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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. NI SE Amenduni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 653/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Compostella
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
contro
(C.F. , contumace CP_2 C.F._3
contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 CP_4
) e (C.F. ), difesi C.F._5 Controparte_5 C.F._6
dall'avv. L. Ippolita ghedini contro
(C.F. ), difeso dall'avv. Marco Controparte_6 C.F._7
Righini
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), difeso dall'avv. Gianni Solinas Controparte_7 P.IVA_1
nonché contro
(C.F. ), difeso dall'avv. SE Le Fosse e Controparte_8 P.IVA_2
dall'avv. Luisa Gottardo
CONCLUSIONI
L'opponente ha così concluso:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di trasferimento del
14/01/2025 del Tribunale di Padova per violazione dell'art. 587 cpc per tutti i motivi esposti in parte narrativa, procedendo quindi alla sua revoca, con tutti i provvedimenti consequenziali;
2) Provvedersi al rigetto delle domande ed eccezioni avanzate dalle controparti costituite in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali della presente causa di opposizione.
Gli opposti , e hanno così concluso: CP_3 CP_4 Controparte_5
- in via pregiudiziale: accertato che la presente opposizione è stata promossa oltre il termine di legge, dichiarare l'inammissibilità della stessa e/o rigettarla, con ogni conseguente pronuncia;
- nel merito: rigettare ogni domanda del sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia e con la conferma del decreto di trasferimento oggetto dell'impugnazione.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
L'opposto ha così concluso: Controparte_6
Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi in toto l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, sia con riguardo alla richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento Rep. n. 129/2025 del pagina 2 di 7 15.01.2025, sia in relazione alla richiesta dichiarazione d'illegittimità e revoca dello stesso;
In ogni caso: spese, compensi professionali, compreso rimborso forfetario interamente rifusi.
L'opposto ha così concluso: Controparte_7
Nel merito, in via principale: rigettare ogni domanda svolta dall'Opponente,
nessuna esclusa, perché inammissibile e, comunque, infondata per quanto sopra esposto;
In ogni caso: con rifusione di compensi e spese di lite.
L'opposto ha così concluso: Controparte_8
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità dell'avversa iniziativa processuale in relazione ad un giudizio divisionale endoesecutivo;
- accertare e dichiarare la tardività dell'avverso ricorso ex art. 617, II comma c.p.c. per violazione del termine perentorio di 20 giorni come ivi prescritto per l'impugnazione degli atti esecutivi;
In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale
adito ritenga ammissibile oltre che tempestiva l'avversa iniziativa processuale,
ci si rimette alle determinazioni che l'organo giudicate riterrà di dover adottare in ordine alla lamentata violazione dell'art. 587 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta definita avanti il Tribunale civile di Padova la procedura di divisione endoprocedimentale rubricata al n. 4240/2022 R.G. avente ad oggetto la divisione di alcuni beni immobili di cui l'odierno opponente era Parte_1
proprietario pro quota.
pagina 3 di 7 Nell'ambito del succitato procedimento veniva depositata in data 14.11.2023
ordinanza di vendita dei suddetti beni immobili.
Successivamente, il professionista delegato dott. depositava Persona_1
avviso di vendita con modalità telematica sincrona per la data del 23.04.2024,
all'esito della quale redigeva e depositava il verbale di vendita senza incanto con modalità sincrona telematica, dando atto che i beni immobili di cui sopra erano stati aggiudicati dal sig. per l'importo di € 95.300,00. Controparte_6
In data 19.09.2024 l'aggiudicatario provvedeva al versamento del saldo prezzo per € 85.770,00.
In data 14.01.2025 veniva depositato il decreto di trasferimento degli immobili.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, cpc depositato in data 03.02.2025 il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di trasferimento.
L'opponente eccepiva la violazione dell'art. 587 cpc, affermando che l'aggiudicatario sig. risultava aver versato il saldo del prezzo Controparte_6
per un importo pari ad € 85.770,00 oltre il termine stabilito di 120 gg ed indicato nel giorno 12.08.2024; in particolare, a detta dell'opponente, il giudice istruttore avrebbe dovuto prendere atto del mancato rispetto del suddetto termine e dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, pronunciando la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi disponendo un nuovo incanto, così
come previsto dall'art. 587 cpc.
L'opponente, inoltre, chiedeva la sospensione dell'esecutività del titolo.
Si costituivano in giudizio i creditori intervenuti, oltre alle comproprietarie non esecutate e all'aggiudicatario, chiedendo il rigetto della misura cautelare richiesta e delle domande svolte nel merito dall'opponente.
pagina 4 di 7 Il Giudice rigettava la richiesta di sospensione e assegnava i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali.
L'opponente avanzava reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice, reclamo che non trovava accoglimento.
Le parti procedevano a depositare le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le comparse conclusionali di replica ribadendo quanto avevano eccepito e precisato in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva.
L'opponente lamenta il mancato rispetto del termine di 120 giorni per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ossia di un vizio attinente non al decreto di trasferimento, ma all'ordinanza di vendita.
Infatti, con l'ordinanza di vendita datata 14.11.2023 il giudice disponeva che “il
saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine non prorogabile - ma
soggetto alla sospensione feriale dei termini - di 120 giorni dall'aggiudicazione”.
Tale ordinanza non veniva, però, impugnata dall'opponente, il quale si limitava a proporre opposizione avverso al solo atto derivato, ossia il decreto di trasferimento;
in altre parole, l'opponente non impugnando l'ordinanza di vendita, quale atto presupposto, entro il termine perentorio di venti giorni ai sensi dell'art. 617 cpc, ha perduto il potere di contestare la previsione,
contenuta nell'ordinanza, di applicazione della sospensione feriale stabilita dal giudice.
Considerando che la presente opposizione agli atti esecutivi veniva iscritta a ruolo in data 03.02.2025 e la suddetta ordinanza veniva depositata in data
14.11.2023, appare evidente come non sia stato rispettato il termine di venti giorni dal deposito di quest'ultima. pagina 5 di 7 A conferma di ciò si deve richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
la quale ha più volte avuto modo di esprimersi sul punto, affermando che: “In
tema di espropriazione forzata il giudice dell'esecuzione, nel fissare le condizioni
di vendita, può esercitare i poteri discrezionali che la legge implicitamente o
esplicitamente gli attribuisce, nel rispetto delle disposizioni minime cogenti
ovvero - ove la Legge non disponga diversamente - coniando le regole
particolari che ritenga idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio.
Qualora, tuttavia, il giudice dell'esecuzione disponga contra legem, costituisce
onere delle parti interessate - ferma restando l'eventuale responsabilità
disciplinare del giudice stesso - proporre tempestivamente opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento illegittimo, pena la sua
inoppugnabilità, la necessità di darvi pedissequa attuazione, nonché
l'impossibilità di impugnare il successivo decreto di trasferimento, non potendo
farsi valere l'invalidità derivata in caso di mancata reazione processuale avverso
l'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato
l'esistenza di quest'ultimo” (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18421).
Inoltre, anche l'ordinanza del Collegio del Tribunale di Padova datata
19.06.2025 (R.G. 2188/2025), emessa a decisione del reclamo proposto dall'opponente, si pone in continuità con quanto espresso dalla Corte di
Cassazione, disponendo il rigetto del reclamo poiché “tale ordinanza non è
stata oggetto di impugnazione da parte del ”, il quale non aveva Pt_1
“tempestivamente e ritualmente opposto il provvedimento del giudice che ne
prevedeva l'applicazione in favore dell'aggiudicatario”.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per il mancato rispetto del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617, secondo comma, cpc avverso l'ordinanza di vendita.
Qualsiasi altra questione attinente al merito non deve essere esaminata. pagina 6 di 7 Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.
2. CONDANNA al pagamento nei confronti di , Parte_1 CP_3
e delle spese di lite che si liquidano in euro CP_4 Controparte_5
8.433,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA.
3. CONDANNA al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_6
delle spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali, CPA ed IVA.
4. CONDANNA al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_8
delle spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Padova, 6 ottobre 2025
Il Giudice
NI SE Amenduni
pagina 7 di 7