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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2074 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Corso Garibaldi, 71 81055 Santa Maria Capua Vetere presso lo studio dell'Avv.ANGELO COCOZZA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., CP_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/05/2025 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo: CP_1
- Di essere stata dipendente della resistente presso la Casa di Cura GE.PO.S. Srl, con sede in Telese Terme (BN) dal 16.12.1985 con mansione di ausiliaria, dal 1999 al 30.09.2016 con mansione di addetta al centralino/reception e qualifica di impiegata d'ordine, inquadramento nel livello retributivo B1 di cui al CCNL per il personale non medico dipendente, e infine, dal 25.11.2016 al licenziamento intervenuto nel 29.11.2024, con mansioni di aiuto cuoca e poi di cuoca;
- Che in data 25.11.2016 inviava formale richiesta della revoca della disposizione di cambio mansione, in quanto la mansione
1 di “cuoca” poteva determinare effetti peggiorativi sulle sue condizioni di salute
- Che la società non riteneva di adottare alcun provvedimento, e, per tale ragione presentava ricorso ex art. 409 c.p.c. ed otteneva sentenza n. 885/2015 emessa in data 18.06.2018 che disponeva il ripristino della mansione precedente, confermata in appello con sentenza n.5787/2021 pubbl. il 15.12.2021, passata in giudicato;
- Che, nelle more, il medico aziendale la riteneva idonea alla mansione di aiuto cuoca, ma con prescrizioni e limitazioni e, ciò nonostante, la società la adibiva alla mansione di cuoca;
- Che avverso detto provvedimento proponeva ricorso giudiziario, definito con sentenza di rigetto, confermata in appello e per la quale pendeva ricorso in Cassazione;
- Che il medico aziendale la dichiarava idonea con limitazioni alla mansione e, a seguito di ricorso, in data 13.06.2024 la Commissione Medica c/o Dipartimento di prevenzione Asl di Benevento la dichiarava “Non idonea alla movimentazione manuale dei carichi;
- Non idonea ad assumere posizione eretta per un tempo prolungato;
- Non idonea al contatto diretto con oggetti che contengono le seguenti sostanze chimiche: fenilisopropilparafenilandiamina, fenilendiamina base, nichel solfato;
- Evitare esposizione a fonti di calore;
- Evitare cambi bruschi di temperatura”, ovvero idonea alla mansione ma con maggiori limitazioni e restrizioni;
- Che, con nota del 19.06.2024, la le inviava lettera CP_1 di sospensione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alla mansione pervenuta durante la malattia, e, con nota pervenuta in data 25.09.2024, la sospensione del rapporto di lavoro a titolo cautelativo, con diminuzione del 50% della retribuzione contrattuale, in attesa di nuova visita medica aziendale, mai svoltasi;
- Che con lettera racc. del 29.11.2024 la società risolveva il rapporto di lavoro per asserita inidoneità alla mansione ed impossibilità di ricollocazione;
Concludeva chiedendo “In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla Sig.ra dalla con Parte_1 CP_1 comunicazione del 29.11.2024, per i motivi esposti in narrativa;
1. Per l'effetto: ordinare alla in persona del legale CP_1 rapp. te p.t., l'immediata reintegrazione della Sig.ra nel Parte_1 posto di lavoro precedentemente occupato o in uno equivalente;
2 2. Per l'effetto: condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., a risarcimento del danno in favore della ricorrente corrispondendole, nelle misure in narrativa, ovvero maggiori o minori che si riterranno di giustizia, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 4 L 300/1970, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. Per l'effetto: condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 L. 300/1970;
4. In ogni caso: condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva e CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla con comunicazione del 29.11.2024. Pt_1
Nella lettera di licenziamento si legge che la risoluzione è determinata dall'inidoneità della alla mansione, nell'impossibilità di Pt_1 ricollocarla in altra posizione lavorativa.
Tanto premesso, è pacifico e documentato dalla stessa che in Pt_1 data 13.12.2023 il medico aziendale la dichiarava idonea alla mansione di cuoca con limitazioni ovvero “Non idonea alla movimentazione manuale dei carichi;
- Non idonea al contatto diretto con oggetti che contengono le seguenti sostanze chimiche: fenilisopropilparafenilandiamina, fenilendiamina base, nichel solfato;
- Non idonea ad assumere posizione eretta per un tempo prolungato”. Il giudizio del medico aziendale veniva impugnato dalla e, in Pt_1 data 13.06.2024, la Commissione Medica c/o Dipartimento di prevenzione Asl di Benevento esprimeva analogo giudizio di idoneità alla mansione con ulteriori limitazioni ovvero “Non idonea alla movimentazione manuale dei carichi;
- Non idonea ad assumere
3 posizione eretta per un tempo prolungato;
- Non idonea al contatto diretto con oggetti che contengono le seguenti sostanze chimiche: fenilisopropilparafenilandiamina, fenilendiamina base, nichel solfato;
- Evitare esposizione a fonti di calore;
- Evitare cambi bruschi di temperatura”, ovvero idonea alla mansione ma con maggiori limitazioni e restrizioni. In forza di tali giudizi di idoneità, la dapprima la CP_1 sospendeva dalla mansione, dipoi irrogava il licenziamento.
Ciò posto, al netto della lettera di licenziamento, la società non ha offerto alcun altro elemento di valutazione, né in ordine alle ragioni per le quali il giudizio di idoneità con limitazioni non sarebbe compatibile con la mansione di cuoca, né in ordine alla possibilità di adibirla ad altre mansioni, anche inferiori. Al contrario ha scelto di non costituirsi in giudizio e, dunque, di non offrire alcun elemento utile a dimostrare la legittimità del provvedimento espulsivo.
Tanto premesso l'art.4 co. 4 bis della L.n.68 del 1999 prevede espressamente per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, che tali eventi "non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori".
L'obbligo datoriale di repêchage, anche in mansioni inferiori, del dipendente inidoneo alla mansione è stato poi generalizzato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 81 del 2008, (art.42 del Decreto legislativo del 09/04/2008 - N. 81 come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. “1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”) ma già vigeva nel diritto vivente sulla scorta del principio stabilito dalla sentenza n. 7755 del 1998 delle Sezioni unite della Suprema Corte.
Evidentemente l'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore dovrà comunque
4 ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio (per tutte v. Cass. n. 6497 del 2021).
Pertanto il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa (v. Cass. n. 6497 del 2021; n. 15002 del 2023; n. 31471 del 2023; n. 35850 del 2023; n. 10568 del 2024; n. 14307 del 2024). Nei precedenti citati si è sottolineato che l'impossibilità di ricollocare il dipendente disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento perché questi, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, dovrà comunque ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio. Pertanto, a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione europea, non sarà sufficiente per il datore di lavoro allegare e provare la mancanza in azienda di posti disponibili, in cui ricollocare il predetto, come si trattasse di un ordinario obbligo di repêchage né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro;
sarà onere del datore di lavoro dimostrare di avere, con un comportamento positivo, ricercato possibili soluzioni e misure organizzative appropriate e ragionevoli, idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità.
5 Nella specie, parte datrice non ha offerto alcun elemento di prova in ordine all'insussistenza di posti disponibili cui adibire la né Pt_1 tampoco circa l'impossibilità di adottare accomodamenti compatibili con lo stato di salute e con le esigenze aziendali. Ne consegue che il licenziamento dev'essere dichiarato illegittimo. Quanto alla sanzione conseguente deve valutarsi se alla fattispecie, trova applicazione la cd. tutela reintegratoria attenuata o la cd. tutela reintegratoria piena. Difatti il comma 1 dell'art. 18 S.d.L. stabilisce che "Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, (...) ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. (...)." Il successivo comma 2 definisce i contenuti economici della tutela stabilendo che "Il giudice, (...), condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali". Il comma 7 del medesimo art. 18 l. n. 300 del 1970 prevede che "Il giudice (...) nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, (...)", applica la disciplina di cui al quarto comma, e cioè "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può
6 essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. (...)." Pertanto se il giudice accerta "la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108" applica la tutela reintegratoria più ampia prevista dai commi 1 e
2 dell'art. 18 l. n. 300/70; b) se il giudice "accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma
3, della legge 12 marzo 1999, n. 68", applica la tutela reintegratoria attenuata prevista dal combinarsi dei commi 4 e 7 del medesimo art. 18. Ciò posto, non può negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di "accomodamenti ragionevoli" sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003.
In ogni caso resta fermo che la cd. tutela reintegratoria attenuata troverà applicazione tutte le volte in cui il lavoratore non deduca e provi specificamente la disabilità come fattore di discriminazione ed invochi esclusivamente la tutela di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 S.d.L., (cfr. Cass. n. 24377 del 2015; conf. Cass. n. 26675 del 2018, in cui la questione posta era quella di applicare il comma 4 ovvero il comma 5 dell'art. 18 S.d.L.). Nella specie parte ricorrente ha richiesto espressamente la tutela reintegratoria attenuata, non evidenziando il fattore discriminatorio e richiamando, nelle conclusioni, espressamente il comma 4 dell'art.18. Pertanto deve annullarsi il licenziamento, con condanna della CP_1 alla reintegrazione della nel posto di lavoro
[...] Pt_1 precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito o quanto avrebbe potuto percepire nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura di dodici mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Per il principio della soccombenza IN PERSONA DEL CP_1
LEGALE RAPP.TE P.T. dev'essere condannato al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 dispositivo .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
7 di IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento, intimato in data 29.11.2024;
2) condanna alla reintegrazione della nel CP_1 Pt_1 posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3) condanna IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE CP_1 al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 processuali che liquida in complessivi €5.664 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €261,75, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 02/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
8
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2074 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Corso Garibaldi, 71 81055 Santa Maria Capua Vetere presso lo studio dell'Avv.ANGELO COCOZZA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., CP_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/05/2025 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo: CP_1
- Di essere stata dipendente della resistente presso la Casa di Cura GE.PO.S. Srl, con sede in Telese Terme (BN) dal 16.12.1985 con mansione di ausiliaria, dal 1999 al 30.09.2016 con mansione di addetta al centralino/reception e qualifica di impiegata d'ordine, inquadramento nel livello retributivo B1 di cui al CCNL per il personale non medico dipendente, e infine, dal 25.11.2016 al licenziamento intervenuto nel 29.11.2024, con mansioni di aiuto cuoca e poi di cuoca;
- Che in data 25.11.2016 inviava formale richiesta della revoca della disposizione di cambio mansione, in quanto la mansione
1 di “cuoca” poteva determinare effetti peggiorativi sulle sue condizioni di salute
- Che la società non riteneva di adottare alcun provvedimento, e, per tale ragione presentava ricorso ex art. 409 c.p.c. ed otteneva sentenza n. 885/2015 emessa in data 18.06.2018 che disponeva il ripristino della mansione precedente, confermata in appello con sentenza n.5787/2021 pubbl. il 15.12.2021, passata in giudicato;
- Che, nelle more, il medico aziendale la riteneva idonea alla mansione di aiuto cuoca, ma con prescrizioni e limitazioni e, ciò nonostante, la società la adibiva alla mansione di cuoca;
- Che avverso detto provvedimento proponeva ricorso giudiziario, definito con sentenza di rigetto, confermata in appello e per la quale pendeva ricorso in Cassazione;
- Che il medico aziendale la dichiarava idonea con limitazioni alla mansione e, a seguito di ricorso, in data 13.06.2024 la Commissione Medica c/o Dipartimento di prevenzione Asl di Benevento la dichiarava “Non idonea alla movimentazione manuale dei carichi;
- Non idonea ad assumere posizione eretta per un tempo prolungato;
- Non idonea al contatto diretto con oggetti che contengono le seguenti sostanze chimiche: fenilisopropilparafenilandiamina, fenilendiamina base, nichel solfato;
- Evitare esposizione a fonti di calore;
- Evitare cambi bruschi di temperatura”, ovvero idonea alla mansione ma con maggiori limitazioni e restrizioni;
- Che, con nota del 19.06.2024, la le inviava lettera CP_1 di sospensione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alla mansione pervenuta durante la malattia, e, con nota pervenuta in data 25.09.2024, la sospensione del rapporto di lavoro a titolo cautelativo, con diminuzione del 50% della retribuzione contrattuale, in attesa di nuova visita medica aziendale, mai svoltasi;
- Che con lettera racc. del 29.11.2024 la società risolveva il rapporto di lavoro per asserita inidoneità alla mansione ed impossibilità di ricollocazione;
Concludeva chiedendo “In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla Sig.ra dalla con Parte_1 CP_1 comunicazione del 29.11.2024, per i motivi esposti in narrativa;
1. Per l'effetto: ordinare alla in persona del legale CP_1 rapp. te p.t., l'immediata reintegrazione della Sig.ra nel Parte_1 posto di lavoro precedentemente occupato o in uno equivalente;
2 2. Per l'effetto: condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., a risarcimento del danno in favore della ricorrente corrispondendole, nelle misure in narrativa, ovvero maggiori o minori che si riterranno di giustizia, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 4 L 300/1970, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. Per l'effetto: condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 L. 300/1970;
4. In ogni caso: condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva e CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla con comunicazione del 29.11.2024. Pt_1
Nella lettera di licenziamento si legge che la risoluzione è determinata dall'inidoneità della alla mansione, nell'impossibilità di Pt_1 ricollocarla in altra posizione lavorativa.
Tanto premesso, è pacifico e documentato dalla stessa che in Pt_1 data 13.12.2023 il medico aziendale la dichiarava idonea alla mansione di cuoca con limitazioni ovvero “Non idonea alla movimentazione manuale dei carichi;
- Non idonea al contatto diretto con oggetti che contengono le seguenti sostanze chimiche: fenilisopropilparafenilandiamina, fenilendiamina base, nichel solfato;
- Non idonea ad assumere posizione eretta per un tempo prolungato”. Il giudizio del medico aziendale veniva impugnato dalla e, in Pt_1 data 13.06.2024, la Commissione Medica c/o Dipartimento di prevenzione Asl di Benevento esprimeva analogo giudizio di idoneità alla mansione con ulteriori limitazioni ovvero “Non idonea alla movimentazione manuale dei carichi;
- Non idonea ad assumere
3 posizione eretta per un tempo prolungato;
- Non idonea al contatto diretto con oggetti che contengono le seguenti sostanze chimiche: fenilisopropilparafenilandiamina, fenilendiamina base, nichel solfato;
- Evitare esposizione a fonti di calore;
- Evitare cambi bruschi di temperatura”, ovvero idonea alla mansione ma con maggiori limitazioni e restrizioni. In forza di tali giudizi di idoneità, la dapprima la CP_1 sospendeva dalla mansione, dipoi irrogava il licenziamento.
Ciò posto, al netto della lettera di licenziamento, la società non ha offerto alcun altro elemento di valutazione, né in ordine alle ragioni per le quali il giudizio di idoneità con limitazioni non sarebbe compatibile con la mansione di cuoca, né in ordine alla possibilità di adibirla ad altre mansioni, anche inferiori. Al contrario ha scelto di non costituirsi in giudizio e, dunque, di non offrire alcun elemento utile a dimostrare la legittimità del provvedimento espulsivo.
Tanto premesso l'art.4 co. 4 bis della L.n.68 del 1999 prevede espressamente per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, che tali eventi "non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori".
L'obbligo datoriale di repêchage, anche in mansioni inferiori, del dipendente inidoneo alla mansione è stato poi generalizzato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 81 del 2008, (art.42 del Decreto legislativo del 09/04/2008 - N. 81 come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. “1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”) ma già vigeva nel diritto vivente sulla scorta del principio stabilito dalla sentenza n. 7755 del 1998 delle Sezioni unite della Suprema Corte.
Evidentemente l'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore dovrà comunque
4 ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio (per tutte v. Cass. n. 6497 del 2021).
Pertanto il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa (v. Cass. n. 6497 del 2021; n. 15002 del 2023; n. 31471 del 2023; n. 35850 del 2023; n. 10568 del 2024; n. 14307 del 2024). Nei precedenti citati si è sottolineato che l'impossibilità di ricollocare il dipendente disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento perché questi, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, dovrà comunque ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio. Pertanto, a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione europea, non sarà sufficiente per il datore di lavoro allegare e provare la mancanza in azienda di posti disponibili, in cui ricollocare il predetto, come si trattasse di un ordinario obbligo di repêchage né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro;
sarà onere del datore di lavoro dimostrare di avere, con un comportamento positivo, ricercato possibili soluzioni e misure organizzative appropriate e ragionevoli, idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità.
5 Nella specie, parte datrice non ha offerto alcun elemento di prova in ordine all'insussistenza di posti disponibili cui adibire la né Pt_1 tampoco circa l'impossibilità di adottare accomodamenti compatibili con lo stato di salute e con le esigenze aziendali. Ne consegue che il licenziamento dev'essere dichiarato illegittimo. Quanto alla sanzione conseguente deve valutarsi se alla fattispecie, trova applicazione la cd. tutela reintegratoria attenuata o la cd. tutela reintegratoria piena. Difatti il comma 1 dell'art. 18 S.d.L. stabilisce che "Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, (...) ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. (...)." Il successivo comma 2 definisce i contenuti economici della tutela stabilendo che "Il giudice, (...), condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali". Il comma 7 del medesimo art. 18 l. n. 300 del 1970 prevede che "Il giudice (...) nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, (...)", applica la disciplina di cui al quarto comma, e cioè "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può
6 essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. (...)." Pertanto se il giudice accerta "la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108" applica la tutela reintegratoria più ampia prevista dai commi 1 e
2 dell'art. 18 l. n. 300/70; b) se il giudice "accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma
3, della legge 12 marzo 1999, n. 68", applica la tutela reintegratoria attenuata prevista dal combinarsi dei commi 4 e 7 del medesimo art. 18. Ciò posto, non può negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di "accomodamenti ragionevoli" sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003.
In ogni caso resta fermo che la cd. tutela reintegratoria attenuata troverà applicazione tutte le volte in cui il lavoratore non deduca e provi specificamente la disabilità come fattore di discriminazione ed invochi esclusivamente la tutela di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 S.d.L., (cfr. Cass. n. 24377 del 2015; conf. Cass. n. 26675 del 2018, in cui la questione posta era quella di applicare il comma 4 ovvero il comma 5 dell'art. 18 S.d.L.). Nella specie parte ricorrente ha richiesto espressamente la tutela reintegratoria attenuata, non evidenziando il fattore discriminatorio e richiamando, nelle conclusioni, espressamente il comma 4 dell'art.18. Pertanto deve annullarsi il licenziamento, con condanna della CP_1 alla reintegrazione della nel posto di lavoro
[...] Pt_1 precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito o quanto avrebbe potuto percepire nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura di dodici mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Per il principio della soccombenza IN PERSONA DEL CP_1
LEGALE RAPP.TE P.T. dev'essere condannato al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 dispositivo .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
7 di IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento, intimato in data 29.11.2024;
2) condanna alla reintegrazione della nel CP_1 Pt_1 posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3) condanna IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE CP_1 al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 processuali che liquida in complessivi €5.664 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €261,75, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 02/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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