Sentenza 26 settembre 2011
Massime • 1
La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti distinti reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si perfeziona con l'offesa al libero espletamento dell'attività di ciascuno di essi.
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- 1. Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati diSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con una sentenza depositata lo scorso 24 settembre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite sul rapporto tra resistenza a più pubblici ufficiali e concorso formale di reatihttps://www.iusinitinere.it/
Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. un., sent. 22 febbraio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40981, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, Ric. Apolloni A cura di: Chiara Papa e Carmela Petito. Il lavoro è frutto di una comune riflessione degli autori; la stesura dei paragrafi da 1 a 3 è opera di Carmela Petito, quelli da 4 a 7 di Chiara Papa. Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso di specie. – 3. Concorso formale di reato: l'azione unica, scomposizione dell'evento fattuale e dolo dell'agente. – 4. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale. – 4.1. Analisi strutturale della fattispecie legale (art. 337 cod. pen.). – 5. Il regolare andamento della P.A. come unico bene giuridico tutelato. – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2011, n. 38182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38182 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2011 |
Testo completo
quindi
38 182 /1 1 5 REGISTRO GENERALE n. 8325/2011
UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del 26.9.2011
SENTENZA n. 1334
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dai Magistrati:
dott. Saverio Mannino Presidente
dott. Tito Garribba Consigliere dott. Anna Maria Fazio Consigliere dott. Vincenzo Rotundo Consigliere dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Trieste
avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone nei confronti di De AR NA;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari di Pordenone;
入
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il P.G. ricorre per cassazione contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe che ha applicato a De AR NA la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, de- nunciando la violazione della legge penale perché la pena è stata determinata senza tenere conto che il reato contestato è continuato.
§2. Il ricorso è fondato.
Invero il delitto contestato e ritenuto in sentenza configura un reato con-
tinuato, posto che come si evince inequivocabilmente dal capo d'imputazione - la prevenuta si oppose con violenza alla perquisizione domiciliare condotta da due rappresentanti della polizia giudiziaria (il brig. Giambianco e l'app. Siviero), violan- do ripetutamente la norma incriminatrice.
Infatti la giurisprudenza di legittimità insegna che la violenza o la minac- cia adoperate nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non realizza un unico reato di resistenza di cui all'art. 337 cod.pen., ma tanti distinti reati - che possono essere uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali verso i quali è stata esercitata violenza o minaccia, giacché l'azione delittuosa si perfeziona con l'offesa al libero espletamento dell'attività di ciascuno dei pubblici uf- ficiali operanti (v. Sez. VI, 22.6.2006 n. 35376, Mastroiacovo, ced 234831).
Nella fattispecie la pena concordata dalle parti non contempla l'aumento di pena prescritto dalla legge per la continuazione e, quindi, è illegale. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, restando impregiudicata la facoltà delle parti di proporre al giudice altra richiesta di applicazione di pena che però tenga conto dell'esatta configurazione del reato contestato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tito Garribia Saverio Felice Mannino
Арались DEPOSITATO IN CANCELLERIA
4 OTT 2011, IL
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposto E
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