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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/08/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. (nuovo rito) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARTOLUCCI NICO (CF ) elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CHIARAMONTI N. 12 47023 CESENA presso il difensore avv. BARTOLUCCI NICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAMBELLI MASSIMO CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 C.F._3
FORLI' presso il difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte ricorrente:
“preliminarmente, in deroga all'ordinanza del 2 gennaio 2025, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e più
precisamente: - C.T.U. cinematica per ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti il motociclista e l'autovettura di proprietà e condotta dal Sig. Parte_1 [...]
il giorno 8 settembre 2021, in particolare perché venga valutata se conforme al CP_2
Codice della Strada la condotta di guida dell'automobilista; - C.T.U. medico-legale finalizzata ad accertare la durata della malattia post-traumatica ed i postumi d'invalidità permanente di natura biologica residuata, nonché la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore; -
prova per testi, nella persona del Sig. residente in [...]
1391, sui capitoli indicati in ricorso;
nel merito, ogni contraria istanza e difesa respinte, accertare e dichiarare la corresponsabilità del Sig. in misura non inferiore al 70% nella causazione Controparte_2
del sinistro verificatosi il giorno 08/09/2021 in Cesena e per l'effetto condannarlo in solido con la PA ora al risarcimento del danno in favore dell'attore CP_1 CP_3
indicato in € 49.083,69, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito degli accertamenti e delle prove da esperirsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'epoca della data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, come da nota che si deposita”.
Per CP_1
Conclusioni:
nel merito: rigettare la domanda come proposta con l'aggravio delle spese di lite.
In via subordinata istruttoria: si chiede, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, l'ammissione di prova per l'interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che in data 8/9/2021 alle ore 19,45 circa il Sig. proprietarioconducente Controparte_2
della vettura Volkswagen Polo tg. ES605GT, percorreva la Via Lugaresi nel centro abitato di Cesena con direzione di marcia periferia-centro; 2) vero che, giunto all'altezza del civico 128, con l'indicatore direzionale destro inserito, il Sig. iniziava la manovra di parcheggio negli appositi stalli blu posti alla Controparte_2
propria destra (si mostrino il doc. 2 e il doc. 3);
3) vero che il Sig. , in sella al proprio motociclo Honda Hornet tg. AY92276, Parte_1
stava percorrendo la Via Lugaresi con direzione di marcia periferia-centro;
4) vero che giunto ad una ventina di metri dalla Polo il motociclo del ricorrente iniziava a frenare lasciando sull'asfalto tracce di frenata della lunghezza di 10,80 m (si mostrino il doc. 2 e il doc. 3);
5) vero che il motociclista durante la frenata era incapace di governare il proprio mezzo;
6) vero che al termine della frenata, la Honda cadeva a terra scarrocciando per ulteriori 9 m prima di impattare contro la Polo del Sig. (si mostrino il doc. 2 e il doc. 3); CP_2
7) vero che l'urto si concretizzava tra la parte laterale anteriore destra del mezzo dell'odierno convenuto e la parte anteriore del motociclo (si mostri il doc. 2 e doc. 3);
8) vero che in loco intervenivano i Carabinieri di Cesena i quali ricostruivano il sinistro nel modo anzidetto (si mostri il doc. 2);
9) vero che nell'immediatezza del fatto i verbalizzanti assumevano le deposizioni dei due conducenti e della testimone (si mostri il doc. 2); Testimone_2
10) vero che le foto che si mostrano rappresentano lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento (si mostri il doc. 3);
11) vero che all'esito dei propri accertamenti la P.A. sanzionava il solo ai sensi Pt_1
dell'art. 141 secondo comma C.d.S.;
12) vero che il danno patito dalla vettura del Sig. ammonta ad € 4.600,00 Controparte_2
(si mostri il doc. 5);
13) vero che il danno è stato integralmente risarcito da (si mostri il doc. 5). CP_1
Si indicano a testi: Via Pozzi 197 Cesena;
Via Testimone_2 Testimone_3
Ungaretti 476 47023 Cesena (FC); Dott.ssa c/o UnipolSai Spa Via E. Forlanini n. Tes_4
Testi 56 47121 Forlì; Vice Brigadiere;
entrambi c/o Testimone_5 Testimone_7 PA Carabinieri-Nucleo Operativo e Radiomobile Via Cesare Montanari 47521
Cesena (FC); il legale rappresentante pro-tempore di Via Stalingrado 37 CP_4
40128 Bologna (BO); il tecnico pro-tempore di Via Stalingrado 37 40128 CP_4
Bologna (BO) da escutersi in prova delegata o nelle forme dell'art. 257 bis c.p.c.; tutti i testimoni da escutersi anche a prova contraria in caso di ammissione del capitolato istruttorio di controparte. - capp. 1-2): valutativi, generici e tali da non superare la prova richiesta dalla giurisprudenza: «In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
soltanto
"in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali", le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28988).
Ci si oppone alla richiesta di CTU cinematica manifestamente esplorativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. (di seguito anche “il ricorrente”) depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per Parte_1 sentire accertata e dichiarata la corresponsabilità del sig. (di seguito anche “il Controparte_2 convenuto”) in misura non inferiore al 70% nella causazione del sinistro verificatosi in Cesena il giorno 08.09.2021 e per l'effetto condannato il convenuto, in solido con la PA SA
S.p.A. (di seguito anche “la PA”) al risarcimento a favore del ricorrente dei danni patiti in conseguenza del sinistro, nella misura di euro 49.083,69 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
Allegava il ricorrente che, il giorno 8 settembre 2021, alle ore 19,45 circa, si trovava a percorrere, a bordo del motociclo di sua proprietà Honda Hornet targato AY93376, la via Canonico Lugaresi, all'interno del centro storico di Cesena, con direzione di marcia periferia -centro. Giunto in prossimità del civico 128, il ricorrente scorgeva dinanzi a sé l'autovettura Volkswagen Polo targata ES605GT, di proprietà e condotta dal convenuto, che viaggiava nella stessa direzione di marcia a centro strada, transitando con le ruote di sinistra sulla zebratura centrale. Il ricorrente era così portato a ritenere che il convenuto dovesse svoltare a sinistra per accedere a una delle abitazioni private ivi poste. Al contrario, il convenuto iniziava una improvvisa manovra di svolta a destra, senza attivare l'indicatore luminoso e ponendosi perpendicolarmente rispetto all'asse stradale, occupando per intero la corsia di marcia percorsa dal ricorrente. I Carabinieri intervenuti a seguito dell'incidente contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 141/2-11 del Codice della Strada;
avverso detta contravvenzione, proponeva ricorso il ricorrente avanti al Giudice di Pace il quale annullava il verbale opposto addebitando la responsabilità del sinistro alla manovra errata del convenuto.
A seguito del sinistro, il motociclo del ricorrente subiva danni;
così, , che ai tempi garantiva CP_5
l'rc del ricorrente, riconosceva a quest'ultimo un indennizzo di euro 1350,00 (valore ante sinistro del veicolo + spese per la nuova immatricolazione), calcolato tenendo conto di un concorso di colpa al
50%.
Inoltre, a causa dell'incidente il ricorrente pativa lesioni, guarite in 110 giorni e con postumi permanenti valutati nella misura del 15-16%, per complessivi euro 70.119,55 oltre interessi e rivalutazione, con aumento personalizzato del danno.
Veniva così inoltrata richiesta di risarcimento alla PA, la quale tuttavia, dopo avere sottoposto il ricorrente a visita, negava il risarcimento non ravvisando responsabilità a carico del proprio assicurato.
Il diniego opposto dalla PA sarebbe tuttavia, nella prospettazione del ricorrente, del tutto ingiustificato, stante il comportamento consono tenuto dal ricorrente nell'occorso, ed invece la condotta di guida del convenuto, assunta in violazione degli articoli 143 comma 1 Codice della
Strada, 154 comma 1 Codice della Strada, 154 comma 3 Codice della Strada.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, dichiarato contumace alla udienza del 9 ottobre 2024.
Si costituiva invece tempestivamente in giudizio la PA, concludendo per il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese.
Eccepiva la PA che la pretesa del ricorrente sarebbe manifestamente infondata. Ad avviso della PA, infatti, il ricorrente sarebbe da considerarsi quale l'unico responsabile del sinistro in questione, avendo posto in essere una condotta di guida del tutto imprudente e imperita, impegnando una via del centro cittadino a tutta velocità e volendo superare a destra il veicolo che lo precedeva mentre questo, con indicatore di marcia inserito, era intento ad effettuare corretta manovra di parcheggio negli appositi spazi presenti, tanto che il danno patito dal convenuto, in sede di indennizzo diretto, veniva integralmente risarcito dalla PA. In particolare, la PA contestava i fatti come ricostruiti dal ricorrente, eccependo che, nell'occorso, il convenuto percorreva la strada tenendosi regolarmente sulla destra, e, dopo avere inserito l'indicatore di direzione destro, iniziava la manovra di parcheggio negli appositi stalli presenti sulla destra della strada. Invece, il ricorrente procedeva a forte velocità e giunto ad una ventina di metri dal convenuto, si avvedeva della sua presenza, frenava lasciando tracce della lunghezza di 10,80 metri e, avendo perso il controllo del mezzo, rovinava a terra scarrocciando per altri 9 metri prima di urtare contro il veicolo del convenuto. Precisava che la dinamica così riprodotta era confermata da una teste oculare presente in loco. Eccepiva l'inopponibilità della pronuncia resa dal Giudice di Pace in sede di annullamento della sanzione.
In via subordinata, eccepiva la PA la sussistenza di transazione intervenuta fra il ricorrente e
CP la nell'ambito dell'indennizzo diretto, non potendo in questa sede il ricorrente avanzare pretese per la diversa percentuale del 70%. Contestava la pretesa del ricorrente anche sotto il profilo del quantum.
La causa è stata istruita documentalmente.
In via del tutto preliminare occorre precisare che “nella controversia relativa al risarcimento dei danni conseguenti allo scontro tra due veicoli la decisione del giudice di pace che ha annullato la sanzione inflitta dai vigili urbani a uno dei conducenti non costituisce giudicato esterno, in quanto decisione resa tra parti diverse. Deriva da quanto precede, pertanto, che è irrilevante che il giudice del merito abbia omesso di considerare (o erroneamente valutato) tale pronunzia. La stessa, infatti, integra una prova documentale, rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ridondi in motivazione nulla o errore percettivo” (Cassazione civile sez. III,
23/04/2020, n.8138): deve pertanto rilevarsi in prima istanza che la pronuncia, prodotta dal ricorrente sub doc. 3, non costituisce giudicato vincolante nella presente sede non essendo opponibile ai convenuti, che non sono parti del relativo giudizio.
Tanto premesso, dalla lettura e dalla analisi della documentazione in atti, ed in particolare dagli atti degli accertamenti svolti in loco nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) emergerebbe quanto segue: 1) che la vettura condotta dal convenuto percorreva la strada a bassa velocità, per la ricerca di un parcheggio (cfr. informatrice ), 2) che detta vettura si Testimone_2 portava sulla destra per parcheggiare, con indicazione di direzione inserito (cfr. informatrice
), 3) che in tali circostanze di tempo e di luogo, avveniva l'urto, da parte del Testimone_2 motociclo condotto dal ricorrente e nello sportello destro della vettura del convenuto.
Afferma su tali circostanze il ricorrente che: a) l'automobilista si sarebbe inopinatamente trovato al centro della carreggiata, come per svoltare a sinistra, per poi invece improvvisamente svoltare a destra;
b) la testimonianza resa da non sarebbe attendibile. Va tuttavia considerato che: Testimone_2
sotto un primo profilo, non vi è alcun riscontro della circostanza che la vettura del convenuto si trovasse spostata eccessivamente sulla sinistra;
inoltre, ed in ogni caso, occorre considerare che “La disciplina in tema di sorpasso (articolo 148 del codice della strada) prescinde dall'obbligo, imposto ai veicoli dall'articolo 143 (dello stesso codice), di circolare sulla parte destra della carreggiata (oltre che in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera), poiché il sorpasso non comporta necessariamente l'invasione dell'opposta corsia di marcia, ma deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia o deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare solo se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie” (Cassazione civile sez. II, 04/09/2020,
n.18493): il sorpasso, così, deve avvenire ordinariamente sulla sinistra del veicolo sorpassato, previa segnalazione, come prescritto dall'art. 148 comma 3 del Codice della Strada. Invero, lo stesso articolo
148, al comma 7, afferma che “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”; pertanto, onde poter effettuare legittimamente il sorpasso a destra, occorre che il veicolo da sorpassare abbia segnalato l'intenzione di effettuare una manovra di svolta a sinistra ed abbia iniziato tale manovra;
non può dunque trovare tutela, scendendo nel caso di specie, la mera aspettativa e previsione soggettiva del conducente del veicolo sorpassante (in assenza di presegnalazione di svolta a sinistra, nel caso specifico pacificamente assente e neppure allegata dal ricorrente) che il veicolo da sorpassare presumibilmente effettuerà una svolta a sinistra o si manterrà sulla sinistra;
un comportamento prudente, invece, avrebbe suggerito al ricorrente di attendere, in ogni caso, una più chiara segnalazione (non ipotetica ma effettiva) degli spostamenti che il veicolo da sorpassare intendeva svolgere, appalesandosi così come assorbente causa del sinistro l'imprudenza dello stesso danneggiato, approssimatosi a velocità sostenuta (quand'anche nei limiti) sulla base di una mera presunzione e aspettativa e a dispetto di ogni precetto di diligenza e prudenza nella conduzione del veicolo, oltre che in spregio all'art. 141 del Codice della Strada, considerazioni tutte assorbenti anche rispetto alla deduzione di presumibile non attendibilità dell'informatrice in atti.
Le domande svolte dal ricorrente, così, devono essere respinte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014 parametri minimi per tutte le fasi, attesa la natura del giudizio e le caratteristiche del rito, scaglione corrispondente all'importo della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande tutte di;
Parte_1 2) Condanna a rimborsare a SA S.p.A. le spese di lite del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Forlì, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. (nuovo rito) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARTOLUCCI NICO (CF ) elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CHIARAMONTI N. 12 47023 CESENA presso il difensore avv. BARTOLUCCI NICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAMBELLI MASSIMO CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 C.F._3
FORLI' presso il difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte ricorrente:
“preliminarmente, in deroga all'ordinanza del 2 gennaio 2025, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e più
precisamente: - C.T.U. cinematica per ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti il motociclista e l'autovettura di proprietà e condotta dal Sig. Parte_1 [...]
il giorno 8 settembre 2021, in particolare perché venga valutata se conforme al CP_2
Codice della Strada la condotta di guida dell'automobilista; - C.T.U. medico-legale finalizzata ad accertare la durata della malattia post-traumatica ed i postumi d'invalidità permanente di natura biologica residuata, nonché la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore; -
prova per testi, nella persona del Sig. residente in [...]
1391, sui capitoli indicati in ricorso;
nel merito, ogni contraria istanza e difesa respinte, accertare e dichiarare la corresponsabilità del Sig. in misura non inferiore al 70% nella causazione Controparte_2
del sinistro verificatosi il giorno 08/09/2021 in Cesena e per l'effetto condannarlo in solido con la PA ora al risarcimento del danno in favore dell'attore CP_1 CP_3
indicato in € 49.083,69, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito degli accertamenti e delle prove da esperirsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'epoca della data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, come da nota che si deposita”.
Per CP_1
Conclusioni:
nel merito: rigettare la domanda come proposta con l'aggravio delle spese di lite.
In via subordinata istruttoria: si chiede, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, l'ammissione di prova per l'interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che in data 8/9/2021 alle ore 19,45 circa il Sig. proprietarioconducente Controparte_2
della vettura Volkswagen Polo tg. ES605GT, percorreva la Via Lugaresi nel centro abitato di Cesena con direzione di marcia periferia-centro; 2) vero che, giunto all'altezza del civico 128, con l'indicatore direzionale destro inserito, il Sig. iniziava la manovra di parcheggio negli appositi stalli blu posti alla Controparte_2
propria destra (si mostrino il doc. 2 e il doc. 3);
3) vero che il Sig. , in sella al proprio motociclo Honda Hornet tg. AY92276, Parte_1
stava percorrendo la Via Lugaresi con direzione di marcia periferia-centro;
4) vero che giunto ad una ventina di metri dalla Polo il motociclo del ricorrente iniziava a frenare lasciando sull'asfalto tracce di frenata della lunghezza di 10,80 m (si mostrino il doc. 2 e il doc. 3);
5) vero che il motociclista durante la frenata era incapace di governare il proprio mezzo;
6) vero che al termine della frenata, la Honda cadeva a terra scarrocciando per ulteriori 9 m prima di impattare contro la Polo del Sig. (si mostrino il doc. 2 e il doc. 3); CP_2
7) vero che l'urto si concretizzava tra la parte laterale anteriore destra del mezzo dell'odierno convenuto e la parte anteriore del motociclo (si mostri il doc. 2 e doc. 3);
8) vero che in loco intervenivano i Carabinieri di Cesena i quali ricostruivano il sinistro nel modo anzidetto (si mostri il doc. 2);
9) vero che nell'immediatezza del fatto i verbalizzanti assumevano le deposizioni dei due conducenti e della testimone (si mostri il doc. 2); Testimone_2
10) vero che le foto che si mostrano rappresentano lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento (si mostri il doc. 3);
11) vero che all'esito dei propri accertamenti la P.A. sanzionava il solo ai sensi Pt_1
dell'art. 141 secondo comma C.d.S.;
12) vero che il danno patito dalla vettura del Sig. ammonta ad € 4.600,00 Controparte_2
(si mostri il doc. 5);
13) vero che il danno è stato integralmente risarcito da (si mostri il doc. 5). CP_1
Si indicano a testi: Via Pozzi 197 Cesena;
Via Testimone_2 Testimone_3
Ungaretti 476 47023 Cesena (FC); Dott.ssa c/o UnipolSai Spa Via E. Forlanini n. Tes_4
Testi 56 47121 Forlì; Vice Brigadiere;
entrambi c/o Testimone_5 Testimone_7 PA Carabinieri-Nucleo Operativo e Radiomobile Via Cesare Montanari 47521
Cesena (FC); il legale rappresentante pro-tempore di Via Stalingrado 37 CP_4
40128 Bologna (BO); il tecnico pro-tempore di Via Stalingrado 37 40128 CP_4
Bologna (BO) da escutersi in prova delegata o nelle forme dell'art. 257 bis c.p.c.; tutti i testimoni da escutersi anche a prova contraria in caso di ammissione del capitolato istruttorio di controparte. - capp. 1-2): valutativi, generici e tali da non superare la prova richiesta dalla giurisprudenza: «In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
soltanto
"in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali", le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28988).
Ci si oppone alla richiesta di CTU cinematica manifestamente esplorativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. (di seguito anche “il ricorrente”) depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per Parte_1 sentire accertata e dichiarata la corresponsabilità del sig. (di seguito anche “il Controparte_2 convenuto”) in misura non inferiore al 70% nella causazione del sinistro verificatosi in Cesena il giorno 08.09.2021 e per l'effetto condannato il convenuto, in solido con la PA SA
S.p.A. (di seguito anche “la PA”) al risarcimento a favore del ricorrente dei danni patiti in conseguenza del sinistro, nella misura di euro 49.083,69 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
Allegava il ricorrente che, il giorno 8 settembre 2021, alle ore 19,45 circa, si trovava a percorrere, a bordo del motociclo di sua proprietà Honda Hornet targato AY93376, la via Canonico Lugaresi, all'interno del centro storico di Cesena, con direzione di marcia periferia -centro. Giunto in prossimità del civico 128, il ricorrente scorgeva dinanzi a sé l'autovettura Volkswagen Polo targata ES605GT, di proprietà e condotta dal convenuto, che viaggiava nella stessa direzione di marcia a centro strada, transitando con le ruote di sinistra sulla zebratura centrale. Il ricorrente era così portato a ritenere che il convenuto dovesse svoltare a sinistra per accedere a una delle abitazioni private ivi poste. Al contrario, il convenuto iniziava una improvvisa manovra di svolta a destra, senza attivare l'indicatore luminoso e ponendosi perpendicolarmente rispetto all'asse stradale, occupando per intero la corsia di marcia percorsa dal ricorrente. I Carabinieri intervenuti a seguito dell'incidente contestavano al ricorrente la violazione dell'art. 141/2-11 del Codice della Strada;
avverso detta contravvenzione, proponeva ricorso il ricorrente avanti al Giudice di Pace il quale annullava il verbale opposto addebitando la responsabilità del sinistro alla manovra errata del convenuto.
A seguito del sinistro, il motociclo del ricorrente subiva danni;
così, , che ai tempi garantiva CP_5
l'rc del ricorrente, riconosceva a quest'ultimo un indennizzo di euro 1350,00 (valore ante sinistro del veicolo + spese per la nuova immatricolazione), calcolato tenendo conto di un concorso di colpa al
50%.
Inoltre, a causa dell'incidente il ricorrente pativa lesioni, guarite in 110 giorni e con postumi permanenti valutati nella misura del 15-16%, per complessivi euro 70.119,55 oltre interessi e rivalutazione, con aumento personalizzato del danno.
Veniva così inoltrata richiesta di risarcimento alla PA, la quale tuttavia, dopo avere sottoposto il ricorrente a visita, negava il risarcimento non ravvisando responsabilità a carico del proprio assicurato.
Il diniego opposto dalla PA sarebbe tuttavia, nella prospettazione del ricorrente, del tutto ingiustificato, stante il comportamento consono tenuto dal ricorrente nell'occorso, ed invece la condotta di guida del convenuto, assunta in violazione degli articoli 143 comma 1 Codice della
Strada, 154 comma 1 Codice della Strada, 154 comma 3 Codice della Strada.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, dichiarato contumace alla udienza del 9 ottobre 2024.
Si costituiva invece tempestivamente in giudizio la PA, concludendo per il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese.
Eccepiva la PA che la pretesa del ricorrente sarebbe manifestamente infondata. Ad avviso della PA, infatti, il ricorrente sarebbe da considerarsi quale l'unico responsabile del sinistro in questione, avendo posto in essere una condotta di guida del tutto imprudente e imperita, impegnando una via del centro cittadino a tutta velocità e volendo superare a destra il veicolo che lo precedeva mentre questo, con indicatore di marcia inserito, era intento ad effettuare corretta manovra di parcheggio negli appositi spazi presenti, tanto che il danno patito dal convenuto, in sede di indennizzo diretto, veniva integralmente risarcito dalla PA. In particolare, la PA contestava i fatti come ricostruiti dal ricorrente, eccependo che, nell'occorso, il convenuto percorreva la strada tenendosi regolarmente sulla destra, e, dopo avere inserito l'indicatore di direzione destro, iniziava la manovra di parcheggio negli appositi stalli presenti sulla destra della strada. Invece, il ricorrente procedeva a forte velocità e giunto ad una ventina di metri dal convenuto, si avvedeva della sua presenza, frenava lasciando tracce della lunghezza di 10,80 metri e, avendo perso il controllo del mezzo, rovinava a terra scarrocciando per altri 9 metri prima di urtare contro il veicolo del convenuto. Precisava che la dinamica così riprodotta era confermata da una teste oculare presente in loco. Eccepiva l'inopponibilità della pronuncia resa dal Giudice di Pace in sede di annullamento della sanzione.
In via subordinata, eccepiva la PA la sussistenza di transazione intervenuta fra il ricorrente e
CP la nell'ambito dell'indennizzo diretto, non potendo in questa sede il ricorrente avanzare pretese per la diversa percentuale del 70%. Contestava la pretesa del ricorrente anche sotto il profilo del quantum.
La causa è stata istruita documentalmente.
In via del tutto preliminare occorre precisare che “nella controversia relativa al risarcimento dei danni conseguenti allo scontro tra due veicoli la decisione del giudice di pace che ha annullato la sanzione inflitta dai vigili urbani a uno dei conducenti non costituisce giudicato esterno, in quanto decisione resa tra parti diverse. Deriva da quanto precede, pertanto, che è irrilevante che il giudice del merito abbia omesso di considerare (o erroneamente valutato) tale pronunzia. La stessa, infatti, integra una prova documentale, rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ridondi in motivazione nulla o errore percettivo” (Cassazione civile sez. III,
23/04/2020, n.8138): deve pertanto rilevarsi in prima istanza che la pronuncia, prodotta dal ricorrente sub doc. 3, non costituisce giudicato vincolante nella presente sede non essendo opponibile ai convenuti, che non sono parti del relativo giudizio.
Tanto premesso, dalla lettura e dalla analisi della documentazione in atti, ed in particolare dagli atti degli accertamenti svolti in loco nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) emergerebbe quanto segue: 1) che la vettura condotta dal convenuto percorreva la strada a bassa velocità, per la ricerca di un parcheggio (cfr. informatrice ), 2) che detta vettura si Testimone_2 portava sulla destra per parcheggiare, con indicazione di direzione inserito (cfr. informatrice
), 3) che in tali circostanze di tempo e di luogo, avveniva l'urto, da parte del Testimone_2 motociclo condotto dal ricorrente e nello sportello destro della vettura del convenuto.
Afferma su tali circostanze il ricorrente che: a) l'automobilista si sarebbe inopinatamente trovato al centro della carreggiata, come per svoltare a sinistra, per poi invece improvvisamente svoltare a destra;
b) la testimonianza resa da non sarebbe attendibile. Va tuttavia considerato che: Testimone_2
sotto un primo profilo, non vi è alcun riscontro della circostanza che la vettura del convenuto si trovasse spostata eccessivamente sulla sinistra;
inoltre, ed in ogni caso, occorre considerare che “La disciplina in tema di sorpasso (articolo 148 del codice della strada) prescinde dall'obbligo, imposto ai veicoli dall'articolo 143 (dello stesso codice), di circolare sulla parte destra della carreggiata (oltre che in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera), poiché il sorpasso non comporta necessariamente l'invasione dell'opposta corsia di marcia, ma deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia o deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare solo se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie” (Cassazione civile sez. II, 04/09/2020,
n.18493): il sorpasso, così, deve avvenire ordinariamente sulla sinistra del veicolo sorpassato, previa segnalazione, come prescritto dall'art. 148 comma 3 del Codice della Strada. Invero, lo stesso articolo
148, al comma 7, afferma che “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”; pertanto, onde poter effettuare legittimamente il sorpasso a destra, occorre che il veicolo da sorpassare abbia segnalato l'intenzione di effettuare una manovra di svolta a sinistra ed abbia iniziato tale manovra;
non può dunque trovare tutela, scendendo nel caso di specie, la mera aspettativa e previsione soggettiva del conducente del veicolo sorpassante (in assenza di presegnalazione di svolta a sinistra, nel caso specifico pacificamente assente e neppure allegata dal ricorrente) che il veicolo da sorpassare presumibilmente effettuerà una svolta a sinistra o si manterrà sulla sinistra;
un comportamento prudente, invece, avrebbe suggerito al ricorrente di attendere, in ogni caso, una più chiara segnalazione (non ipotetica ma effettiva) degli spostamenti che il veicolo da sorpassare intendeva svolgere, appalesandosi così come assorbente causa del sinistro l'imprudenza dello stesso danneggiato, approssimatosi a velocità sostenuta (quand'anche nei limiti) sulla base di una mera presunzione e aspettativa e a dispetto di ogni precetto di diligenza e prudenza nella conduzione del veicolo, oltre che in spregio all'art. 141 del Codice della Strada, considerazioni tutte assorbenti anche rispetto alla deduzione di presumibile non attendibilità dell'informatrice in atti.
Le domande svolte dal ricorrente, così, devono essere respinte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014 parametri minimi per tutte le fasi, attesa la natura del giudizio e le caratteristiche del rito, scaglione corrispondente all'importo della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande tutte di;
Parte_1 2) Condanna a rimborsare a SA S.p.A. le spese di lite del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Forlì, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti