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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3960/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
UZ ZO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UZ ZO.
CONCLUSIONI: “C H I E D O N O che l'Ill.mo Tribunale adito, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, voglia omologare la loro separazione alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno con l'impegno a comunicarsi l'un l'altro qualsiasi variazione della stessa, prestandosi fin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo per se stessi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche con l'inserimento delle figlie minori.
2) La casa coniugale sita a Osimo – Frazione San Paterniano – Via XXVII Luglio n. 28, di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, verrà assegnata alla Sig.ra che ivi continuerà Parte_2
a vivere e a godere di tutti i mobili e gli arredi esistenti.
- 1 - 3) Continueranno ed essere a carico di entrambi i coniugi, in parti uguali e fino ad estinzione, i ratei del mutuo ipotecario gravante sull'anzidetto immobile adibito a casa coniugale, di importo attuale pari a circa € 590,00, nonché tutte le eventuali imposte e/o spese di manutenzione straordinaria relative alla medesima unità abitativa;
le spese di manutenzione ordinaria così come le spese per utenze (luce, acqua, gas) e TARI (tassa rifiuti) saranno corrisposte in via esclusiva dalla Sig.ra
[...]
In relazione al mutuo ipotecario i coniugi continueranno a tenere aperto il conto corrente Pt_2 cointestato acceso presso e a versare ivi mensilmente la propria quota della rata del CP_1 mutuo.
4) I ricorrenti, ciascuno munito di congruo e autonomo reddito da lavoro dipendente, rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento.
5) I beni mobili registrati (automobili e ciclomotori) di rispettiva proprietà già intestati ai coniugi rimarranno nella loro disponibilità con tutti gli oneri conseguenti;
fa eccezione a quanto precede lo scooter Malaguti Phantom F12 cc 50 targato X9BFYK, in uso alla figlia , le cui spese di Per_1 manutenzione ordinaria e straordinaria, così come quelle per bollo e assicurazione, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6) Continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi, in parti uguali e fino al riscatto, i ratei del piano di accumulo Polizza D'Oro 2006 n. 021660155, il cui premio mensile è di € 125,00.
7) L'importo dell'assegno unico riconosciuto e corrisposto dall' per le figlie e CP_2 Per_1 Per_2 sarà di spettanza di entrambi i coniugi e richiesto e percepito nella misura del 50 ciascuno.
8) il cane Spank, il cui microchip risulta intestato al Sig. sarà affidato alla Sig.ra Parte_1
le eventuali spese veterinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% Parte_2 ciascuno. Il Sig. si impegna a prendersi cura del cane ogniqualvolta la Sig.ra Parte_1 ne sia impossibilitata per più di 24 ore. Parte_2
9) Tutti i doni nuziali e gli arredi della casa coniugale sono già stati concordemente divisi tra le parti;
queste hanno risolto anche ogni altra questione di ordine patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
10) Le figlie minori e saranno affidate in modalità condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mantenendo la residenza e, quindi, l'iscrizione nel relativo stato di famiglia, presso la madre
[...]
genitore collocatario in via preferenziale. Pt_2
11) I genitori parteciperanno congiuntamente all'educazione e alla crescita delle figlie e, sempre congiuntamente, adotteranno tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla loro crescita, educazione, salute, istruzione, sempre nel solo e precipuo interesse di favorire un sereno sviluppo della personalità delle stesse e nell'ottica della conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e le loro famiglie di origine. In ogni caso ciascun genitore eserciterà la
- 2 - responsabilità genitoriale separatamente quando avrà le figlie con sé per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
12) Le figlie e staranno con i genitori secondo un calendario bisettimanale: Per_1 Per_2 staranno con il padre il lunedì, il venerdì e il sabato della settimana 1, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica della settimana 2, mentre staranno con la madre il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica della settimana 1, il lunedì, il venerdì e il sabato della settimana 2.
Settimana 1 Settimana 2
Lunedì Padre Lunedì Madre
Martedì Madre Martedì Padre
Mercoledì Madre Mercoledì Padre
Giovedì Madre Giovedì Padre
Venerdì Padre Venerdì Madre
Sabato Padre Sabato Madre
Domenica Madre Domenica Padre
IN nei giorni “scolastici” pranzerà con il genitore presso il quale passerà la notte secondo il calendario sopra indicato. nei giorni “scolastici” pranzerà presso l'abitazione dei nonni materni. Per_2
13) Compatibilmente con le condizioni meteorologiche si sposta con lo scooter Malaguti Per_1
Phantom F12 50 cc che ha in uso. Se impossibilitata a usare detto mezzo: a) sarà accompagnata a scuola dal genitore presso il quale ha passato la notte;
b) sarà presa a scuola dal genitore presso il quale passerà la notte o dal nonno materno;
c) sarà accompagnata per le attività pomeridiane dal genitore presso il quale passerà la notte. Per quel che riguarda a) sarà accompagnata a Per_2 scuola dal genitore presso il quale ha passato la notte;
b) sarà presa a scuola dal nonno materno;
c) sarà accompagnata per le attività pomeridiane dal lunedì al venerdì dal nonno;
d) sarà accompagnata per le attività pomeridiane del sabato dal genitore presso il quale passerà la notte.
14) Durante il periodo natalizio, le figlie e trascorreranno la cena della Vigilia, il Per_1 Per_2 pranzo di Natale e il pranzo di Santo Stefano con la madre, mentre trascorreranno ad anni alterni il
31 Dicembre con il padre e il 1 Gennaio con la madre e viceversa.
Parimenti, durante le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, in alternanza tra loro nell'anno successivo.
15) Durante il mese di Agosto le figlie e trascorreranno ad anni alterni un periodo Per_1 Per_2 di 7 (sette) giorni consecutivi comprendenti il giorno di Ferragosto con il padre e un periodo di 7
(sette) giorni consecutivi non comprendenti il giorno di Ferragosto con la madre e viceversa, in alternanza tra loro nell'anno successivo.
- 3 - 16) Nel caso in cui uno dei due coniugi volesse trascorrere con le figlie un periodo di vacanza in altri periodi dell'anno distinti dal periodo prettamente estivo, dovrà comunicarlo all'altro coniuge almeno due settimane prima. Stessa condizione vale anche nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse assentarsi dalla propria residenza per ragioni personali e/o di lavoro che non prevedano la presenza delle figlie, salvo eventi improvvisi e non prevedibili.
17) Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie nei giorni in cui le tiene con sé; pertanto, nessuna corresponsione di denaro sarà dovuta da un genitore nei confronti dell'altro a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie.
18) Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le stesse dovranno essere oggetto di conteggio entro 7 (sette) giorni dalla fine di ogni mese, provvedendo i coniugi agli eventuali conguagli e compensazioni per le spese da ciascuno sostenute. I coniugi danno atto di conoscere il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto il 10.07.2024 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Ancona d'intesa con i Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona
e della Corte di Appello di Ancona, con il Presidente dell' Controparte_3 con i Presidenti degli ordini degli avvocati delle e con i Presidenti delle associazioni CP_3 rappresentative in materia di famiglia della Regione Marche, di cui hanno preso visione e al quale dichiarano sin d'ora di attenersi e vincolarsi, anche in riferimento alle spese straordinarie che debbono essere previamente concordate tra i genitori, approvandone interamente il contenuto.
19) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di voler dare immediata efficacia alle pattuizioni di cui al presente atto.
20) Le spese della presente procedura verranno sostenute in via esclusiva dal Sig. Parte_1
.
[...]
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Osimo il 14/04/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 23/02/2009) e (in data 07/08/2013) e che il rapporto Per_1 Per_2 coniugale, per anni di reciproca soddisfazione e gradimento, negli anni si è affievolito e i coniugi hanno manifestato una incompatibilità caratteriale che li ha portati allo sgretolamento dell'affectio coniugalis necessario per un armonico sviluppo della famiglia e allo stato risulta impossibile ricreare un'unione familiare.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 4 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 06/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle figlie minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – considerato che le parti hanno stabilito che le figlie staranno con i genitori secondo un calendario bisettimanale e ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie nei giorni in cui le tiene con sé -, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle figlie minori.
Anche il PM ha ritenuto eque le condizioni proposte.
Nulla deve scrutinare il Collegio in ordine alla disciplina dell'animale di affezione, la cui regolamentazione esula dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalle condizioni della separazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“C H I E D O N O altresì, che decorsi i termini di legge […] P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento degli effetti civili matrimonio).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Osimo il 14/04/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Osimo al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3960/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
UZ ZO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UZ ZO.
CONCLUSIONI: “C H I E D O N O che l'Ill.mo Tribunale adito, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, voglia omologare la loro separazione alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno con l'impegno a comunicarsi l'un l'altro qualsiasi variazione della stessa, prestandosi fin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo per se stessi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche con l'inserimento delle figlie minori.
2) La casa coniugale sita a Osimo – Frazione San Paterniano – Via XXVII Luglio n. 28, di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, verrà assegnata alla Sig.ra che ivi continuerà Parte_2
a vivere e a godere di tutti i mobili e gli arredi esistenti.
- 1 - 3) Continueranno ed essere a carico di entrambi i coniugi, in parti uguali e fino ad estinzione, i ratei del mutuo ipotecario gravante sull'anzidetto immobile adibito a casa coniugale, di importo attuale pari a circa € 590,00, nonché tutte le eventuali imposte e/o spese di manutenzione straordinaria relative alla medesima unità abitativa;
le spese di manutenzione ordinaria così come le spese per utenze (luce, acqua, gas) e TARI (tassa rifiuti) saranno corrisposte in via esclusiva dalla Sig.ra
[...]
In relazione al mutuo ipotecario i coniugi continueranno a tenere aperto il conto corrente Pt_2 cointestato acceso presso e a versare ivi mensilmente la propria quota della rata del CP_1 mutuo.
4) I ricorrenti, ciascuno munito di congruo e autonomo reddito da lavoro dipendente, rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento.
5) I beni mobili registrati (automobili e ciclomotori) di rispettiva proprietà già intestati ai coniugi rimarranno nella loro disponibilità con tutti gli oneri conseguenti;
fa eccezione a quanto precede lo scooter Malaguti Phantom F12 cc 50 targato X9BFYK, in uso alla figlia , le cui spese di Per_1 manutenzione ordinaria e straordinaria, così come quelle per bollo e assicurazione, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6) Continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi, in parti uguali e fino al riscatto, i ratei del piano di accumulo Polizza D'Oro 2006 n. 021660155, il cui premio mensile è di € 125,00.
7) L'importo dell'assegno unico riconosciuto e corrisposto dall' per le figlie e CP_2 Per_1 Per_2 sarà di spettanza di entrambi i coniugi e richiesto e percepito nella misura del 50 ciascuno.
8) il cane Spank, il cui microchip risulta intestato al Sig. sarà affidato alla Sig.ra Parte_1
le eventuali spese veterinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% Parte_2 ciascuno. Il Sig. si impegna a prendersi cura del cane ogniqualvolta la Sig.ra Parte_1 ne sia impossibilitata per più di 24 ore. Parte_2
9) Tutti i doni nuziali e gli arredi della casa coniugale sono già stati concordemente divisi tra le parti;
queste hanno risolto anche ogni altra questione di ordine patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
10) Le figlie minori e saranno affidate in modalità condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mantenendo la residenza e, quindi, l'iscrizione nel relativo stato di famiglia, presso la madre
[...]
genitore collocatario in via preferenziale. Pt_2
11) I genitori parteciperanno congiuntamente all'educazione e alla crescita delle figlie e, sempre congiuntamente, adotteranno tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla loro crescita, educazione, salute, istruzione, sempre nel solo e precipuo interesse di favorire un sereno sviluppo della personalità delle stesse e nell'ottica della conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e le loro famiglie di origine. In ogni caso ciascun genitore eserciterà la
- 2 - responsabilità genitoriale separatamente quando avrà le figlie con sé per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
12) Le figlie e staranno con i genitori secondo un calendario bisettimanale: Per_1 Per_2 staranno con il padre il lunedì, il venerdì e il sabato della settimana 1, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica della settimana 2, mentre staranno con la madre il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica della settimana 1, il lunedì, il venerdì e il sabato della settimana 2.
Settimana 1 Settimana 2
Lunedì Padre Lunedì Madre
Martedì Madre Martedì Padre
Mercoledì Madre Mercoledì Padre
Giovedì Madre Giovedì Padre
Venerdì Padre Venerdì Madre
Sabato Padre Sabato Madre
Domenica Madre Domenica Padre
IN nei giorni “scolastici” pranzerà con il genitore presso il quale passerà la notte secondo il calendario sopra indicato. nei giorni “scolastici” pranzerà presso l'abitazione dei nonni materni. Per_2
13) Compatibilmente con le condizioni meteorologiche si sposta con lo scooter Malaguti Per_1
Phantom F12 50 cc che ha in uso. Se impossibilitata a usare detto mezzo: a) sarà accompagnata a scuola dal genitore presso il quale ha passato la notte;
b) sarà presa a scuola dal genitore presso il quale passerà la notte o dal nonno materno;
c) sarà accompagnata per le attività pomeridiane dal genitore presso il quale passerà la notte. Per quel che riguarda a) sarà accompagnata a Per_2 scuola dal genitore presso il quale ha passato la notte;
b) sarà presa a scuola dal nonno materno;
c) sarà accompagnata per le attività pomeridiane dal lunedì al venerdì dal nonno;
d) sarà accompagnata per le attività pomeridiane del sabato dal genitore presso il quale passerà la notte.
14) Durante il periodo natalizio, le figlie e trascorreranno la cena della Vigilia, il Per_1 Per_2 pranzo di Natale e il pranzo di Santo Stefano con la madre, mentre trascorreranno ad anni alterni il
31 Dicembre con il padre e il 1 Gennaio con la madre e viceversa.
Parimenti, durante le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, in alternanza tra loro nell'anno successivo.
15) Durante il mese di Agosto le figlie e trascorreranno ad anni alterni un periodo Per_1 Per_2 di 7 (sette) giorni consecutivi comprendenti il giorno di Ferragosto con il padre e un periodo di 7
(sette) giorni consecutivi non comprendenti il giorno di Ferragosto con la madre e viceversa, in alternanza tra loro nell'anno successivo.
- 3 - 16) Nel caso in cui uno dei due coniugi volesse trascorrere con le figlie un periodo di vacanza in altri periodi dell'anno distinti dal periodo prettamente estivo, dovrà comunicarlo all'altro coniuge almeno due settimane prima. Stessa condizione vale anche nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse assentarsi dalla propria residenza per ragioni personali e/o di lavoro che non prevedano la presenza delle figlie, salvo eventi improvvisi e non prevedibili.
17) Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie nei giorni in cui le tiene con sé; pertanto, nessuna corresponsione di denaro sarà dovuta da un genitore nei confronti dell'altro a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie.
18) Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le stesse dovranno essere oggetto di conteggio entro 7 (sette) giorni dalla fine di ogni mese, provvedendo i coniugi agli eventuali conguagli e compensazioni per le spese da ciascuno sostenute. I coniugi danno atto di conoscere il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto il 10.07.2024 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Ancona d'intesa con i Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona
e della Corte di Appello di Ancona, con il Presidente dell' Controparte_3 con i Presidenti degli ordini degli avvocati delle e con i Presidenti delle associazioni CP_3 rappresentative in materia di famiglia della Regione Marche, di cui hanno preso visione e al quale dichiarano sin d'ora di attenersi e vincolarsi, anche in riferimento alle spese straordinarie che debbono essere previamente concordate tra i genitori, approvandone interamente il contenuto.
19) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di voler dare immediata efficacia alle pattuizioni di cui al presente atto.
20) Le spese della presente procedura verranno sostenute in via esclusiva dal Sig. Parte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Osimo il 14/04/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 23/02/2009) e (in data 07/08/2013) e che il rapporto Per_1 Per_2 coniugale, per anni di reciproca soddisfazione e gradimento, negli anni si è affievolito e i coniugi hanno manifestato una incompatibilità caratteriale che li ha portati allo sgretolamento dell'affectio coniugalis necessario per un armonico sviluppo della famiglia e allo stato risulta impossibile ricreare un'unione familiare.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 4 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 06/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle figlie minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – considerato che le parti hanno stabilito che le figlie staranno con i genitori secondo un calendario bisettimanale e ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie nei giorni in cui le tiene con sé -, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle figlie minori.
Anche il PM ha ritenuto eque le condizioni proposte.
Nulla deve scrutinare il Collegio in ordine alla disciplina dell'animale di affezione, la cui regolamentazione esula dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalle condizioni della separazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“C H I E D O N O altresì, che decorsi i termini di legge […] P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento degli effetti civili matrimonio).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Osimo il 14/04/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Osimo al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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