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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3361/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e res.te Parte_1 C.F._1
a Casamicciola Terme (Ischia - Na) alla via Spiezzieria n. 7, elett.te dom.to, per la presente procedura, in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzarella (C.F. ), da cui è rapp.to e difeso CodiceFiscale_2 giusta procura ritualmente conferita che si deposita in via telematica (in allegato). Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 176 cod. proc. civ. al numero di tel\fax: 0810491285, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
appellante
Contro
(C.F./p.iva - , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t,
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4490/2024 pubbl. il 14/06/2024, non notificata, del Tribunale di Napoli - Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro ,resa nel giudizio recante Rg. N. 15308/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 13.12.2024, l'appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 4490/2024 con la quale il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto volto ad ottenere la declaratoria di nullità
, inefficacia , illegittimità del licenziamento intimato per asserita giusta causa sulla base degli addebiti formulati con la lettera del 13 giugno 2023, con conseguente tutela reintegratoria ex art. 18 L. 300/1970 ovvero in via subordinata l'indennità risarcitoria (indennità del preavviso) prevista.
A fondamento del gravame ha dedotto l'erroneità della interpretazione e della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal primo giudice , stante la insussistenza dei fatti addebitati , il difetto di proporzionalità nonché il fatto che il comportamento del dipendente avrebbe dovuto essere oggetto di una precisa attività di accertamento che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto espletare e che, ove sussistente, avrebbe potuto integrare una ipotesi di ritorsività datoriale verso il lavoratore;
eccepiva , comunque , che in caso di licenziamento giustificato del dirigente, sarebbe insorto il diritto del lavoratore ad ottenere una indennità risarcitoria (indennità del preavviso), richiesta in via subordinata.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure , con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con istanza depositata telematicamente in data 23.5.2025 parte appellante chiedeva la concessione di nuovi termini per la notifica del gravame “per insorte ragioni di salute dello scrivente procuratore e problematiche legate all'uso del dispositivo di firma digitale, ricorre l'impossibilità di accedere al fascicolo informatico iscritto al n. rg 3361/2024 e la conseguente estrazione degli atti onde procedere alla notifica tempestiva del gravame alla parte appellata;
che pertanto lo scrivente procuratore è ad oggi impossibilitato a procedere alla notifica, nei confronti della parte appellata, del proposto gravame entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza del 19.12.2024”
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. In via preliminare va disattesa la richiesta di concessione di nuovi termini per la notifica del gravame in quanto le motivazioni a supporto della stessa non risultano suffragate da un benché minimo riscontro documentale.
Agli atti di causa non vi traccia alcuna di idonea documentazione a giustificazione delle ragioni addotte. L'appello deve , dunque, decidersi in rito con una pronuncia di improcedibilità in quanto non sussistono i presupposti per la concessione del termine ex art.291 c.p.c. Ed invero , nella specie , parte appellante non ha comprovato di aver provveduto alla notifica dell'atto di appello unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla controparte ( alcunchè risulta depositato in tal senso agli atti ). Mette conto osservare che il decreto di fissazione dell'udienza risale al 19.12.2024 a fronte della fissazione della prima udienza per il 26.6.2025. L'appellante, quindi, ha avuto un ampio arco temporale per provvedere, così, tempestivamente alla notifica del gravame mentre -- per le ragioni sopra dette – non è accogliibile l'istanza di rimessione in termini Osserva il Collegio che, attesa la perentorietà del termine per provvedere alla notifica della impugnazione, la parte gravata di tale onere deve usare la ordinaria diligenza e attivarsi in tempo rispetto alla data di udienza al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche allo scopo di evitare inutili rinvii ed un' abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta Costituzionale. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 4342 del 23/02/2010 secondo la quale “il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.”. Questi principi sono stati affermati già dalla Suprema Corte - Cass. S.U. 20604 del 2008 - secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente e sono stati ribaditi più di recenti da Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, 13394 del 28 aprile 2022; Cass. n. 42003/2021. In particolare in relazione all'inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 citata, nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno addirittura ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi di tentata notifica ossia in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». La Corte Suprema ha precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, parte appellante non ha mai documentato di aver ritualmente notificato il gravame a parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia ritualmente costituita in giudizio. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Per tali ragioni deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.
In mancanza di costituzione dell'appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli lì 26.6.2025 Il Cons. est. rel Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3361/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e res.te Parte_1 C.F._1
a Casamicciola Terme (Ischia - Na) alla via Spiezzieria n. 7, elett.te dom.to, per la presente procedura, in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzarella (C.F. ), da cui è rapp.to e difeso CodiceFiscale_2 giusta procura ritualmente conferita che si deposita in via telematica (in allegato). Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 176 cod. proc. civ. al numero di tel\fax: 0810491285, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
appellante
Contro
(C.F./p.iva - , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t,
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4490/2024 pubbl. il 14/06/2024, non notificata, del Tribunale di Napoli - Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro ,resa nel giudizio recante Rg. N. 15308/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 13.12.2024, l'appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 4490/2024 con la quale il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto volto ad ottenere la declaratoria di nullità
, inefficacia , illegittimità del licenziamento intimato per asserita giusta causa sulla base degli addebiti formulati con la lettera del 13 giugno 2023, con conseguente tutela reintegratoria ex art. 18 L. 300/1970 ovvero in via subordinata l'indennità risarcitoria (indennità del preavviso) prevista.
A fondamento del gravame ha dedotto l'erroneità della interpretazione e della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal primo giudice , stante la insussistenza dei fatti addebitati , il difetto di proporzionalità nonché il fatto che il comportamento del dipendente avrebbe dovuto essere oggetto di una precisa attività di accertamento che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto espletare e che, ove sussistente, avrebbe potuto integrare una ipotesi di ritorsività datoriale verso il lavoratore;
eccepiva , comunque , che in caso di licenziamento giustificato del dirigente, sarebbe insorto il diritto del lavoratore ad ottenere una indennità risarcitoria (indennità del preavviso), richiesta in via subordinata.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure , con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con istanza depositata telematicamente in data 23.5.2025 parte appellante chiedeva la concessione di nuovi termini per la notifica del gravame “per insorte ragioni di salute dello scrivente procuratore e problematiche legate all'uso del dispositivo di firma digitale, ricorre l'impossibilità di accedere al fascicolo informatico iscritto al n. rg 3361/2024 e la conseguente estrazione degli atti onde procedere alla notifica tempestiva del gravame alla parte appellata;
che pertanto lo scrivente procuratore è ad oggi impossibilitato a procedere alla notifica, nei confronti della parte appellata, del proposto gravame entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza del 19.12.2024”
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. In via preliminare va disattesa la richiesta di concessione di nuovi termini per la notifica del gravame in quanto le motivazioni a supporto della stessa non risultano suffragate da un benché minimo riscontro documentale.
Agli atti di causa non vi traccia alcuna di idonea documentazione a giustificazione delle ragioni addotte. L'appello deve , dunque, decidersi in rito con una pronuncia di improcedibilità in quanto non sussistono i presupposti per la concessione del termine ex art.291 c.p.c. Ed invero , nella specie , parte appellante non ha comprovato di aver provveduto alla notifica dell'atto di appello unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla controparte ( alcunchè risulta depositato in tal senso agli atti ). Mette conto osservare che il decreto di fissazione dell'udienza risale al 19.12.2024 a fronte della fissazione della prima udienza per il 26.6.2025. L'appellante, quindi, ha avuto un ampio arco temporale per provvedere, così, tempestivamente alla notifica del gravame mentre -- per le ragioni sopra dette – non è accogliibile l'istanza di rimessione in termini Osserva il Collegio che, attesa la perentorietà del termine per provvedere alla notifica della impugnazione, la parte gravata di tale onere deve usare la ordinaria diligenza e attivarsi in tempo rispetto alla data di udienza al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche allo scopo di evitare inutili rinvii ed un' abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta Costituzionale. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 4342 del 23/02/2010 secondo la quale “il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.”. Questi principi sono stati affermati già dalla Suprema Corte - Cass. S.U. 20604 del 2008 - secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente e sono stati ribaditi più di recenti da Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, 13394 del 28 aprile 2022; Cass. n. 42003/2021. In particolare in relazione all'inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 citata, nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno addirittura ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi di tentata notifica ossia in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». La Corte Suprema ha precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, parte appellante non ha mai documentato di aver ritualmente notificato il gravame a parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia ritualmente costituita in giudizio. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Per tali ragioni deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.
In mancanza di costituzione dell'appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli lì 26.6.2025 Il Cons. est. rel Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.