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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17128 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in Parte_1 atti, dall'Avv. Antonio Russo, domiciliato presso lo studio in Napoli, Via M. Cervantes de Saavedra, 64 Parte attrice
E
, in persona del Suo Procuratore Controparte_1
Speciale , il quale, nomina a rappresentarla e difenderla, come da documentazione in atti, l'Avv. Fabio Alberici ed elegge domicilio presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento lesioni personali.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio 2025 su conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
, in persona del Suo Procuratore Speciale, al fine Controparte_1 di “…Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., nella causazione
[...] del sinistro occorso in data 30.03.2018 al Sig. , per le causali di cui Parte_1 in narrativa;
Per l'effetto, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di custode e
[...] proprietario del campo da tennis in cui ha riportato lesioni l'attore e presente all'interno del complesso del circolo Controparte_1 CP_2
sito in Roma alla via di Mezzocammino n. 194 , al pagamento, in favore del
[...] sig. , per le lesioni subite dallo stesso, della complessiva somma di Parte_1
€ 34.959,00 così specificata: € 26.079,00 per 11% danno biologico permanente secondo tabelle di Milano;
€ 1.106,00 per I.T.T. al 100% (10 gg. x € 110,60); € 2.488,50 per I.T.P. al 75% (30 gg. x € 82,95); € 1.659,00 per I.T.P. al 50% (30 gg. x
€ 55,30); € 829,50 per I.T.P. al 25% (30 gg. x € 27,65); € 2.607,90 aumento personalizzato 10% sull'importo di € 20.288,00; € 189,10 per spese mediche documentate;
oltre le spese di C.T.U., o nella minore somma che il Giudice riterrà giusta in relazione alla C.T.U, depositata dalla Dr. IA , oltre Persona_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla stessa maturati dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque nei limiti di € 52.000,00. Condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi ex D.M. 147/2022 e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Porre definitivamente a carico della parte convenuta le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Assume parte attrice che:”…in data 30.03.2018 mentre partecipava ad un incontro di tennis, durante uno scambio di gioco finiva per colpire dapprima con la propria spalla destra un'asta metallica della rete che delimita il perimetro di gioco “che in quella porzione era priva delle protezioni richieste e previste dalla normativa vigente, per poi successivamente cadere a terra, impattando con il proprio lato destro su una base di cemento che sporgeva all'interno del campo, utilizzava per il sostegno dei pali e della rete metallica utilizzata per delimitare i singoli campi di gioco”. Aggiunge altresì parte attrice che “a causa dell'impatto contro l'asta metallica e la successiva caduta sul manufatto di cemento, l'istante riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118…”.
Si è costituita la , in persona del Suo Procuratore Controparte_1
Speciale, con comparsa di costituzione e risposta chiedendo:”… rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della Controparte_1 perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento;…nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte attrice, voglia graduare le rispettive responsabilità come per legge e secondo giustizia, limitando la liquidazione del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto dalla odierna concludente al solo danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e con la sola condotta della
detratta la quota di danno ascrivibile al comportamento di Controparte_1 parte attrice, rigettando ogni diversa e superiore domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testimoniale e Consulenza tecnica d'ufficio; era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta da parte attrice, sig. , è diretta al Parte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di quanto accaduto il giorno 30 marzo 2018 presso il campo di gioco della società convenuta. La domanda si fondava sulla omessa corretta manutenzione e segnalazione della insidia ritenuta tale, da parte della e sulla CP_3 responsabilità, quindi dello stesso ex articoli 2043 e 2051 cc. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato lo stato dei luoghi al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Dai testimoni escussi e dallo stesso interrogatorio di parte attrice, non si rivelano elementi da cui poter con precisione ed univocità indicare una dinamica dell'incidente tale da poter attribuire la responsabilità alla società convenuta. Tali rilievi portano ad escludere la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.. A norma di tale articolo il custode risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, salva la prova del caso fortuito. Il fortuito, per giurisprudenza costante, può coincidere col fatto dello stesso danneggiato il quale abbia tenuto una condotta tale da determinare, in tutto o in parte, l'evento di danno, spezzando in tal modo il nesso di causalità fra la cosa e l'evento. Nel caso di specie, come rilevato, non è stata raggiunta adeguata prova del nesso di causalità fra la presunta “mancata manutenzione della struttura “ e l'evento verificatosi. Deve pertanto ritenersi che il comportamento di parte attrice, non conforme alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della cd. autoresponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo dell'evento.
Dalle prove assunte non sono risultate anomalie della struttura.
Deve essere pertanto respinta la domanda attrice
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. L'attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento in quanto la caduta deve attribuirsi a distrazione della stessa attrice che ben avrebbe potuto con la normale diligenza evitare la caduta.
L'aver parte convenuta, non ottemperato nei termini previsti a dare seguito alla chiamata di negoziazione assistita, è ritenuto giustificato motivo per procedere alla compensazione delle spese di lite, ad esclusione delle spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte attrice.
.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di , in persona Controparte_1 del Suo Procuratore Speciale:
• Rigetta la domanda attrice;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in Parte_1 atti, dall'Avv. Antonio Russo, domiciliato presso lo studio in Napoli, Via M. Cervantes de Saavedra, 64 Parte attrice
E
, in persona del Suo Procuratore Controparte_1
Speciale , il quale, nomina a rappresentarla e difenderla, come da documentazione in atti, l'Avv. Fabio Alberici ed elegge domicilio presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento lesioni personali.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio 2025 su conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
, in persona del Suo Procuratore Speciale, al fine Controparte_1 di “…Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., nella causazione
[...] del sinistro occorso in data 30.03.2018 al Sig. , per le causali di cui Parte_1 in narrativa;
Per l'effetto, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di custode e
[...] proprietario del campo da tennis in cui ha riportato lesioni l'attore e presente all'interno del complesso del circolo Controparte_1 CP_2
sito in Roma alla via di Mezzocammino n. 194 , al pagamento, in favore del
[...] sig. , per le lesioni subite dallo stesso, della complessiva somma di Parte_1
€ 34.959,00 così specificata: € 26.079,00 per 11% danno biologico permanente secondo tabelle di Milano;
€ 1.106,00 per I.T.T. al 100% (10 gg. x € 110,60); € 2.488,50 per I.T.P. al 75% (30 gg. x € 82,95); € 1.659,00 per I.T.P. al 50% (30 gg. x
€ 55,30); € 829,50 per I.T.P. al 25% (30 gg. x € 27,65); € 2.607,90 aumento personalizzato 10% sull'importo di € 20.288,00; € 189,10 per spese mediche documentate;
oltre le spese di C.T.U., o nella minore somma che il Giudice riterrà giusta in relazione alla C.T.U, depositata dalla Dr. IA , oltre Persona_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla stessa maturati dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque nei limiti di € 52.000,00. Condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi ex D.M. 147/2022 e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Porre definitivamente a carico della parte convenuta le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Assume parte attrice che:”…in data 30.03.2018 mentre partecipava ad un incontro di tennis, durante uno scambio di gioco finiva per colpire dapprima con la propria spalla destra un'asta metallica della rete che delimita il perimetro di gioco “che in quella porzione era priva delle protezioni richieste e previste dalla normativa vigente, per poi successivamente cadere a terra, impattando con il proprio lato destro su una base di cemento che sporgeva all'interno del campo, utilizzava per il sostegno dei pali e della rete metallica utilizzata per delimitare i singoli campi di gioco”. Aggiunge altresì parte attrice che “a causa dell'impatto contro l'asta metallica e la successiva caduta sul manufatto di cemento, l'istante riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118…”.
Si è costituita la , in persona del Suo Procuratore Controparte_1
Speciale, con comparsa di costituzione e risposta chiedendo:”… rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della Controparte_1 perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento;…nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte attrice, voglia graduare le rispettive responsabilità come per legge e secondo giustizia, limitando la liquidazione del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto dalla odierna concludente al solo danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e con la sola condotta della
detratta la quota di danno ascrivibile al comportamento di Controparte_1 parte attrice, rigettando ogni diversa e superiore domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testimoniale e Consulenza tecnica d'ufficio; era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta da parte attrice, sig. , è diretta al Parte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di quanto accaduto il giorno 30 marzo 2018 presso il campo di gioco della società convenuta. La domanda si fondava sulla omessa corretta manutenzione e segnalazione della insidia ritenuta tale, da parte della e sulla CP_3 responsabilità, quindi dello stesso ex articoli 2043 e 2051 cc. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato lo stato dei luoghi al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Dai testimoni escussi e dallo stesso interrogatorio di parte attrice, non si rivelano elementi da cui poter con precisione ed univocità indicare una dinamica dell'incidente tale da poter attribuire la responsabilità alla società convenuta. Tali rilievi portano ad escludere la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.. A norma di tale articolo il custode risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, salva la prova del caso fortuito. Il fortuito, per giurisprudenza costante, può coincidere col fatto dello stesso danneggiato il quale abbia tenuto una condotta tale da determinare, in tutto o in parte, l'evento di danno, spezzando in tal modo il nesso di causalità fra la cosa e l'evento. Nel caso di specie, come rilevato, non è stata raggiunta adeguata prova del nesso di causalità fra la presunta “mancata manutenzione della struttura “ e l'evento verificatosi. Deve pertanto ritenersi che il comportamento di parte attrice, non conforme alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della cd. autoresponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo dell'evento.
Dalle prove assunte non sono risultate anomalie della struttura.
Deve essere pertanto respinta la domanda attrice
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. L'attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento in quanto la caduta deve attribuirsi a distrazione della stessa attrice che ben avrebbe potuto con la normale diligenza evitare la caduta.
L'aver parte convenuta, non ottemperato nei termini previsti a dare seguito alla chiamata di negoziazione assistita, è ritenuto giustificato motivo per procedere alla compensazione delle spese di lite, ad esclusione delle spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte attrice.
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PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di , in persona Controparte_1 del Suo Procuratore Speciale:
• Rigetta la domanda attrice;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso