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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. AL LI ha pronunciato ex artt. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1029/2024
promossa da
, (P.I. ), in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con sede in Cascia in Via Parte_1 C.F._1
Tranquillo AZni n.10/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Brandimarte del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Norcia, Via Meggiana n.47/A,
RICORRENTE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 Controparte_2 sede in Sora (FR), Via Salita dei Pini n.2 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_2
AZ IM ( ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito C.F._2 in Frosinone, Via Tiburtina, 231,
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti costitutivi, poi confermate nelle note di discussione e conclusione a trattazione scritta successivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex 281 decies cpc, in opposizione a precetto ex art. 615 primo comma c.p.c., Pt_1
quale ditta individuale, esponeva quanto segue.
[...]
1.1. In data 12 giugno 2024 la notificava alla ditta opponente atto di precetto Controparte_1 fondato su ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Cassino nel giudizio R.G. n.
1645/2022, per il pagamento della somma di € 3.115,00 oltre IVA.
La opponente deduceva, tuttavia, di essere a sua volta creditore della per un Controparte_1 importo superiore a quello oggetto di precetto. Tale credito risultava maturato in forza di due sentenze emesse dal Tribunale di Spoleto, la n. 144/2024 e la n. 143/2024, entrambe recanti condanna della al pagamento, in favore della , delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate, per ciascun procedimento, nella somma di € 2.340,00 oltre accessori di legge.
Sulla base di tali titoli, parte ricorrente notificava alla opposta due atti di precetto per un ammontare complessivo pari a € 8.073,34 oltre interessi, procedendo successivamente a pignoramento presso terzi, ed in particolare presso sé medesima, per tutte le eventuali somme ancora dovute dalla Parte_1
Individuale alla
[...] Controparte_1
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, la eccepiva l'intervenuta Parte_1 compensazione tra i crediti contrapposti, con conseguente insussistenza del diritto della controparte di procedere in executivis, chiedendo l'annullamento dell'atto di precetto.
In via cautelare veniva altresì richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del precetto notificato in data 12 giugno 2024, per intervenuta compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della
[...]
Controparte_1
1.2. Con decreto del 15 luglio 2024, il Giudice, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in sede di pagina 2 di 8 sommario esame, disponeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo, fissando l'udienza per il contraddittorio ai fini della conferma o revoca del provvedimento cautelare.
Nel corso del giudizio si costituiva per l'opponente l'Avv. Vincenzo Brandimarte, a seguito di rinuncia al mandato da parte dei precedenti difensori, il quale confermava integralmente le eccezioni e le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo.
1.3. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea Controparte_1 deducendo l'incompletezza e parzialità della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.
L'opposta evidenziava come il contenzioso intercorrente tra le parti fosse ben più ampio e articolato rispetto a quanto rappresentato in ricorso, essendo la creditrice nei confronti Controparte_1 della di importi di gran lunga superiori rispetto a quelli oggetto Parte_1 dell'odierna opposizione.
In particolare, la resistente deduceva di aver instaurato, innanzi al Tribunale di Spoleto, due procedimenti monitori relativi a lavori edili commissionati e non corrisposti.
Il primo, iscritto al R.G. n. 1572/2023, si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n.
642/2023 per l'importo di € 47.762,94 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali liquidate in
€ 1.370,00 oltre accessori di legge.
Tale decreto veniva opposto, dando origine al giudizio iscritto al R.G. n. 1957/2023, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto, Giudice Dott. Falfari. Tale decreto, in corso di causa, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 34.963,34.
In forza di tale titolo, la notificava, in data 17 maggio 2024, relativo atto di Controparte_1 precetto, risultando pertanto creditrice nei confronti della della Parte_1 somma di € 35.711,74.
Il secondo procedimento monitorio, iscritto al R.G. n. 1573/2023, si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 679/2023 per € 75.826,51 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali liquidate in € 2.242,00 oltre accessori di legge, anch'esso opposto con giudizio iscritto al R.G. n.
1983/2023, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto.
Da ultimo, la resistente richiamava l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa in data 3 maggio 2024 dal pagina 3 di 8 Tribunale di Cassino nel giudizio R.G. n. 1645/2022, con la quale la Parte_1 veniva condannata al pagamento in favore della della somma di € 3.115,00 oltre Controparte_1
IVA, titolo posto a fondamento del precetto opposto.
Pertanto, al momento della notifica del precetto del 12 giugno 2024, l'opposta risultava creditrice, nei confronti della , dell'importo complessivo di € 38.826,74 oltre IVA e Parte_1 accessori, somma largamente superiore al controcredito eccepito dall'opponente.
La evidenziava come nella ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso fosse Controparte_1 stata del tutto omessa la menzione dei suddetti crediti, già accertati e azionati prima del precetto opposto, con conseguente infondatezza e pretestuosità della domanda, formulando altresì richiesta di condanna per lite temeraria.
Concludeva per il rigetto della opposizione, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
1.4. All'esito di un primo rinvio per trattative tra le parti, il Giudice, tenuta l'udienza di trattazione, si riservava la decisione.
Letti gli atti, rilevava come la parte precettante avesse fornito prova documentale dell'esistenza di ulteriori e rilevanti crediti nei confronti dell'opponente. Ritenuto, pertanto, che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non apparisse più idonea a paralizzare l'azione esecutiva, in considerazione della prevalenza quantitativa del credito complessivamente vantato dalla parte opposta, con provvedimento reso in riforma della sospensione inaudita altera parte del 15 luglio 2024, il
Giudice rigettava l'istanza di sospensione per gravi motivi dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto e fissava l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 19 novembre 2025.
2. L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
2.1. Ai sensi degli artt. 1241 ss. c.c., la compensazione costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione che opera nei limiti in cui due soggetti siano, al tempo stesso, creditori e debitori l'uno dell'altro. In particolare, l'art. 1243 c.c. distingue tra compensazione legale, che si verifica di diritto quando i crediti contrapposti siano omogenei, certi, liquidi ed esigibili, e compensazione giudiziale, che può essere dichiarata dal giudice, ai sensi del secondo comma della medesima pagina 4 di 8 disposizione, qualora il controcredito opposto non sia liquido, ma risulti di facile e pronta liquidazione nel giudizio in cui è fatto valere.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito della liquidità del credito, richiesto dall'art. 1243 c.c., implica altresì la certezza della sua esistenza, non potendosi ammettere l'operatività della compensazione in presenza di un credito la cui sussistenza sia ancora oggetto di contestazione. In tale prospettiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 15 novembre 2016, n. 23225, hanno affermato che l'eccezione di compensazione — tanto legale quanto giudiziale — non è ammissibile qualora il controcredito dedotto risulti controverso o sub iudice, ovvero quando il relativo accertamento sia rimesso alla cognizione di un diverso giudice e non sia ancora divenuto definitivo.
Le medesime Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che, ove il controcredito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, esso deve ritenersi certo e liquido e, pertanto, astrattamente idoneo a essere opposto in compensazione. Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui la compensazione opera esclusivamente “per la parte in cui i crediti si compensano”, non potendo determinare l'estinzione dell'obbligazione oltre la misura in cui le contrapposte ragioni creditorie si equivalgano, con conseguente permanenza dell'eventuale credito residuo in capo alla parte titolare della pretesa di maggiore entità.
2.2. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la parte opponente vanta nei confronti della resistente un credito complessivo pari a € 8.073,34, oltre interessi, maturato in forza di due sentenze emesse dal Tribunale di Spoleto, rispettivamente la n. 144/2024 e la n. 143/2024.
In particolare, con la sentenza n. 144/2024 il Tribunale di Spoleto ha condannato la Controparte_1 al pagamento, in favore della Individuale, delle spese di giudizio liquidate
[...] Parte_1 nella somma di € 2.340,00 oltre accessori di legge;
analogo contenuto decisorio presenta la sentenza n.
143/2024. Trattasi, dunque, di un credito accertato, non contestato, determinato nel suo ammontare e immediatamente esigibile, e come tale astrattamente idoneo a essere opposto in compensazione legale ai sensi degli artt. 1241 e 1243, comma 1, c.c..
Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento dell'opposizione proposta: come emerso nel corso del giudizio e come documentalmente dimostrato dalla parte opposta in sede di costituzione, la posizione debitoria dell'opponente nei confronti della Controparte_1
pagina 5 di 8 non può essere valutata isolatamente con riferimento al solo credito fatto valere con l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. posta a fondamento del precetto impugnato. La parte opposta ha infatti dato prova dell'esistenza di ulteriori e più consistenti crediti vantati nei confronti dell'opponente, riconosciuti in sede giudiziale e già azionati in via monitoria.
In particolare, la è titolare del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
642/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 1957/2023, per l'importo di € 34.963,34.
La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attribuisce al credito in esso consacrato i caratteri della certezza, in quanto già accertato in sede monitoria, della liquidità, risultando determinato nel suo ammontare, nonché della immediata esigibilità, rendendolo titolo pienamente idoneo a essere azionato in via esecutiva.
Cont Ne consegue che, alla data di notifica del precetto opposto, la risultava titolare Controparte_1 nei confronti della di un credito complessivo largamente superiore al Parte_1 controcredito eccepito in compensazione, sicché l'operatività della compensazione, anche ove ritenuta ammissibile, potrebbe esplicare effetti esclusivamente nei limiti dell'importo di € 8.073,34, con permanenza di un credito residuo in favore della parte opposta di entità tale da assorbire integralmente la pretesa compensativa e da mantenere integra la legittimazione della stessa ad agire in via esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.
Deve ancora rilevarsi che, sebbene la compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 c.c., possa operare nella misura in cui i crediti contrapposti realmente si equivalgono, essa non può avere effetto oltre la misura dei crediti reciprocamente esistenti, non potendo la parte opponente – alla stregua di una mera compensazione quantitativamente insufficiente – pretendere di estinguere un titolo esecutivo sulla base di un controcredito di entità inferiore.
Nel caso di specie, infatti, la operatività della compensazione legale, qualsiasi qualificazione essa assuma, non può estendersi oltre l'importo complessivo di € 8.073,34, corrispondente al credito accertato a favore della in forza delle sentenze nn. 144/2024 e Parte_1
143/2024 emesse dal Tribunale di Spoleto. La compensazione, in quanto causa di estinzione dell'obbligazione, opera solo “per la parte in cui i crediti si compensano”, sicché non può estinguere pagina 6 di 8 integralmente il debito nei confronti della ove, come nel caso di specie, la parte Controparte_1 opponente resti complessivamente debitore nei confronti dell'intimata anche dopo l'operazione compensativa.
Ne consegue che, residuando un debito netto a carico della nei Parte_1 confronti della per l'importo eccedente il controcredito datato e riconosciuto, la Controparte_1 mera eccezione di compensazione non può incidere sulla legittimità del titolo di precetto opposto, non potendo dare luogo alla caducazione dell'atto di precetto per € 3.115,00 oltre IVA notificato in data 12 giugno 2024.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, deve ritenersi che la eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non possa produrre gli effetti estintivi invocati, dovendosi così rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fondata sul presupposto di un estinto debito principale tramite compensazione con un controcredito di entità manifestamente inferiore. Ne consegue che il precetto conserva piena efficacia per l'importo residuo non estinto, non essendo la mera eccezione di compensazione idonea a paralizzare l'azione esecutiva minacciata.
3. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e in accordo a parametri inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia, nonché tenendo conto delle fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria.
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che comunque il credito opposto in compensazione, per quanto insufficiente, come detto,
è effettivamente sussistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
NN l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente pagina 7 di 8 giudizio che si liquidano, per compensi, in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 17 dicembre 2025
Il giudice
AL LI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. AL LI ha pronunciato ex artt. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1029/2024
promossa da
, (P.I. ), in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con sede in Cascia in Via Parte_1 C.F._1
Tranquillo AZni n.10/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Brandimarte del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Norcia, Via Meggiana n.47/A,
RICORRENTE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 Controparte_2 sede in Sora (FR), Via Salita dei Pini n.2 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_2
AZ IM ( ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito C.F._2 in Frosinone, Via Tiburtina, 231,
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti costitutivi, poi confermate nelle note di discussione e conclusione a trattazione scritta successivamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex 281 decies cpc, in opposizione a precetto ex art. 615 primo comma c.p.c., Pt_1
quale ditta individuale, esponeva quanto segue.
[...]
1.1. In data 12 giugno 2024 la notificava alla ditta opponente atto di precetto Controparte_1 fondato su ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Cassino nel giudizio R.G. n.
1645/2022, per il pagamento della somma di € 3.115,00 oltre IVA.
La opponente deduceva, tuttavia, di essere a sua volta creditore della per un Controparte_1 importo superiore a quello oggetto di precetto. Tale credito risultava maturato in forza di due sentenze emesse dal Tribunale di Spoleto, la n. 144/2024 e la n. 143/2024, entrambe recanti condanna della al pagamento, in favore della , delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate, per ciascun procedimento, nella somma di € 2.340,00 oltre accessori di legge.
Sulla base di tali titoli, parte ricorrente notificava alla opposta due atti di precetto per un ammontare complessivo pari a € 8.073,34 oltre interessi, procedendo successivamente a pignoramento presso terzi, ed in particolare presso sé medesima, per tutte le eventuali somme ancora dovute dalla Parte_1
Individuale alla
[...] Controparte_1
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, la eccepiva l'intervenuta Parte_1 compensazione tra i crediti contrapposti, con conseguente insussistenza del diritto della controparte di procedere in executivis, chiedendo l'annullamento dell'atto di precetto.
In via cautelare veniva altresì richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del precetto notificato in data 12 giugno 2024, per intervenuta compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della
[...]
Controparte_1
1.2. Con decreto del 15 luglio 2024, il Giudice, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in sede di pagina 2 di 8 sommario esame, disponeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo, fissando l'udienza per il contraddittorio ai fini della conferma o revoca del provvedimento cautelare.
Nel corso del giudizio si costituiva per l'opponente l'Avv. Vincenzo Brandimarte, a seguito di rinuncia al mandato da parte dei precedenti difensori, il quale confermava integralmente le eccezioni e le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo.
1.3. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea Controparte_1 deducendo l'incompletezza e parzialità della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.
L'opposta evidenziava come il contenzioso intercorrente tra le parti fosse ben più ampio e articolato rispetto a quanto rappresentato in ricorso, essendo la creditrice nei confronti Controparte_1 della di importi di gran lunga superiori rispetto a quelli oggetto Parte_1 dell'odierna opposizione.
In particolare, la resistente deduceva di aver instaurato, innanzi al Tribunale di Spoleto, due procedimenti monitori relativi a lavori edili commissionati e non corrisposti.
Il primo, iscritto al R.G. n. 1572/2023, si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n.
642/2023 per l'importo di € 47.762,94 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali liquidate in
€ 1.370,00 oltre accessori di legge.
Tale decreto veniva opposto, dando origine al giudizio iscritto al R.G. n. 1957/2023, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto, Giudice Dott. Falfari. Tale decreto, in corso di causa, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 34.963,34.
In forza di tale titolo, la notificava, in data 17 maggio 2024, relativo atto di Controparte_1 precetto, risultando pertanto creditrice nei confronti della della Parte_1 somma di € 35.711,74.
Il secondo procedimento monitorio, iscritto al R.G. n. 1573/2023, si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 679/2023 per € 75.826,51 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali liquidate in € 2.242,00 oltre accessori di legge, anch'esso opposto con giudizio iscritto al R.G. n.
1983/2023, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto.
Da ultimo, la resistente richiamava l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa in data 3 maggio 2024 dal pagina 3 di 8 Tribunale di Cassino nel giudizio R.G. n. 1645/2022, con la quale la Parte_1 veniva condannata al pagamento in favore della della somma di € 3.115,00 oltre Controparte_1
IVA, titolo posto a fondamento del precetto opposto.
Pertanto, al momento della notifica del precetto del 12 giugno 2024, l'opposta risultava creditrice, nei confronti della , dell'importo complessivo di € 38.826,74 oltre IVA e Parte_1 accessori, somma largamente superiore al controcredito eccepito dall'opponente.
La evidenziava come nella ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso fosse Controparte_1 stata del tutto omessa la menzione dei suddetti crediti, già accertati e azionati prima del precetto opposto, con conseguente infondatezza e pretestuosità della domanda, formulando altresì richiesta di condanna per lite temeraria.
Concludeva per il rigetto della opposizione, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
1.4. All'esito di un primo rinvio per trattative tra le parti, il Giudice, tenuta l'udienza di trattazione, si riservava la decisione.
Letti gli atti, rilevava come la parte precettante avesse fornito prova documentale dell'esistenza di ulteriori e rilevanti crediti nei confronti dell'opponente. Ritenuto, pertanto, che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non apparisse più idonea a paralizzare l'azione esecutiva, in considerazione della prevalenza quantitativa del credito complessivamente vantato dalla parte opposta, con provvedimento reso in riforma della sospensione inaudita altera parte del 15 luglio 2024, il
Giudice rigettava l'istanza di sospensione per gravi motivi dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto e fissava l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 19 novembre 2025.
2. L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
2.1. Ai sensi degli artt. 1241 ss. c.c., la compensazione costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione che opera nei limiti in cui due soggetti siano, al tempo stesso, creditori e debitori l'uno dell'altro. In particolare, l'art. 1243 c.c. distingue tra compensazione legale, che si verifica di diritto quando i crediti contrapposti siano omogenei, certi, liquidi ed esigibili, e compensazione giudiziale, che può essere dichiarata dal giudice, ai sensi del secondo comma della medesima pagina 4 di 8 disposizione, qualora il controcredito opposto non sia liquido, ma risulti di facile e pronta liquidazione nel giudizio in cui è fatto valere.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito della liquidità del credito, richiesto dall'art. 1243 c.c., implica altresì la certezza della sua esistenza, non potendosi ammettere l'operatività della compensazione in presenza di un credito la cui sussistenza sia ancora oggetto di contestazione. In tale prospettiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 15 novembre 2016, n. 23225, hanno affermato che l'eccezione di compensazione — tanto legale quanto giudiziale — non è ammissibile qualora il controcredito dedotto risulti controverso o sub iudice, ovvero quando il relativo accertamento sia rimesso alla cognizione di un diverso giudice e non sia ancora divenuto definitivo.
Le medesime Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che, ove il controcredito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, esso deve ritenersi certo e liquido e, pertanto, astrattamente idoneo a essere opposto in compensazione. Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui la compensazione opera esclusivamente “per la parte in cui i crediti si compensano”, non potendo determinare l'estinzione dell'obbligazione oltre la misura in cui le contrapposte ragioni creditorie si equivalgano, con conseguente permanenza dell'eventuale credito residuo in capo alla parte titolare della pretesa di maggiore entità.
2.2. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la parte opponente vanta nei confronti della resistente un credito complessivo pari a € 8.073,34, oltre interessi, maturato in forza di due sentenze emesse dal Tribunale di Spoleto, rispettivamente la n. 144/2024 e la n. 143/2024.
In particolare, con la sentenza n. 144/2024 il Tribunale di Spoleto ha condannato la Controparte_1 al pagamento, in favore della Individuale, delle spese di giudizio liquidate
[...] Parte_1 nella somma di € 2.340,00 oltre accessori di legge;
analogo contenuto decisorio presenta la sentenza n.
143/2024. Trattasi, dunque, di un credito accertato, non contestato, determinato nel suo ammontare e immediatamente esigibile, e come tale astrattamente idoneo a essere opposto in compensazione legale ai sensi degli artt. 1241 e 1243, comma 1, c.c..
Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento dell'opposizione proposta: come emerso nel corso del giudizio e come documentalmente dimostrato dalla parte opposta in sede di costituzione, la posizione debitoria dell'opponente nei confronti della Controparte_1
pagina 5 di 8 non può essere valutata isolatamente con riferimento al solo credito fatto valere con l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. posta a fondamento del precetto impugnato. La parte opposta ha infatti dato prova dell'esistenza di ulteriori e più consistenti crediti vantati nei confronti dell'opponente, riconosciuti in sede giudiziale e già azionati in via monitoria.
In particolare, la è titolare del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
642/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 1957/2023, per l'importo di € 34.963,34.
La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attribuisce al credito in esso consacrato i caratteri della certezza, in quanto già accertato in sede monitoria, della liquidità, risultando determinato nel suo ammontare, nonché della immediata esigibilità, rendendolo titolo pienamente idoneo a essere azionato in via esecutiva.
Cont Ne consegue che, alla data di notifica del precetto opposto, la risultava titolare Controparte_1 nei confronti della di un credito complessivo largamente superiore al Parte_1 controcredito eccepito in compensazione, sicché l'operatività della compensazione, anche ove ritenuta ammissibile, potrebbe esplicare effetti esclusivamente nei limiti dell'importo di € 8.073,34, con permanenza di un credito residuo in favore della parte opposta di entità tale da assorbire integralmente la pretesa compensativa e da mantenere integra la legittimazione della stessa ad agire in via esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.
Deve ancora rilevarsi che, sebbene la compensazione legale, ai sensi dell'art. 1243 c.c., possa operare nella misura in cui i crediti contrapposti realmente si equivalgono, essa non può avere effetto oltre la misura dei crediti reciprocamente esistenti, non potendo la parte opponente – alla stregua di una mera compensazione quantitativamente insufficiente – pretendere di estinguere un titolo esecutivo sulla base di un controcredito di entità inferiore.
Nel caso di specie, infatti, la operatività della compensazione legale, qualsiasi qualificazione essa assuma, non può estendersi oltre l'importo complessivo di € 8.073,34, corrispondente al credito accertato a favore della in forza delle sentenze nn. 144/2024 e Parte_1
143/2024 emesse dal Tribunale di Spoleto. La compensazione, in quanto causa di estinzione dell'obbligazione, opera solo “per la parte in cui i crediti si compensano”, sicché non può estinguere pagina 6 di 8 integralmente il debito nei confronti della ove, come nel caso di specie, la parte Controparte_1 opponente resti complessivamente debitore nei confronti dell'intimata anche dopo l'operazione compensativa.
Ne consegue che, residuando un debito netto a carico della nei Parte_1 confronti della per l'importo eccedente il controcredito datato e riconosciuto, la Controparte_1 mera eccezione di compensazione non può incidere sulla legittimità del titolo di precetto opposto, non potendo dare luogo alla caducazione dell'atto di precetto per € 3.115,00 oltre IVA notificato in data 12 giugno 2024.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, deve ritenersi che la eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non possa produrre gli effetti estintivi invocati, dovendosi così rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fondata sul presupposto di un estinto debito principale tramite compensazione con un controcredito di entità manifestamente inferiore. Ne consegue che il precetto conserva piena efficacia per l'importo residuo non estinto, non essendo la mera eccezione di compensazione idonea a paralizzare l'azione esecutiva minacciata.
3. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e in accordo a parametri inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia, nonché tenendo conto delle fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria.
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che comunque il credito opposto in compensazione, per quanto insufficiente, come detto,
è effettivamente sussistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
NN l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente pagina 7 di 8 giudizio che si liquidano, per compensi, in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 17 dicembre 2025
Il giudice
AL LI
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