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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. SE ND TO Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo C.F._1
Amoroso, elettivamente domiciliato unitamente al proprio
Procuratore, Avv. Carmelo Amoroso ( , in C.F._2
Casteltermini (AG), Via Roma n. 45, P.E.C.
Email_1
e nata a [...], il Controparte_1
03.03.1968, C.F. , rappresentata e difesa C.F._3
dall'Avv. Carmelo Amoroso, elettivamente domiciliata unitamente al proprio Procuratore, Avv. Carmelo Amoroso
( , in Casteltermini (AG), Via Roma n. 45, C.F._2
P.E.C. Email_1
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 15 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025, il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, con la precisazione che la figlia , Per_1
non autosufficiente economicamente, è comunque maggiorenne, e dunque non operano le clausole di cui ai punti 1) e 2) del ricorso.
Nulla in ordine alle spese, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...], il [...], e Parte_1
nata a [...], il Controparte_1
03.03.1968, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a
Casteltermini in data 26 settembre 1997, atto trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune al n.30 parte II, serie A dell'anno
1997, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate e con la precisazione di cui in motivazione;
nulla in ordine alle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente estensore SE ND
TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. SE ND TO Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo C.F._1
Amoroso, elettivamente domiciliato unitamente al proprio
Procuratore, Avv. Carmelo Amoroso ( , in C.F._2
Casteltermini (AG), Via Roma n. 45, P.E.C.
Email_1
e nata a [...], il Controparte_1
03.03.1968, C.F. , rappresentata e difesa C.F._3
dall'Avv. Carmelo Amoroso, elettivamente domiciliata unitamente al proprio Procuratore, Avv. Carmelo Amoroso
( , in Casteltermini (AG), Via Roma n. 45, C.F._2
P.E.C. Email_1
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 15 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025, il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, con la precisazione che la figlia , Per_1
non autosufficiente economicamente, è comunque maggiorenne, e dunque non operano le clausole di cui ai punti 1) e 2) del ricorso.
Nulla in ordine alle spese, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...], il [...], e Parte_1
nata a [...], il Controparte_1
03.03.1968, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a
Casteltermini in data 26 settembre 1997, atto trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune al n.30 parte II, serie A dell'anno
1997, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate e con la precisazione di cui in motivazione;
nulla in ordine alle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente estensore SE ND
TO
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