Art. 1. 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi dell' articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 .
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- Il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 , come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 , e' il seguente:
"8. Le unita sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , 13 marzo 1992, n. 261 , 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255 . Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dell' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990 n. 316 , che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'".
- L' art. 48 della legge n. 833/1978 , istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "Personale a rapporto convenzionale".
- Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre n. 412, e' il seguente:
"9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio a quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo.
Ai fini di quanto previsto dai commi ottava e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , come sostituiti dall' art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
- Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 74 (Norme abrogate). - Art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti della amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-c) (Omissis);
d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della legge".
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 , reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- Il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 , come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 , e' il seguente:
"8. Le unita sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , 13 marzo 1992, n. 261 , 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255 . Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dell' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990 n. 316 , che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'".
- L' art. 48 della legge n. 833/1978 , istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "Personale a rapporto convenzionale".
- Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre n. 412, e' il seguente:
"9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio a quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo.
Ai fini di quanto previsto dai commi ottava e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , come sostituiti dall' art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
- Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 74 (Norme abrogate). - Art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti della amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-c) (Omissis);
d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della legge".
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 , reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.