Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 562
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di controlli ex art. 36 bis DPR 600/73, la comunicazione di irregolarità non è un atto necessario e la cartella di pagamento è legittimamente emessa anche in sua assenza. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la rituale notifica della comunicazione di irregolarità, rendendo dovuto il pagamento integrale delle sanzioni e non ridotto.

  • Rigettato
    Legittimità pagamento sanzioni ridotte

    La Corte ha ritenuto che, data la rituale notifica della comunicazione di irregolarità e la natura del controllo effettuato, il pagamento delle sanzioni doveva avvenire per intero e non in misura ridotta, poiché il ritardo nel pagamento era imputabile al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 562
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 562
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo