Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 29/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 313/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 313/2014, tra le seguenti parti:
CI HE (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Tolve;
TE IO (C.F. [...]) e IU DR (C.F.: [...]);
- attori
AM.CO. di LI SI e PA FI S.A.S. (C.F. 0037558094), in persona dei legali rappresentanti p.t., nella qualità di amministratrice del condominio “Il Grattacielo”, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Vito;
- convenuta Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 26/06/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione notificato il 13/03/2014 NI RE, LE UL e CH CC hanno convenuto in giudizio AM.CO. S.a.s., impugnando la delibera assembleare del 07/02/2014, chiedendo di annullare il relativo verbale e di dichiarare la nullità della stessa sul secondo punto dell'ordine del giorno (“eventuale restituzione delle somme riscosse dal Condominio per effetto della deliberazione del 19.05.2011”).
A sostegno delle domande hanno evidenziato che: il verbale di assemblea del 07/02/2014 è illegittimo perché viola il termine di comunicazione di cinque giorni previsto dall'art. 66, co. 3, disp. att. c.c.; in data 19/05/2011 l'assemblea ha approvato, con astensione di CH CC e con l'assenza di NI RE e LE UL, la realizzazione di lavori straordinari di miglioramento dell'edificio e il versamento delle quote di spettanza dei singoli condomini su un apposito c/c che l'amministratore era autorizzato ad aprire a nome del condominio;
CH CC e LE UL non hanno versato la propria quota ed è stata avviata nei loro confronti una procedura esecutiva;
all'assemblea dell'11/10/2013 è stato deciso di non eseguire più i lavori straordinari;
CH CC e LE UL non hanno espresso la volontà di ritenere il condominio indenne dalle conseguenze anche risarcitorie della revoca della deliberazione del 19/05/2011 e della conseguente rinuncia alle azioni giudiziarie in atto;
in data 07/02/2014 l'assemblea, alla quale gli odierni attori non hanno partecipato, ha deciso di non revocare la deliberazione del 19/05/2011.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/06/2014 si è costituita in giudizio AM.CO. S.a.s., nella qualità di amministratrice del Condominio “Il grattacielo”, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'azione di annullamento avrebbe dovuto essere proposta contro il condominio e non contro la società, convenuta in proprio;
la nullità dell'atto di citazione, stante l'omessa indicazione di un diritto reale vantato dagli attori, del condominio e del luogo in cui si trovano le unità immobiliari di proprietà degli attori;
la decadenza dalla proposizione dell'impugnazione, poiché la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni condominiali non è stato interrotto dalla proposizione dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, poiché il termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. è stato rispettato, non potendo il condomino subire l'effetto degli eventuali ritardi commessi dall'organo notificatore.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. del 10/04/2015 gli attori hanno specificato di essere proprietari di appartamenti siti in Venafro (IS) alla via Conca Casale n. 9 facenti parti di un ampio fabbricato costituente il Condominio “Il grattacielo”.
In data 08/05/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 28/08/2024.
OSSERVA
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva avanzata da AM.CO. S.a.s., convenuta in giudizio in proprio e non quale amministratrice del Condominio “Il Grattacielo”, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'art 1131 c.c., che disciplina la rappresentanza processuale dell'amministratore, statuisce che: “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.
Dunque, l'amministratore di condominio deve ritenersi legittimato passivo esclusivo in ordine alla domanda volta all'accertamento dell'invalidità della delibera assembleare, ove queste attengano a diritti o interessi comuni di tutti i condomini, come nella specie (Cass. 19/11/1992, n. 12379; Cass. 14/12/1999, n. 14037; Cass. 20/04/2005, n. 8286; Cass. 12/12/2017, n. 29748; Cass. 29/10/2018, n. 27416).
Il fondamento di tale consolidato orientamento poggia sulla previsione contenuta nell'art. 1131 comma 2, c.c., secondo la quale l'amministratore “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio”.
La notifica dell'atto di citazione all'amministratore del condominio è valida anche in assenza dell'indicazione esplicita della qualità, purché vi siano elementi nell'atto che consentano di identificarne inequivocabilmente il destinatario e il soggetto rappresentato.
Dalla documentazione in atti (cfr. avviso di convocazione dell'assemblea del 06/02/2014, verbale di assemblea del 07/02/2014 e del 19/05/2011, allegati all'atto di citazione) emerge che l'amministratore del condominio “Il Grattacielo” di Via Conca Casale, n. 9, è la società AM.CO. alla quale è stato notificato l'atto di citazione.
Di tal che si evince come l'amministratore abbia la rappresentanza processuale del condominio.
Destituita di fondamento è anche l'ulteriore eccezione, sollevata da parte convenuta, relativa al difetto di legittimazione attiva.
In ordine alla legittimazione ad impugnare le delibere assembleari i Supremi Giudici (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 27162/2018) hanno così statuito: “facendo applicazione dei generali principi enunciati da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, lo status di condomino, e cioè di avente diritto a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Ebbene, nel caso in esame, risulta pacifico tra le parti che gli attori, al momento della proposizione della domanda, rivestissero la qualità di condomini (cfr. convocazione dell'assemblea condominiale del 30/01/2014 e verbale di assemblea del 19/05/2011 nei quali gli attori sono individuati come condomini).
Ne consegue che, essendo stati assenti all'assemblea condominiale nel corso della quale è stata approvata la delibera impugnata, deve ritenersi dimostrata la legittimazione ad agire degli attori.
Alla luce delle considerazioni svolte, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità, atteso che la domanda attorea appare chiara e determinata nel suo contenuto.
Conseguentemente deve rigettarsi l'eccezione di decadenza dalla proposizione dell'impugnazione della delibera assembleare per violazione del termine di cui all'art 1137 comma 2 c.c. (“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”).
Pertanto, l'impugnazione proposta dagli attori deve considerarsi tempestiva, mentre l'eccezione sollevata dalla società convenuta si appalesa priva di pregio e deve essere rigettata. Passando alla disamina del merito della causa, la domanda attorea, diretta ad ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 07/02/2014, è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
In punto di diritto, si premette che, ai sensi dell'art 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Secondo consolidata interpretazione, in forza degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 6 - 2, 13/12/2022, n. 36379; Cass. Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 -2, 26/09/2013, n. 22047; Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769).
Relativamente alla natura di tale termine, va richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui “nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. “liberi” - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. 18635/21).
Essendo, dunque, necessario che l'avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza in prima convocazione, ai fini della prova dell'osservanza dell'obbligo di convocazione è quantomeno necessario che il condominio dimostri che l'avviso è stato messo a disposizione del destinatario entro il predetto termine. Volendo far applicazione dei predetti orientamenti giurisprudenziali al caso di specie, il termine di cinque giorni, nel quale va computato il termine iniziale ma non quello finale in cui è fissata l'assemblea in prima convocazione, non è stato rispettato, atteso che, come provato dalla documentazione degli attori, la convocazione per l'assemblea del 06/02/2014 è stata inviata via posta in data 31/01/2014, ma il procedimento di notifica si è completato in data 04/02/2014, in ogni caso in violazione del termine minimo previsto dalla legge.
Orbene, nel caso in esame, si rileva che il condominio, sebbene onerato, non ha documentato che gli odierni attori siano stati regolarmente convocati all'assemblea del 06/02/2014, ma ha dedotto la tempestività della comunicazione per aver consegnato il plico all'Ufficio postale di Venafro in data 31/01/2014.
Difatti, risulta provato in atti che la raccomandata, per detta assemblea, è stata spedita il 31/01/2014 ma è stata ricevuta il 04/02/2014 ossia due giorni prima della convocazione dell'adunanza.
Di conseguenza, si ritiene integrato il vizio lamentato dagli attori e la relativa annullabilità della delibera impugnata.
La domanda attorea deve quindi essere accolta per la fondatezza del primo motivo di impugnazione e la delibera impugnata annullata.
Le altre questioni possono ritenersi assorbite in virtù del principio della ragione più liquida.
Quanto, infine, alle richieste di entrambe le parti di risarcimento danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., per aver agito in giudizio in mala fede o con colpa grave, questa vanno rigettate sulla scorta del difetto assoluto di allegazione e prova di concreti presupposti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, annulla la delibera del 07/02/2014.
Condanna AM.CO S.A.S., nella qualità di amministratrice del condominio “Il Grattacielo”, alla rifusione in favore delle parti attrici delle spese di lite che liquida in € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 29/01/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari