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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8003 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Roberta Manzon, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e scaduto il termine il 4.11.2025, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 18169/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' CP_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso cui è elettivamente domiciliata RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.10.2023 l'istante, dipendente della convenuta dall'1.01.2004 al 31.01.2023 con mansioni di Dirigente I livello, ha agito in giudizio chiedendo, previo accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in proprio favore dell'importo di €.14.946,12, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva ferie. Premetteva di non avere goduto interamente delle ferie residue per complessivi 63 giorni;
esponeva che con nota del 21.12.2021 l' aveva autorizzato il CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva ferie non godute relativa al solo periodo dicembre 2013 – marzo 2017, poi erogata nel dicembre 2021. Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta che, contestando il fondamento della domanda, ne chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento dell'insussistenza del diritto dell'istante a percepire le somme derivanti dalla monetizzazione delle ferie non godute, la condanna del alla restituzione di quanto indebitamente già percepito a Pt_1 tale titolo. Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va premesso l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civile sez. lav., 22/05/2025, n.13691) secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (Cass. n. 4920 del 2016; Cass. n. 13953 del 2009; Cass. n. 11786 del 2005; e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica (Cass. Sez. U. n. 9146 del 2009 e Cass. n. 2000 del 2017; nello stesso senso, Cass. n. 23697 del 2017). La detta pronuncia ripercorre gli approdi normativi e giurisprudenziali, nazionali ed europei, cui si rinvia ex art. 118 d.a. c.p.c. Il divieto di monetizzazione, ripreso dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 2003/88, è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità finanziaria, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche (principio stabilito
1 dalla sentenza n. 95 del 2016 Corte Cost. che ha sottolineato come il divieto di monetizzazione è volto a contrastare gli abusi, senza peraltro arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole).
< periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l'effettiva fruizione. Tuttavia, con riguardo agli anni antecedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non rimane sprovvisto di tutela in quanto potrà, in ogni caso, dimostrare l'inadempimento del datore di lavoro (che doveva assicurare la fruizione del periodo di ferie): l'imputabilità, della mancata fruizione delle ferie, non si verifica ove il dirigente, vista la posizione apicale rivestita, poteva autodeterminarsi in detto periodo (perché in tal caso, il mancato godimento delle ferie è conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore di lavoro, salvo che il dirigente dimostri la ricorrenza di imprevedibili e indifferibili esigenze aziendali). Questo orientamento ha, anche, affermato che "ex art. 2697 cpv. c.c. il potere - in capo al dirigente - di scegliere da sé stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l'esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente." (Cass. n. 4920 del 2016)….
10. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 195 del 2012) avente rubrica "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", recita: "8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
11…
12. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute"; ha sottolineato che il divieto di monetizzazione non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ((Omissis); sull'inclusione, nel diritto alle ferie, del diritto a ottenere un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cfr. CGUE 25.11.2021, C-233/20); anche recentemente la Corte (CGUE 18.1.2024, n.218, C-218/22), proprio occupandosi dell'articolo 5 del D.L. n. 95 del 2012 e dell'ipotesi di un dipendente pubblico che aveva rassegnato le dimissioni e non aveva dimostrato l'impedimento organizzativo a fruire delle ferie maturate, ha ribadito che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce. Se, dunque, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne
2 sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (CGUE 18.1.2024 citata). 13. La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento (confrontandosi con la giurisprudenza espressa dal giudice comunitario) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro;
grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del 2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass. n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del 2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018). I suddetti principi sono stati affermati per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti.
14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
15…
16. Va, in aggiunta, precisato che il tenore testuale dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 depone per l'inclusione di ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro, compresi i licenziamenti. L'applicazione dei canoni interpretativi dettati dall'ordinamento (art. 12 preleggi al c.c.) consente agevolmente di ricavare il principio, di applicazione generale, del divieto di monetizzazione "in ogni caso" e la precisazione che segue "anche in caso di..." si aggiunge al precetto, di carattere - per
3 l'appunto - generale, del primo periodo, al fine di specificare che il principio si applica anche nelle ipotesi di vicende estintive alle quali il dipendente ha concorso attivamente (cfr. in tal senso, parere del Dipartimento della Funzione pubblica, n. 40033 del 2012). Tale esegesi è rispettosa della ratio della norma, tesa a contenere la spese pubblica e l'abusivo ricorso alla richiesta dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'intervento del giudice delle leggi ha consentito di correggere l'interpretazione nel senso di escludere le ipotesi in cui il godimento delle ferie sia stato impedito da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (come la malattia)”. Orbene, ciò posto in linea di principio, dalla prova espletata è emerso che: a) il ricorrente, quale Direttore Amministrativo, era soggetto ad autorizzazione del Direttore Generale per ferie, permessi, assenze e malattia, ovvero assenze e presenze;
esiste un programma, Quadra Open, per autorizzare le ferie di dipendenti il DG dà indicazioni CP_1 sulle modalità di fruizione delle ferie con circolare a tutti i dipendenti;
sicuramente il ricorrente ha richiesto all'ufficio del personale il conteggio delle proprie ferie non fruite inoltrando il riscontro alla segreteria del direttore generale e anche per conoscenza alla segreteria della direzione amministrativa (cfr. teste , dipendente quale Testimone_1 CP_1 funzionario e coordinatrice della segreteria della direzione amministrativa); b) “Ogni anno, anche più di una volta all'anno, venivano emanate delle note (solitamente a doppia firma del Direttore Amministrativo e Dirigente UO del personale) in approssimarsi delle scadenze fissate dal CCNL, in cui dava indicazioni sulle modalità di fruizione delle ferie residue anche ai dirigenti sovraordinati affinché vigilassero sulle modalità stabilite, anche in relazione agli anni precedenti. Sostanzialmente, si richiamava il rispetto delle norme contrattuali, che sono abbastanza trasparenti e quindi venivano richiamate per relazione… L'autorizzazione viene data tramite un pulsante “autorizza esito”; in via automatica, le giornate autorizzate compaiono sul cartellino mensile. Una volta autorizzate, per eventualmente annullare l'autorizzazione di fruizione va eseguita una procedura di annullamento o revoca, che lascia traccia sul sistema e sul desktop del dipendente” (cfr. teste , funzionario in servizio presso l'ufficio del personale Testimone_2 CP_1 quale responsabile dello stato giuridico e delle presenze dei dipendenti); c) “Il sistema contiene annotazione anche dell'avvenuta autorizzazione o del respingimento della richiesta;
in caso di autorizzazione, sul cartellino risulta l'avvenuta concessione comprensiva anche dell'anno di riferimento. A marzo, massimo ad aprile, di ogni anno, il direttore generale comunica al direttore amministrativo e al direttore tecnico nonché ai direttori provinciali di dipartimento una nota regolarmente protocollata con la quale si invitano tutti i dipendenti compresi i direttori a fruire delle ferie residue entro il 30 giugno;
in caso di mancato invio di richiesta da parte del dipendente, e dei detti direttori, è onere del sovraordinato controllare la richiesta e la fruizione; nel caso in cui la mancata richiesta sia del direttore amministrativo è onere del direttore generale eseguire il detto controllo” (cfr. teste amministratore del sistema informatico Quadra Open); Testimone_3 d) “Annualmente il D.G. invita il personale con una circolare che ricalca la normativa contrattuale a fruire delle ferie arretrate entro il mese di aprile, con possibilità di prolungamento fino al 30 giugno dell'anno di invio della circolare per motivate esigenze organizzative. La nota è rivolta a tutto il personale ed è a firma del D.G. e del direttore amministrativo… Con riferimento al ricorrente, posso riferire che gli fu conferito l'incarico di direttore amministrativo nel dicembre 2020; poiché tale nomina segue la normativa di cui al D.lgs. 502/92, che prevede l'obbligo di aspettativa del nominato, con stipula di un contratto di diritto privato, ovvero di prestazione d'opera professionale, della durata di 3 anni. Lo stesso si risolve una volta che il dipendente venga posto in quiescenza, come avvenuto nel caso di specie. All'epoca ero responsabile della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico in esame e ci eravamo resi conto, all'atto del collocamento in aspettativa, che aveva un rilevante numero di ferie arretrate da fruire; nel conferimento dell'incarico gli fu consentito di fruirne in maniera contingentata nel corso dell'incarico di
4 direttore amministrativo. Tale consenso fu prestato in modo espresso nell'atto di collocamento in aspettativa. Gli fu lasciata autonomia nel fruirne in maniera contingentata compatibilmente con l'incarico ricevuto;
l'unico a poter eseguire un eventuale controllo era il direttore generale in quanto unico sovraordinato. Il D.G. mi fece scrivere più note indirizzate al ricorrente nelle quali questi veniva invitato alla fruizione delle ferie arretrate e gli veniva negata la monetizzazione. Ricordo un messaggio e-mail del ricorrente indirizzato alla segreteria del D.G. (il quale lo mostrò a me) in cui questi richiedeva di fruire di tutto il pacchetto ferie arretrate o comunque di un notevole numero di giorni di ferie, che venne rigettato dal D.G.; preciso che non era una richiesta formale, protocollata, né inserita a sistema, rispetto alla quale il D.G. invitò comunque il ricorrente a fruirne in maniera contingentata… Non sono a conoscenza dell'esistenza di rifiuti a singole richieste di ferie presentate dal ricorrente e rifiutate da parte del D.G. (cfr. teste , dipendente di Testimone_4 parte resistente in servizio presso l'unità operativa Affari generali e Contratti, “che è un po' l'ufficio di gabinetto del direttore generale”). Conclusivamente può dirsi provato che il ricorrente fosse a conoscenza del proprio obbligo a fruire delle ferie arretrate entro un certo limite, essendone vietata assolutamente la monetizzazione;
egli stesso era sottoscrittore di note e circolari in tal senso, indirizzate a tutti i dipendenti, ed ai dirigenti affinché vigilassero sulle modalità stabilite, anche in relazione agli anni precedenti;
la richiesta di fruizione di ferie, la relativa autorizzazione ed i dinieghi di autorizzazione dovevano di regola essere inseriti nel sistema informatico Quadra Open, ove restava traccia di quanto richiesto e deciso al riguardo;
all'atto del collocamento in aspettativa dell'istante, in seguito a conferimento dell'incarico di direttore amministrativo nel dicembre 2020, si appurò che il aveva un Pt_1 rilevante numero di ferie arretrate da fruire, rispetto alle quali fu prestato consenso in modo espresso alla fruizione in maniera contingentata nel corso dell'incarico, con autonomia che fosse compatibile con l'incarico ricevuto;
l'unico a poter eseguire un eventuale controllo era il direttore generale;
il D.G. indirizzò più note al ricorrente nelle quali questi veniva invitato alla fruizione delle ferie arretrate e gli veniva negata la monetizzazione, pur se il DG non ritenne di collocare di ufficio in ferie il dipendente, come pur concessogli in linea teorica. Dalle note documentali in atti emerge infatti che: all'atto del collocamento in aspettativa è stata consentita all'istante la fruizione delle ferie pregresse e non ancora fruite, “rimettendo alla discrezionalità dello stesso Direttore Amministrativo le modalità di fruizione”; nelle note a firma del ricorrente in tema di fruizione di ferie per gli anni 2020 e precedenti si legge che: “Per il caso di inerzia dei dipendenti interessati nella richiesta/fruizione dei giorni di congedo imputabili all'anno 2020 e precedenti, si invitano – pertanto - i dirigenti anche all'assegnazione di ufficio secondo logiche di equità pur sempre correlate ai carichi di lavoro”, dunque l'istante era a perfetta conoscenza della normativa;
analoga nota a firma dell'istante è in atti per l'anno 2021 e precedenti;
nel 2021 interviene una nota a firma del DG che, nell'autorizzare la monetizzazione per il periodo fino al marzo 2017, per il periodo successivo suggerisce una programmazione scaglionata nel tempo per ottenere una riduzione del numero cospicuo di ferie non godute;
con d.d.g.
4.8.2022 il Dirigente U.O. Personale delibera di collocare in quiescenza, per limiti di età, il dipendente dott. , a far data dal 01/02/2023 (ultimo giorno lavorativo 31/01/2023), Parte_1 contestualmente statuendo che alla data del 31/01/2023 (ultimo giorno lavorativo) il dipendente è tenuto a fruire di tutte le ferie pregresse maturate;
con mail del 10.10.2022, dunque successiva al decreto di collocamento in quiescenza, l'istante ha richiesto i gg. di ferie residui in numero di 2 a partire dal 13.10.22, poi autorizzati dal 19.10 con fruizione per tre giorni a settimana, fino al 31.1.2023. Posto, dunque, che l'autorizzazione datoriale è intervenuta e risulta provata ma solo in tali limiti, laddove per il pregresso periodo non si ritiene raggiunta la prova di alcuna autorizzazione, residuano a quella data 63 giorni ancora da fruire, relativamente ai quali compete l'indennità per
5 ferie non fruite correttamente computata come in ricorso alla pag. 6, e sulla cui quantificazione parte resistente non ha mosso specifiche contestazioni. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di €. 14.946,12, oltre interessi dal 31.1.2023 al saldo effettivo. Invero, se "ex art. 2697 cpv. c.c. il potere - in capo al dirigente - di scegliere da sé stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro”, nel caso de quo è emersa la ricorrenza di un obbligo di autorizzazione alla fruizione in capo al DG, dunque il non poteva autodeterminarsi, ma necessitava di autorizzazione nel senso Pt_1 indicato. A fronte di indicazione di un monte giorni ferie pregresse non godute pari a 96 giorni, non contestata, e dunque riconosciuta, dalla stessa Amministrazione resistente in data 10 ottobre 2022, il DG ne ha autorizzato la fruizione nella misura sopra esposta, e non ha disposto che il ricorrente fosse posto in ferie di ufficio;
dunque, si reputa raggiunta la prova favorevole alla tesi difensiva di parte ricorrente. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte resistente, la stessa va disattesa per l'assorbente considerazione circa la mancanza di prova in atti, da fornirsi dall'ente resistente, dell'avvenuta corresponsione in favore dell'istante di somme riferite, come da nota prot. 63862 del 17 ottobre 2023, a titolo di ferie non godute maturate negli anni 2016-2017-2018-2019-2020. Ciò ne impedisce l'accoglimento. Conclusivamente, le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore di , di €. 14.946,12, oltre interessi dal 31.1.2023 al saldo;
Parte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.694,00 oltre esborsi per €. 118,50 ed oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Panico Antonio anticipatario. Napoli, 4.11.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Roberta Manzon, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e scaduto il termine il 4.11.2025, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 18169/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' CP_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso cui è elettivamente domiciliata RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.10.2023 l'istante, dipendente della convenuta dall'1.01.2004 al 31.01.2023 con mansioni di Dirigente I livello, ha agito in giudizio chiedendo, previo accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in proprio favore dell'importo di €.14.946,12, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva ferie. Premetteva di non avere goduto interamente delle ferie residue per complessivi 63 giorni;
esponeva che con nota del 21.12.2021 l' aveva autorizzato il CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva ferie non godute relativa al solo periodo dicembre 2013 – marzo 2017, poi erogata nel dicembre 2021. Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta che, contestando il fondamento della domanda, ne chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento dell'insussistenza del diritto dell'istante a percepire le somme derivanti dalla monetizzazione delle ferie non godute, la condanna del alla restituzione di quanto indebitamente già percepito a Pt_1 tale titolo. Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va premesso l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civile sez. lav., 22/05/2025, n.13691) secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (Cass. n. 4920 del 2016; Cass. n. 13953 del 2009; Cass. n. 11786 del 2005; e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica (Cass. Sez. U. n. 9146 del 2009 e Cass. n. 2000 del 2017; nello stesso senso, Cass. n. 23697 del 2017). La detta pronuncia ripercorre gli approdi normativi e giurisprudenziali, nazionali ed europei, cui si rinvia ex art. 118 d.a. c.p.c. Il divieto di monetizzazione, ripreso dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 2003/88, è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità finanziaria, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche (principio stabilito
1 dalla sentenza n. 95 del 2016 Corte Cost. che ha sottolineato come il divieto di monetizzazione è volto a contrastare gli abusi, senza peraltro arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole).
< periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l'effettiva fruizione. Tuttavia, con riguardo agli anni antecedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non rimane sprovvisto di tutela in quanto potrà, in ogni caso, dimostrare l'inadempimento del datore di lavoro (che doveva assicurare la fruizione del periodo di ferie): l'imputabilità, della mancata fruizione delle ferie, non si verifica ove il dirigente, vista la posizione apicale rivestita, poteva autodeterminarsi in detto periodo (perché in tal caso, il mancato godimento delle ferie è conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore di lavoro, salvo che il dirigente dimostri la ricorrenza di imprevedibili e indifferibili esigenze aziendali). Questo orientamento ha, anche, affermato che "ex art. 2697 cpv. c.c. il potere - in capo al dirigente - di scegliere da sé stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l'esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente." (Cass. n. 4920 del 2016)….
10. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 195 del 2012) avente rubrica "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", recita: "8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
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12. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute"; ha sottolineato che il divieto di monetizzazione non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ((Omissis); sull'inclusione, nel diritto alle ferie, del diritto a ottenere un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cfr. CGUE 25.11.2021, C-233/20); anche recentemente la Corte (CGUE 18.1.2024, n.218, C-218/22), proprio occupandosi dell'articolo 5 del D.L. n. 95 del 2012 e dell'ipotesi di un dipendente pubblico che aveva rassegnato le dimissioni e non aveva dimostrato l'impedimento organizzativo a fruire delle ferie maturate, ha ribadito che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce. Se, dunque, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne
2 sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (CGUE 18.1.2024 citata). 13. La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento (confrontandosi con la giurisprudenza espressa dal giudice comunitario) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro;
grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del 2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass. n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del 2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018). I suddetti principi sono stati affermati per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti.
14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
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16. Va, in aggiunta, precisato che il tenore testuale dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 depone per l'inclusione di ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro, compresi i licenziamenti. L'applicazione dei canoni interpretativi dettati dall'ordinamento (art. 12 preleggi al c.c.) consente agevolmente di ricavare il principio, di applicazione generale, del divieto di monetizzazione "in ogni caso" e la precisazione che segue "anche in caso di..." si aggiunge al precetto, di carattere - per
3 l'appunto - generale, del primo periodo, al fine di specificare che il principio si applica anche nelle ipotesi di vicende estintive alle quali il dipendente ha concorso attivamente (cfr. in tal senso, parere del Dipartimento della Funzione pubblica, n. 40033 del 2012). Tale esegesi è rispettosa della ratio della norma, tesa a contenere la spese pubblica e l'abusivo ricorso alla richiesta dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'intervento del giudice delle leggi ha consentito di correggere l'interpretazione nel senso di escludere le ipotesi in cui il godimento delle ferie sia stato impedito da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (come la malattia)”. Orbene, ciò posto in linea di principio, dalla prova espletata è emerso che: a) il ricorrente, quale Direttore Amministrativo, era soggetto ad autorizzazione del Direttore Generale per ferie, permessi, assenze e malattia, ovvero assenze e presenze;
esiste un programma, Quadra Open, per autorizzare le ferie di dipendenti il DG dà indicazioni CP_1 sulle modalità di fruizione delle ferie con circolare a tutti i dipendenti;
sicuramente il ricorrente ha richiesto all'ufficio del personale il conteggio delle proprie ferie non fruite inoltrando il riscontro alla segreteria del direttore generale e anche per conoscenza alla segreteria della direzione amministrativa (cfr. teste , dipendente quale Testimone_1 CP_1 funzionario e coordinatrice della segreteria della direzione amministrativa); b) “Ogni anno, anche più di una volta all'anno, venivano emanate delle note (solitamente a doppia firma del Direttore Amministrativo e Dirigente UO del personale) in approssimarsi delle scadenze fissate dal CCNL, in cui dava indicazioni sulle modalità di fruizione delle ferie residue anche ai dirigenti sovraordinati affinché vigilassero sulle modalità stabilite, anche in relazione agli anni precedenti. Sostanzialmente, si richiamava il rispetto delle norme contrattuali, che sono abbastanza trasparenti e quindi venivano richiamate per relazione… L'autorizzazione viene data tramite un pulsante “autorizza esito”; in via automatica, le giornate autorizzate compaiono sul cartellino mensile. Una volta autorizzate, per eventualmente annullare l'autorizzazione di fruizione va eseguita una procedura di annullamento o revoca, che lascia traccia sul sistema e sul desktop del dipendente” (cfr. teste , funzionario in servizio presso l'ufficio del personale Testimone_2 CP_1 quale responsabile dello stato giuridico e delle presenze dei dipendenti); c) “Il sistema contiene annotazione anche dell'avvenuta autorizzazione o del respingimento della richiesta;
in caso di autorizzazione, sul cartellino risulta l'avvenuta concessione comprensiva anche dell'anno di riferimento. A marzo, massimo ad aprile, di ogni anno, il direttore generale comunica al direttore amministrativo e al direttore tecnico nonché ai direttori provinciali di dipartimento una nota regolarmente protocollata con la quale si invitano tutti i dipendenti compresi i direttori a fruire delle ferie residue entro il 30 giugno;
in caso di mancato invio di richiesta da parte del dipendente, e dei detti direttori, è onere del sovraordinato controllare la richiesta e la fruizione; nel caso in cui la mancata richiesta sia del direttore amministrativo è onere del direttore generale eseguire il detto controllo” (cfr. teste amministratore del sistema informatico Quadra Open); Testimone_3 d) “Annualmente il D.G. invita il personale con una circolare che ricalca la normativa contrattuale a fruire delle ferie arretrate entro il mese di aprile, con possibilità di prolungamento fino al 30 giugno dell'anno di invio della circolare per motivate esigenze organizzative. La nota è rivolta a tutto il personale ed è a firma del D.G. e del direttore amministrativo… Con riferimento al ricorrente, posso riferire che gli fu conferito l'incarico di direttore amministrativo nel dicembre 2020; poiché tale nomina segue la normativa di cui al D.lgs. 502/92, che prevede l'obbligo di aspettativa del nominato, con stipula di un contratto di diritto privato, ovvero di prestazione d'opera professionale, della durata di 3 anni. Lo stesso si risolve una volta che il dipendente venga posto in quiescenza, come avvenuto nel caso di specie. All'epoca ero responsabile della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico in esame e ci eravamo resi conto, all'atto del collocamento in aspettativa, che aveva un rilevante numero di ferie arretrate da fruire; nel conferimento dell'incarico gli fu consentito di fruirne in maniera contingentata nel corso dell'incarico di
4 direttore amministrativo. Tale consenso fu prestato in modo espresso nell'atto di collocamento in aspettativa. Gli fu lasciata autonomia nel fruirne in maniera contingentata compatibilmente con l'incarico ricevuto;
l'unico a poter eseguire un eventuale controllo era il direttore generale in quanto unico sovraordinato. Il D.G. mi fece scrivere più note indirizzate al ricorrente nelle quali questi veniva invitato alla fruizione delle ferie arretrate e gli veniva negata la monetizzazione. Ricordo un messaggio e-mail del ricorrente indirizzato alla segreteria del D.G. (il quale lo mostrò a me) in cui questi richiedeva di fruire di tutto il pacchetto ferie arretrate o comunque di un notevole numero di giorni di ferie, che venne rigettato dal D.G.; preciso che non era una richiesta formale, protocollata, né inserita a sistema, rispetto alla quale il D.G. invitò comunque il ricorrente a fruirne in maniera contingentata… Non sono a conoscenza dell'esistenza di rifiuti a singole richieste di ferie presentate dal ricorrente e rifiutate da parte del D.G. (cfr. teste , dipendente di Testimone_4 parte resistente in servizio presso l'unità operativa Affari generali e Contratti, “che è un po' l'ufficio di gabinetto del direttore generale”). Conclusivamente può dirsi provato che il ricorrente fosse a conoscenza del proprio obbligo a fruire delle ferie arretrate entro un certo limite, essendone vietata assolutamente la monetizzazione;
egli stesso era sottoscrittore di note e circolari in tal senso, indirizzate a tutti i dipendenti, ed ai dirigenti affinché vigilassero sulle modalità stabilite, anche in relazione agli anni precedenti;
la richiesta di fruizione di ferie, la relativa autorizzazione ed i dinieghi di autorizzazione dovevano di regola essere inseriti nel sistema informatico Quadra Open, ove restava traccia di quanto richiesto e deciso al riguardo;
all'atto del collocamento in aspettativa dell'istante, in seguito a conferimento dell'incarico di direttore amministrativo nel dicembre 2020, si appurò che il aveva un Pt_1 rilevante numero di ferie arretrate da fruire, rispetto alle quali fu prestato consenso in modo espresso alla fruizione in maniera contingentata nel corso dell'incarico, con autonomia che fosse compatibile con l'incarico ricevuto;
l'unico a poter eseguire un eventuale controllo era il direttore generale;
il D.G. indirizzò più note al ricorrente nelle quali questi veniva invitato alla fruizione delle ferie arretrate e gli veniva negata la monetizzazione, pur se il DG non ritenne di collocare di ufficio in ferie il dipendente, come pur concessogli in linea teorica. Dalle note documentali in atti emerge infatti che: all'atto del collocamento in aspettativa è stata consentita all'istante la fruizione delle ferie pregresse e non ancora fruite, “rimettendo alla discrezionalità dello stesso Direttore Amministrativo le modalità di fruizione”; nelle note a firma del ricorrente in tema di fruizione di ferie per gli anni 2020 e precedenti si legge che: “Per il caso di inerzia dei dipendenti interessati nella richiesta/fruizione dei giorni di congedo imputabili all'anno 2020 e precedenti, si invitano – pertanto - i dirigenti anche all'assegnazione di ufficio secondo logiche di equità pur sempre correlate ai carichi di lavoro”, dunque l'istante era a perfetta conoscenza della normativa;
analoga nota a firma dell'istante è in atti per l'anno 2021 e precedenti;
nel 2021 interviene una nota a firma del DG che, nell'autorizzare la monetizzazione per il periodo fino al marzo 2017, per il periodo successivo suggerisce una programmazione scaglionata nel tempo per ottenere una riduzione del numero cospicuo di ferie non godute;
con d.d.g.
4.8.2022 il Dirigente U.O. Personale delibera di collocare in quiescenza, per limiti di età, il dipendente dott. , a far data dal 01/02/2023 (ultimo giorno lavorativo 31/01/2023), Parte_1 contestualmente statuendo che alla data del 31/01/2023 (ultimo giorno lavorativo) il dipendente è tenuto a fruire di tutte le ferie pregresse maturate;
con mail del 10.10.2022, dunque successiva al decreto di collocamento in quiescenza, l'istante ha richiesto i gg. di ferie residui in numero di 2 a partire dal 13.10.22, poi autorizzati dal 19.10 con fruizione per tre giorni a settimana, fino al 31.1.2023. Posto, dunque, che l'autorizzazione datoriale è intervenuta e risulta provata ma solo in tali limiti, laddove per il pregresso periodo non si ritiene raggiunta la prova di alcuna autorizzazione, residuano a quella data 63 giorni ancora da fruire, relativamente ai quali compete l'indennità per
5 ferie non fruite correttamente computata come in ricorso alla pag. 6, e sulla cui quantificazione parte resistente non ha mosso specifiche contestazioni. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di €. 14.946,12, oltre interessi dal 31.1.2023 al saldo effettivo. Invero, se "ex art. 2697 cpv. c.c. il potere - in capo al dirigente - di scegliere da sé stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro”, nel caso de quo è emersa la ricorrenza di un obbligo di autorizzazione alla fruizione in capo al DG, dunque il non poteva autodeterminarsi, ma necessitava di autorizzazione nel senso Pt_1 indicato. A fronte di indicazione di un monte giorni ferie pregresse non godute pari a 96 giorni, non contestata, e dunque riconosciuta, dalla stessa Amministrazione resistente in data 10 ottobre 2022, il DG ne ha autorizzato la fruizione nella misura sopra esposta, e non ha disposto che il ricorrente fosse posto in ferie di ufficio;
dunque, si reputa raggiunta la prova favorevole alla tesi difensiva di parte ricorrente. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte resistente, la stessa va disattesa per l'assorbente considerazione circa la mancanza di prova in atti, da fornirsi dall'ente resistente, dell'avvenuta corresponsione in favore dell'istante di somme riferite, come da nota prot. 63862 del 17 ottobre 2023, a titolo di ferie non godute maturate negli anni 2016-2017-2018-2019-2020. Ciò ne impedisce l'accoglimento. Conclusivamente, le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore di , di €. 14.946,12, oltre interessi dal 31.1.2023 al saldo;
Parte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.694,00 oltre esborsi per €. 118,50 ed oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Panico Antonio anticipatario. Napoli, 4.11.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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