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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/03/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1624 / 2023
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 1624/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] il [...] (C.F. residente in [...] Int 33 e al fine del presente atto elettivamente domiciliata in Telti via
Raffaello n 5 presso e nello studio dell'avv. Viviana Bruno (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende per procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso
Ricorrente
E
(cod.fisc. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Olbia, domiciliato ai fini del presente atto in Olbia, Via Bazzoni Sircana n.9, nello studio dall'avv.to Stefania Felicita Sechi (c.f.: – posta elettronica certificata: C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
Resistente NONCHE'
P. sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti. Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente indicata innanzi chiedeva pronunciarsi la separazione in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 17.09.2005 in Olbia trascritto al Numero 60 Parte I Serie A con regime di separazione dei beni;
dall'unione sono nate il 18.03.2008 a Olbia e il 15.02.2016 a Olbia. Per_1 Persona_2
Sosteneva, inoltre, parte ricorrente che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta parte resistente si costituiva in giudizio contestando in parte le richieste avanzate.
In corso di causa, si costituiva il resistente che si opponeva alle richieste di parte avversa;
le parti, in corso di causa, davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni indicate in atti;
il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.;
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta - in consensuale di:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...], CP_1 in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 17.09.2005 in Olbia trascritto al
Numero 60 Parte I Serie A con regime di separazione dei beni, alle seguenti
CONDIZIONI
a) ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
b) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, presso i quali saranno domiciliate pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
c) La casa familiare sita in Olbia via Petrucci viene affidata al padre che la abiterà insieme alle figlie;
d) Le bambine staranno, a settimana alterne, presso ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola e fino al lunedì successivo. Le bambine verranno prelevate il lunedì all'uscita da scuola dal genitore che dovrà tenerli presso di sé e riaccompagnate il lunedì successivo a scuola dal medesimo genitore;
e) Durante il periodo estivo, le bambine trascorreranno continuativamente con ciascun genitore 15 giorni di luglio e 15 giorni di agosto alternando, di anno in anno, la prima o la seconda metà del mese in base alle esigenze che verranno in rilievo;
f) Le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà delle festività Pasquali alternando, di anno in anno, la prima o la seconda metà;
g) I genitori collaboreranno tra loro affinché le bambine raggiungano, in modo sereno, il loro equilibrio affettivo in rapporto alle nuove modalità di incontro con le figure genitoriali. In tale ottica si conviene che durante il periodo di permanenza delle bambine presso un genitore, l'altro possa trascorrere con le minori qualche ora, previo accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e/o sportivi delle minori;
h) Le concordate condizioni potranno essere modificate in caso di imprevedibili impegni dei genitori che, a tal fine, si impegnano a comunicare preventivamente le sopraggiunte esigenze, nel rispetto comunque dei primari bisogni delle minori;
in tali eventualità, entrambi si impegnano a favorire la permanenza delle figlie presso l'altro genitore. Rimane fermo il diritto di visita e di frequentazione dei nonni e delle famiglie di origine di entrambi i genitori;
i) I genitori contribuiranno al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza, fatte salve le spese straordinarie a carico di ciascuno nella misura del 50%. Tali spese – che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate dal genitore che dovesse anticiparle - ricomprendono, a titolo meramente esemplificativo, il vestiario, le spese mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), quelle scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera). I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese per le strutture per il dopo scuola e per quelle sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzattura, corsi di altro genere, vacanze). Saranno rimborsate previa semplice esibizione di idonea documentazione le sole spese straordinarie non concordate di carattere medico che rivestono il carattere dell'urgenza;
j) Le somme mensili che vengono erogate a sostegno della disabilità della minore da Per_2 parte dell' e dagli altri Enti previdenziali – che all'attualità vengono accreditate sul conto corrente intestato alla minore e gestito congiuntamente e/o disgiuntamente da entrambi i genitori - continueranno ad essere utilizzate da entrambi per far fronte alle necessità conseguenti alla frequentazione dei corsi di sostegno scolastico e ad ogni altra attività ricreativa necessaria in conseguenze della disabilità della minore;
k) Ciascun genitore si impegna a presenziare personalmente ai programmi di sostegno alla disabilità già avviati nell'interesse della piccola e tutt'ora in essere presso il Per_2 Org_2 di Olbia;
[...]
In merito ai rapporti patrimoniali i coniugi danno atto di essere proprietari, in comunione ordinaria, della casa familiare sita in Olbia, in via Petrucci, e che è loro intendimento sciogliere la comunione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi concordemente determinano il valore dell'immobile in complessivi €
120.0000,00, compresi gli arredi ivi presenti ed al netto del mutuo ipotecario gravante sul bene il cui residuo verrà accollato da al momento del trasferimento della quota CP_1 parte di proprietà del bene in suo favore;
2) Con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ad acquistare al prezzo CP_1 concordemente stabilito € 60.000,00 (euro sessantamila,oo), il 50% di pertinenza di
[...]
che, con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a trasferirla. Parte_1
3) Il prezzo di vendita verrà corrisposto da in favore di CP_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà e accollo della somma che risulterà dovuta a saldo del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, garantito da ipoteca sul predetto immobile. Il termine per la sottoscrizione del rogito notarile è di due anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi. avrà facoltà di scegliere lo Studio CP_1 notarile che verrà incaricato del rogito accollandosi le spese di trasferimento;
4) Nelle more del perfezionamento dei predetti accordi, i coniugi convengono che la signora continuerà ad abitare il piano terra della casa familiare, con obbligo di corrispondere Pt_1 il 50% di tutti i costi riferiti all'immobile (utenze poste a servizio del bene, spese di ordinaria manutenzione, comprese il 50% della rata mensile del mutuo,). Le eventuali e non attualmente preventivabili spese di manutenzione straordinaria dell'immobile dovessero essere necessarie dovranno essere concordate;
5) Il termine dei due anni concordato dalle parti per perfezionare lo scioglimento della comunione ordinaria della casa familiare e procedere con la stipula del rogito di trasferimento della proprietà potrà essere anticipato dalle parti nel caso in cui la signora riesca a trovare altra soluzione abitativa prima della scadenza. Viceversa, ove alla Pt_1 scadenza del termine per il perfezionamento della compravendita la signora non abbia trovato una soluzione abitativa alternativa, le parti convengono sin da ora che dalla data di sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento della proprietà Persona_3 corrisponderà in favore di un'indennità di occupazione mensile di € 300,00 CP_1
(trecento,00) forfettaria, comprensiva delle spese delle utenze.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di redditi adeguati alle rispettive esigenze di vita e pertanto rinunciano a richiedere qualsiasi forma di contributo per il mantenimento personale;
7) le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi di legge il presente accordo costituisce titolo esecutivo e tutte le clausole del presente accordo sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione.
Tutte le spese del procedimento sono compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 20.3.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 1624/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] il [...] (C.F. residente in [...] Int 33 e al fine del presente atto elettivamente domiciliata in Telti via
Raffaello n 5 presso e nello studio dell'avv. Viviana Bruno (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende per procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso
Ricorrente
E
(cod.fisc. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Olbia, domiciliato ai fini del presente atto in Olbia, Via Bazzoni Sircana n.9, nello studio dall'avv.to Stefania Felicita Sechi (c.f.: – posta elettronica certificata: C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
Resistente NONCHE'
P. sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti. Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente indicata innanzi chiedeva pronunciarsi la separazione in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 17.09.2005 in Olbia trascritto al Numero 60 Parte I Serie A con regime di separazione dei beni;
dall'unione sono nate il 18.03.2008 a Olbia e il 15.02.2016 a Olbia. Per_1 Persona_2
Sosteneva, inoltre, parte ricorrente che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta parte resistente si costituiva in giudizio contestando in parte le richieste avanzate.
In corso di causa, si costituiva il resistente che si opponeva alle richieste di parte avversa;
le parti, in corso di causa, davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni indicate in atti;
il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.;
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta - in consensuale di:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...], CP_1 in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 17.09.2005 in Olbia trascritto al
Numero 60 Parte I Serie A con regime di separazione dei beni, alle seguenti
CONDIZIONI
a) ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
b) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, presso i quali saranno domiciliate pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
c) La casa familiare sita in Olbia via Petrucci viene affidata al padre che la abiterà insieme alle figlie;
d) Le bambine staranno, a settimana alterne, presso ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola e fino al lunedì successivo. Le bambine verranno prelevate il lunedì all'uscita da scuola dal genitore che dovrà tenerli presso di sé e riaccompagnate il lunedì successivo a scuola dal medesimo genitore;
e) Durante il periodo estivo, le bambine trascorreranno continuativamente con ciascun genitore 15 giorni di luglio e 15 giorni di agosto alternando, di anno in anno, la prima o la seconda metà del mese in base alle esigenze che verranno in rilievo;
f) Le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà delle festività Pasquali alternando, di anno in anno, la prima o la seconda metà;
g) I genitori collaboreranno tra loro affinché le bambine raggiungano, in modo sereno, il loro equilibrio affettivo in rapporto alle nuove modalità di incontro con le figure genitoriali. In tale ottica si conviene che durante il periodo di permanenza delle bambine presso un genitore, l'altro possa trascorrere con le minori qualche ora, previo accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e/o sportivi delle minori;
h) Le concordate condizioni potranno essere modificate in caso di imprevedibili impegni dei genitori che, a tal fine, si impegnano a comunicare preventivamente le sopraggiunte esigenze, nel rispetto comunque dei primari bisogni delle minori;
in tali eventualità, entrambi si impegnano a favorire la permanenza delle figlie presso l'altro genitore. Rimane fermo il diritto di visita e di frequentazione dei nonni e delle famiglie di origine di entrambi i genitori;
i) I genitori contribuiranno al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza, fatte salve le spese straordinarie a carico di ciascuno nella misura del 50%. Tali spese – che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate dal genitore che dovesse anticiparle - ricomprendono, a titolo meramente esemplificativo, il vestiario, le spese mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), quelle scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera). I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese per le strutture per il dopo scuola e per quelle sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzattura, corsi di altro genere, vacanze). Saranno rimborsate previa semplice esibizione di idonea documentazione le sole spese straordinarie non concordate di carattere medico che rivestono il carattere dell'urgenza;
j) Le somme mensili che vengono erogate a sostegno della disabilità della minore da Per_2 parte dell' e dagli altri Enti previdenziali – che all'attualità vengono accreditate sul conto corrente intestato alla minore e gestito congiuntamente e/o disgiuntamente da entrambi i genitori - continueranno ad essere utilizzate da entrambi per far fronte alle necessità conseguenti alla frequentazione dei corsi di sostegno scolastico e ad ogni altra attività ricreativa necessaria in conseguenze della disabilità della minore;
k) Ciascun genitore si impegna a presenziare personalmente ai programmi di sostegno alla disabilità già avviati nell'interesse della piccola e tutt'ora in essere presso il Per_2 Org_2 di Olbia;
[...]
In merito ai rapporti patrimoniali i coniugi danno atto di essere proprietari, in comunione ordinaria, della casa familiare sita in Olbia, in via Petrucci, e che è loro intendimento sciogliere la comunione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi concordemente determinano il valore dell'immobile in complessivi €
120.0000,00, compresi gli arredi ivi presenti ed al netto del mutuo ipotecario gravante sul bene il cui residuo verrà accollato da al momento del trasferimento della quota CP_1 parte di proprietà del bene in suo favore;
2) Con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ad acquistare al prezzo CP_1 concordemente stabilito € 60.000,00 (euro sessantamila,oo), il 50% di pertinenza di
[...]
che, con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a trasferirla. Parte_1
3) Il prezzo di vendita verrà corrisposto da in favore di CP_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà e accollo della somma che risulterà dovuta a saldo del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, garantito da ipoteca sul predetto immobile. Il termine per la sottoscrizione del rogito notarile è di due anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi. avrà facoltà di scegliere lo Studio CP_1 notarile che verrà incaricato del rogito accollandosi le spese di trasferimento;
4) Nelle more del perfezionamento dei predetti accordi, i coniugi convengono che la signora continuerà ad abitare il piano terra della casa familiare, con obbligo di corrispondere Pt_1 il 50% di tutti i costi riferiti all'immobile (utenze poste a servizio del bene, spese di ordinaria manutenzione, comprese il 50% della rata mensile del mutuo,). Le eventuali e non attualmente preventivabili spese di manutenzione straordinaria dell'immobile dovessero essere necessarie dovranno essere concordate;
5) Il termine dei due anni concordato dalle parti per perfezionare lo scioglimento della comunione ordinaria della casa familiare e procedere con la stipula del rogito di trasferimento della proprietà potrà essere anticipato dalle parti nel caso in cui la signora riesca a trovare altra soluzione abitativa prima della scadenza. Viceversa, ove alla Pt_1 scadenza del termine per il perfezionamento della compravendita la signora non abbia trovato una soluzione abitativa alternativa, le parti convengono sin da ora che dalla data di sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento della proprietà Persona_3 corrisponderà in favore di un'indennità di occupazione mensile di € 300,00 CP_1
(trecento,00) forfettaria, comprensiva delle spese delle utenze.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di redditi adeguati alle rispettive esigenze di vita e pertanto rinunciano a richiedere qualsiasi forma di contributo per il mantenimento personale;
7) le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi di legge il presente accordo costituisce titolo esecutivo e tutte le clausole del presente accordo sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione.
Tutte le spese del procedimento sono compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 20.3.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo