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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1602/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/02/2025 da con l'avv. Anna Maria Cassina Parte_1
e da con l'avv. Francesca Pittoritto Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18.06.2005 in Colloredo di
Monte LB (UD), con atto trascritto presso il Comune di Colloredo di Monte LB
(UD), al numero 4, parte 2, serie A, anno 2005;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 19.06.2014), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1 in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in data 18.06.2005 in Colloredo di Monte LB (UD), con atto trascritto presso il Comune di Colloredo di Monte LB (UD), al numero 4, parte 2, serie A, anno 2005, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con delega da Persona_2
parte del signor in favore della NO per la Parte_2 Pt_1
sottoscrizione/autorizzazione in autonomia, ma con obbligo di informativa, delle seguenti attività:
• sottoscrivere le autorizzazioni scolastiche fra cui: consensi e privacy, liberatorie per autorizzazioni a foto e video riprese, uscite sul territorio, gite e attività scolastiche varie da svolgersi al di fuori dei locali scolastici, comunicazioni per il rientro scolastico dopo il periodo di malattia;
• iscrizione per lo svolgimento di attività sportive, ludiche ed extra-scolastiche in generale;
• rendere il consenso informato per le vaccinazioni obbligatorie e per l'effettuazione degli esami Mmg o per le visite da specialista;
• rendere il consenso informato per le cure dentarie, esami radiografici, ecc.
• iscrizioni scolastiche e sottoscrizione documentazione amministrativa varia (richiesta ISEE, richiesta assegno unico, rinnovo documento d'identità valido per l'espatrio)
3. dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre e diritto del padre di vederla e frequentarla come segue, salvo diversi e migliori accordi da individuarsi tra le parti e previo confronto con gli assistenti sociali di rispettivo riferimento dei coniugi: un giorno a settimana per un'ora, indicativamente tra le 17.00 e le 18.00 e liberi contatti telefonici.
Dispone che ogni ulteriore visita verrà individuata e programmata di volta in volta previa valutazione da parte del Servizio Sociale di riferimento.
4. dispone che il sig. ersi la somma di € 150,00 mensili a favore della sig. Pt_2 Pt_1
a titolo di partecipazione al mantenimento della figlia somma rivalutabile Per_1
annualmente ai sensi degli indici ISTAT.
2 Dispone che, dal mese successivo alla vendita della casa familiare, il contributo al mantenimento di aumenterà ad € 200,00 mensili, importo rivalutabile Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Udine in vigore, sono poste al 60% a carico della NO e il 40% a carico del signor Pt_1 Pt_2
Prende atto che le parti precisano che, difformemente dalle previsioni del citato Protocollo, il sig. imborserà la quota del 40% delle spese per attività sportive, ludiche ed extra- Pt_2
scolastiche in generale, solamente se tali attività siano da lui state previamente acconsentite.
4) Dà atto che Il signor presta il consenso acché l'assegno unico universale venga Pt_2
percepito interamente ed esclusivamente dalla NO;
Pt_1
− dà atto che il signor e la sig. , a definizione di tutti i loro rapporti Pt_2 Pt_1
patrimoniali convengono, inoltre, di procedere alla vendita dell'immobile in comproprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Monte LB (Ud) al fg. 14, part.lla 273 sub.
1, cat. A/3 e sub. 2, cat. C/6, via San Rocco n. 6/1 alle seguenti condizioni:
a) dà atto che i NO , attraverso i rispettivi Amministratori di Sostegno - Pt_2 Pt_1
che nel frattempo avranno ottenuto apposita autorizzazione dal Giudice Tutelare - hanno indicato l'Agenzia immobiliare Cumini quale soggetto a cui affidare la compravendita a terzi dell'immobile;
b) dà atto che entrambe le parti, entro e non oltre 1 mese dal deposito del ricorso, conferiranno mandato in “esclusiva” all'Agenzia Immobiliare Cumini per la vendita dell'immobile.
L'incarico di mediazione immobiliare avrà la durata di mesi 6, rinnovabili.
c) dà atto che le parti si obbligano inoltre a pagare nella misura del 50% le spese che si renderanno necessarie per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) e le ulteriori spese tecniche e documentali necessarie per la vendita dell'immobile.
d) dà atto che mobili e arredi di interesse dei coniugi verranno ritirati dalla casa di via San
Rocco n.6 a Colloredo di Monte LB entro e non oltre la data di stipula del contratto preliminare mentre, per i rimanenti mobili ed arredi e fatti salvi diversi accordi fra le parti ed i futuri acquirenti, i sig.ri provvederanno al relativo smaltimento con spesa Pt_2 Pt_1
a loro carico in egual misura, entro la data di stipula del contratto definitivo di compravendita.
e) Dà atto che il ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà di via San Rocco n.6 in Colloredo di Monte LB (Ud) verrà utilizzato per estinguere il contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la in data Controparte_1
3 19.08.2014, Rep. 107652 Notaio e, l'importo netto residuo verrà diviso nella Per_3
misura del 50% tra i comproprietari.
5) Spese legali integralmente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colloredo di Monte LB (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 16/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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