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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 551/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 551/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PIERFELICE MARIA TERESA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE MARIA TERESA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 07/08/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 22/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi P_
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a. i coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
avendo il SI. , nel corso delle trattative della CP_2 separazione e d'intesa con la SI.ra Pierfelice, già lasciato definitivamente la casa coniugale portando con sé gli effetti personali e gli arredi e suppellettili concordemente individuai tra le parti, ed altresì restituendo le chiavi dell'appartamento e di ogni sua pertinenza alla SI.ra , così rimessa Controparte_1
nella esclusiva disponibilità della proprietà;
b. il SI. ha stabilito il suo domicilio e la sua residenza presso l'immobile CP_2
di sua esclusiva proprietà in Pescara via Socrate n. 11, giacché la casa coniugale resterà assegnata alla SI.ra Pierfelice, che ne è esclusiva proprietaria;
c. non si dà luogo a disposizioni inerenti al mantenimento, avendo le parti dichiarato e documentato la rispettiva autonomia e autosufficienza economica e patrimoniale;
d. la SI.ra verserà in favore del SI. entro e non oltre Controparte_1 Controparte_2
il termine del 30.04.2025, la somma convenzionalmente quantificata a corpo di €.
26.000,00 (ventiseimilaeuro) a titolo di rimborso delle migliorie e degli arredi acquistati dal SI. e rimasti a corredo della casa coniugale;
con la CP_2
conseguenza che con il buon fine di tale pagamento, le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia ragione o causa derivante dal rapporto coniugale;
e. i coniugi autorizzano reciprocamente ed ove necessario il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 3 di 4 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 551/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. PIERFELICE MARIA TERESA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE MARIA TERESA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 07/08/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 22/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi P_
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a. i coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
avendo il SI. , nel corso delle trattative della CP_2 separazione e d'intesa con la SI.ra Pierfelice, già lasciato definitivamente la casa coniugale portando con sé gli effetti personali e gli arredi e suppellettili concordemente individuai tra le parti, ed altresì restituendo le chiavi dell'appartamento e di ogni sua pertinenza alla SI.ra , così rimessa Controparte_1
nella esclusiva disponibilità della proprietà;
b. il SI. ha stabilito il suo domicilio e la sua residenza presso l'immobile CP_2
di sua esclusiva proprietà in Pescara via Socrate n. 11, giacché la casa coniugale resterà assegnata alla SI.ra Pierfelice, che ne è esclusiva proprietaria;
c. non si dà luogo a disposizioni inerenti al mantenimento, avendo le parti dichiarato e documentato la rispettiva autonomia e autosufficienza economica e patrimoniale;
d. la SI.ra verserà in favore del SI. entro e non oltre Controparte_1 Controparte_2
il termine del 30.04.2025, la somma convenzionalmente quantificata a corpo di €.
26.000,00 (ventiseimilaeuro) a titolo di rimborso delle migliorie e degli arredi acquistati dal SI. e rimasti a corredo della casa coniugale;
con la CP_2
conseguenza che con il buon fine di tale pagamento, le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia ragione o causa derivante dal rapporto coniugale;
e. i coniugi autorizzano reciprocamente ed ove necessario il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 3 di 4 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4