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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 2032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CASSESE GIUSEPPE;
reclamante
E
Controparte_1 reclamato
E
(C.F. , Controparte_2 C.F._1 reclamato
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2 reclamato
E
(C.F. , Controparte_4 C.F._3 reclamato
E
1 (C.F. ), CP_5 P.IVA_2 reclamato
E
(C.F. ), Controparte_6 C.F._4 difeso dall'Avv. Muschio Schiavone Maria Cristina (unitamente all'Avv. ; Controparte_6
reclamato
E
(C.F. ), CP_7 C.F._5 reclamato
E
(C.F. , Controparte_8 C.F._6 reclamato
E
(c.f. ), Controparte_9 P.IVA_3 reclamato
E
Liquidazione Giudiziale (C.F. ), Controparte_10 P.IVA_1 difesa dall' Avv. Caron Alessandra;
reclamato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 202/2025 emessa dal Tribunale di Roma il
13.3.2025;
2 FATTO E DIRITTO
§1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 202/2025 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti argomentazioni:
o L'istanza era stata avanzata da CP_5 CP_11 CP_7
, , Controparte_3 Controparte_12 CP_4
per un credito residuo di € 14.596, portato dalla sentenza n. 11142/23 e di
[...] un credito per rifusione di spese legali di € 32.625,95 portato dall'ordinanza cautelare di rigetto nel proc sb n. 10655/2024; gli istanti avevano dedotto un'ingente esposizione debitoria fiscale della € 796.805) e l'inesistenza degli ingenti Parte_1 crediti appostati nel bilancio della società, che era inattiva e priva di beni;
o Era intervenuto in causa anche l'Avv. per un credito di € 5.200 portato CP_6 dal provvedimento giudiziario di rigetto del cautelare;
o In corso di causa i crediti erano ulteriormente aumentati per effetto della sopravventa ordinanza di rigetto del reclamo che aveva condannato la alla Parte_1 rifusione delle spese;
il credito complessivo di alcuni ricorrenti ascendeva a €
69.392,00 e per l'avv. il credito si incrementava di ulteriori 8.056,26; CP_6
o Lo sato di insolvenza era desumibile dalla sussistenza dei crediti azionati con l'istanza di liquidazione, dalla insussistenza dei crediti appostati in bilancio e dall'ulteriore esposizione debitoria verso l'Agenza delle Entrate ( pari a €
969.677,15).
, in persona del suo legale rappresentante, presentava reclamo avverso Parte_1 la sentenza sulla base dei seguenti motivi:
o Assenza delle esecuzioni, non avendo i soggetti istanti preannunciato l'istanza con l'avvio di un'esecuzione forzata;
o Inesistenza dello stato di insolvenza per effetto di un controcredito di €
7.031.935,13 nei confronti dei creditori istanti risultante da una fraudolenta attività posta in essere da questi ultimi, consistita nel trasferire, mediante contratto preliminare di cessione di quote della Controparte_1
(proprietaria di un immobile a destinazione alberghiera del valore di €
14.000.000 in Roma, via Deprestis) del 20.12.2013 e contratto definitivo di cessione delle suddette quote del 6.3.2014 con sottoscrizione falsa ( acclarata da CTP grafologica) di , amministratore della Persona_1 Parte_1 proprietaria esclusiva delle quote della ( e quindi Controparte_1
3 dell'Immobile), e successiva “quietanza” a saldo del pagamento dell'intero prezzo dell'immobile di via Deprestis del 24.2.2017 sottoscritta dal Per_1
( per conto della cedente ) per effetto di violenza da parte
[...] Parte_1 di consistita nella minaccia di non adempiere al Controparte_4 pagamento del residuo del mutuo contratto dal per l'acquisto Persona_1 dell'immobile di via Depretis e, quindi, rischio di escussione dell'ipoteca gravante su altro immobile alberghiero di proprietà della stessa CP_13
( che, infatti, successivamente, è stato venduto all'asta per il Persona_1 pagamento del debito bancario).
o in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 CP_4
, , e
[...] CP_7 Controparte_3 Controparte_1 la liquidazione giudiziale, ritualmente notiziati, non si costituivano.
o l'Avv. costituitosi, instava per il rigetto del reclamo deducendo CP_6 quanto segue:
o L'inammissibilità del reclamo, “siccome fondato essenzialmente sull'ennesima ingannevole ricostruzione delle sottostanti vicende contrattuali intercorse fra le parti, che hanno già formato oggetto –come innanzi rilevato- di esame, in più occasioni, da parte della competente Sezione Imprese del Tribunale di Roma e di plurime decisioni, tutte di rigetto e di identico tenore.
Nella specie, trattasi:
1) dell'ordinanza di rigetto del 14.09.2022, pronunciata dalla Dott.ssa Buonocore nell'azione cautelare, ex artt.670 e 671 cpc, (proc.n.n.38046-1/2019 R.G.) (v.all.n.1);
2) della sentenza n. 11142/2023 (proc. n. 38046/2019 R.G.) del 13/07/2023, emessa sempre dalla Sezione Imprese di codesto Tribunale, Presidente Dott. Di Salvo,
Relatore Dott. Manzi, a definizione della principale domanda, ex art.2901 c.c.
(v.all.2);
3) dell'ordinanza decisoria del 23.09.2024, resa sempre dalla Sez. Imprese del
Tribunale, rel. Dott. in rigetto di nuova azione cautelare, ex artt.li 670 CP_14
e 671 cpc (proc.n.10655/2024 R.G.)-(v. all.n.3);
4) del provvedimento di rigetto, reso in sede di reclamo avverso l'ordinanza che precede, con carattere di giudicato cautelare, n.246/2025 del 15.01.2025 (v.all.n.4).
Siffatte pronunce hanno TUTTE acclarato e riconfermato l'esistenza, la genuinità e la validità dell'atto negoziale del 2014, qui nuovamente impugnato da controparte (v.
4 comparsa costituzione p. 2).
Ciò posto, il reclamo doveva intendersi limitato solo alla regolarità della procedura fallimentare.
o Nel merito, le conclusioni del Tribunale fallimentare sullo stato di insolvenza della erano comunque fondate su una disamina delle poste creditorie, Parte_1 ritenute infondate, e debitorie, comprensive del cospicuo debito tributario, della società.
La Curatela fallimentare, costituitasi, deduceva che:
o il primo motivo relativo alla mancanza di preventiva richiesta bonaria di pagamento delle spese legali era infondato, essendo sufficiente ai fini della procedura la mera sussistenza del debito;
o la rappresentazione di tutte le vicende attinenti alla cessione delle quote societarie originariamente appartenenti alla era irrilevante ai fini di causa Parte_1 in quanto riferibile all'intervenuta sentenza di merito sfavorevole alla società piuttosto che alla sentenza di liquidazione giudiziale impugnata;
o sul piano dell'insolvenza:
▪ la società in liquidazione avrebbe dovuto dimostrare di possedere elementi attivi, concreti ed attuali, capaci di consentirle di soddisfare tutti i creditori in modo paritario;
e parte reclamante, invece, non aveva formulato specifiche contestazioni alle conclusioni del Tribunale dul punto.
▪ I molteplici indici di insolvenza evidenziati dal Tribunale, i crediti azionati
(almeno per complessivi Euro 69.392,00 (come da ordinanza del Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 10655/2024) nonché di Euro 5.200,00 + 8.056,26 (avv. , CP_6 tutti portati da titoli giudiziali) e la sussistenza di consistenti debiti tributari (non sospesi) (come da informazioni acquisite da Agenzia delle Entrate Riscossione nell'ambito del procedimento unitario per Euro 969.677,15) avevano trovato conferma nella formazione dello stato passivo pari a € 1.266.899,02, a fronte di una situazione creditoria inattendibile.
o La contestazione di parte reclamante sulla omessa valutazione dei requisiti dimensionali è infondata, posto che i bilanci prodotti testimoniavano il superamento delle soglie minime di legge, in primis la voce debitoria risultata nello stato passivo pari a Euro 1.266.899,02.
La causa veniva trattata all'udienza tenutasi nelle forme si cui all'art. 127 ter cpc.
5 §2. Il reclamo è infondato.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata preventiva richiesta bonaria di adempimento, ritenuta preliminare trattandosi di crediti da rifusione delle spese legali poste a carico dell'odierna debitrice, si osserva che le argomentazioni non sono condivisibili.
Ai fini dell'avvio di una procedura di liquidazione giudiziale, la sola titolarità di un credito, ancorché non preventivamente azionato con procedura esecutiva, può costituire titolo legittimante all'avvio di procedura fallimentare.
In merito alla natura dei crediti suscettibili di legittimare un'istanza di liquidazione giudiziale, va preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui la legittimazione alla istanza di apertura di liquidazione giudiziale presuppone semplicemente l'esistenza e la titolarità della pretesa creditoria senza necessità di titolo esecutivo;
in particolare, la Corte di Cassazione ha statuito, con argomentazione sostanzialmente sovrapponibile anche alle nuove disposizioni, che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi della L. Fall., art. 6, si estenda a tutti coloro che vantano un credito nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, e ciò anche alla luce della nuova formulazione della citata norma, la quale si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà senza restringere l'area della legittimazione al ricorso per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato diverso da quello di cui alla L. Fall. Art. 52, che assicura il concorso sul patrimonio del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriori, compresi, ai sensi della L. Fall. Art. 55, quelli condizionali. ( v. Cassaz. 9189/2915). Inoltre, In CP_1 tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.
(Cassaz. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018); e ancora, La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice
6 deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (v. Cassaz. Ord. N. 23494 del 27/10/2020; negli stessi termini Cassaz. n. 16853/2022 ).
Ciò premesso, nel caso di specie è dato osservare che i crediti fatti valere a sostegno dell'iniziativa liquidatoria sono tutti certamente legittimanti, secondo i suddetti criteri, essendo portati da titoli giudiziari esecutivi.
Quanto al secondo motivo, relativo allo stato di insolvenza si osserva quanto segue.
Va preliminarmente osservato che parte reclamante premette al tema dell'insolvenza la rappresentazione di una vicenda societaria – familiare di cui essa ( ed il Per_1
) sarebbe stata vittima e che sarebbe alla base dei crediti, nella sua
[...] prospettazione del tutto infondati, azionati dalla controparte;
vale a dire la cessione delle quote della proprietaria di un complesso alberghiero Controparte_1 in via Depretis a Roma dalla ( amministrata all'epoca da ) Parte_1 Persona_1 alla i ( fratello di ) mediante un contratto preliminare CP_5 Controparte_4 Per_1 di cessione e successiva cessione recanti per la parte cedente ( ) una Persona_1 firma apocrifa, cui avrebbe fatto seguito una quietanza di saldo del prezzo della cessione rilasciata da al conseguente a violenza da Persona_1 Parte_2 parte di quest'ultimo, consistita nel minacciare il mancato successivo pagamento delle rate del mutuo contratto da ( ) per l'acquisto della Persona_1 Parte_1
(e relativo immobile alberghiero) ed il conseguente rischio Controparte_1 di perdita di altri immobili ( altro albergo sito in Roma) su cui era stata iscritta l'ipoteca a garanzia del finanziamento, evento poi effettivamente accaduto.
Secondo quanto emerge dagli atti di causa, la vicenda è già stata oggetto di un copioso contenzioso – cautelare e di merito – risoltosi a sfavore di parte reclamate ed in questa sede non emerge con chiarezza l'intento difensivo sotteso ad una tale premessa in fatto rispetto alla pronuncia reclamata, probabilmente volto a supportare la sussistenza di un'ingente posta di bilancio creditoria ( di € 7.031.935,137) corrispondente al Co controcredito asseritamente vantato dalla nei confronti della e di Parte_1
per l'indebito acquisto dell' ( e relativo Controparte_4 Controparte_1 albergo di proprietà).
L'argomento, per come si dirà di seguito, non si presenta di rilievo ai fini di causa.
Ed invero, la questione della cessione delle quote dell' ( e Controparte_1 dell'albergo in via Depretis in proprietà dell'immobiliare), è già stata oggetto di un
7 variegato contenzioso giudiziario – cautelare e di merito- innanzi al Tribunale di
Roma, che l'ha esaminata secondo i differenti profili difensivi, tra loro contrastanti, sottoposti dall'odierna reclamante, ove in termini di inadempimento contrattuale – dunque dando per assodata la partecipazione effettiva della agli atti relativi Parte_1 alla cessione - , ove in termini di contratti di cessione in frode per apposizione di firma apocrifa.
-Con la sentenza di merito n.1142/2023, allo stato impugnata con giudizio pendente in appello, il Tribunale di Roma, chiamato ad esaminare la questione, sia in fase cautelare in corso di causa che di merito, in termini di azione revocatoria e risoluzione per inadempimento, ha così statuito (se ne riportano solo i passaggi più rilevanti ai dini di causa – enfasi aggiunte):
“Ritenendosi quindi doveroso procedere anzitutto all'esame della seconda delle domande da parte attrice promosse, giova in ogni caso anche in questa sede rammentare, così come già precisato in sede cautelare che, l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di cessione de quo, visto l'art. 2058 c.c., non potrebbe comunque determinare la restituzione in natura, da parte della cessionaria, delle quote sociali acquistate con il contratto eventualmente risolto.
Né a tale risultato condurrebbe anche l'ulteriore eventuale accoglimento della domanda di revocatoria promossa ex art. 2901 c.c., il cui utile esperimento, non travolgendo né rendendo invalido l'atto di disposizione lesivo delle regioni del creditore, determinerebbe solo l'inefficacia relativa dello stesso consentendo, dunque, al creditore che abbia agito in revocatoria, di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato (che resterebbe, comunque, nel patrimonio del terzo beneficiario dell'atto).
Tanto doverosamente precisato, ritiene il Collegio di non poter ravvisare quel grave inadempimento all'obbligazione assunta dalla convenuta e, invero, Controparte_5 contestato da parte attrice a fondamento della spiegata domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Rilevante in tal senso, non può infatti non essere ritenuta la presenza in atti della scrittura privata, corredata della sottoscrizione non disconosciuta dell'amministratore della stessa società istante, datata 24.02.2017, e a mezzo della quale è stata da questi rilasciata, senza ombra di dubbio a riguardo, quietanza a saldo con riconoscimento dell'integrale corresponsione, da parte di di Controparte_5 quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la cessione.
8 E' pur vero che, consapevole di un tale avvenuto rilascio, parte attrice ha tentato di contestarne la valenza invocandone la falsità. E tanto, dapprima, allegando la circostanza che sebbene in tale quietanza si desse atto del fatto che l'intero prezzo era stato versato il 30.06.2015, in realtà risultava documentalmente che molti atti solutori erano posteriori a tale data;
successivamente, invece, producendo, la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma in data 17 agosto 2020, a carico dello stesso , per il reato di truffa Controparte_4 aggravata a danno degli attori, fondata sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio, unitamente al verbale di sommarie informazioni rese dal Sig. CP_16
in data 26 settembre 2019, a riprova di come la sottoscrizione dell'atto di
[...] quietanza da parte del Sig. fosse da ritenersi carpita all'esito di Persona_1 artifizi e raggiri perpetrati a suo danno dal fratello, Sig. . Controparte_4
Ebbene, quanto alla prima delle suesposte doglianze, la stessa risulta essere già stata esaminata in sede di provvedimento cautelare di reiezione ove è stata ritenuta priva di fondamento. (…)
“(…) Invero - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità - “poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore
- che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722
e 2726 c.c.” (in tal senso ex pluribus, Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3921)”
Venendo, invece, alla seconda delle argomentazioni fornite da parte attrice a fondamento della contestata falsità della scrittura in commento, ritiene il Tribunale
9 che neppure l'avvenuta acquisizione agli atti della documentazione relativa al procedimento penale menzionato come iscritto a carico del convenuto CP_4 possa dirsi idonea a suffragarla. A tal riguardo non par superfluo
[...] rammentare che, per consolidato orientamento, al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolatività del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, dovendo poi procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente. Tuttavia, da tali elementi occorrerà pur sempre distinguere quelli acquisiti nel procedimento penale senza la successiva verifica dibattimentale, quali sono quelli ricorrenti nel caso di specie, con la conseguenza che trattandosi di elementi non ancora vagliati nel contraddittorio, la relativa rilevanza deve essere verificata nel raffronto con le restanti risultanze probatorie, che, tuttavia, nella fattispecie sono risultate del tutto carenti.
Né parte attrice, nel percorrere anche la tesi della simulazione della contestata scrittura in commento, ha provveduto a fornire la prova dell'esistenza di un tale accordo simulatorio mediante la produzione in giudizio del documento contenente la c.d. relativa controdichiarazione. (…)
Ne consegue, dunque, che il creditore quietanzante, per dimostrare l'oggettiva falsità ideologica della quietanza “di favore”, emessa contro la realtà dell'accordo con il destinatario di quell'atto unilaterale, non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta del debitore. In altri termini, il creditore, autore della quietanza di favore, rilasciata nella piena consapevolezza della sua non rispondenza al vero in attuazione di un accordo simulatorio con il debitore, è ammesso a contestare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimento del pagamento contenuto nella quietanza, e a neutralizzarne la vincolatività e l'efficacia di prova legale, nei limiti di mezzo rinvenienti dagli artt. 1417, 2722 e 2726 c.c., e quindi, di regola, lo si ripete, non mediante testimoni, ma attraverso la produzione della controdichiarazione scritta (cfr.
Cass. Sez. Unite Sent. n. 6877/2002). Trattasi di principio fondato sul rilievo che nella quietanza di “favore” l'oggetto della prova è costituito dall'accordo simulatorio
10 sotteso all'amissione della quietanza: e poiché l'art. 2726 c.c. estende al pagamento, di cui la quietanza rappresenta la prova documentale, la disciplina dell'ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti, il riscontro di quell'accordo, che si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) aggiunto e contrario all'atto apparente, può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non – come diversamente sostenuto da parte attrice - con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 2722 c.c., salve le eccezioni di cui all'art. 2724 c.c. e che però, nel caso di specie, non appaiono ricorrere. Per tali ragioni, anche la doglianza attorea tesa ad ottenere la declaratoria della simulazione e/o nullità della quietanza rilasciata dal Sig. in data Persona_1
24.2.2017 non può che essere respinta, così come la domanda revocatoria, evidentemente difettando del suo necessario presupposto di esistenza di un rapporto tra il creditore che agisce e il debitore disponente.
Avverso la suddetta sentenza parte reclamante (attrice in primo grado) ha proposto appello ( v. all. 34 reclamo) sostanzialmente reiterando domanda di revocazione e di risoluzione della cessione dell' . Controparte_1
Le istanze di sospensiva ex art. 283 cpc, inaudita altera parte ed in camera di consiglio, sono state respinte.
-Con i provvedimenti cautelari ante causam, in prima istanza (Ord. Sub rgn
10655/2024- v. all.8 ricorso introduttivo – ed altri) e reclamo (v. Ord. Sub - CP_5 all. 5 ricorso), il Tribunale di Roma ha già ulteriormente esaminato la questione anche nei termini qui riproposti di contratto di cessione in frode della per Parte_1 apocrifia della sua firma sotto gli atti ed annullamento della quietanza di pagamento per causa di violenza, decidendo sull'istanza dei ricorrenti ( odierni reclamanti) di sequestro conservativo o giudiziario delle quote della società Controparte_1
con istanza di Nomina di un amministratore giudiziario, Dichiarazione di nullità
[...] di vari atti di cessione di quote societarie e della quietanza a saldo, restituzione dell'immobile sito in Roma, via Depretis e Risarcimento danni per il mancato utilizzo dell'immobile).
In particolare, con l'ordinanza sub Rg 10655/2024, il Tribunale ha rigettato le istanze cautelari (sequestro conservativo e giudiziario), sul presupposto della mancanza del fumus boni iuris (la perizia calligrafica non è sufficiente a dimostrare la falsità delle
11 firme.), della validità degli atti contestati e della quietanza (non essendo stata provata la violenza, ma solo eventuali raggiri, insufficienti a invalidarla), con Condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese legali, di conseguenza concludendo per l'infondatezza delle richieste misure cautelari dei ricorrenti ( di seguito i passaggi più salienti per quel che rileva nella presente procedura: (sulla perizia calligrafica)“La perizia calligrafica prodotta dai ricorrenti non è stata svolta in contraddittorio e non può ritenersi sufficiente, allo stato, a dimostrare la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli atti di cessione delle quote.”¸(Sulla quietanza e la presunta violenza)“La dedotta violenza morale non è stata provata;
al più si può ipotizzare un raggiro, che tuttavia non è idoneo a invalidare l'atto in sede cautelare.; ( Sulla condotta successiva di
) “La condotta successiva del sig. , che non ha mai contestato Persona_1 Per_1 formalmente gli atti di cessione né la quietanza, appare incompatibile con la tesi della falsità e della coercizione.”; (Sulla buona fede dei terzi) “Non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere che i terzi acquirenti delle quote fossero a conoscenza delle presunte irregolarità; pertanto, deve presumersi la loro buona fede.”; (Sull'assenza dei presupposti per il sequestro) “Non è stato dimostrato il periculum in mora né la verosimile fondatezza della domanda principale, elementi imprescindibili per l'accoglimento delle misure cautelari richieste.”).
Con l'Ordinanza sub rg 41052/2024, il Tribunale, in sede di reclamo, ha sostanzialmente confermato il provvedimento di rigetto impugnato cui sopra con le seguenti argomentazioni (enfasi aggiunte):
“occorre considerare in rito che la res controversa, a seguito della reiezione con ordinanza dell'intestato ufficio del 14 settembre 2020, Giudice Dott.ssa C. Buonocore
, nell'ambito della procedura R.G. n° 38046-1/2019, dei provvedimenti ex artt. 670
c.p.c. e 671 c.p.c., è stata regolata nell'ambito del processo R.G. n° 38046/2019 con sentenza dell'intestato ufficio n°11142 del 13/07/2023, confermativa del provvedimento cautelare;
-orbene, essendo stato presumibilmente definito l'oggetto del contendere a mezzo di pronuncia- che copre il dedotto ed il deducibile-, parrebbe che non possa essere reiterata la iniziativa cautelare sulla scorta di una innovativa causa petendi, rappresentata dalla allegazione della apocrifia della sottoscrizione del
Sig. in sede di contratto preliminare e definitivo di trasferimento delle Persona_1 quote della Controparte_1
- pur volendo prescindere dal superiore rilievo deve essere disattesa la proposta iniziativa cautelare;
ed infatti mette conto osservare che le richieste azionate nel
12 merito hanno ad oggetto la risoluzione del contratto di trasferimento delle quote societarie per inadempimento e la revocatoria del contratto di permuta delle quote societarie posto in essere dal cessionario in favore di terzo;
- non è chi non consideri che l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale non condurrebbe al sequestro giudiziario delle quote della Controparte_1 che, medio tempore, sono state trasferite a terzi potendo, al più, in caso propizio
[...] ai reclamanti , essere meramente conseguito il controvalore economico delle suddette quote;
- del pari ostativo all'accoglimento della invocazione di sequestro conservativo è
l'assenza di un credito che deve preesistere alla introduzione della causa e non già essere l'oggetto dell'eventuale accoglimento della domanda;
in via dirimente, nel merito, deve essere rilevato che:
- al pari di quanto significato dal giudice di prima istanza cautelare una perizia di parte (redatta molti anni dopo la vergazione delle richiamate sottoscrizioni, che sono state, ad opinamento del redattore della perizia, – probabilmente e non univocamente- stimate apocrife) non assume il crisma di prova privilegiata sì da privare di autenticità le sottoscrizioni apposte dal Sig. ; Persona_1
- inoltre la allegazione di ricovero ospedaliero nell'epoca del perfezionamento dell'atto di disposizione patrimoniale non è riferibile alla sottoscrizione operata con modalità digitali;
chiaro essendo che non è stato attestato che il Sig. Persona_1 fosse presente de visu;
- da ultimo la circostanza che quota parte del prezzo di trasferimento delle partecipazioni societarie sia stato versato in epoca successiva al perfezionamento dell'atto di disposizione patrimoniale non priva di efficacia la quietanza di pagamento assunta dal Sig. ; tanto anche in considerazione del rilievo che i Persona_1 plurimi verbali assembleari ed i bilanci redatti nelle annualità successive attestano la effettività del trasferimento di natura patrimoniale operato.
- In conclusione non sono state indicate nuove fonti di prova sì da sovvertire le valutazioni adottate in sede di primo pronunciamento.
- La infondatezza del profilo del fumus boni iuris esime il Collegio dal valutare la ricorrenza del concorrente requisito del periculum in mora( dovendo per incidens apprezzarsi che i profili inerenti la impossibilità di apprensione delle quote societarie e la inesistenza di un credito ex ante dei reclamanti conducono il Tribunale a fondare il convincimento che, nell'arco temporale occorrente per la celebrazione del giudizio
13 ordinario di cognizione, non potrebbe essere patito un pregiudizio patrimoniale imminente ed irreparabile).
Dunque, la questione è stata già ampiamente esaminata dai vari giudici specificamente chiamati ad esaminarla in tutti gli aspetti sollevati dal reclamante ( ed in questa sede ulteriormente riproposti), inclusa l'argomentazione sulla sussistenza di una violenza o di una frode all'origine della quietanza di pagamento ed il supporto argomentativo offerto con le sommarie informazioni rilasciate in sede penale dal terzo fratello (
), che peraltro risultano sguarnite di una specifica allegazione di Controparte_16 contesto, degli eventuali esiti del procedimento penale in cui sarebbero state rese e delle eventuali ricadute sull'odierna procedura di liquidazione giudiziale.
Consegue a tutto quanto sopra, dunque, che le considerazioni del Tribunale fallimentare di prime cure in merito all'infondatezza dell'asserito controcredito sono condivisibili, non essendovi né elementi della sua concreta sussistenza né, in ipotesi, di una sua effettiva realizzabilità; anzi, sotto quest'ultimo profilo, è dato rilevare dagli atti prodotti proprio dalla elementi di segno decisamente contrario, Parte_1 specificamente di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta per distrazione di beni e di somme di alcuni degli odierni reclamati a seguito del fallimento della società di loro proprietà (La GR Hospitality Group srl) a sua volta proprietaria della
. , asserita debitrice della odierna reclamante per il controcredito ( da CP_5 inadempimento/frode contrattuale) reclamato ( v. avviso conclusione indagini Procura di Roma dd 27.5.2024- all. 5 reclamo ), nonché la consapevolezza da parte della stessa reclamante (attrice in primo grado nel giudizio di merito svolto) delle difficoltà economiche in cui versava anche il fratello all'epoca della cessione Controparte_4 della dalla alla (v. in sent. N. Controparte_1 Parte_1 CP_5 CP_5
11142/2023 p.18 tra gli argomenti dedotti da parte attrice)
Tuttavia, preme alla Corte evidenziare che, in ogni caso, allo stato degli atti, la questione del controcredito può ritenersi superata da una serie di ulteriori elementi indicativi dello stato di insolvenza.
La società è in liquidazione ( v. in all.1 comparsa curatela- Visura Parte_1
) e, di conseguenza, le valutazioni in merito al suo stato di insolvenza
[...] devono ispirarsi al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del
14 giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. (ex multis v. Cassaz. Ord.
n.28193/2020).
Ed invero, quanto agli elementi attivi, nel caso di specie, a parte il contestato controcredito di cui si è detto, parte reclamante non ha allegato né dimostrato il possesso di elementi attivi idonei a soddisfare quanto meno i crediti azionati nella presente procedura,
Anzi, risultano dagli atti elementi di segno addirittura contrario alla disponibilità di beni o di un attivo della società sufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali: 1) la perdita di altro immobile della dedotto in causa ( albergo in via Varese) Parte_1 nell'ambito di una procedura esecutiva per il soddisfacimento di un pregresso finanziamento;
2) il ricorso alla vendita di beni personali da parte del per Per_1 fronteggiare i crediti azionati con la liquidazione ( v. all. 20 reclamo); 3) la crisi aziendale di lunga data, compendiatasi in una pregressa richiesta di concordato preventivo il 19.10.2018, poi dichiarato inammissibile il 14-15.11.2028, il successivo scioglimento con messa in liquidazione della società ( v. Rapporto GdF – all. 11
Ricorso introduttivo); 4) una precedente istanza di liquidazione giudiziale da parte di altro creditore ( GE RV ) del 2020 poi dichiarata improcedibile per la normativa emergenziale ID ed un'altra istanza presentata dagli odierni reclamati per debiti pregressi rispetto a quelli azionati in questa sede ma poi archiviata per intervenuto parziale pagamento ( v. all. ricorso); 5) una liquidità risultante dall'ultimo bilancio (
2023) pressoché nulla;
6) la rappresentazione nel contenzioso relativo ai contratti ed alla quietanza ( in particolare in sent. N. 11142/2023) di uno stato di difficoltà economica della e di e del fratello , Parte_1 Persona_1 Controparte_4 cessionario dell' e dell'albergo ( si legge in sent. N. Controparte_1
11142/2023 p.18: Parte attrice, anche in questo caso, ha fondato le sue doglianze sul fatto che il convenuto, Sig. , fratello dell'attore, Sig. , approfittando della sua Controparte_4 Persona_1 situazione di bisogno, avrebbe proposto di rilevare la proprietà dell'immobile di via De Pretis attraverso la formalmente amministrata dal di lui figlio e con Controparte_5 Controparte_17 capitale sociale interamente detenuto dalla La GR S.r.l. (società, quest'ultima, a sua volta, amministrata formalmente dalla moglie del querelato Sig.ra e con capitale sociale CP_7
15 detenuto da un altro figlio, il Sig. ), impegnandosi in cambio, ma senza averne mai Persona_2 avuto l'intenzione, non avendone i mezzi economici, a pagare le rateizzazione dei mutui contratti da parte attrice con , che prevedevano una ipoteca su un altro immobile di proprietà Controparte_18 del Sig. , l'Hotel Europa, sito in Roma in via Varese n° 26, oltre a garanzie personali Persona_1 sui suoi immobili.).
Quanto alla situazione debitoria, si osserva che sostanzialmente le allegazioni di parte reclamante non hanno offerto elementi concreti di confutazione alle conclusioni formulate sul punto nella sentenza reclamata circa i debiti verso i reclamati (in corso di causa complessivamente aumentati a € 69.392,00 e € 13.256 ( 5200 + 8056,26) nei confronti dell'Avv. ed agli ingenti debiti fiscali non sospesi per complessivi € CP_6
969.677,15 verso l'Agenzia delle Entrate. Così come peraltro confermato anche dalle operazioni di verifica dello stato passivo svolte dopo l'apertura della liquidazione, ove sono stati ammessi al passivo crediti per il complessivo importo di Euro 1.266.899,02
(riferiti soltanto alle domande tempestive di ammissione al passivo) ( v. all. 13 a e 13
b comparsa curatela ), e dai bilanci societari allegati dalla stessa parte reclamante, dai quali si evincono debiti per 1.790.563( 2023) e € 1.599.047 (2022), in massima parte ascrivibili a debiti verso il fisco, cospicue perdite di esercizio (€ 191.613 (2023) e €
18.524 (2022), una liquidità paria € 2,00 ed un attivo consistente sostanzialmente nel contestato quanto incerto controcredito di cui sopra.
A tutto quanto sopra consegue che le argomentazioni di parte reclamante in punto di insolvenza non possono essere accolte.
Quanto al terzo motivo di reclamo, si osserva che parte reclamante invoca, per vero in maniera anche poco chiara, il rispetto dei limiti dimensionali per effetto della sussistenza dell'allegata posta creditoria nei confronti dei reclamati.
L'allegazione non può essere condivisa.
I limiti dimensionali rilevanti ai fini della sottoponibilità di un'azienda alla procedura di liquidazione giudiziale sono quelli fissati nell'art. 2 lett. d) ccii, secondo cui è «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
16 della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Nel caso di specie, gli elementi forniti da parte reclamante si presentano addirittura di segno contrario: la allegata posta creditoria di € 7.031.935,137 sarebbe già di per sé indicativa di un attivo societario superiore alla soglia di legge;
e i bilanci depositati per gli anni
2020- 2023, non solo confermano il dato di un attivo superiore, ma evidenziano anche una situazione debitoria superiore alla soglia di legge.
Altra interpretazione dell'allegazione, in ipotesi in termini di superiorità dell'attivo rispetto al passivo, non sarebbe congruente con il tema dei limiti dimensionali di cui sopra ma involgerebbe il profilo dell'insolvenza societaria, per il quale valgono le considerazioni e le conclusioni poc'anzi formulate cui si rinvia.
Conclusivamente, il reclamo è infondato e non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la rifusione in favore delle parti costituite viene posta a carico di parte reclamante ed in favore delle parti costituite, liquidate ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 come in dispositivo, con la precisazione per la rifusione delle spese della curatela deve essere versata all'Erario in considerazione della mancanza di fondi della liquidazione di cui all'attestazione del Giudice Delegato del
10.6.2025 in atti.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002 per il pagamento da parte dei reclamanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Respinge il reclamo;
- Condanna i reclamanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000 a ciascuna parte costituita (Avv. e Liquidazione Giudiziale), CP_6 oltre spese legali e rimborsi di legge ove dovuti, da versarsi all'Erario per la parte della curatela.
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002 per il pagamento da parte dei reclamanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Roma, 20.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
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