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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10672/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandro Monfrecola in virtù di giusta procura e con domicilio digitale in atti;
APPELLANTE
e
E elett.te dom.ti in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Controparte_1 Controparte_2 via Traversa Mario Fiore, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando D'Ambrosio, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di giusta procura in atti;
APPELLATI nonché
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla via A. Diaz n.11, presso Controparte_3
l'Avvocatura dello Stato, da cui è rappresentata e difesa “ope legis”;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1622/2023, pubblicata in data
22.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3566/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1622/2023 del 4.01.2023 emessa dal Giudice di pace di
Frattamaggiore nel giudizio RG n. 3566/2022.
Emerge dagli atti di causa che gli odierni appellati, in primo grado, avevano impugnato la cartella esattoriale n. 07120220043939713001, avente ad oggetto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del C.d.S. relativa all'anno 2021. e adivano quindi il Giudice di pace per ottenere l'annullamento della Controparte_1 Controparte_2 predetta cartella, stante l'inesistenza del provvedimento posto a fondamento della pretesa creditoria.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per inesistenza del diritto di credito vantato e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) l'errata introduzione del giudizio con atto di citazione ex art. 615, laddove lo stesso doveva essere introdotto con ricorso ex l. 689/81; b) il difetto di competenza territoriale del
Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di c) la regolarità dell'attività espletata CP_3 dall' ; d) il difetto di legittimazione passiva. Controparte_4
Si costituivano in giudizio e sostenendo che l'impugnazione era Controparte_1 Controparte_2 tardiva in quanto l'atto di appello era stato notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
La si costituiva aderendo alla posizione della parte appellante. Controparte_5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, poiché l'atto di citazione è stato notificato oltre il termine di legge.
Gli artt. 325 e 327 c.p.c. disciplinano il regime dei termini per presentare impugnazione. Le due norme distinguono: 1) il c.d. termine breve, ossia il termine di trenta giorni che decorre dalla notifica della sentenza di primo gravo;
2) il c.d. termine lungo di sei mesi, che decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 133 c.p.c., ossia dalla data di deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Il termine c.d. lungo decorre esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia stata notificata la pronuncia;
in caso di notifica, invece, trova applicazione il regime dell'art. 325 c.p.c.
In linea generale, i termini previsti per le impugnazioni rispondono all'esigenza di garantire certezza del diritto e una gestione efficiente e celere del processo, essi, infatti, consentono di delimitare temporalmente la possibilità per la parte soccombente di contestare la sentenza.
Tali termini sono, quindi, di natura perentoria, in quanto tali non prorogabili;
la loro scadenza comporta decadenza, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Si rammenta poi che nel calcolo dei termini di decadenza non è computata la cosiddetta sospensione feriale, giacché l'art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, nel richiamare l'art. 92, r.d. n. 12 del 1941, dispone che detta sospensione feriale non sia applicabile ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
Tanto premesso, si evidenzia che, nonostante quanto affermato dalla parte appellante, la pronuncia di primo grado è stata ritualmente notificata in data 29.06.2023, come dimostrato dalle parti appellate mediante deposito telematico dell'atto di notifica avvenuto a mezzo posta elettronica certificata;
conseguentemente l'atto di citazione in appello andava notificato nel termine breve, entro il 31.07.2023.
Al contrario, la parte appellante ha notificato l'atto di citazione in appello in data 22.11.2023, ben oltre il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c.
Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile poiché tardivo. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10672/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1622/2023, pubblicata in data 22.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3566/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite per il presente giudizio Parte_1 che li liquidano nella misura complessiva di € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione, in favore di;
mentre si liquidano in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle CP_1 CP_2 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione, in favore della;
Controparte_5
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 26.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10672/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandro Monfrecola in virtù di giusta procura e con domicilio digitale in atti;
APPELLANTE
e
E elett.te dom.ti in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Controparte_1 Controparte_2 via Traversa Mario Fiore, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando D'Ambrosio, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di giusta procura in atti;
APPELLATI nonché
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla via A. Diaz n.11, presso Controparte_3
l'Avvocatura dello Stato, da cui è rappresentata e difesa “ope legis”;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1622/2023, pubblicata in data
22.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3566/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1622/2023 del 4.01.2023 emessa dal Giudice di pace di
Frattamaggiore nel giudizio RG n. 3566/2022.
Emerge dagli atti di causa che gli odierni appellati, in primo grado, avevano impugnato la cartella esattoriale n. 07120220043939713001, avente ad oggetto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del C.d.S. relativa all'anno 2021. e adivano quindi il Giudice di pace per ottenere l'annullamento della Controparte_1 Controparte_2 predetta cartella, stante l'inesistenza del provvedimento posto a fondamento della pretesa creditoria.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per inesistenza del diritto di credito vantato e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) l'errata introduzione del giudizio con atto di citazione ex art. 615, laddove lo stesso doveva essere introdotto con ricorso ex l. 689/81; b) il difetto di competenza territoriale del
Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di c) la regolarità dell'attività espletata CP_3 dall' ; d) il difetto di legittimazione passiva. Controparte_4
Si costituivano in giudizio e sostenendo che l'impugnazione era Controparte_1 Controparte_2 tardiva in quanto l'atto di appello era stato notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
La si costituiva aderendo alla posizione della parte appellante. Controparte_5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, poiché l'atto di citazione è stato notificato oltre il termine di legge.
Gli artt. 325 e 327 c.p.c. disciplinano il regime dei termini per presentare impugnazione. Le due norme distinguono: 1) il c.d. termine breve, ossia il termine di trenta giorni che decorre dalla notifica della sentenza di primo gravo;
2) il c.d. termine lungo di sei mesi, che decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 133 c.p.c., ossia dalla data di deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Il termine c.d. lungo decorre esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia stata notificata la pronuncia;
in caso di notifica, invece, trova applicazione il regime dell'art. 325 c.p.c.
In linea generale, i termini previsti per le impugnazioni rispondono all'esigenza di garantire certezza del diritto e una gestione efficiente e celere del processo, essi, infatti, consentono di delimitare temporalmente la possibilità per la parte soccombente di contestare la sentenza.
Tali termini sono, quindi, di natura perentoria, in quanto tali non prorogabili;
la loro scadenza comporta decadenza, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Si rammenta poi che nel calcolo dei termini di decadenza non è computata la cosiddetta sospensione feriale, giacché l'art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, nel richiamare l'art. 92, r.d. n. 12 del 1941, dispone che detta sospensione feriale non sia applicabile ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
Tanto premesso, si evidenzia che, nonostante quanto affermato dalla parte appellante, la pronuncia di primo grado è stata ritualmente notificata in data 29.06.2023, come dimostrato dalle parti appellate mediante deposito telematico dell'atto di notifica avvenuto a mezzo posta elettronica certificata;
conseguentemente l'atto di citazione in appello andava notificato nel termine breve, entro il 31.07.2023.
Al contrario, la parte appellante ha notificato l'atto di citazione in appello in data 22.11.2023, ben oltre il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c.
Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile poiché tardivo. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10672/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1622/2023, pubblicata in data 22.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3566/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite per il presente giudizio Parte_1 che li liquidano nella misura complessiva di € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione, in favore di;
mentre si liquidano in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle CP_1 CP_2 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione, in favore della;
Controparte_5
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 26.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione