1
nominato CTU nel procedimento per ATP ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. R.G. 1226/2024
[...]
Tribunale di Como (di cui si è chiesta l'acquisizione del relativo fascicolo nel presente procedimento), oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale, disponendo ogni ulteriore consequenziale pagina 2 di 12 restituzione in favore del Sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo Parte_1
effettivo, oltre alle spese stragiudiziali (cfr. Cass. 21975/2019; Cass. S.U. 16990/2017) di cui al procedimento ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. di cui sopra ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in seguito all'esperenda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'esponente anche in termini di minore godimento dell'immobile, quantificati dal CTU in Euro 5.625,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale;
E così complessivamente Euro 88.625,00 oltre IVA sul minor importo di Euro 66.500,00.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali forfetarie, IVA e c.p.a. come per legge del presente procedimento e del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. R.G. 1226/2024.”
In via istruttoria: qualora la Cancelleria non abbia ancora provveduto all'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo del procedimento per ATP ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. R.G. 1226/2024
Tribunale di Como Dr.ssa Paola Parlati, già disposta con provvedimento del 27.11.2024 e del quale si
è anticipata la produzione sub doc. 82), disporne nuovamente l'acquisizione.
Qualora il Giudicante ritenga che la circostanza non possa ritenersi pacifica tra le parti e comunque non provata nonostante il contenuto della relazione del CTU, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che in data 26 gennaio 2024 presso l'abitazione del Sig. sita in Turate (CO), via Parte_1
NT IG n. 48, si presentava autotrasportatore che eseguiva operazioni di carico per il trasporto in discarica autorizzata di alcuni dei bag sigillati contenenti amianto”; a testi: Arch. Tes_1
con studio in Saronno (VA), via Don d. Bellavita n. 5/C; Sig. residente in
[...] Testimone_2
Turate (CO);
pagina 3 di 12 2) “vero che detto trasportatore lasciava presso la proprietà n. 6 sacchi contenenti amianto Parte_1
in quanto li dichiarava non conformi per il trasporto”; a testi: Arch. con studio in Testimone_1
Saronno (VA), via Don d. Bellavita n. 5/C; Sig. residente in [...]; Testimone_2
3) “vero che detti sacchi alla data del sopralluogo del CTU (15.05.2024) giacevano presso la proprietà del Sig. in Turate (CO), via NT IG n. 48 e, segnatamente, nel giardino Parte_1
della villetta di proprietà del medesimo”; a testi: Arch. con studio in Saronno (VA), via Testimone_1
Don d. Bellavita n. 5/C; Sig. residente in [...]. Testimone_2
Il tutto: Con vittoria di spese e compensi di lite con l'aumento di cui all'art.4, comma 1 bis, per
l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, oltre spese generali forfetarie, IVA e c.p.a. come per legge del presente procedimento e - nell'ipotesi in cui il Giudicante non ritenga di aderire all'orientamento di cui a Cass. 21975/2019; Cass. S.U. 16990/2017 – oltre alle spese del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c.”.
Per la convenuta opposta, (come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato il 6.10.25):
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Como in via preliminare
dichiarare tardiva la denuncia dei vizi sull'immobile di cui alla missiva datata 06/02/2024 di controparte e, per l'effetto, rigettare la domanda di cui all'art. 1667-1669 c.c., per i motivi meglio svolti in narrativa.
1.Nel merito In via principale confermare il provvedimento monitorio opposto (decreto ingiuntivo n.
503/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 15/04/2024 e pubblicato in data 16/04/2024, R.G. n.
1201/2024), e per l'effetto condannare parte ricorrente in opposizione a pagare all'allora ricorrente, odierna resistente opposta, la somma capitale di Euro 16.500,00, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002 & s.m.i. dal dovuto sino all'effettivo saldo, oltre alle spese per la procedura di ingiunzione liquidate in complessivi Euro 1.180,00, di cui Euro 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
pagina 4 di 12 15%, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
In via subordinata
- accertare l'inadempimento del sig. all'obbligazione di pagamento della somma Controparte_2
supra riportata e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di appalto, condannando il sig. CP_2
condannando il sig. al pagamento della somma di Euro 16.500,00 in
[...] Controparte_2
favore dell'odierna opposta, o in quella maggior somma da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In via ulteriormente subordinata
- accertare l'inadempimento del sig. e per l'effetto dichiarare risolto il contratto Controparte_2
di appalto, condannando il sig. al pagamento dell'importo accertando in corso di Controparte_2
causa tenuto conto di quanto effettivamente realizzato dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
In via di ultimo subordine
- accertare che in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1
effettuato i lavori di cui al contratto di appalto e per l'effetto condannare il sig. Controparte_2
al pagamento della somma di Euro 16.500,00, in favore di in persona Controparte_1
del legale
rappresentante pro tempore ovvero della diversa somma accertando in corso di causa.
3. In via istruttoria:
Previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria rubricata al n. 1201/2024 – Tribunale di Como, si insta sin d'ora affinché venga rinnovata udienza di CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
In ogni caso
pagina 5 di 12 Con il favore delle spese di lite e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.06.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024, emesso dal Tribunale di Como in data
15.04.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.500,00, oltre interessi e spese, da parte della , a titolo di saldo del corrispettivo per le opere edili Controparte_1
di rifacimento del manto di copertura del proprio immobile sito in Turate (CO), Via NT IG n.
48.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva il grave inadempimento della società
appaltatrice alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto in data 29.09.2023 (doc. 3
fascicolo opponente). In particolare lamentava che le opere, già iniziate con notevole ritardo, non erano state ultimate e che quelle parzialmente eseguite presentavano gravissimi vizi, difetti e difformità. Tali
vizi, consistenti principalmente in infiltrazioni d'acqua, errata posa del manto di copertura e dei suoi elementi accessori, e mancato completamento dello smaltimento dell'eternit rimosso, rendevano l'opera del tutto inidonea alla sua funzione. L'opponente dava altresì atto di aver promosso, in data 11.04.2024,
un procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 1226/2024, Trib. Como) al fine di far constatare giudizialmente lo stato dei luoghi e la natura dei vizi.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna alla restituzione dell'acconto versato di Euro 16.500,00 e al risarcimento di tutti i danni,
pagina 6 di 12 quantificati in via provvisoria in Euro 73.000,00 o nella diversa somma che fosse risultata dovuta a seguito dell'istruttoria esperita e dalla espletanda CTU nel procedimento per ATP.
La convenuta opposta, , veniva dichiarata contumace in sede di Controparte_1
verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. non essendosi tempestivamente costituita in giudizio.
Con provvedimento del 27.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e del fascicolo dell'ATP RG 1226/2024 di cui disponeva l'acquisizione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.
Successivamente, in data 20.01.2025, si costituiva tardivamente in giudizio la
[...]
, contestando le pretese avversarie, eccependo la decadenza dalla garanzia per CP_1
tardiva denuncia dei vizi ex art. 1667 comma 2 c.c. e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Precisate le rispettive conclusioni, le parti depositavano quindi i propri scritti conclusionali e le memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05.12.2025, previa revoca della declaratoria di contumacia della convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare la tardività della costituzione in giudizio della società convenuta, avvenuta in data 20.01.2025, ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. Tale tardività comporta l'applicazione delle decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c., con la conseguente inammissibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, delle domande riconvenzionali e della chiamata di terzi. In particolare, risulta inammissibile l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., sollevata dalla convenuta, in quanto eccezione in senso stretto che doveva essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata cfr. sul punto Cass., sez. 2, ord. n. 14569 del 24.5.2024). Le allegazioni fattuali e le contestazioni della convenuta, pertanto, potranno essere esaminate solo nei limiti in cui contrastino le risultanze probatorie già ritualmente acquisite al processo.
pagina 7 di 12 Nel merito, l'opposizione proposta dal Sig. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
La pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla , relativa al Controparte_1 saldo del corrispettivo pattuito per i lavori di rifacimento del tetto, si rivela infondata alla luce dell'inadempimento dell'appaltatrice, ampiamente provato in corso di causa.
È incontestato che le parti stipulavano il 29/09/2023 un contratto di appalto avente ad oggetto le seguenti opere da eseguirsi nell'immobile dell'opponente sito in Turate, via D. IG n.48:
“rimozione eternit, rinforzo travi di legno, copertura circa 250 mq con lamiera coibentata finto coppo, pluviale, ripristino gronde sostituzione pluviali, lavoro chiavi in mano, compresi camini”.
L'istruttoria, basata principalmente sulla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per ATP R.G. 1226/2024, il cui fascicolo è stato acquisito al presente giudizio, ha fatto emergere un quadro di grave negligenza nell'esecuzione delle opere. Il CTU, Geom. le cui Persona_1 conclusioni, motivate e scevre da vizi logici si ritiene che debbano essere conseguentemente e integralmente recepite in questa sede, ha accertato che “... il nuovo manto di copertura risulta viziato da errato concepimento per assenza di progettazione, l'esecuzione è incompleta oltre che approssimata con grossolani errori di realizzazione che all'attualità risultano viziati da fenomeni
d'infiltrazione di acque meteoriche ...” (pag. 5 CTU). L'elaborato peritale ha rilevato: “l'incoerenza e l'errato fissaggio degli elementi di colmo, la mancata sostituzione e l'errato posizionamento dei canali di gronda, la non corretta impermeabilizzazione dei comignoli, la presenza di infiltrazioni nel sottotetto e nei locali abitativi sottostanti”. Inoltre, il CTU ha rilevato la presenza in cantiere di sacchi contenenti amianto non correttamente smaltiti.
La conclusione del CTU è indubitabile: “Il nuovo manto di copertura risulta inidoneo, non è un sistema tetto funzionante in quanto incompleto nelle sue parti, non è stato effettuato il rinforzo dell'orditura in legno ed è stata ripresa la tipologia a padiglione originaria, ma con materiale diverso, con elementi non correttamente assemblati, che a causa della modesta pendenza risultano inadatti ad evitare infiltrazioni da acque meteoriche...” (pag. 8 CTU), tanto da rendersi necessaria “la completa rimozione di quanto posato dalla resistente ed al completo rifacimento del manto di copertura” (pag.
8-9 CTU).
A fronte di un'opera del tutto inidonea a svolgere la sua funzione essenziale di copertura e protezione dalle intemperie, e che necessita di una totale demolizione e ricostruzione, non può pagina 8 di 12 riconoscersi in capo all'appaltatrice alcun diritto al saldo del corrispettivo. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente (exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.) è pertanto pienamente fondata e paralizza la pretesa creditoria avversaria. Il decreto ingiuntivo n. 503/2024 deve, di conseguenza, essere revocato.
Anche la domanda riconvenzionale dell'opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno è fondata e deve essere accolta.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di opere non ultimate, la tutela del committente non si esaurisce nelle speciali garanzie per i vizi (artt. 1667-1668 c.c.), ma si estende ai rimedi generali in materia di inadempimento contrattuale, tra cui l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. in ossequio al disposto dell'art. 1668 II co. c.c. (cfr. anche Cass., sez. II, ord. 25.07.2025, n. 21374).
Ai fini della pronuncia di risoluzione si richiede che l'inadempimento di una delle parti non sia di "scarsa importanza", avuto riguardo all'interesse dell'altra e, nella fattispecie di cui trattasi, che i vizi e le difformità dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. Tale valutazione deve essere condotta alla stregua di un duplice criterio, oggettivo e soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, alterando il sinallagma contrattuale. Sotto il profilo soggettivo, si deve accertare se e in che misura l'inadempimento abbia leso l'interesse del creditore alla prestazione.
Nel caso di specie, l'inadempimento della presenta i caratteri Controparte_1 della massima gravità sotto entrambi i profili. Oggettivamente, l'opera realizzata è stata giudicata dal
CTU "inidonea" e "non funzionante"; ha inoltre accertato che “il nuovo manto di copertura risulta viziato da errato concepimento per assenza di progettazione l'esecuzione è incompleta oltre che approssimata con grossolani errori di realizzazione” (pag. 5 CTU). Si tratta di vizi radicali che minano la funzione essenziale stessa della prestazione pattuita: la realizzazione di una copertura atta a proteggere l'immobile dagli agenti atmosferici. L'obbligazione principale dell'appaltatrice è stata, di fatto, interamente disattesa. La necessità, accertata dal CTU, di procedere alla "completa rimozione di quanto posato" e al "completo rifacimento del manto di copertura" è la prova che la prestazione eseguita è priva di qualsiasi utilità per il committente, alterando in modo irrimediabile l'equilibrio tra le prestazioni.
pagina 9 di 12 Anche sotto il profilo soggettivo, l'interesse del Sig. è stato irrimediabilmente Parte_1 frustrato. Egli ha ricevuto un'opera imperfetta e incompleta. Infatti, il CTU ha accertato altresì che “i comignoli non sono stati rifatti e nemmeno è stata ripristinata l'impermeabilizzazione al piede degli stessi con nuovo materiale” (pag. 6 CTU). L'inadempimento, quindi, non solo non ha soddisfatto il suo interesse a ottenere una copertura funzionale, ma gli ha cagionato un danno diretto e significativo, concretizzatosi nel mancato godimento di una porzione del proprio immobile sin dal mese di dicembre
2023.
A ciò si aggiunge il mancato completamento di un'obbligazione accessoria ma fondamentale per la sicurezza e la salute, quale lo smaltimento dell'eternit rimosso che il CTU ha accertato essere ancora presente in loco alla data del sopralluogo, accertando che le maestranze della Controparte_1
“hanno effettuato lavori di rimozione e bonifica di quanto rimaneva a tetto della copertura in
[...] lastre ondulate di cemento amianto, e raccoglievano i pezzi rotti di materiale di risulta derivante dalla caduta a terra delle lastre in fibrocemento senza alcun trattamento, ricoverandoli in sacchi di plastica intessuta, senza alcun trattamento, ed è per questa ragione che detto materiale è rimasto in loco” (pag.
7 CTU).
L'inadempimento di è di tale gravità da superare la soglia della Controparte_1
"non scarsa importanza" richiesta dall'art. 1455 c.c. L'aver realizzato una copertura che non solo non protegge dalle infiltrazioni, ma che deve essere integralmente rimossa e ricostruita, costituisce un inadempimento totale e definitivo rispetto alla principale obbligazione assunta. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 29.09.2023 per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta.
Dalla risoluzione del contratto discendono, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo restitutorio e, ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'obbligo risarcitorio.
Quanto all'obbligo restitutorio, la convenuta è tenuta a restituire all'attore l'acconto di Euro
16.500,00, pacificamente versato in data 05.10.2023.
Quanto al risarcimento del danno, questo deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante. Il danno emergente è costituito dai costi che l'opponente dovrà sostenere per eliminare i vizi e completare l'opera a regola d'arte. Il CTU ha quantificato tali costi in Euro 61.500,00, oltre IVA, per il completo rifacimento della copertura, e in Euro 5.000,00 per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto pagina 10 di 12 residuo. Tali importi, analiticamente giustificati, appaiono congrui e vengono posti a carico della convenuta, per un totale di Euro 66.500,00 oltre IVA.
Deve essere riconosciuto anche il danno da mancato godimento dell'immobile. Il CTU ha accertato che, a causa delle infiltrazioni, l'attore “non è in grado di utilizzare l'abitazione del piano primo dal mese di dicembre 2023” e ha stimato in via equitativa un indennizzo per tale pregiudizio in
Euro 5.625,00. Anche tale quantificazione, basata su un criterio logico e proporzionato, merita di essere condivisa.
In conclusione, la convenuta opposta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 88.625,00, data da € 16.500,00 per restituzione di quanto versato all'appaltatrice, € 66.500,00, per danno emergente, ed € 5.625,00 per danno da mancato godimento dell'immobile, oltre IVA come per legge sull'importo di € 66.500,00.
L'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore. Di conseguenza, a tale obbligazione non si applica il principio nominalistico, che vige per i debiti di valuta.
Con la pubblicazione della presente sentenza, il debito di valore si converte in un debito di valuta, cosicché l'importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio (capitale rivalutato sommato agli interessi compensativi calcolati fino a questa data) diviene liquido ed esigibile.
Su tale somma, così come sull'importo dovuto a titolo restitutorio con i relativi interessi, decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo saldo, gli interessi moratori al saggio legale, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.
In conclusione, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a titolo restitutorio la somma di Euro 16.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (05.10.2023) al saldo;
a titolo risarcitorio la somma di € 72.125,00, oltre IVA come per legge solo sull'importo di Euro 66.500,00. Tale importo deve intendersi individuato dal CTU al valore attuale e, quindi, deve essere annualmente rivalutato, dalla data della CTU alla presente pronuncia. Sul totale così ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla presente decisione al saldo (cfr.
Cass., sez. III, ord. 17.4.2024, n. 10376).
pagina 11 di 12 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tali spese comprendono sia quelle del presente giudizio di opposizione, sia quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 1226/2024), ivi comprese quelle di CTU liquidate in quest'ultimo giudizio, pari a € 1.457, 29, oltre accessori di legge. Le spese vengono liquidate in ossequio a quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua non particolare complessità e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
RG n. 1949/2024 promossa da contro , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 503/2024 (R.G.
1201/2024) emesso dal Tribunale di Como in data 15.04.2024;
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, DICHIARA RISOLTO per grave inadempimento della convenuta opposta il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29.09.2023;
3. ND la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a pagare a la somma complessiva di Euro 88.625,00, di cui Euro Parte_1
16.500,00 a titolo di restituzione degli importi versati, maggiorati di interessi legali dalla data di pagamento al saldo, ed Euro 72.125,00 a titolo di risarcimento danni, oltre IVA come per legge solo sull'importo di Euro 66.500,00, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto specificato in motivazione da intendersi qui trascritto per quanto di interesse;
4. ND la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
7052,00 per compensi professionali e di quello per ATP R.G. 1226/2024, che si liquidano in Euro
1914,00 per compensi professionali, oltre € 1.479,29, per spese di CTU, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Barbara Cao pagina 12 di 12