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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente ai sensi del disposto ex artt.
281 sexies e 127 ter c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 57 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Lotzorai presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Davide Amadori, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, attrice contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fu , , , , CP_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5 CP_6
e , CP_7 Controparte_8 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare chela Sig.ra ha usucapito il fabbricato sito nel Comune di Triei nel Parte_1
Viale Italia n. 36, piano terra, distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, particella 2361 sub 1;
2. Che pertanto, l'attrice è proprietaria in modo pieno ed esclusivo di detto immobile;
pagina 1 di 5
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Triei in viale Italia n. 36 e distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Triei al foglio 3, particella 2361 sub 1.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dall'anno 1998, e di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo l'impianto elettrico ed idraulico, arredandolo ed abitandolo con la propria famiglia, nonché sostenendo le spese per i tributi e le utenze.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pagina 2 di 5 pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 9 luglio 2024, e Tes_1 Tes_2 [...]
, rese all'udienza del 13 febbraio 2025). Tes_3
I testi hanno riferito che, dall'anno 1998, l'attrice ha utilizzato un appartamento sito al piano terra di uno stabile sito in viale Italia n. 36 del Comune di Triei, il cui piano superiore appartiene a CP_9
, fratello dell'attrice.
[...]
I testi hanno riferito che l'immobile costituiva la casa della famiglia d'origine dell'attrice e che, dopo il decesso dei genitori, sulla base di un accordo tra gli eredi, il suddetto appartamento è stato assegnato alla medesima, la quale vi abita stabilmente insieme alla sua famiglia.
I testi e hanno saputo riferire che, internamente, l'appartamento è Tes_1 Testimone_3 composto da una cucina, un bagno e due camere.
Essi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attrice si è occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in particolare, eseguendone la ristrutturazione integrale, con la sostituzione della pavimentazione e degli impianti elettrico e idrico, l'intonacatura e la tinteggiatura interna,
l'impermeabilizzazione del muro esterno al confine con la via Toscana, la sistemazione del portone di accesso blindato, degli infissi interni e di una finestra esterna (anno 1998 – testi e Tes_1 [...]
). Tes_3
Inoltre, i testi hanno riferito che, dal 1999, l'attrice ha arredato l'appartamento e lo ha adibito a propria abitazione familiare.
e hanno riferito che, tra il 1998 ed il 2008 (teste ; nel 2008, teste Tes_1 Tes_2 Tes_1 [...]
), l'attrice ha fatto eseguire l'impermeabilizzazione della parete esterna della casa, sul lato nord, Tes_2 dalla quale provenivano delle infiltrazioni, e ha fatto tinteggiare anche la corrispettiva parete interna, nonché il resto della casa. Il teste ha saputo riferire in merito a tali circostanze per avere Tes_1
pagina 3 di 5 eseguito, su incarico dell'attrice, la tinteggiatura delle pareti interne, a causa delle infiltrazioni, e per avervi visto lavorare degli operai specializzati, tra i quali, il marito dell'attrice, , di Parte_2 professione muratore, il quale ha eseguito l'impermeabilizzazione della parete sul lato nord. Sul punto, il teste ha riferito di avere visto, nel 2008, al ritorno dal lavoro, delle impalcature dal lato Tes_2 sinistro del fabbricato, dove si erano formate delle infiltrazioni di umidità e ha specificato, altresì, che, in precedenza, l'immobile disponeva di una scala interna che collegava i due piani e che l'attrice ha fatto rimuovere, d'accordo col fratello, creando due appartamenti autonomi.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice, neppure i suoi familiari, e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto legati da rapporti di parentela/affinità (teste , il quale ha riferito di essere cugino dell'attrice, con la quale ha un Tes_1 rapporto di frequentazione), compaesani e vicini di casa (teste , il quale ha riferito di Tes_2 conoscere l'attrice sin da bambina, in quanto la stessa si recava presso la zia materna, tale
[...]
vicina di casa del medesimo. Inoltre, lo stesso ha riferito di essere amico del marito Per_1 dell'attrice, il quale ha anche eseguito dei lavori presso la sua abitazione;
teste , la Testimone_3 quale ha riferito di conoscere l'attrice sin da bambina, in quanto sua vicina di casa, e, attualmente, di essere la compagna del fratello , con il quale abita nell'appartamento sopra quello CP_9 dell'attrice), oltre che per avere svolto personalmente dei lavori nell'immobile oggetto della domanda
(teste ). Tes_1
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante l'intestazione dell'utenza idrica dell'immobile oggetto di causa alla medesima (doc. 2, memoria ex art. 183, comma
VI n. 2, c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dalla fine degli anni Novanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 4 di 5 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietaria dell'immobile sito Triei e distinto al Catasto Fabbricati
[...] C.F._1 del Comune di Triei al foglio 3, particella 2361 sub 1 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente ai sensi del disposto ex artt.
281 sexies e 127 ter c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 57 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Lotzorai presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Davide Amadori, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, attrice contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fu , , , , CP_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5 CP_6
e , CP_7 Controparte_8 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare chela Sig.ra ha usucapito il fabbricato sito nel Comune di Triei nel Parte_1
Viale Italia n. 36, piano terra, distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, particella 2361 sub 1;
2. Che pertanto, l'attrice è proprietaria in modo pieno ed esclusivo di detto immobile;
pagina 1 di 5
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Triei in viale Italia n. 36 e distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Triei al foglio 3, particella 2361 sub 1.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dall'anno 1998, e di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo l'impianto elettrico ed idraulico, arredandolo ed abitandolo con la propria famiglia, nonché sostenendo le spese per i tributi e le utenze.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pagina 2 di 5 pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 9 luglio 2024, e Tes_1 Tes_2 [...]
, rese all'udienza del 13 febbraio 2025). Tes_3
I testi hanno riferito che, dall'anno 1998, l'attrice ha utilizzato un appartamento sito al piano terra di uno stabile sito in viale Italia n. 36 del Comune di Triei, il cui piano superiore appartiene a CP_9
, fratello dell'attrice.
[...]
I testi hanno riferito che l'immobile costituiva la casa della famiglia d'origine dell'attrice e che, dopo il decesso dei genitori, sulla base di un accordo tra gli eredi, il suddetto appartamento è stato assegnato alla medesima, la quale vi abita stabilmente insieme alla sua famiglia.
I testi e hanno saputo riferire che, internamente, l'appartamento è Tes_1 Testimone_3 composto da una cucina, un bagno e due camere.
Essi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attrice si è occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in particolare, eseguendone la ristrutturazione integrale, con la sostituzione della pavimentazione e degli impianti elettrico e idrico, l'intonacatura e la tinteggiatura interna,
l'impermeabilizzazione del muro esterno al confine con la via Toscana, la sistemazione del portone di accesso blindato, degli infissi interni e di una finestra esterna (anno 1998 – testi e Tes_1 [...]
). Tes_3
Inoltre, i testi hanno riferito che, dal 1999, l'attrice ha arredato l'appartamento e lo ha adibito a propria abitazione familiare.
e hanno riferito che, tra il 1998 ed il 2008 (teste ; nel 2008, teste Tes_1 Tes_2 Tes_1 [...]
), l'attrice ha fatto eseguire l'impermeabilizzazione della parete esterna della casa, sul lato nord, Tes_2 dalla quale provenivano delle infiltrazioni, e ha fatto tinteggiare anche la corrispettiva parete interna, nonché il resto della casa. Il teste ha saputo riferire in merito a tali circostanze per avere Tes_1
pagina 3 di 5 eseguito, su incarico dell'attrice, la tinteggiatura delle pareti interne, a causa delle infiltrazioni, e per avervi visto lavorare degli operai specializzati, tra i quali, il marito dell'attrice, , di Parte_2 professione muratore, il quale ha eseguito l'impermeabilizzazione della parete sul lato nord. Sul punto, il teste ha riferito di avere visto, nel 2008, al ritorno dal lavoro, delle impalcature dal lato Tes_2 sinistro del fabbricato, dove si erano formate delle infiltrazioni di umidità e ha specificato, altresì, che, in precedenza, l'immobile disponeva di una scala interna che collegava i due piani e che l'attrice ha fatto rimuovere, d'accordo col fratello, creando due appartamenti autonomi.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice, neppure i suoi familiari, e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto legati da rapporti di parentela/affinità (teste , il quale ha riferito di essere cugino dell'attrice, con la quale ha un Tes_1 rapporto di frequentazione), compaesani e vicini di casa (teste , il quale ha riferito di Tes_2 conoscere l'attrice sin da bambina, in quanto la stessa si recava presso la zia materna, tale
[...]
vicina di casa del medesimo. Inoltre, lo stesso ha riferito di essere amico del marito Per_1 dell'attrice, il quale ha anche eseguito dei lavori presso la sua abitazione;
teste , la Testimone_3 quale ha riferito di conoscere l'attrice sin da bambina, in quanto sua vicina di casa, e, attualmente, di essere la compagna del fratello , con il quale abita nell'appartamento sopra quello CP_9 dell'attrice), oltre che per avere svolto personalmente dei lavori nell'immobile oggetto della domanda
(teste ). Tes_1
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante l'intestazione dell'utenza idrica dell'immobile oggetto di causa alla medesima (doc. 2, memoria ex art. 183, comma
VI n. 2, c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dalla fine degli anni Novanta.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 4 di 5 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietaria dell'immobile sito Triei e distinto al Catasto Fabbricati
[...] C.F._1 del Comune di Triei al foglio 3, particella 2361 sub 1 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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