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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO CE IA, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 5388/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240004902963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240004902963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240004902963000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente Ricorrente_1, in atti generalizzata, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.p.r. 600/73 relativa a dichiarazione per l'anno 2017. Nel ricorso si eccepiva l'illegittimità della cartella, per infondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha comunicato l'avvenuto sgravio parziale della cartella, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate prima della presente udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio, con spese compensate;
tale rinuncia, con compensazione delle spese, veniva accettata dall'Agenzia delle Entrate, in udienza.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso della ricorrente, accompagnata dall'accettazione di controparte.
Spese compensate, essendo le parti concordi sul punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Cosenza,28.1.2026.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO CE IA, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 5388/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240004902963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240004902963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240004902963000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente Ricorrente_1, in atti generalizzata, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.p.r. 600/73 relativa a dichiarazione per l'anno 2017. Nel ricorso si eccepiva l'illegittimità della cartella, per infondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha comunicato l'avvenuto sgravio parziale della cartella, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate prima della presente udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio, con spese compensate;
tale rinuncia, con compensazione delle spese, veniva accettata dall'Agenzia delle Entrate, in udienza.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso della ricorrente, accompagnata dall'accettazione di controparte.
Spese compensate, essendo le parti concordi sul punto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Cosenza,28.1.2026.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia