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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1080/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1080/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1526/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
20/8/2019, e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, Parte_1 P.IVA_1
come da procura depositata in atti, dall'avv. Marcella Cicoria (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Salerno, Piazza della Libertà, angolo via Biagio
Garofalo n. 9, presso lo studio dell'avv. Salvatore D'Apice, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La OC appellante ha concluso come da nota depositata per la trattazione scritta dell'udienza del 19/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Pt_
§ 1. La (d'ora in poi, per brevità, “ ”) propose opposizione dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, avverso il decreto ingiuntivo n. 1513/2014 con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, “ ”), della somma di € 6.100,00, oltre CP_1 R.G. n. 1080/2020 2
interessi e spese di procedura, quale saldo del prezzo pattuito per la vendita di un bottale di legno ad uso industriale, come da fattura n. 10 del 3.4.2014.
§ 2. Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata CTU, decise la causa nel merito rigettando l'opposizione sulla base delle seguenti ragioni:
- dall'indagine tecnica esperita “è emerso che il macchinario in questione è perfettamente funzionante ed idoneo all'uso”, risultando lo stesso “fruibile ed integro”;
- il CTU, inoltre, ha rilevato che trattasi di macchinario “acquistato già usato e, quindi, l'acquirente, ne conosceva le dimensioni ed il materiale di fabbricazione”;
- pertanto, risulta “smentito quanto si legge in citazione circa il fatto che l'opposta non si sarebbe attenuta alle istruzioni fornite dall'acquirente (circa il materiale da utilizzare) ed ai dati rilevati (in tema di dimensioni) in occasione del sopralluogo presso la sede dell'opponente prima della fabbricazione del macchinario”;
- nessuna prova, infine “risulta fornita delle riparazioni effettuate dell'opponente, che non ha neppure dedotto in modo specifico quando, come e da chi sarebbero state effettuate”. Pt_
§ 3. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto la controparte dinanzi a questa Corte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il primo Giudice non aveva tenuto conto che essa esponente si era lamentata dei vizi da cui era affetto il bottale acquistato e che gli stessi erano stati immediatamente denunciati alla , la quale, dopo averne riconosciuto CP_1
l'esistenza, si era impegnata ad eliminarli;
- che, invece, la venditrice non aveva realizzato alcun intervento sul macchinario difettoso;
- che il Giudice di primo grado non aveva ammesso le prove che essa appellante aveva richiesto sul punto (interrogatorio formale del legale rappresentante della e prova per testi), sicché le stesse dovevano trovare ingresso in CP_1 appello;
- che il CTU, inoltre, non aveva considerato “tutto quanto dedotto nell'atto di opposizione circa l'inesatta ed erronea costruzione del bottale e la circostanza, mai appurata dal C.T.U., che i laterali del bottale sono stati costruiti con legname assolutamente inadatto per le funzioni cui è destinato”. R.G. n. 1080/2020 3
§ 4. La OC appellata non si è costituita in giudizio.
§ 5. Riservata una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, mancando agli atti la relazione di CTU;
avendo la OC appellante, all'udienza del 19/11/2025, depositato copia della relazione in oggetto, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, senza assegnazione di ulteriore termine ex art. 190 c.p.c., avendo l'appellante già provveduto al deposito della comparsa conclusionale.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiara la contumacia della parte appellata OC , la quale, pur ritualmente CP_1 evocata in lite, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
§ 7. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.1. Invero, dall'esame della relazione tecnica acquisita in atti emerge che: Pt_
- il bottale oggetto di causa, venduto dalla alla , consisteva in un CP_1 macchinario utilizzato nell'industria conciaria, consistente in un grande contenitore a tenuta stagna per la lavorazione delle pelli nelle diverse fasi della concia: in pratica si trattava di una lavatrice di grandi dimensioni;
- il bottale in questione aveva una forma quadrata, piuttosto che alta e stretta, la quale avrebbe invece consentito, <grazie ad una “caduta” migliore>>, una resa più soddisfacente;
- tuttavia, lo stesso era normalmente utilizzabile e presentava un buon rapporto qualità-prezzo; Pt_
- peraltro, trattandosi di macchinario usato, la lo aveva acquistato ad un prezzo “circa cinque volte inferiore” di un analogo macchinario nuovo;
- esso era perfettamente fruibile ed integro;
- al momento degli accessi peritali lo stesso era “ordinariamente utilizzato dall'azienda e regolarmente funzionante”.
Ebbene, la circostanza che il bottale fosse perfettamente funzionante rende irrilevante ogni questione concernente il presunto impegno assunto dalla OC venditrice di provvedere all'eliminazione dei presunti difetti lamentati dall'appellante. R.G. n. 1080/2020 4
Pt_ Va poi evidenziato che la doglianza della , concernente la dedotta inidoneità del legno dei laterali del macchinario perché non “accuratamente selezionato” e non stagionato naturalmente – influendo negativamente sulle operazioni di concia
– risulta oltremodo generica e non supportata da alcun elemento probatorio.
Occorre aggiungere, peraltro, come nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado la OC istante abbia precisato che il corretto funzionamento della macchina riscontrato dal CTU dipendesse dagli interventi di riparazione eseguiti nelle more da altra impresa, il che depone, a ben considerare, per l'esistenza di problemi riguardanti non la qualità del legno dei laterali, quanto piuttosto il motore della stessa.
Ebbene, tenuto conto di quanto acclarato dall'ausiliare, deve escludersi che il bene per cui è causa presentasse vizi che lo rendessero inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato.
§ 7.2. Né, in ogni caso, può trovare accoglimento la richiesta, formulata dall'appellante, di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e della prova testimoniale come articolati nel CP_1 giudizio di primo grado.
Infatti, dai verbali di causa del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino emerge Pt_ che la , all'udienza del 2/2/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, non reiterava l'istanza di ammissione dei descritti mezzi istruttori, dei quali non richiedeva l'ingresso nel giudizio neppure nella successiva comparsa conclusionale, in cui sviluppava una linea difensiva che non consente di desumere una sua volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr., fra le tante, Cass. 13/5/2025, n. 12791).
§ 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
§ 9. Le spese del grado, tenuto conto della contumacia dell'appellata, vanno dichiarate non ripetibili.
§ 10. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
R.G. n. 1080/2020 5
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 2/3/2020, nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Avellino Controparte_1
n. 1526/2019, pubblicata in data 20/8/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia della OC Controparte_1
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) dichiara non ripetibili le spese del grado.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante OC di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1080/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1526/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
20/8/2019, e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, Parte_1 P.IVA_1
come da procura depositata in atti, dall'avv. Marcella Cicoria (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Salerno, Piazza della Libertà, angolo via Biagio
Garofalo n. 9, presso lo studio dell'avv. Salvatore D'Apice, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La OC appellante ha concluso come da nota depositata per la trattazione scritta dell'udienza del 19/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Pt_
§ 1. La (d'ora in poi, per brevità, “ ”) propose opposizione dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, avverso il decreto ingiuntivo n. 1513/2014 con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, “ ”), della somma di € 6.100,00, oltre CP_1 R.G. n. 1080/2020 2
interessi e spese di procedura, quale saldo del prezzo pattuito per la vendita di un bottale di legno ad uso industriale, come da fattura n. 10 del 3.4.2014.
§ 2. Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata CTU, decise la causa nel merito rigettando l'opposizione sulla base delle seguenti ragioni:
- dall'indagine tecnica esperita “è emerso che il macchinario in questione è perfettamente funzionante ed idoneo all'uso”, risultando lo stesso “fruibile ed integro”;
- il CTU, inoltre, ha rilevato che trattasi di macchinario “acquistato già usato e, quindi, l'acquirente, ne conosceva le dimensioni ed il materiale di fabbricazione”;
- pertanto, risulta “smentito quanto si legge in citazione circa il fatto che l'opposta non si sarebbe attenuta alle istruzioni fornite dall'acquirente (circa il materiale da utilizzare) ed ai dati rilevati (in tema di dimensioni) in occasione del sopralluogo presso la sede dell'opponente prima della fabbricazione del macchinario”;
- nessuna prova, infine “risulta fornita delle riparazioni effettuate dell'opponente, che non ha neppure dedotto in modo specifico quando, come e da chi sarebbero state effettuate”. Pt_
§ 3. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto la controparte dinanzi a questa Corte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il primo Giudice non aveva tenuto conto che essa esponente si era lamentata dei vizi da cui era affetto il bottale acquistato e che gli stessi erano stati immediatamente denunciati alla , la quale, dopo averne riconosciuto CP_1
l'esistenza, si era impegnata ad eliminarli;
- che, invece, la venditrice non aveva realizzato alcun intervento sul macchinario difettoso;
- che il Giudice di primo grado non aveva ammesso le prove che essa appellante aveva richiesto sul punto (interrogatorio formale del legale rappresentante della e prova per testi), sicché le stesse dovevano trovare ingresso in CP_1 appello;
- che il CTU, inoltre, non aveva considerato “tutto quanto dedotto nell'atto di opposizione circa l'inesatta ed erronea costruzione del bottale e la circostanza, mai appurata dal C.T.U., che i laterali del bottale sono stati costruiti con legname assolutamente inadatto per le funzioni cui è destinato”. R.G. n. 1080/2020 3
§ 4. La OC appellata non si è costituita in giudizio.
§ 5. Riservata una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, mancando agli atti la relazione di CTU;
avendo la OC appellante, all'udienza del 19/11/2025, depositato copia della relazione in oggetto, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, senza assegnazione di ulteriore termine ex art. 190 c.p.c., avendo l'appellante già provveduto al deposito della comparsa conclusionale.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiara la contumacia della parte appellata OC , la quale, pur ritualmente CP_1 evocata in lite, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
§ 7. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.1. Invero, dall'esame della relazione tecnica acquisita in atti emerge che: Pt_
- il bottale oggetto di causa, venduto dalla alla , consisteva in un CP_1 macchinario utilizzato nell'industria conciaria, consistente in un grande contenitore a tenuta stagna per la lavorazione delle pelli nelle diverse fasi della concia: in pratica si trattava di una lavatrice di grandi dimensioni;
- il bottale in questione aveva una forma quadrata, piuttosto che alta e stretta, la quale avrebbe invece consentito, <grazie ad una “caduta” migliore>>, una resa più soddisfacente;
- tuttavia, lo stesso era normalmente utilizzabile e presentava un buon rapporto qualità-prezzo; Pt_
- peraltro, trattandosi di macchinario usato, la lo aveva acquistato ad un prezzo “circa cinque volte inferiore” di un analogo macchinario nuovo;
- esso era perfettamente fruibile ed integro;
- al momento degli accessi peritali lo stesso era “ordinariamente utilizzato dall'azienda e regolarmente funzionante”.
Ebbene, la circostanza che il bottale fosse perfettamente funzionante rende irrilevante ogni questione concernente il presunto impegno assunto dalla OC venditrice di provvedere all'eliminazione dei presunti difetti lamentati dall'appellante. R.G. n. 1080/2020 4
Pt_ Va poi evidenziato che la doglianza della , concernente la dedotta inidoneità del legno dei laterali del macchinario perché non “accuratamente selezionato” e non stagionato naturalmente – influendo negativamente sulle operazioni di concia
– risulta oltremodo generica e non supportata da alcun elemento probatorio.
Occorre aggiungere, peraltro, come nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado la OC istante abbia precisato che il corretto funzionamento della macchina riscontrato dal CTU dipendesse dagli interventi di riparazione eseguiti nelle more da altra impresa, il che depone, a ben considerare, per l'esistenza di problemi riguardanti non la qualità del legno dei laterali, quanto piuttosto il motore della stessa.
Ebbene, tenuto conto di quanto acclarato dall'ausiliare, deve escludersi che il bene per cui è causa presentasse vizi che lo rendessero inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato.
§ 7.2. Né, in ogni caso, può trovare accoglimento la richiesta, formulata dall'appellante, di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e della prova testimoniale come articolati nel CP_1 giudizio di primo grado.
Infatti, dai verbali di causa del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino emerge Pt_ che la , all'udienza del 2/2/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, non reiterava l'istanza di ammissione dei descritti mezzi istruttori, dei quali non richiedeva l'ingresso nel giudizio neppure nella successiva comparsa conclusionale, in cui sviluppava una linea difensiva che non consente di desumere una sua volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr., fra le tante, Cass. 13/5/2025, n. 12791).
§ 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
§ 9. Le spese del grado, tenuto conto della contumacia dell'appellata, vanno dichiarate non ripetibili.
§ 10. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
R.G. n. 1080/2020 5
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 2/3/2020, nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Avellino Controparte_1
n. 1526/2019, pubblicata in data 20/8/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia della OC Controparte_1
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) dichiara non ripetibili le spese del grado.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante OC di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.