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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 101/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con il ministero del Prof. Avv. Difensore_2 del Foro di Pordenone ha impugnato la sentenza n°101/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone in data
26.9.2024 e depositata il 21.10.2024.
La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2017 in materia di II.DD. e IVA nel quale l'Ufficio contestava la natura dell'accordo intervenuto tra il ricorrente -in qualità di agente di commercio- e la società Società_1 SpA. Quest'ultima aveva erogato al contribuente la somma di euro 21.600/00 mediante rate da 1.800/00 mensili qualificate come indennità per la sottoscrizione del patto di non concorrenza. La formula usata nel caso specifico era indicata come segue: “..Tale vincolo avrà durata di anni 1 a far data dalla effettiva cessazione del rapporto di agenzia. A titolo di acconto sull'indennità di cui all'art. 1751 bis c.c. la preponente verserà all'agente l'importo di Euro 1.800,00 al mese per dodici mensilità a far tempo dall'inizio di efficacia del rapporto di agenzia sino alla sua cessazione…”.
Secondo l'Ufficio, tali somme non potevano godere del regime della tassazione separata come utilizzato dal contribuente, in quanto tale modalità -prevista dall'art.17 c.1 lett.d) Tuir- era riservata a quei redditi formati in più periodi d'imposta ma erogati in un'unica soluzione. Di conseguenza, la somma complessiva sopra indicata veniva qualificata come un'ordinaria provvigione e tassata con il relativo regime fiscale.
Tale conclusione era motivata in ragione della discordanza tra la fattispecie esaminata ed il modello legale che disciplina l'indennità di non concorrenza ex art. 1751 bis c.c.. In particolare, la mancanza dei parametri di riferimento -a cessazione avvenuta- del contratto di agenzia che avrebbero consentito un calcolo preciso dell'indennità qui in oggetto.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso del Ricorrente_1 avendo ritenuto comprovata la tesi dell'Ufficio circa la natura provvigionale delle somme percepite, assoggettandole a tassazione ordinaria.
Avverso tale deciso ha proposto appello il ricorrente originale affidandosi ai seguenti motivi:
“ECCEZIONE PRINCIPALE – Sulla violazione degli artt. 17 ss. t.u.i.r., dell'art.
5-bis del d.lgs. n. 447/1997
e dell'art. 3 del d.p.r. n. 633/1972 – La sentenza qui impugnata è illegittima perché, nell'ambito di una motivazione meramente apparente e comunque gravemente lacunosa, del tutto erroneamente riqualifica come provvigione l'indennità di patto di non concorrenza”.
Così si esprimeva la difesa appellante: “..Chissà quale codice civile ha letto il Giudice di primo grado. Perché, molto banalmente, nessuno degli indicati elementi è previsto dall'art. 1751-bis c.c. E noi che, ad ogni buon fine, citavamo Cass., 16/09/2010, n. 19586, mai smentita, che ricordava i contenuti inderogabili ed essenziali dell'evocata norma: a) la forma scritta;
b) la limitazione del patto in termini di zona, clientela e genere di prodotti;
c) il limite di durata, due anni, del patto di non concorrenza. Il resto della norma è descrizioni di elementi disponibili dalla contrattazione collettiva e individuale”; “….Incredibile! Evidentemente, il Giudice di primo grado non ha nemmeno letto il ricorso, adagiandosi supinamente sul contenuto dell'atto di accertamento”. L'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita in giudizio insistendo sulle ragioni esposte in accertamento ed evidenziando la mancata produzione da parte della difesa del ricorrente, di un documento o prospetto atto a documentare lo sviluppo dei calcoli relativi all'indennità di cui si discute.
Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha richiamato la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n°23331/2024 al fine sostenere le proprie tesi a confutazione di quelle avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 10 novembre 2025.
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti ha concluso per il rigetto dell'appello sulla scorta delle seguenti motivazioni.
La lettura dell'art. 1751 bis del codice civile in uso nella Repubblica Italiana permette di comprendere che l'indennità conseguente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza matura all'atto della cessazione del contratto di agenzia e va commisurata “..alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione……è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria”. Tutto ciò non toglie, seguendo le indicazioni date dalla Corte di Cassazione nella su richiamata sentenza n°23331/2024 che: “..
In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751- bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale…”
Da tutto ciò si deduce senza ombra di dubbio che, nell'esercizio dell'autonomia e libertà di contrattazione è possibile che le parti si accordino per la corresponsione di uno o più anticipi sull'indennità di non concorrenza già nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, fermo restando che la definizione precisa della detta indennità è riservata al momento della conclusione del contratto di agenzia.
Questa lettura del regime normativo va poi confrontata con la formula contrattuale utilizzata concretamente dalle parti ai fini della definizione del corrispettivo di cui si discute e riportata sotto il n°7): “…Tale vincolo avrà durata di anni 1 (uno) a far data dalla effettiva cessazione del rapporto di agenzia. A titolo di acconto sull'indennità di cui all'art. 1751 bis c.c. la preponente verserà all'agente l'importo di € 1 .800/00 (Euro milleottocento) al mese per dodici mensilità a far tempo dall'inizio di efficacia del rapporto di agenzia sino alla sua cessazione. ln tale sede si procederà al conguaglio tra quanto dovuto alla stregua della clausola
14 dell'AEC allegata alla presente e quanto già effettivamente percepito a tale titolo. ln caso di residuo a favore dell'agente, l'importo a saldo gli verrà rimesso contestualmente alle indennità di fine rapporto ove dovute ex art. 1751 c.c.
Ove quanto già versatogli ecceda quanto previsto alla stregua dell'art. 14 dell'Aec, la preponente comunque non procederà al recupero mediante compensazione con quanto dovuto all'agente a titolo di indennità ex art. 1751 c.c…”. Il quadro dei riferimenti normativi e contrattuali sopra riportati permette almeno due riflessioni: 1) sono leciti nel senso che non modificano la natura delle somme pagate la corresponsione di anticipi sulla futura indennità di non concorrenza;
2) alla cessazione del contratto vanno fatti i conteggi sulla quantificazione dell'indennità di non concorrenza dovuta. In ragione di quest'ultimo rilievo, l'odierno collegio osserva che agli atti del presente procedimento manca del tutto la prova di tali conteggi, sia che da essi potesse derivare un ulteriore somma dovuta all'agente cessato, sia che quest'ultimo dovesse restituire eventualmente qualcosa di percepito “in più”. Né è possibile che questo giudice, come avrebbe fatto intuire la difesa appellante nella sua ultima memoria, dovrebbe cimentarsi in tale calcolo anche sulla scorta dei riferimenti riportati nell'AEC.
Da queste riflessioni può dedursi unicamente che le somme contestate in accertamento nulla avessero dei caratteri dell'indennità di non concorrenza ex art.1751 bis c.c. trattandosi di corrispettivi erogati in costanza di rapporto e senza conguaglio finale. Dal che si deduce ulteriormente che l'intera somma erogata nel corso dell'anno d'imposta non potesse godere del regime fiscale di cui all'art. 17 c.1 lett.d) Tuir non residuando altra alternativa che la tassazione ordinaria.
Per tutte queste ragioni, l'appello presenta da Ricorrente_1 va rigettato con conseguente soccombenza ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. prima, definitivamente pronunciandosi conferma l'impugnata decisione;
condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado che liquida in euro 1.000.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Enrico Manzon
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 101/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101287 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con il ministero del Prof. Avv. Difensore_2 del Foro di Pordenone ha impugnato la sentenza n°101/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone in data
26.9.2024 e depositata il 21.10.2024.
La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2017 in materia di II.DD. e IVA nel quale l'Ufficio contestava la natura dell'accordo intervenuto tra il ricorrente -in qualità di agente di commercio- e la società Società_1 SpA. Quest'ultima aveva erogato al contribuente la somma di euro 21.600/00 mediante rate da 1.800/00 mensili qualificate come indennità per la sottoscrizione del patto di non concorrenza. La formula usata nel caso specifico era indicata come segue: “..Tale vincolo avrà durata di anni 1 a far data dalla effettiva cessazione del rapporto di agenzia. A titolo di acconto sull'indennità di cui all'art. 1751 bis c.c. la preponente verserà all'agente l'importo di Euro 1.800,00 al mese per dodici mensilità a far tempo dall'inizio di efficacia del rapporto di agenzia sino alla sua cessazione…”.
Secondo l'Ufficio, tali somme non potevano godere del regime della tassazione separata come utilizzato dal contribuente, in quanto tale modalità -prevista dall'art.17 c.1 lett.d) Tuir- era riservata a quei redditi formati in più periodi d'imposta ma erogati in un'unica soluzione. Di conseguenza, la somma complessiva sopra indicata veniva qualificata come un'ordinaria provvigione e tassata con il relativo regime fiscale.
Tale conclusione era motivata in ragione della discordanza tra la fattispecie esaminata ed il modello legale che disciplina l'indennità di non concorrenza ex art. 1751 bis c.c.. In particolare, la mancanza dei parametri di riferimento -a cessazione avvenuta- del contratto di agenzia che avrebbero consentito un calcolo preciso dell'indennità qui in oggetto.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso del Ricorrente_1 avendo ritenuto comprovata la tesi dell'Ufficio circa la natura provvigionale delle somme percepite, assoggettandole a tassazione ordinaria.
Avverso tale deciso ha proposto appello il ricorrente originale affidandosi ai seguenti motivi:
“ECCEZIONE PRINCIPALE – Sulla violazione degli artt. 17 ss. t.u.i.r., dell'art.
5-bis del d.lgs. n. 447/1997
e dell'art. 3 del d.p.r. n. 633/1972 – La sentenza qui impugnata è illegittima perché, nell'ambito di una motivazione meramente apparente e comunque gravemente lacunosa, del tutto erroneamente riqualifica come provvigione l'indennità di patto di non concorrenza”.
Così si esprimeva la difesa appellante: “..Chissà quale codice civile ha letto il Giudice di primo grado. Perché, molto banalmente, nessuno degli indicati elementi è previsto dall'art. 1751-bis c.c. E noi che, ad ogni buon fine, citavamo Cass., 16/09/2010, n. 19586, mai smentita, che ricordava i contenuti inderogabili ed essenziali dell'evocata norma: a) la forma scritta;
b) la limitazione del patto in termini di zona, clientela e genere di prodotti;
c) il limite di durata, due anni, del patto di non concorrenza. Il resto della norma è descrizioni di elementi disponibili dalla contrattazione collettiva e individuale”; “….Incredibile! Evidentemente, il Giudice di primo grado non ha nemmeno letto il ricorso, adagiandosi supinamente sul contenuto dell'atto di accertamento”. L'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita in giudizio insistendo sulle ragioni esposte in accertamento ed evidenziando la mancata produzione da parte della difesa del ricorrente, di un documento o prospetto atto a documentare lo sviluppo dei calcoli relativi all'indennità di cui si discute.
Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha richiamato la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n°23331/2024 al fine sostenere le proprie tesi a confutazione di quelle avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 10 novembre 2025.
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti ha concluso per il rigetto dell'appello sulla scorta delle seguenti motivazioni.
La lettura dell'art. 1751 bis del codice civile in uso nella Repubblica Italiana permette di comprendere che l'indennità conseguente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza matura all'atto della cessazione del contratto di agenzia e va commisurata “..alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione……è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria”. Tutto ciò non toglie, seguendo le indicazioni date dalla Corte di Cassazione nella su richiamata sentenza n°23331/2024 che: “..
In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751- bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale…”
Da tutto ciò si deduce senza ombra di dubbio che, nell'esercizio dell'autonomia e libertà di contrattazione è possibile che le parti si accordino per la corresponsione di uno o più anticipi sull'indennità di non concorrenza già nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, fermo restando che la definizione precisa della detta indennità è riservata al momento della conclusione del contratto di agenzia.
Questa lettura del regime normativo va poi confrontata con la formula contrattuale utilizzata concretamente dalle parti ai fini della definizione del corrispettivo di cui si discute e riportata sotto il n°7): “…Tale vincolo avrà durata di anni 1 (uno) a far data dalla effettiva cessazione del rapporto di agenzia. A titolo di acconto sull'indennità di cui all'art. 1751 bis c.c. la preponente verserà all'agente l'importo di € 1 .800/00 (Euro milleottocento) al mese per dodici mensilità a far tempo dall'inizio di efficacia del rapporto di agenzia sino alla sua cessazione. ln tale sede si procederà al conguaglio tra quanto dovuto alla stregua della clausola
14 dell'AEC allegata alla presente e quanto già effettivamente percepito a tale titolo. ln caso di residuo a favore dell'agente, l'importo a saldo gli verrà rimesso contestualmente alle indennità di fine rapporto ove dovute ex art. 1751 c.c.
Ove quanto già versatogli ecceda quanto previsto alla stregua dell'art. 14 dell'Aec, la preponente comunque non procederà al recupero mediante compensazione con quanto dovuto all'agente a titolo di indennità ex art. 1751 c.c…”. Il quadro dei riferimenti normativi e contrattuali sopra riportati permette almeno due riflessioni: 1) sono leciti nel senso che non modificano la natura delle somme pagate la corresponsione di anticipi sulla futura indennità di non concorrenza;
2) alla cessazione del contratto vanno fatti i conteggi sulla quantificazione dell'indennità di non concorrenza dovuta. In ragione di quest'ultimo rilievo, l'odierno collegio osserva che agli atti del presente procedimento manca del tutto la prova di tali conteggi, sia che da essi potesse derivare un ulteriore somma dovuta all'agente cessato, sia che quest'ultimo dovesse restituire eventualmente qualcosa di percepito “in più”. Né è possibile che questo giudice, come avrebbe fatto intuire la difesa appellante nella sua ultima memoria, dovrebbe cimentarsi in tale calcolo anche sulla scorta dei riferimenti riportati nell'AEC.
Da queste riflessioni può dedursi unicamente che le somme contestate in accertamento nulla avessero dei caratteri dell'indennità di non concorrenza ex art.1751 bis c.c. trattandosi di corrispettivi erogati in costanza di rapporto e senza conguaglio finale. Dal che si deduce ulteriormente che l'intera somma erogata nel corso dell'anno d'imposta non potesse godere del regime fiscale di cui all'art. 17 c.1 lett.d) Tuir non residuando altra alternativa che la tassazione ordinaria.
Per tutte queste ragioni, l'appello presenta da Ricorrente_1 va rigettato con conseguente soccombenza ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. prima, definitivamente pronunciandosi conferma l'impugnata decisione;
condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado che liquida in euro 1.000.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Enrico Manzon