Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06675/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6675 del 2024, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con il patrocinio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
1) della informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta del 9.12.24 prot. n. -OMISSIS-emessa a carico della ricorrente, e della conseguente trasmissione del provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell’art 92, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011;
2) della nota cat. Q2/2/ant/b.n. della Questura di Caserta;
3) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta;
4) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta;
5) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
6) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta -OMISSIS-
7) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della ditta ricorrente recante la sussistenza allo stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS. 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono;
8) della Nota della DIA di Napoli;
9) della Nota della Prefettura di Caserta del 9.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-”, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa interdittiva antimafia emessa, a seguito di istanza di riesame, da parte della Prefettura di Caserta del 9.12.24 prot. n. -OMISSIS- con la quale si è affermato che “ permangono le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta per resistere alle censure del ricorso.
Dopo lo scambio di memorie, all'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che non siano emersi sufficienti riscontri del pericolo di infiltrazione, in quanto la Prefettura avrebbe fondato la prospettazione di tale pericolo solo sui vincoli parentali di -OMISSIS-, e in particolare sulla circostanza delle aderenze associative mafiose del padre, -OMISSIS-, il quale tuttavia è recluso da molti anni, anche in applicazione del regime carcerario previsto dall’art. 41 bis della l. n. 354 del 1975 (legge sull’Ordinamento Penitenziario), per cui non potrebbe esercitare alcuna influenza sull’impresa ricorrente. La valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe in debito conto il percorso di vita e di crescita professionale e personale del ricorrente, il quale si sarebbe dedicato agli studi fino a conseguire la laurea, dal che dovrebbe ricavarsi la sua dissociazione da ogni influenza criminale. Del tutto irrilevante sarebbe, inoltre, la condanna riportata dal ricorrente per il reato di incendio doloso aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/1990, in quanto inflitta quando egli era ancora minorenne, e quindi in epoca assai risalente; e tale condanna, proprio in quanto risalente alla minore età dell’interessato, non potrebbe assurgere ad elemento di condizionamento mafioso, atteso che essa riguarda, appunto, dei fatti commessi nel 1997, risultando così del tutto inattuale. In estrema sintesi, quindi, il ricorrente si sarebbe affrancato dalla figura paterna, e da oltre 10 anni condurrebbe fondi agricoli svolgendo esclusivamente l’attività di produzione e lavorazione di prodotti agricoli e caseari. E l’attuale contesto familiare del ricorrente sarebbe formato da componenti tutti dediti al lavoro ed estranei alle logiche mafiose.
Con il secondo motivo il ricorrente assume che la Prefettura dovrebbe valutare la sussistenza del pericolo di infiltrazione in base ad elementi attuali, e non già risalenti. Inoltre essa avrebbe dovuto considerare che -OMISSIS-, padre del ricorrente, ha intrapreso un percorso di collaborazione con la Giustizia, da ciò emergendo ulteriormente l’assenza di un attuale pericolo di infiltrazione mafiosa nella ditta di cui si tratta.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta ulteriormente la mancanza di attualità degli indizi di infiltrazione mafiosa a base del provvedimento in epigrafe: il ricorrente, in particolare, solo di rado avrebbe colloqui in carcere con suo padre, il quale, peraltro, neppure in tali occasioni potrebbe impartirgli ordini per influenzare la gestione imprenditoriale, in quanto tali sporadici colloqui in carcere sarebbero comunque videoregistrati, in ragione delle limitazioni previste dal regime carcerario previste dall’art. 41 bis l. n. 354 del 1975 (legge sull’Ordinamento Penitenziario). Inoltre, non potrebbe giustificare l’adozione della informativa interdittiva antimafia nemmeno l’esistenza di un più recente procedimento penale, che si è concluso con la sentenza di assoluzione del Tribunale Penale con formula piena.
2.1. Tali primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché tutti volti a censurare il complessivo compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale dell’impresa ricorrente.
2.2. In linea generale, osserva il Collegio, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare nei procedimenti del genere di cui si tratta sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti di un clan;
- la presenza di una proposta, o già di un provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, ma anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che l'informativa prefettizia qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose e supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria, e tutto ciò rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della impresa ricorrente.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta quindi il compendio indiziario valorizzato dall’Amministrazione, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite, in sostanza, hanno determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente possa rendersi in modo concreto e attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.
E le deduzioni critiche di parte ricorrente non valgono a scalfire l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
2.3. Nel caso in esame, più analiticamente, la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario, da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa, fondato sui seguenti elementi:
a) il titolare dell’impresa è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di incendio, aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/1990: fattispecie criminosa che rientra nel catalogo dei “reati spia” previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 8, d. lgs. n. 159/2011, e 51, comma 3- bis , c.p.p.;
b) il titolare dell’impresa è figlio di -OMISSIS- e fratello di -OMISSIS-, noti elementi di spicco del clan dei -OMISSIS- gravati da procedimenti penali aventi ad oggetto reati di stampo mafioso;
c) la circostanza che l’attività economica di parte ricorrente abbia la forma giuridica della impresa individuale, piuttosto che della società di capitali, favorisce poi maggiormente il condizionamento da parte di esponenti della criminalità organizzata, atteso che non vi è alcuno schermo organizzativo tra l’impresa e la persona dell’imprenditore/titolare;
d) la ricorrente è già stata destinataria di precedenti provvedimenti interdittivi antimafia (in data 31.8.2010, in data 13.10.2011, e l’ultimo in data 6.3.2023);
e) a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di -OMISSIS- la polizia giudiziaria ha rinvenuto, occultate in vari luoghi dell’appartamento, somme di denaro contante pari ad € 121.000,00, che sono state sequestrate ai sensi dell’art. 12 sexies l. n. 306/1992.
Il Collegio, per quanto precede, ritiene quindi che il ricorso sia infondato, sussistendo indizi di infiltrazione mafiosa alla luce sia degli intensi intrecci familiari che riguardano il titolare della ditta ricorrente con il padre e il fratello, esponenti di spicco della criminalità organizzata, sia della precedente condanna che il titolare della ditta ricorrente ha pur sempre riportato per un reato c.d. “spia”, di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, sia, infine, in considerazione del sequestro della somma di € 121.000,00 in contanti effettuato ai sensi dell’art. 12 sexies l. n. 306/1992. Fonti dalle quali emerge un quadro istruttorio in cui gli indizi di infiltrazione riguardano direttamente anche il ricorrente, e non solo i suoi familiari.
Invero, -OMISSIS-, padre del titolare della ditta ricorrente, è un pluripregiudicato esponente di spicco del clan dei -OMISSIS- attualmente soggetto al regime carcerario di cui all’art. 41 bis della l. n. 354 del 1975 (legge sull’Ordinamento Penitenziario), e il fratello, -OMISSIS-, è gravato da precedenti di polizia per estorsione e associazione mafiosa, oltre ad essere stato controllato reiteratamente con soggetti pregiudicati per reati di stampo mafioso.
In tale ottica, è allora pertinente ricordare che, “ ai fini dell'emanazione dell'interdittiva antimafia, l'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata ” (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 6895/2023).
È, pertanto, irrilevante l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il titolare della ditta non avrebbe rapporti con il padre in quanto detenuto da oltre 20 anni, “ considerato che non si può escludere che anche da tale stato sia possibile impartire ordini agli uomini appartenenti al clan e gestire gli affari della "famiglia" ” (cfr. Cons. Stato n. 5770/2021).
È infondato, altresì, il rilievo del ricorrente per cui la Prefettura non avrebbe potuto estendere le verifiche antimafia nei confronti dei suoi prossimi congiunti, in quanto questi non eserciterebbero alcun potere gestorio all’interno dell’impresa. Il rilievo è smentito dall’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011, il quale statuisce che il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari.
Parimenti sintomatico del possibile rischio di condizionamento mafioso cui è esposta la ditta ricorrente è la circostanza che il titolare della ditta medesima è stato condannato, pur se da tempo, per il reato di incendio aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/1990, rientrante nel catalogo dei cd. “reati spia”.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ Per i reati di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 il legislatore presume il rischio di condizionamento criminale, operando una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. Il Prefetto, quindi, non può esimersi dal valutarne gli effetti che si determinano, per l'esercizio dei poteri interdittivi allo stesso rimessi. Trattasi di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una "spia" di per sé sola sufficiente ad imporre, in assenza di elementi distonici, e nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art. 84, comma 4, lett. a), e sino quando non intervenga una sentenza assolutoria, può limitarsi ad "attestare", ove l'addebito sia coerente con il vissuto soggettivo e con il contesto di riferimento, la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è contemplata dalla disposizione più volte richiamata (devono esserci, cioè, almeno provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva) ” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 8/5/2023, n. 2819).
Nella logica, pertanto, della finalità preventiva dell’interdittiva antimafia, ispirata al principio del “più probabile che non”, la pregressa condanna del titolare della ditta ricorrente per una fattispecie criminosa rientrante nei cd. reati spia, unita ai predetti intensi legami familiari sussistenti con -OMISSIS- e -OMISSIS-, delinea un quadro che permette di formulare un giudizio anche attuale di rischio di permeabilità mafiosa a carico della parte ricorrente.
La circostanza che la suddetta condanna riguarda fatti risalenti nel tempo non vale di per sé sola a escludere la attualità del pericolo di condizionamento mafioso a carico della ditta ricorrente, in quanto la Prefettura ha emesso il provvedimento interdittivo sulla base di una serie di elementi (sopra esposti), e non solo della predetta sentenza, la quale si innesta all’interno di una serie di elementi indizianti che denotano la persistente permeabilità mafiosa della ditta ricorrente.
Senza dire, poi, che la giurisprudenza consolidata ha evidenziato che i fatti sui quali si fonda un'interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata: infatti, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità di un tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento. Donde la ben possibile irrilevanza della risalenza dei dati considerati ai fini di una rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo piuttosto, in tale prospettiva, che vi siano tanto dei fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità (cfr., Cons. Stato sez. III, 05/02/2024, n. 1142).
Indicativa, a sfavore delle sorti del presente ricorso, è poi anche la circostanza che la ditta ricorrente, anni dopo i fatti aventi ad oggetto la sentenza di condanna per il reato di incendio aggravato, sia stata raggiunta da ben tre provvedimenti prefettizi interdittivi (il primo provvedimento, in data 31.8.2010, la cui impugnazione giurisdizionale è stata respinta da questo Tribunale con sentenza n. 5413/2014; il secondo, emesso in data 13.10.2011, e non impugnato; l’ultimo, emesso in data 6.3.2023, impugnato con ricorso che è stato rigettato con sentenza n. 2696/2024).
Nella stessa ottica di rilevanza sfavorevole alla parte ricorrente si colloca anche il provvedimento di sequestro della somma di € 121.000,00 trovati in contanti nell’appartamento di -OMISSIS-. Non è dirimente la circostanza che quest’ultimo sia stato al riguardo assolto in sede penale, in quanto un tale esito non esclude la possibile rilevanza dei fatti compatibili con un semplice giudizio di permeabilità mafiosa a carico della ditta ricorrente. Questa sezione ha, infatti, già chiarito che “ la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del 'più probabile che non', cosicché gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti ” (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 9/6/2023, n. 3570).
2.4. Osserva quindi il Collegio come sia emerso che il provvedimento impugnato sia stato adottato in seguito ad una rinnovata e congrua istruttoria conseguente all'istanza di riesame, e che le relative risultanze non offrano elementi deponenti per il superamento della prognosi di controindicazione mafiosa già formulata nelle precedenti interdittive che hanno colpito l'impresa, la quale non ha allegato fattori che potessero neutralizzare il rischio di permeabilità già riscontrato.
Insomma, dal complesso degli elementi rappresentati nell’interdittiva è desumibile che l’impresa ricorrente è stata reputata non implausibilmente legata alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.
Nella specie, pertanto, correttamente il descritto coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto idoneo ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia. Il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024). E dal provvedimento in scrutinio risultano individuati specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
3. Con il quarto motivo parte ricorrente ha censurato, infine, la violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito, in tesi, l’applicazione delle misure previste dalla citata norma.
3.1. Il Collegio ritiene però che non sia persuasiva la descritta censura, con cui l’impresa ha contestato l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’erroneità della motivazione prefettizia circa la non occasionalità dell’agevolazione.
Come è noto, « il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale » (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).
Orbene, il Collegio è dell’avviso che del tutto legittimamente la Prefettura, avendo riscontrato il carattere continuativo del legame tra l’impresa ricorrente e le consorterie criminali, abbia valutato come inapplicabili in concreto le suddette misure di prevenzione collaborativa: questo in quanto nella presente vicenda effettivamente non risulta ravvisabile il presupposto di un'agevolazione soltanto occasionale.
Invero, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di misure meno afflittive) risulta del tutto coerente, e anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, rispetto all’impianto motivazionale posto a fondamento del suo atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, queste ultime risultando inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato, e, in particolare, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe stato logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione solo occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
3.2. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato non è censurabile nemmeno nel punto in cui ha escluso la presenza del requisito dell’agevolazione occasionale, facendo notare che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attenevano a criticità dovute in buona parte a legami stabili con soggetti in rapporto con la criminalità organizzata.
4. Dunque il ricorso è infondato, e va come tale respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.