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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7114/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230007702785000 CEDOLARE SECCA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 28/08/2024 , relativa ad euro 963,70 imputabili alle sanzioni per il ritardato pagamento della cedolare secca avvenuto il 29/9/20 e anziché il 30/6/2020 accertato a seguito di controllo ex art 36 bis DPR 600/73 dell'anno 2019, comunicato mediante comunicazione di irregolarità giammai notificata al ricorrente.
Eccepiva, dunque l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità e, conseguentemente la legittimità del pagamento di un terzo delle sanzioni pari ad euro 335,97 proprio per tale omessa notifica dell'atto prodromico-
Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio ed evidenziava che la comunicazione preventiva di irregolarità sebbene non obbligatoria nei casi di controllo ex art 36 bis DPR 600/73, nello specifico era stata notificata alla ricorrente in data 26/8/22 e produceva la relata della notifica avvenuta per compiuta giacenza ( allegato 4)
Dunque evidenziava l'irregolarità del pagamento ridotto perché avvenuto ben oltre il termine di legge fissato in trenta giorni.
DE non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'esito dell'udienza del 20/1/2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infondato, invero, è il motivo relativo alla omessa notificazione dell'atto presupposto della cartella, atteso che ,nel caso in esame, poiché la cartella di pagamento opposta è stata emessa con le modalità di cui all'art.36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,, non necessita della comunicazione al dichiarante dei risultati del controllo automatico, atteso che i risultati coincidono col dichiarato.
Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte nella sentenza n. 26361 del 29/12/2010 ha affermato che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi e nella sentenza n. 26671 del 18/12/2009 ha precisato che tuttavia è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento".
Vieppiù nel caso di specie l'agenzia ha dimostrato di avere notificato a mezzo servizio postale la comunicazione di irregolarità in data 26/8/22.
Ne consegue che il pagamento delle sanzioni avvenuto con ritardo di circa due anni, ( considerata la rituale notifica dell'atto prodromico) doveva essere eseguito per intero e non in misura ridotta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di agenzia delle entrate ed agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 150,00 per parte, oltre agli accessori di elgge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari , ove richiesto.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7114/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230007702785000 CEDOLARE SECCA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 28/08/2024 , relativa ad euro 963,70 imputabili alle sanzioni per il ritardato pagamento della cedolare secca avvenuto il 29/9/20 e anziché il 30/6/2020 accertato a seguito di controllo ex art 36 bis DPR 600/73 dell'anno 2019, comunicato mediante comunicazione di irregolarità giammai notificata al ricorrente.
Eccepiva, dunque l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità e, conseguentemente la legittimità del pagamento di un terzo delle sanzioni pari ad euro 335,97 proprio per tale omessa notifica dell'atto prodromico-
Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio ed evidenziava che la comunicazione preventiva di irregolarità sebbene non obbligatoria nei casi di controllo ex art 36 bis DPR 600/73, nello specifico era stata notificata alla ricorrente in data 26/8/22 e produceva la relata della notifica avvenuta per compiuta giacenza ( allegato 4)
Dunque evidenziava l'irregolarità del pagamento ridotto perché avvenuto ben oltre il termine di legge fissato in trenta giorni.
DE non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'esito dell'udienza del 20/1/2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infondato, invero, è il motivo relativo alla omessa notificazione dell'atto presupposto della cartella, atteso che ,nel caso in esame, poiché la cartella di pagamento opposta è stata emessa con le modalità di cui all'art.36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,, non necessita della comunicazione al dichiarante dei risultati del controllo automatico, atteso che i risultati coincidono col dichiarato.
Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte nella sentenza n. 26361 del 29/12/2010 ha affermato che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi e nella sentenza n. 26671 del 18/12/2009 ha precisato che tuttavia è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento".
Vieppiù nel caso di specie l'agenzia ha dimostrato di avere notificato a mezzo servizio postale la comunicazione di irregolarità in data 26/8/22.
Ne consegue che il pagamento delle sanzioni avvenuto con ritardo di circa due anni, ( considerata la rituale notifica dell'atto prodromico) doveva essere eseguito per intero e non in misura ridotta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di agenzia delle entrate ed agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 150,00 per parte, oltre agli accessori di elgge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari , ove richiesto.