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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dott. Gi us eppe Dis abat o President e
- Dott. ss a Rosella Nocera Giudi ce
- Dott.ss a Tizi ana Di Gioi a Giudi ce relatore ha pronunciat o l a s eguente
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 6133/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c., pendente tra
, nat a a CATANIA (CT) il 23/05/ 1971 , Parte_1 rappresent at a e di fes a dall 'Avv. GUGLIELMI MICHELE
e
, nata a [...] A MAR E (B A) il Controparte_1
23/06/1968, rappres entat a e di fesa dall'Avv. GUGLIELMI MICHELE nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 -bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congi unto ex art . 473-bis.51 c.p.c. depositato il 26/11/ 2024 ,
e prem esso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano cont ratto m atrimonio concordat ari o i n dat a 25/09/1996 i n
Polignano a M are (B A) (anno 1996 – part e II – seri e A – n. 83 );
- dall'unione coniugale nasceva, il 14.01.1999, la figlia;
Per_1
- con decreto n. 12984/2013 pubbli cato i l 14.11.2013, il Tribunal e di
Bari om ologava l a s eparazi one personale all e condi zioni concordat e dai coniugi;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare;
tutto ciò prem es so, chi edevano al Tribunal e di Bari di recep ire tali loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are.
Con decreto del 3.12.2024 , il P resident e, l etto il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del l'1.04.2025 All'udienza dell'1.04.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 4.12.2024
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condi zioni previs te dall 'art. 3, n. 2, l ett. b), dell a legge 1 dicembre 1970
n. 898 e succes sive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di omologa della separazi one personal e dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere che dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atr imonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (nessun contri buto a t itol o di m ant enim ento in favore della figli a m aggiorenne ed economi cament e autosuffi cient e, rinunci a ad ogni forma di m ant enimento t ra coniugi) sono conformi all a l egge e, pert anto, devono ess ere recepi te i n s ent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e come da accordi tra le parti.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, defini tivam ent e pronunci ando sull a domanda congiunt a proposta da e Parte_1
, nel gi udi zio n. 6133/2024 R .G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato tra i coniugi anzi detti in Poli gnano a Mare
(BA) in dat a 25/09/1996, t rascritt o nel regi st ro degli at ti di mat rimonio del predetto Com une (anno 1996 , atto n. 83, parte II, serie A) all e condi zioni concordat e nel ricorso congiunto, da intendersi qui i ntegralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 6 m aggi o 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gio ia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dott. Gi us eppe Dis abat o President e
- Dott. ss a Rosella Nocera Giudi ce
- Dott.ss a Tizi ana Di Gioi a Giudi ce relatore ha pronunciat o l a s eguente
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 6133/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c., pendente tra
, nat a a CATANIA (CT) il 23/05/ 1971 , Parte_1 rappresent at a e di fes a dall 'Avv. GUGLIELMI MICHELE
e
, nata a [...] A MAR E (B A) il Controparte_1
23/06/1968, rappres entat a e di fesa dall'Avv. GUGLIELMI MICHELE nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 -bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congi unto ex art . 473-bis.51 c.p.c. depositato il 26/11/ 2024 ,
e prem esso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano cont ratto m atrimonio concordat ari o i n dat a 25/09/1996 i n
Polignano a M are (B A) (anno 1996 – part e II – seri e A – n. 83 );
- dall'unione coniugale nasceva, il 14.01.1999, la figlia;
Per_1
- con decreto n. 12984/2013 pubbli cato i l 14.11.2013, il Tribunal e di
Bari om ologava l a s eparazi one personale all e condi zioni concordat e dai coniugi;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare;
tutto ciò prem es so, chi edevano al Tribunal e di Bari di recep ire tali loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are.
Con decreto del 3.12.2024 , il P resident e, l etto il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del l'1.04.2025 All'udienza dell'1.04.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 4.12.2024
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condi zioni previs te dall 'art. 3, n. 2, l ett. b), dell a legge 1 dicembre 1970
n. 898 e succes sive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di omologa della separazi one personal e dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere che dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atr imonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (nessun contri buto a t itol o di m ant enim ento in favore della figli a m aggiorenne ed economi cament e autosuffi cient e, rinunci a ad ogni forma di m ant enimento t ra coniugi) sono conformi all a l egge e, pert anto, devono ess ere recepi te i n s ent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e come da accordi tra le parti.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, defini tivam ent e pronunci ando sull a domanda congiunt a proposta da e Parte_1
, nel gi udi zio n. 6133/2024 R .G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato tra i coniugi anzi detti in Poli gnano a Mare
(BA) in dat a 25/09/1996, t rascritt o nel regi st ro degli at ti di mat rimonio del predetto Com une (anno 1996 , atto n. 83, parte II, serie A) all e condi zioni concordat e nel ricorso congiunto, da intendersi qui i ntegralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 6 m aggi o 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gio ia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato