TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2593/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2593/2024 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 22/04/2018, avevano contratto matrimonio Parte_2
con rito civile, in ALANNO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 21.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
pagina 2 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Manoppello, Via
Gran Sasso n. 22/B, che alla medesima resterà assegnata.
3) La moglie si assume l'impegno di pagare integralmente ed in via esclusiva a far data dal deposito del presente ricorso tutte le fatture relative alle suddette utenze, tasse ed oneri, manlevando espressamente e tenendo indenne il sig. . Il Parte_2
sig. garantisce personalmente che non vi sono mensilità di canone Parte_2 arretrate da sanare e nell'eventualità, si impegna a tenere indenne dal pagamento la sig.ra sino alla data di deposito del presente ricorso e comunque non Parte_1
oltre la mensilità di canone di novembre 2024. A partire dalla mensilità di canone di dicembre 2024 il canone di locazione verrà sostenuto dalla sig.ra . Parte_1
4) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio , senza alcuna Per_1
formalità, previo accordo telefonico, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di attività scolastica, riabilitativa e di vita domestica dello stesso. La scelta responsabilmente condivisa di stabilire una “cornice minima” per garantire una certa continuità di vita del bambino nasce dalla consapevolezza dei genitori di dover salvaguardare l'interesse dello stesso alla più sana, completa ed efficiente formazione spirituale e quindi a non privarlo nel suo percorso di crescita e pagina 3 di 6 formazione dell'apporto e della frequentazione di entrambi i genitori ed in particolare di quello non domiciliatario, soprattutto nella prima infanzia, senza comunque stravolgere la normale organizzazione di vita dello stesso. Nella stessa ottica di collaborazione reciproca le parti concordano che il padre terrà con sé di notte il figlio in occasione dei turni di notte della madre, che la sig.ra Per_1 Parte_1
comunicherà senza indugio non appena a conoscenza della turnazione settimanale.
Nell'ambito della detta “cornice minima” e fatti salvi gli accordi volti a salvaguardare l'affidamento del minore in occasione dei turni lavorativi di notte della madre, le parti concordano comunque che:
- Il padre terrà con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana, Per_1 prelevandolo all'uscita da scuola e fino alle ore 20.00, dopo cena, nonché due fine settimana al mese con pernottamento dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori anche dipendenti dai turni di lavoro di entrambi.
- Nei periodi di rispettiva permanenza, ciascuno dei genitori, disgiuntamente, potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che più riterrà opportune. I genitori assumeranno di comune accordo le scelte di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse relative ai figli, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In particolare, durante i rispettivi periodi di permanenza, ciascun genitore provvederà ad accompagnare alle terapie. Per_1
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre sette giorni Per_1
consecutivi e precisamente, ad anni alterni, dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio;
pagina 4 di 6 durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, 3 giorni dalle ore 10 del venerdì Santo alle ore 20 del giorno di Pasqua, ovvero due giorni dalle ore 10 della
Pasquetta alle ore 20 del martedì, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori anche dipendente dai turni di lavoro di entrambi.
- Durante le vacanze estive, nel periodo ricompreso tra giugno e settembre, Per_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, di cui almeno sette consecutivi. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative degli stessi.
5) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
6) Il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento del figlio , entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dal 2025. L'assegno unico universale per il figlio verrà interamente riscosso dalla IG.ra , la quale percepirà parimenti al 100% Parte_1
l'indennità di frequenza per . Per_1
7) Entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara).
8) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore sui rispettivi passaporti.
9) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento.
10) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere equamente i beni mobili.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALANNO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2593/2024 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 22/04/2018, avevano contratto matrimonio Parte_2
con rito civile, in ALANNO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 21.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
pagina 2 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Manoppello, Via
Gran Sasso n. 22/B, che alla medesima resterà assegnata.
3) La moglie si assume l'impegno di pagare integralmente ed in via esclusiva a far data dal deposito del presente ricorso tutte le fatture relative alle suddette utenze, tasse ed oneri, manlevando espressamente e tenendo indenne il sig. . Il Parte_2
sig. garantisce personalmente che non vi sono mensilità di canone Parte_2 arretrate da sanare e nell'eventualità, si impegna a tenere indenne dal pagamento la sig.ra sino alla data di deposito del presente ricorso e comunque non Parte_1
oltre la mensilità di canone di novembre 2024. A partire dalla mensilità di canone di dicembre 2024 il canone di locazione verrà sostenuto dalla sig.ra . Parte_1
4) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio , senza alcuna Per_1
formalità, previo accordo telefonico, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di attività scolastica, riabilitativa e di vita domestica dello stesso. La scelta responsabilmente condivisa di stabilire una “cornice minima” per garantire una certa continuità di vita del bambino nasce dalla consapevolezza dei genitori di dover salvaguardare l'interesse dello stesso alla più sana, completa ed efficiente formazione spirituale e quindi a non privarlo nel suo percorso di crescita e pagina 3 di 6 formazione dell'apporto e della frequentazione di entrambi i genitori ed in particolare di quello non domiciliatario, soprattutto nella prima infanzia, senza comunque stravolgere la normale organizzazione di vita dello stesso. Nella stessa ottica di collaborazione reciproca le parti concordano che il padre terrà con sé di notte il figlio in occasione dei turni di notte della madre, che la sig.ra Per_1 Parte_1
comunicherà senza indugio non appena a conoscenza della turnazione settimanale.
Nell'ambito della detta “cornice minima” e fatti salvi gli accordi volti a salvaguardare l'affidamento del minore in occasione dei turni lavorativi di notte della madre, le parti concordano comunque che:
- Il padre terrà con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana, Per_1 prelevandolo all'uscita da scuola e fino alle ore 20.00, dopo cena, nonché due fine settimana al mese con pernottamento dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori anche dipendenti dai turni di lavoro di entrambi.
- Nei periodi di rispettiva permanenza, ciascuno dei genitori, disgiuntamente, potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che più riterrà opportune. I genitori assumeranno di comune accordo le scelte di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse relative ai figli, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In particolare, durante i rispettivi periodi di permanenza, ciascun genitore provvederà ad accompagnare alle terapie. Per_1
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre sette giorni Per_1
consecutivi e precisamente, ad anni alterni, dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio;
pagina 4 di 6 durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, 3 giorni dalle ore 10 del venerdì Santo alle ore 20 del giorno di Pasqua, ovvero due giorni dalle ore 10 della
Pasquetta alle ore 20 del martedì, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori anche dipendente dai turni di lavoro di entrambi.
- Durante le vacanze estive, nel periodo ricompreso tra giugno e settembre, Per_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, di cui almeno sette consecutivi. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative degli stessi.
5) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
6) Il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento del figlio , entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dal 2025. L'assegno unico universale per il figlio verrà interamente riscosso dalla IG.ra , la quale percepirà parimenti al 100% Parte_1
l'indennità di frequenza per . Per_1
7) Entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara).
8) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore sui rispettivi passaporti.
9) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento.
10) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere equamente i beni mobili.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALANNO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6