Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/11/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Caianiello e Antonio Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cervia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Medini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota di esclusione della procedura di gara del 7.10.2025 (id. comunicazione -OMISSIS-), comunicata in data 8.10.2025, avente ad oggetto “Lavori: Comune di Cervia – Realizzazione di opere di urbanizzazione in attuazione dei contenuti dell’Area di Qualificazione Urbana definita con scheda di assetto -OMISSIS-, in via-OMISSIS-; Convenzione urbanistica per permesso di Costruire Convenzionato del 19.04.2023(Rep. -OMISSIS--Notaio Dott. -OMISSIS-di Ravenna, Codice Cup: -OMISSIS-; Bando di gara n. -OMISSIS-” con cui la stazione appaltante -OMISSIS- s.p.a. e il RUP hanno comunicato l’esclusione della-OMISSIS- s.r.l. dalla procedura di gara pubblica;
b) di ogni altro atto, provvedimento, verbale di gara, non notificati né altrimenti comunicati alla ricorrente di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto, e comunque lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cervia, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di -OMISSIS- Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
parte ricorrente, con ricorso depositato in data 29 ottobre 2025, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento;
si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti;
all’esito dell’udienza 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
nelle more del giudizio è stato depositato in atti il provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto di esclusione, oggetto di impugnazione, e contestuale riammissione dell’odierna ricorrente alla procedura di gara, datato 3 novembre 2025;
pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
in considerazione della particolarità della controversia le spese di lite devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AS | OL RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.