Trib. Como, sentenza 21/12/2025, n. 993
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo

    La pretesa creditoria azionata in via monitoria si rivela infondata alla luce dell'inadempimento dell'appaltatrice, ampiamente provato in corso di causa. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è pienamente fondata e paralizza la pretesa creditoria avversaria. Il decreto ingiuntivo n. 503/2024 deve, di conseguenza, essere revocato.

  • Accolto
    Inadempimento della convenuta opposta

    L'inadempimento della convenuta presenta i caratteri della massima gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L'opera realizzata è stata giudicata dal CTU "inidonea" e "non funzionante", necessitando di una completa rimozione e ricostruzione. L'interesse del committente è stato irrimediabilmente frustrato. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta.

  • Accolto
    Obbligo restitutorio a seguito di risoluzione contrattuale

    Dalla risoluzione del contratto discendono, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo restitutorio. La convenuta è tenuta a restituire all'attore l'acconto di Euro 16.500,00, pacificamente versato.

  • Accolto
    Danno emergente e lucro cessante

    Il danno emergente è costituito dai costi che l'opponente dovrà sostenere per eliminare i vizi e completare l'opera a regola d'arte, quantificati dal CTU in Euro 66.500,00 oltre IVA. Deve essere riconosciuto anche il danno da mancato godimento dell'immobile, stimato in Euro 5.625,00. La convenuta opposta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 88.625,00 (di cui € 16.500,00 per restituzione, € 66.500,00 per danno emergente, ed € 5.625,00 per danno da mancato godimento), oltre IVA come per legge sull'importo di € 66.500,00.

  • Rigettato
    Mancato inadempimento del sig. Controparte_2

    La pretesa creditoria azionata in via monitoria si rivela infondata alla luce dell'inadempimento dell'appaltatrice, ampiamente provato in corso di causa. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è pienamente fondata e paralizza la pretesa creditoria avversaria. Il decreto ingiuntivo n. 503/2024 deve, di conseguenza, essere revocato.

  • Rigettato
    Inadempimento del sig. Controparte_2

    L'inadempimento della convenuta presenta i caratteri della massima gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L'opera realizzata è stata giudicata dal CTU "inidonea" e "non funzionante", necessitando di una completa rimozione e ricostruzione. L'interesse del committente è stato irrimediabilmente frustrato. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta.

  • Rigettato
    Accertamento importo dovuto per lavori eseguiti

    L'inadempimento della convenuta presenta i caratteri della massima gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L'opera realizzata è stata giudicata dal CTU "inidonea" e "non funzionante", necessitando di una completa rimozione e ricostruzione. L'interesse del committente è stato irrimediabilmente frustrato. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta.

  • Rigettato
    Pagamento corrispettivo per lavori eseguiti

    L'inadempimento della convenuta presenta i caratteri della massima gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L'opera realizzata è stata giudicata dal CTU "inidonea" e "non funzionante", necessitando di una completa rimozione e ricostruzione. L'interesse del committente è stato irrimediabilmente frustrato. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 21/12/2025, n. 993
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 993
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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