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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Rende - 00276340783
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2387/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 10/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56044 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante, Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza n. 2387/2023, la quale aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 56044 relativo all'IMU per l'anno 2018, riguardante terreni siti nel Comune di Rende (foglio Indirizzo_1
).
I giudici di prime cure avevano fondato la loro decisione sul principio secondo cui l'edificabilità dell'area, ai fini IMU, si desume dal Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dagli strumenti attuativi. Inoltre, la Corte di primo grado aveva ritenuto legittima la rideterminazione del valore venale operata dalla società M.T. S.p.A. in autotutela (che aveva ridotto la pretesa in considerazione della servitù di elettrodotto sulla particella 115), qualificando tale atto non come un "nuovo atto impositivo", bensì come una revoca parziale favorevole al contribuente, non soggetta a nuovi termini decadenziali o a nullità per mancata notifica formale di un nuovo avviso.
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando: l'incapacità processuale del Comune di Rende per aver delegato le funzioni alla M.T. S.p.A.; la nullità della sentenza per aver considerato l'autotutela in diminuzione come una mera revoca parziale e non come un nuovo atto impositivo richiedente formale notificazione, stante la modifica degli elementi strutturali della pretesa (da terreno libero a terreno gravato da servitù); la violazione del diritto di difesa per la tardività e la mancata notifica della documentazione prodotta dalla controparte in primo grado (perizia e rettifica); l'erronea valutazione circa l'edificabilità di fatto dei terreni, stante l'interclusione del fondo e la presenza di vincoli (elettrodotto e fascia di rispetto stradale) che ne azzererebbero il valore edificatorio;
il difetto di motivazione dell'atto originario.
Si è costituita in giudizio la M.T. S.p.A., chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la natura di "revoca parziale" dell'atto di rettifica, la tempestività del deposito documentale in primo grado e la correttezza della valutazione basata sul PRG, che già sconta le riduzioni per i vincoli esistenti.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione o capacità processuale del
Comune di Rende. Come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellata, è stata la stessa ricorrente a evocare in giudizio sia l'Ente impositore che il Concessionario, e la costituzione in giudizio del soggetto titolare del potere impositivo o del suo concessionario sana ogni eventuale irregolarità, garantendo il contraddittorio.
Nel merito, il punto focale della controversia riguarda la natura dell'atto di "rettifica" operato dalla M.T. S.p.
A. in corso di causa. Questa Corte condivide l'orientamento espresso dai giudici di primo grado, secondo cui il provvedimento che riduce la pretesa tributaria contenuta in un precedente avviso di accertamento
(riconoscendo, nel caso di specie, una riduzione del valore per la presenza di servitù di elettrodotto) non costituisce un nuovo atto impositivo in senso stretto, tale da richiedere l'emissione e la notifica di un nuovo avviso con le formalità di rito previste per l'atto originario. Si tratta, infatti, di una revoca parziale che, modificando in melius la posizione del contribuente e riducendo il quantum debeatur, non lede il diritto di difesa, il quale si è pienamente dispiegato nel giudizio di opposizione all'atto originario, entro il quale il giudice ha il potere di valutare la fondatezza della pretesa residua. Non si ravvisa, pertanto, la nullità dell'accertamento o della sentenza per la mancata notifica formale di un "nuovo" avviso, poiché
l'oggetto del contendere si è semplicemente ridotto all'interno del perimetro già tracciato.
Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla presunta tardività o inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla M.T. S.p.A. in primo grado. Dagli atti risulta che la società resistente ha depositato le proprie controdeduzioni e la documentazione allegata (inclusa la perizia e l'atto di rettifica) in data 24/03/2023 per l'udienza fissata al 09/05/2023. Tale deposito rispetta il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, rendendo i documenti pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Quanto alla valutazione del valore venale e all'edificabilità delle aree, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati della Suprema Corte. L'inserimento dell'area nel Piano
Regolatore Generale (PRG) è condizione sufficiente per l'assoggettamento a IMU come area fabbricabile,
a prescindere dall'effettiva possibilità di edificazione immediata o dall'approvazione degli strumenti attuativi. La presenza di vincoli (fascia di rispetto stradale, elettrodotto) o la condizione di interclusione del fondo non mutano la natura giuridica del bene da edificabile ad agricolo, ma incidono unicamente sulla determinazione del valore venale. Nel caso di specie, l'Ente impositore ha tenuto conto di tali limitazioni, applicando una riduzione del valore del 30% per le zone sottoposte a servitù, rideterminando il valore della particella 115 da € 40,00 a € 28,00 al metro quadro. La perizia di parte appellante e le deduzioni circa l'inedificabilità di fatto non appaiono sufficienti a superare la presunzione di valore fondata sulle previsioni del PRG e sulle stime comunali che già contemplano correttivi per i vincoli esistenti.
Infine, in ordine al difetto di motivazione dell'atto originario, si osserva che l'avviso di accertamento indicava tutti gli elementi essenziali (natura, importo, anno, dati catastali e criteri di calcolo) necessari per consentire al contribuente di difendersi, essendo legittima la motivazione per relationem a delibere e regolamenti comunali, atti a contenuto generale legalmente conoscibili.
Per le ragioni esposte, la sentenza di primo grado merita conferma.
Tuttavia, tenuto conto della complessità della vicenda, della particolarità della questione relativa alla rettifica in autotutela e dell'esistenza di pronunce di merito di segno diverso richiamate dalla difesa appellante, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Rende - 00276340783
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2387/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 10/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56044 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante, Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza n. 2387/2023, la quale aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 56044 relativo all'IMU per l'anno 2018, riguardante terreni siti nel Comune di Rende (foglio Indirizzo_1
).
I giudici di prime cure avevano fondato la loro decisione sul principio secondo cui l'edificabilità dell'area, ai fini IMU, si desume dal Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dagli strumenti attuativi. Inoltre, la Corte di primo grado aveva ritenuto legittima la rideterminazione del valore venale operata dalla società M.T. S.p.A. in autotutela (che aveva ridotto la pretesa in considerazione della servitù di elettrodotto sulla particella 115), qualificando tale atto non come un "nuovo atto impositivo", bensì come una revoca parziale favorevole al contribuente, non soggetta a nuovi termini decadenziali o a nullità per mancata notifica formale di un nuovo avviso.
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando: l'incapacità processuale del Comune di Rende per aver delegato le funzioni alla M.T. S.p.A.; la nullità della sentenza per aver considerato l'autotutela in diminuzione come una mera revoca parziale e non come un nuovo atto impositivo richiedente formale notificazione, stante la modifica degli elementi strutturali della pretesa (da terreno libero a terreno gravato da servitù); la violazione del diritto di difesa per la tardività e la mancata notifica della documentazione prodotta dalla controparte in primo grado (perizia e rettifica); l'erronea valutazione circa l'edificabilità di fatto dei terreni, stante l'interclusione del fondo e la presenza di vincoli (elettrodotto e fascia di rispetto stradale) che ne azzererebbero il valore edificatorio;
il difetto di motivazione dell'atto originario.
Si è costituita in giudizio la M.T. S.p.A., chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la natura di "revoca parziale" dell'atto di rettifica, la tempestività del deposito documentale in primo grado e la correttezza della valutazione basata sul PRG, che già sconta le riduzioni per i vincoli esistenti.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione o capacità processuale del
Comune di Rende. Come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellata, è stata la stessa ricorrente a evocare in giudizio sia l'Ente impositore che il Concessionario, e la costituzione in giudizio del soggetto titolare del potere impositivo o del suo concessionario sana ogni eventuale irregolarità, garantendo il contraddittorio.
Nel merito, il punto focale della controversia riguarda la natura dell'atto di "rettifica" operato dalla M.T. S.p.
A. in corso di causa. Questa Corte condivide l'orientamento espresso dai giudici di primo grado, secondo cui il provvedimento che riduce la pretesa tributaria contenuta in un precedente avviso di accertamento
(riconoscendo, nel caso di specie, una riduzione del valore per la presenza di servitù di elettrodotto) non costituisce un nuovo atto impositivo in senso stretto, tale da richiedere l'emissione e la notifica di un nuovo avviso con le formalità di rito previste per l'atto originario. Si tratta, infatti, di una revoca parziale che, modificando in melius la posizione del contribuente e riducendo il quantum debeatur, non lede il diritto di difesa, il quale si è pienamente dispiegato nel giudizio di opposizione all'atto originario, entro il quale il giudice ha il potere di valutare la fondatezza della pretesa residua. Non si ravvisa, pertanto, la nullità dell'accertamento o della sentenza per la mancata notifica formale di un "nuovo" avviso, poiché
l'oggetto del contendere si è semplicemente ridotto all'interno del perimetro già tracciato.
Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla presunta tardività o inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla M.T. S.p.A. in primo grado. Dagli atti risulta che la società resistente ha depositato le proprie controdeduzioni e la documentazione allegata (inclusa la perizia e l'atto di rettifica) in data 24/03/2023 per l'udienza fissata al 09/05/2023. Tale deposito rispetta il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, rendendo i documenti pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Quanto alla valutazione del valore venale e all'edificabilità delle aree, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati della Suprema Corte. L'inserimento dell'area nel Piano
Regolatore Generale (PRG) è condizione sufficiente per l'assoggettamento a IMU come area fabbricabile,
a prescindere dall'effettiva possibilità di edificazione immediata o dall'approvazione degli strumenti attuativi. La presenza di vincoli (fascia di rispetto stradale, elettrodotto) o la condizione di interclusione del fondo non mutano la natura giuridica del bene da edificabile ad agricolo, ma incidono unicamente sulla determinazione del valore venale. Nel caso di specie, l'Ente impositore ha tenuto conto di tali limitazioni, applicando una riduzione del valore del 30% per le zone sottoposte a servitù, rideterminando il valore della particella 115 da € 40,00 a € 28,00 al metro quadro. La perizia di parte appellante e le deduzioni circa l'inedificabilità di fatto non appaiono sufficienti a superare la presunzione di valore fondata sulle previsioni del PRG e sulle stime comunali che già contemplano correttivi per i vincoli esistenti.
Infine, in ordine al difetto di motivazione dell'atto originario, si osserva che l'avviso di accertamento indicava tutti gli elementi essenziali (natura, importo, anno, dati catastali e criteri di calcolo) necessari per consentire al contribuente di difendersi, essendo legittima la motivazione per relationem a delibere e regolamenti comunali, atti a contenuto generale legalmente conoscibili.
Per le ragioni esposte, la sentenza di primo grado merita conferma.
Tuttavia, tenuto conto della complessità della vicenda, della particolarità della questione relativa alla rettifica in autotutela e dell'esistenza di pronunce di merito di segno diverso richiamate dalla difesa appellante, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.