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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 43887/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Enrico D'ALESSANDRO, Avv. Davide RUSSO) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Alessia Cavallo) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie provinciali e di
Istituto per le supplenze I.T.P. Scuola Secondaria I e II grado II fascia, per le quali aveva presentato istanza di inserimento, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di 10 punti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver inoltrato, in data 06.06.2024, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ITP scuola secondaria di primo e secondo grado- seconda fascia;
di aver svolto il servizio militare di leva dal
27.01.1999 al 24.11.1999 presso il Ministero della Difesa, “1° Reggimento Nizza Cavalleria
Nicaea Fidelis”; di aver conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Professionale di Stato di Aversa in data 18.07.1998. Rivendicava, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, al pari del servizio militare di leva
(o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego;
chiedeva, pertanto, la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 88/24, con cui era stata indetta, per il biennio scolastico 2024/26, la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale Docente ed Educativo, in quanto in contrasto con l'art. 20 della Legge 958/1986 e con l'art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994, oltre che con l'art. 52, comma 2, Cost..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
ha pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, al fine di ottenere incarichi di supplenza.
Tuttavia, nulla deduce, né dimostra in maniera corrispondente, in ordine alla attribuzione o mancata attribuzione del punteggio nelle predette graduatorie, limitandosi il ricorrente a rivendicare il punteggio meglio indicato nelle conclusioni. In ricorso, infatti, non viene dedotto neanche genericamente quale sia stato il punteggio effettivamente attribuitogli nelle graduatorie, che non sono state depositate in atti, cosicchè non vi sono elementi concreti pagina 2 di 5 per valutare quale sia stato il comportamento della convenuta e in quali termini, quindi, sia stato censurato (è mancata l'attribuzione di qualunque punteggio, o è stato attribuito un punteggio inferiore a quello rivendicato?).
D'altra parte, il principio di circolarità degli oneri di deduzione, allegazione e prova, nel rito del lavoro, avrebbe comunque impedito di valorizzare eventuale documentazione prodotta senza una previa corrispondente deduzione in fatto delle circostanze ritenute utili ai fini del riconoscimento del diritto.
Deve, quindi, concludersi che sia impossibile comprendere, in concreto, come il Ministero resistente abbia valutato il servizio di leva svolto dal ricorrente e se tale elemento sia stato totalmente pretermesso oppure valorizzato e, in tale ultimo caso, con quali modalità.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale pagina 3 di 5 ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit.).
Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla
Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversene discostare.
Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, in ipotesi relativa alle graduatorie per il personale ATA (i cui principi ivi sono estendibili, mutatis mutandis, anche al personale docente), che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M.
44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento.
Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti e del mutato orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma, 28 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 43887/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Enrico D'ALESSANDRO, Avv. Davide RUSSO) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Alessia Cavallo) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie provinciali e di
Istituto per le supplenze I.T.P. Scuola Secondaria I e II grado II fascia, per le quali aveva presentato istanza di inserimento, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di 10 punti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver inoltrato, in data 06.06.2024, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ITP scuola secondaria di primo e secondo grado- seconda fascia;
di aver svolto il servizio militare di leva dal
27.01.1999 al 24.11.1999 presso il Ministero della Difesa, “1° Reggimento Nizza Cavalleria
Nicaea Fidelis”; di aver conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Professionale di Stato di Aversa in data 18.07.1998. Rivendicava, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, al pari del servizio militare di leva
(o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego;
chiedeva, pertanto, la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 88/24, con cui era stata indetta, per il biennio scolastico 2024/26, la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale Docente ed Educativo, in quanto in contrasto con l'art. 20 della Legge 958/1986 e con l'art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994, oltre che con l'art. 52, comma 2, Cost..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
ha pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, al fine di ottenere incarichi di supplenza.
Tuttavia, nulla deduce, né dimostra in maniera corrispondente, in ordine alla attribuzione o mancata attribuzione del punteggio nelle predette graduatorie, limitandosi il ricorrente a rivendicare il punteggio meglio indicato nelle conclusioni. In ricorso, infatti, non viene dedotto neanche genericamente quale sia stato il punteggio effettivamente attribuitogli nelle graduatorie, che non sono state depositate in atti, cosicchè non vi sono elementi concreti pagina 2 di 5 per valutare quale sia stato il comportamento della convenuta e in quali termini, quindi, sia stato censurato (è mancata l'attribuzione di qualunque punteggio, o è stato attribuito un punteggio inferiore a quello rivendicato?).
D'altra parte, il principio di circolarità degli oneri di deduzione, allegazione e prova, nel rito del lavoro, avrebbe comunque impedito di valorizzare eventuale documentazione prodotta senza una previa corrispondente deduzione in fatto delle circostanze ritenute utili ai fini del riconoscimento del diritto.
Deve, quindi, concludersi che sia impossibile comprendere, in concreto, come il Ministero resistente abbia valutato il servizio di leva svolto dal ricorrente e se tale elemento sia stato totalmente pretermesso oppure valorizzato e, in tale ultimo caso, con quali modalità.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale pagina 3 di 5 ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit.).
Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla
Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversene discostare.
Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, in ipotesi relativa alle graduatorie per il personale ATA (i cui principi ivi sono estendibili, mutatis mutandis, anche al personale docente), che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M.
44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento.
Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti e del mutato orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma, 28 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
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